Corte di Giustizia (Quarta Sezione) 29 marzo 2012
«Ambiente – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Articolo 18, paragrafi 1 e 4 – Spedizioni di determinati rifiuti – Articolo 3, paragrafo 2 – Informazioni obbligatorie – Identità del produttore di rifiuti – Indicazione omessa da parte dell’intermediario di commercio – Tutela dei segreti commerciali»

Nella causa C‑1/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Mainz (Germania), con decisione del 26 novembre 2010, pervenuta in cancelleria il 3 gennaio 2011, nel procedimento

Interseroh Scrap and Metals Trading GmbH

contro

Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM),

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di Sezione, dalla sig.ra A. Prechal, dai sigg. K. Schiemann (relatore), L. Bay Larsen e dalla sig.ra C. Toader, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 ottobre 2011,

considerate le osservazioni presentate:

–        per Interseroh Scrap and Metal Trading GmbH, da A. Oexle, Rechtsanwalt;

–        per Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM), da C. v. der Lühe, Rechtsanwalt;

–        per il governo belga, da M. Jacobs e T. Materne, in qualità di agenti;

–        per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente;

–        per il governo portoghese, da L. Fernandes e M. João Lois, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da G. Wilms e A. Marghelis, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 dicembre 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 308/2009 della Commissione, del 15 aprile 2009 (GU L 97, pag. 8; in prosieguo: il «regolamento n. 1013/2006»).

2 Questa domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso proposto dalla Interseroh Scrap and Metals Trading GmbH (in prosieguo: la «Interseroh»), specializzata nel commercio di rifiuti in acciaio e metallo, avverso la Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM) (in prosieguo: la «SAM»), incaricata dal Land della Renania-Palatinato, in particolare, della sorveglianza sul flusso di rifiuti speciali in detto Land, in merito alle indicazioni che devono comparire nel documento menzionato nell’allegato VII al regolamento n. 1013/2006 (in prosieguo: il «documento di spedizione»).

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3 Il settimo considerando del regolamento n. 1013/2006 ricorda che è importante organizzare e disciplinare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti secondo modalità che tengano conto della necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente e della salute umana e che favoriscano una più uniforme applicazione di detto regolamento in tutto il territorio dell’Unione europea.

4 Ai sensi del quindicesimo considerando del regolamento n. 1013/2006, nel caso di spedizioni di rifiuti elencati negli allegati III, III A o III B a detto regolamento, destinati a operazioni di recupero, è opportuno garantire un livello minimo di sorveglianza e di controllo, imponendo l’obbligo che tali spedizioni siano accompagnate da determinate informazioni.

5 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1013/2006, quest’ultimo istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell’origine, della destinazione e dell’itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.

6 Dall’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1013/2006 risulta che le spedizioni di rifiuti destinati ad essere recuperati, indicati negli allegati III o III B a detto regolamento, sono soggette agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18 del medesimo regolamento se il quantitativo di rifiuti spediti supera kg 20.

7 L’allegato III al regolamento n. 1013/2006 comprende, nel sottotitolo «Elenco verde», in particolare i rifiuti elencati nell’allegato IX alla convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, siglata a Basilea il 22 marzo 1989, approvata a nome della Comunità con decisione 93/98/CEE del Consiglio, del 1° febbraio 1993 (GU L 39, pag. 1; in prosieguo: la «convenzione di Basilea»).

8 L’allegato IX alla convenzione di Basilea precisa che i rifiuti contenuti in detto allegato non sono coperti, in linea di principio, dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di detta convenzione, e pertanto non sono considerati, in linea di principio, come «rifiuti pericolosi» ai sensi della citata convenzione.

9 Con il codice B 1010 nel citato allegato IX compaiono i «Rifiuti di metalli e le loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile», in particolare rottami di ferro e acciaio, cromo, rame, nichel, alluminio, zinco e stagno.

10 L’articolo 18 del regolamento n. 1013/2006, intitolato «Rifiuti che devono essere accompagnati da determinate informazioni», prevede quanto segue:

«1. I rifiuti di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 4, destinati ad essere spediti, sono soggetti ai seguenti obblighi procedurali:

a)      per facilitare il monitoraggio delle spedizioni di tali rifiuti, il soggetto posto sotto la giurisdizione del paese di spedizione che organizza la spedizione assicura che i rifiuti siano accompagnati dal documento contenuto nell’allegato VII;

b)      il documento contenuto nell’allegato VII è firmato dal soggetto che organizza la spedizione prima che questa abbia luogo e dall’impianto di recupero o dal laboratorio e dal destinatario al momento del ricevimento dei rifiuti in questione.

