T.A.R. FRIULI Sez. I n. 183 del 8 aprile 2011 
Rumore. Limiti assoluti e differenziali
Nelle more della classificazione del territorio comunale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) della L. n. 447 del 1995, sono operativi i limiti c.d. "assoluti" di rumorosità, ma non anche quelli c.d. "differenziali"
N. 00183/2011 REG.PROV.COLL.
 N. 00506/2005 REG.RIC.
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
 
 (Sezione Prima)
 
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 sul ricorso numero di registro generale 506 del 2005, proposto da:
 Boobe'S Sas, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Dolores Bottari, Giuseppe  Sbisa', con domicilio eletto presso Giuseppe Sbisa' Avv. in Trieste, via Donota  3;
 contro
 Comune di Aviano, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Moro, con domicilio  eletto presso Ezio Novelli Avv. in Trieste, via Coroneo 21;
 
 per l'annullamento
 
 dell'ordinanza sindacale dd. 3.11.2005; del provvedimento dd. 3.11.2005, con cui  è stato ordinato alla società ricorrente di non utilizzare gli impianti di  diffusione sonora presenti nel circolo e non dar luogo ad alcuna attività di  produzione di musica dal vivo ed è stata sospesa l'autorizzazione dd. 19.7.1999  per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in locali non aperti al  pubblico; della relazione ARPA dd. 25.8.2005 richiamata nei suddetti  provvedimenti e del silenzio serbato dalla P.A. rispetto alla richiesta di  revoca dd. 14.11.2005 della ricorrente;
 
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Aviano;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2011 il dott. Oria Settesoldi  e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
 La ricorrente, che gestisce un circolo privato munito di autorizzazione per  somministrazione di alimenti e bevande in locali non aperti al pubblico, ha  impugnato i provvedimenti con cui il Comune le ha ordinato di non utilizzare gli  impianti di diffusione sonora e non dar luogo ad alcuna attività di produzione  di musica dal vivo e le ha sospeso l’autorizzazione per l’attività di  somministrazione di alimenti e bevande.
 
 Il ricorso deduce i seguenti motivi:
 
 1) Violazione della l. 447/1995, dell’art. 8 d.p.c.m. 14.11.1997, dell’art. 6  d.p.c.m. 1.3.1991; eccesso di potere per travisamento del fatto e per carenza  dei presupposti; violazione di legge per carenza di motivazione; nell’assunto  che i limiti stabiliti dal dpcm 14.11.1997 sarebbero inapplicabili perché il  Comune di Aviano non è dotato di classificazione acustica del proprio territorio  e i limiti di cui all’art. 6 del dpcm 1.3.1991 non sarebbero stati superati.
 
 2) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento del fatto  sotto altro profilo. Eccesso di potere per sviamento; nell’assunto che, in  realtà, verrebbe imposta la chiusura del club per preteso superamento dei limiti  sonori al fine di risolvere la questione dei militari NATO che scorrazzano di  sera nel territorio comunale e disturbano la quiete.
 
 3) Violazione art. 10 l. 241/90 . Carenza di motivazione; nell’assunto che  vengono ignorate le contestazioni e le segnalazioni inviate dalla ricorrente in  risposta alla diffida del 7.9.2005.
 
 4) Violazione art. 54 d.lgs 267/2000 e art. 9 l. 447/1995; nell’assunto che  l’inesistenza del superamento dei limiti di legge per le emissioni denota  l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione di un’ordinanza contigibile  ed urgente.
 
 Il Comune di Aviano si è costituito in giudizio eccependo l’improcedibilità per  la sopravvenuta carenza di legittimazione processuale attiva da parte della  ricorrente , stante l’intervenuto sub ingresso di altra associazione  nell’attività. Si eccepisce anche l’inammissibilità per mancata notificazione ad  ARPA e per il mancato rispetto dell’iter procedimentale previsto per l’ipotesi  di silenzio della PA, derivante dalla previa istanza di revoca degli atti  impugnati.
 
 La ricorrente ha peraltro fatto presente di non aver mai cessato la propria  attività ( come da visura camerale all’uopo prodotta), ancorchè sia stata  costretta a sospenderla a far data dal 4.11.2005 in forza dei provvedimenti  impugnati, ma di aver sublocato i locali con contratto di affitto cessato in  data 31.10.2009, concludendo per la permanenza del proprio interesse al ricorso.
 
 Il ricorso non è improcedibile perché in ogni caso la ricorrente, anche a  prescindere dalla sua persistente attività, avrebbe comunque interesse in vista  di un possibile risarcimento danni.
 
 La mancata notifica ad ARPA non comporta inammissibilità perché tale ente  “tecnico” non ha alcun interesse qualificato alla conservazione dell’atto, non  essendo attributario della tutela degli interessi della collettività comunale ed  avendo partecipato al procedimento solo per l’espletamento degli accertamenti  tecnici di sua competenza.
 
