Cass. Sez. III n. 7717 del 22 febbraio 2024 (UP 10 gen. 2024)
Pres. Andreazza Est. Di Stasi Ric. Pinto
Rumore.Caratteristiche della contravvenzione di cui all'art. 659 c.p.

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen., non sono necessarie né la vastità dell'area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio; perché sussista la contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio; l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, ma ben può il giudice fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21/09/2022, il Tribunale di Foggia dichiarava Pinto Antonio responsabile del reato di cui all’art. 659 cod.pen. e lo condannava alla pena di euro 200,00 di ammenda nonchè al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Pinto Antonio, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. 
Con il primo motivo deduce vizio di motivazione per travisamento della prova, lamentando che il Tribunale aveva fondato l’affermazione di responsabilità non sull’intensità dei rumori prodotti dai lavori di ristrutturazione eseguiti nell’appartamento dell’imputato dall’ottobre 2018 al marzo 2019 ma sulla circostanza che gli stessi venissero eseguiti in fasce orarie non consentite dal regolamento condominiale; tale regolamento condominiale non era mai stato acquisito al fascicolo per il dibattimento nè menzionato dai testi escussi e richiamati in sentenza; era evidente, quindi, che era stata posta alla base della valutazione del giudicante una prova inesistente.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 659 cod.pen. e vizio di motivazione per travisamento della prova, argomentando che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte il reato in questione è configurabile all’interno di un edificio condominiale laddove i rumori arrechino disturbo non solo agli occupanti degli appartamenti inferiori o superiori rispetto alla fonte di propagazione ma anche ad una consistente parte dei condomini; inoltre, il teste Nardacchione Francesco, le cui dichiarazioni erano state richiamate in sentenza per suffragare l’ipotesi accusatoria, aveva dichiarato che il suo appartamento era sottostante a quello ove erano stati effettuati i lavori di ristrutturazione e che i rumori prodotto non avevano recato distrurbo nè a lui nè alla moglie; pertanto, anche in relazione a tali risultanze probatorie vi era stato un travisamento probatorio.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
3. Il procedimento è stato assegnato alla Settima Sezione, la quale, con ordinanza in data 8/9/2023, lo ha trasmesso alla Terza Sezione, rilevando l'insussistenza di cause di inammissibilità; la difesa dell’imputato aveva depositato memoria difensiva concludendo per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è fondato.
2. Il Tribunale ha basato l’affermazione di responsabilità di Pinto Antonio su argomentazioni carenti, limitandosi ad affermare, in maniera assertiva, che le risultanze processuali rendevano evidente la responsabilità dell’imputato, senza argomentare in ordine alla idoneità dei rumori a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone. 
3. Giova ricordare che ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen., non sono necessarie né la vastità dell'area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv.273216 – 01); perché sussista la contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio (Sez.1,n 45616 del 14/10/2013, Rv.257345 – 01); l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, ma ben può il giudice fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità (Sez.1,n.20954 del 18/01/2011, Rv.250417; Sez.3, n.11031 del 05/02/2015, Rv.263433).
4. Risulta carente, quindi, la motivazione relativa alla sussistenza del reato contestato e tale carenza motivazionale vizia la sentenza impugnata che va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia.
5. Va dato atto che la parte civile non può ottenere la rifusione delle spese processuali essendosi il giudizio di legittimità concluso con l'annullamento con rinvio, ma potranno far valere le proprie pretese nel corso ulteriore del processo, nel quale il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell'imputato, dell'obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base al principio della soccombenza, con riferimento all'esito del gravame (Sez.5, n.25469 del 23/04/2014, Rv.262561; Sez.2, n.32440 del 10/07/2003, Rv.226260).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia in diversa persona fisica.
Così deciso il 10/01/2024