2. Il contratto di cui all’allegato VII tra il soggetto che organizza la spedizione e il destinatario incaricato del recupero dei rifiuti acquista efficacia quando la spedizione ha inizio e comprende l’obbligo, qualora la spedizione dei rifiuti, o il loro recupero, non possa essere completata come previsto o qualora sia stata effettuata come spedizione illegale, per il soggetto che organizza la spedizione o, qualora quest’ultimo non sia in grado di completare la spedizione dei rifiuti o il loro recupero (ad esempio, perché insolvente), per il destinatario, di:

a)      riprendere i rifiuti o assicurarne il recupero in modo alternativo, e

b)      provvedere, se necessario, al deposito dei rifiuti nel frattempo.

Il soggetto che organizza la spedizione o il destinatario fornisce copia del contratto su richiesta dell’autorità competente interessata.

3. A fini di ispezione, di controllo dell’applicazione, di programmazione e di statistica, gli Stati membri possono, conformemente alla legislazione nazionale, chiedere informazioni di cui al paragrafo 1 sulle spedizioni contemplate dal presente articolo.

4. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono soggette ai vincoli di riservatezza eventualmente previsti dalla normativa comunitaria e nazionale».

11 L’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1013/2006 impone, in particolare, al soggetto che organizza la spedizione e al destinatario della medesima di conservare le informazioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, di detto regolamento per almeno tre anni dalla data in cui ha inizio la spedizione.

12 Il documento di spedizione contenuto nell’allegato VII al regolamento n. 1013/2006 è così strutturato:

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Il diritto nazionale

13 Secondo le informazioni trasmesse alla Corte dal Verwaltungsgericht Mainz, la Costituzione della Repubblica federale di Germania (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland; in prosieguo: la «Costituzione tedesca») garantisce la tutela dei segreti commerciali in forza del combinato disposto dei suoi articoli 12, in materia di libero esercizio dell’attività professionale, e 14, in materia di diritto di proprietà. Secondo la giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale tedesca), le fonti di approvvigionamento di un’impresa costituiscono per di più segreti commerciali, che beneficiano della tutela dei diritti fondamentali.

Causa principale e questioni pregiudiziali

14 L’Interseroh è una controllata della società Interseroh SE, una delle più importanti imprese in Europa specializzata nella raccolta, trattamento e commercio di materie prime secondarie, ossia ferraglia, rifiuti di carta e di plastica e legno di scarto. L’Interseroh SE dà lavoro a circa 2 000 collaboratori presso un centinaio di siti sparsi in tredici paesi.

15 L’Interseroh, in qualità di commerciante, garantisce la consegna di qualsiasi quantitativo richiesto di rifiuti metallici di diversa qualità ai propri clienti, che sono acciaierie, fonderie e industrie metallurgiche.

16 In questa cornice, l’Interseroh svolge la propria attività esclusivamente in qualità di «intermediario di commercio» («Streckenhändlerin»). La caratteristica di questa specifica forma di commercio è che il negoziante acquista la merce presso il produttore o il raccoglitore e la rivende senza entrare esso stesso fisicamente in possesso della medesima. I rapporti contrattuali si stringono solo, da un lato, tra il negoziante e il produttore e, dall’altro, tra il negoziante e il destinatario.

17 Le tipologie di metalli commerciate dall’Interseroh sono state considerate «rifiuti» rientranti nel codice B 1010 della convenzione di Basilea menzionato nell’allegato IX a detta convenzione e, di conseguenza, nell’elenco «verde» dei rifiuti stilato nell’allegato III al regolamento n. 1013/2006. Di conseguenza, il loro trasporto transfrontaliero era soggetto agli obblighi di informazione previsti dall’articolo 18 di detto regolamento.

18 Secondo la SAM, il soggetto che organizza la spedizione, nel caso di specie l’Interseroh, ha l’obbligo, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1013/2006, di curare che i rifiuti siano accompagnati dal documento di spedizione durante il loro trasporto. Ai sensi degli articoli 18, paragrafo 1, lettera b), e 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1013/2006, questo documento deve essere sottoscritto e conservato per almeno tre anni dal destinatario della spedizione.