 Infine, la richiesta di revoca attiva un procedimento diverso da quello che si è  concluso con l’adozione degli atti impugnati che non incide sulla possibilità  della loro impugnativa giurisdizionale se non in quanto la sua positiva  conclusione e conseguente loro rimozione fa venir meno l’interesse alla  impugnazione; nel caso di specie, peraltro, tale evenienza non si è verificata e  resta escluso, per quanto sopra chiarito, che la richiesta di attivazione di un  procedimento di secondo grado influenzi la legittimazione ad agire  giudizialmente nei confronti dell’atto lesivo con cui si è concluso il  procedimento di primo grado.
 
 Nel merito il ricorso è fondato.
 
 Come questo Collegio ha già ripetutamente avuto occasione di precisare i valori  limite differenziali non si applicano in assenza del provvedimento di  zonizzazione acustica del territorio che il comune di Aviano, a tutt’oggi, non  risulta avere adottato.
 
 Nel caso di specie la relazione ARPA su cui si basano entrambi gli atti  impugnati non evidenzia alcun superamento dei 60 decibel (diurni) e/o 50 decibel  ( notturni) ma unicamente dei cosiddetti valori limite differenziali di  immissione.
 
 Al riguardo questo TAR ritiene di richiamare quanto ha già avuto occasione di  affermare con le sentenze 275/2009 e 578/2005 dove si precisava di concordare  con la prevalente giurisprudenza secondo cui, nelle more della classificazione  del territorio comunale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) della L. n. 447  del 1995, sono operativi i limiti c.d. "assoluti" di rumorosità, ma non anche  quelli c.d. "differenziali" (v. T.A.R Puglia Bari, sez. I, 14 maggio 2010, n.  1896; T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 01 luglio 2008 , n. 385, T.A.R.  Puglia -LE- sez. I^, 13/6/2007 n. 2334; T.A.R. Lombardia -MI- sez. I^, 1/3/2004  n. 813; T.A.R. Veneto, sez. III^, 31/3/2004 n. 847).
 
 Alla base di tale indirizzo vi è l'univoca formulazione dell'art. 8, comma 1,  del D.P.C.M. 14/11/1997, secondo cui: "In attesa che i comuni provvedano agli  adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lett. a) della legge 26 ottobre 1995  n. 447, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991".
 
 Da tale norma si evince che, ove si fosse voluto far sopravvivere integralmente  il regime transitorio di cui all'art. 6 del decreto ( primo comma relativo ai  c.d. limiti "assoluti" e secondo comma relativo ai c.d. limiti "differenziali"),  sarebbe stato evidentemente necessario operare il rinvio ad ambedue le  fattispecie e quindi non al solo primo comma.
 
 Nel caso di specie, come risulta dalla relazione fonometrica dell'ARPA, posta a  fondamento dell'atto impugnato, si fa riferimento, per ritenere sussistente la  violazione contestata, ad una circolare dd. 6.9.2004 del Ministero dell'Ambiente  avente per oggetto "Interpretazione in materia di inquinamento acustico:  criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali".
 
 Tale documento, al punto 1, tratta dell'"Applicabilità del criterio  differenziale nel regime transitorio : art. 8, decreto del Presidente del  Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997" e, con complesso e a volte tortuoso  ragionamento, conclude nel senso che non è escluso che possano essere applicati  i limiti differenziali di rumorosità di cui all'art. 6, 2° comma, del DPCM  1.3.1991 anche in caso di mancanza di zonizzazione acustica comunale.
 
 In osservanza di detta impostazione l'ARPA e, di seguito, il Comune intimato  hanno ritenuto che il riscontrato superamento del limite differenziale di  immissione diurno si configurasse come inquinamento acustico a norma dell'art.  2, comma 1^ lett.a) della l. 447/95.
 
 Peraltro, in consonanza con la prima censura della ricorrente, il Collegio  ritiene radicalmente errato e privo di fondamento positivo il principio su cui  si fonda l'azione dell'amministrazione posto che il testo dell'art. 8, comma 1,  del D.P.C.M. 14/11/1997 è assolutamente inequivoco.
 
 Pertanto, non avendo il Comune di Aviano provveduto alla prescritta zonizzazione  acustica, resta preclusa, allo stato, l'operatività del più volte citato  criterio "differenziale", con conseguente illegittimità dei due provvedimenti  impugnati fondati sull'accertato superamento dei limiti differenziali di  immissioni acustiche.
 
 Il ricorso deve quindi essere al riguardo accolto e, per l'effetto, vengono  annullati entrambi gli atti comunali impugnati.
 
 E’ anche il caso di precisare che l’accoglimento assorbe l’impugnazione  subordinata (“ per quanto occorra”) della relazione ARPA 25.8.2005 ( che è in  ogni caso atto avente natura di consulenza tecnica endoprocedimentale e non  autonomamente lesivo) e del silenzio serbato dalla PA rispetto all’istanza di  revoca.
 
 Le spese possono essere compensate tra le parti per giusti motivi tranne per il  contributo unificato che va posto a carico del Comune.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione  Prima)
 
 definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie  e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
 
 Condanna il Comune di Aviano a rifondere alla parte ricorrente l’importo del  contributo unificato ai sensi di legge e compensa tra le parti le restanti spese  di giudizio.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con  l'intervento dei magistrati:
 
 Saverio Corasaniti, Presidente
 Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore
 Rita De Piero, Consigliere
 
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 08/04/2011
                    