19 Una conseguenza concreta di questa interpretazione è che un commerciante nella posizione dell’Interseroh ha l’obbligo, alla luce dei dati che devono comparire nel riquadro 6 di detto documento, di svelare ai propri clienti le sue fonti di approvvigionamento, e detti clienti hanno la possibilità, di conseguenza, di mettersi direttamente in contatto con il produttore o il raccoglitore dei rifiuti e di concludere i contratti successivi, facendo a meno della prestazione dell’intermediario di commercio.

20 L’Interseroh ritiene che l’obbligo di svelare ai propri clienti le sue fonti di approvvigionamento violi il proprio diritto alla tutela dei suoi segreti commerciali e ostacoli seriamente l’esercizio della sua attività economica di intermediaria di commercio. Inoltre, quest’obbligo le provocherebbe un danno patrimoniale, poiché le informazioni riguardanti le sue fonti di approvvigionamento costituirebbero una parte rilevante del suo bagaglio professionale e del valore della sua impresa. Infine, l’Interseroh avrebbe già perduto numerosi clienti a causa dell’obbligo di rivelare le sue fonti di approvvigionamento.

21 L’Interseroh, di conseguenza, ha deciso di indicare il proprio nome al posto di quello del produttore o del raccoglitore nel riquadro 6 del documento di spedizione o di non riempirlo più, in occasione di numerose operazioni di trasporto di rifiuti. Ebbene, siccome il vero produttore o raccoglitore risulta dalle bolle di consegna e pesatura, che devono accompagnare anch’esse il trasporto dei rifiuti ed essere presentate in caso di controllo, a carico dell’amministratore dell’Interseroh sono state avviate alcune procedure di contravvenzione a causa della manifesta contraddizione tra, da un lato, le bolle di consegna e pesatura e, dall’altro, il riquadro 6 del documento di spedizione.

22 Ciò è quanto avvenuto, in particolare, in occasione di un controllo stradale il 7 maggio 2009 sull’autostrada A3 nei pressi di Montabaur. Con decisione del 5 agosto 2009, la SAM ha inflitto pertanto all’amministratore dell’Interseroh un’ammenda di importo pari a EUR 150. A seguito di un reclamo avverso detta decisione, il procedimento è attualmente pendente dinanzi alla Staatsanwaltschaft Mainz (procura della repubblica di Magonza).

23 Di conseguenza, il 18 dicembre 2009 l’Interseroh ha proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio al fine di far dichiarare che, in qualità di intermediario di commercio, essa non è obbligata ad indicare l’identità del produttore dei rifiuti nel riquadro 6 del documento di spedizione.

24 Il giudice del rinvio ritiene che il trattamento riservato delle informazioni relative al produttore di rifiuti sia imposto, in linea di principio, dalla Costituzione tedesca, in applicazione del combinato disposto degli articoli 12 e 14 di quest’ultima, dal momento che è generalmente riconosciuto che le fonti di approvvigionamento di un’impresa costituiscono segreti commerciali che godono della tutela dei diritti fondamentali.

25 In tale contesto il Verwaltungsgericht Mainz ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento [n. 1013/2006] sia applicabile anche ai soggetti coinvolti nella spedizione.

2)      In caso di risposta negativa: se l’articolo 18, paragrafo 1, del citato regolamento trovi un limite nel diritto comunitario primario relativo alla tutela dei segreti commerciali.

3)      Nel caso in cui la prima questione sia risolta affermativamente: se, mediante l’articolo 18, paragrafo 4, del suddetto regolamento, l’obbligo incombente ai soggetti che organizzano la spedizione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, di indicare mediante il documento contenuto nell’allegato VII il produttore o il raccoglitore dei rifiuti anche al destinatario, trovi un limite nella tutela dei segreti commerciali.

4)      Nel caso in cui la terza questione sia risolta affermativamente: se l’intensità della limitazione dipenda da una ponderazione fra beni caso per caso (interessi commerciali coinvolti, da un lato, e tutela dell’ambiente, dall’altro)».

Sulle questioni pregiudiziali

26 Il giudice del rinvio parte dal dato di fatto che l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1013/2006 obbliga in linea di principio il soggetto che organizza una spedizione di rifiuti disciplinata da tale disposizione a compilare il documento di spedizione integralmente e a trasmetterlo al destinatario della spedizione, perché sia sottoscritto e conservato. Quest’obbligo comporterebbe la rivelazione dell’identità del produttore di rifiuti al destinatario del trasferimento, con le conseguenze potenzialmente dannose per un intermediario di commercio nella posizione dell’Interseroh, quali descritte nei punti 20 e 21 della presente sentenza.

27 Il giudice del rinvio si chiede, in tale contesto, se un intermediario di commercio quale la ricorrente, che organizza spedizioni di rifiuti, possa validamente avvalersi o dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento n. 1013/2006, che consente un trattamento riservato dei dati in determinate circostanze, oppure, in alternativa, di un principio generale del diritto dell’Unione quale il principio della tutela del segreto commerciale, al fine di evitare di divulgare l’identità del produttore di rifiuti al destinatario della spedizione mediante il documento di spedizione.

28 Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale nonché dalle osservazioni presentate alla Corte si evince che la totalità dei trasferimenti in questione nel procedimento principale riguarda materie prime quali metalli di diversa qualità, acquistati e rivenduti dal mediatore, i quali costituiscono rifiuti rientranti nell’elenco «verde» concernente i rifiuti che non presentano pericoli.

Sulle questioni prima, terza e quarta

29 Con le sue questioni prima, terza e quarta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento n. 1013/2006 debba essere interpretato nel senso che consente a un intermediario di commercio, che organizza una spedizione di rifiuti, di non divulgare l’identità del produttore dei medesimi al destinatario della spedizione quando l’omissione di tale divulgazione sia necessaria alla tutela dei segreti commerciali dell’intermediario.

30 L’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento n. 1013/2006 dispone che le informazioni di cui al paragrafo 1 di tale articolo, ossia quelle contenute nel documento di spedizione, sono soggette ai vincoli di riservatezza quando ciò è previsto dalle normative comunitaria e nazionale.

31 Per quanto concerne l’identità dei soggetti che possono essere vincolati al rispetto degli obblighi di riservatezza cui fa rinvio l’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento n. 1013/2006, da un’interpretazione letterale e sistematica di detta disposizione risulta che gli obblighi di riservatezza ai quali quest’ultima fa rinvio possono gravare su qualsiasi soggetto in possesso delle informazioni in questione, comprese sia le autorità del luogo di spedizione e di destinazione che tutte le persone fisiche o giuridiche che partecipano alla spedizione di rifiuti.

32 Infatti, il disposto dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento n. 1013/2006 non fa nessuna distinzione tra le persone che possono detenere le informazioni in questione e non effettua, in particolare, nessun rinvio all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1013/2006, il quale riguarda specificamente le pubbliche autorità.

33 Tuttavia, dall’articolo 18 del regolamento n. 1013/2006 si deduce parimenti che gli obblighi di riservatezza ai quali fa riferimento l’articolo 18, paragrafo 4, non possono essere opposti alla comunicazione, tra le imprese che partecipano all’operazione di spedizione, delle informazioni menzionate dall’allegato VII a tale regolamento.

34 Da una parte, l’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1013/2006 prevede la predisposizione di un documento di spedizione che deve obbligatoriamente accompagnare qualsiasi spedizione di rifiuti soggetta a detta disposizione. L’organizzatore di una spedizione di tal genere è pertanto obbligato a compilare, in particolare, il riquadro 6 del documento di spedizione, di cui all’allegato VII a detto regolamento, dove deve indicare il nome del produttore di rifiuti.

35 Dall’altra, l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1013/2006 dispone che il documento di spedizione dev’essere sottoscritto dal soggetto che organizza la spedizione di rifiuti e dal destinatario della medesima, mentre l’articolo 20, paragrafo 2, del citato regolamento impone ai due medesimi soggetti di conservare le informazioni indicate dall’articolo 18, paragrafo 1, di detto regolamento per almeno tre anni dalla data in cui ha inizio la spedizione.

36 Queste disposizioni implicano necessariamente, come conseguenza, che il destinatario del trasferimento ottenga la totalità delle informazioni contenute nel documento di spedizione e pertanto, in particolare, possa arrivare a conoscere l’identità del produttore di rifiuti, il quale è identificato, come impone l’allegato VII al medesimo regolamento, nel riquadro 6 di detto documento.

37 Un obbligo eventuale di trattamento riservato in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento n. 1013/2006 non può incidere a questo riguardo, dato che, come sostanzialmente sottolineato dall’avvocato generale nel paragrafo 50 delle sue conclusioni, il problema di un trattamento riservato delle informazioni contenute nel documento di spedizione sorge solo successivamente alla predisposizione e comunicazione di detto documento. L’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento n. 1013/2006 può applicarsi solo se le informazioni sono state effettivamente riportate previamente sul documento di spedizione, conformemente a quanto prescritto dal combinato disposto dell’articolo 18, paragrafo 1, e dell’allegato VII a questo regolamento.

38 Pertanto, come rilevato anche dall’avvocato generale nel paragrafo 64 delle sue conclusioni, la portata di siffatti obblighi di riservatezza è necessariamente limitata ai rapporti che si instaurano tra i soggetti terzi rispetto alla spedizione e quelli che possono accedere al documento di spedizione, ossia le competenti autorità amministrative e i soggetti che partecipano a detta spedizione.

39 Quest’interpretazione è corroborata dal disposto dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento n. 1013/2006, che fa espresso riferimento ai «vincoli di riservatezza» delle informazioni menzionate nel documento di spedizione, e non a un’ipotetica deroga all’obbligo di inserire tutte le indicazioni richieste nel documento di spedizione. Essa è parimenti supportata dalla nota in calce alla pagina 3 dell’allegato VII a detto regolamento, che specifica che se la persona che organizza la spedizione non è il produttore o il raccoglitore, occorre fornire informazioni in merito all’uno o all’altro di essi.

40 Di conseguenza, occorre risolvere le questioni prima, terza e quarta dichiarando che l’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento n. 1013/2006 dev’essere interpretato nel senso che non consente a un intermediario di commercio, che organizza una spedizione di rifiuti, di non divulgare l’identità del produttore dei medesimi al destinatario della spedizione, come previsto dal combinato disposto dell’articolo 18, paragrafo 1, e dell’allegato VII a detto regolamento, persino quando l’omissione di tale divulgazione sia necessaria alla tutela dei segreti commerciali dell’intermediario.

Sulla seconda questione

41 La seconda questione è proposta solo per l’ipotesi in cui l’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento n. 1013/2006 non consenta a un intermediario di commercio, che organizza una spedizione di rifiuti, di evitare di divulgare l’identità del produttore di rifiuti al destinatario della spedizione. Il giudice del rinvio rileva che la Costituzione tedesca garantisce, come illustrato nel punto 13 della presente sentenza, la tutela dei segreti commerciali, la quale vale, in particolare, per le fonti di approvvigionamento di un’impresa. Non esisterebbero norme nazionali applicabili che consentano di restringere i diritti fondamentali in questione. Il giudice del rinvio si chiede, in questo contesto, se i segreti commerciali godano di una tutela a livello di diritto primario dell’ordinamento giuridico dell’Unione che possa limitare la portata dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1013/2006.

42 Di conseguenza occorre ritenere che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1013/2006 debba essere interpretato nel senso che obbliga, nel contesto di una spedizione di rifiuti disciplinata da tale disposizione, un intermediario di commercio a compilare il riquadro 6 del documento di spedizione e a trasmettere quest’ultimo al destinatario, senza che la portata di quest’obbligo possa essere compressa in forza di un diritto alla tutela dei segreti commerciali.

43 A questo proposito, gli articoli 15, paragrafo 1, 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sanciscono, rispettivamente, il diritto di lavorare e di svolgere una professione liberamente scelta o accettata, la libertà di impresa e il diritto di proprietà. Inoltre, sia il libero esercizio dell’attività professionale sia il diritto di proprietà fanno parte, per giurisprudenza consolidata, dei principi generali del diritto dell’Unione (v. sentenze del 5 ottobre 1994, Germania/Consiglio, C-280/93, Racc. pag. I-4973, punto 78; del 10 luglio 2003, Booker Aquaculture e Hydro Seafood, C‑20/00 e C‑64/00, Racc. pag. I-7411, punto 68; del 12 luglio 2005, Alliance for Natural Health e a., C‑154/04 e C‑155/04, Racc. pag. I-6451, punto 126, nonché del 6 dicembre 2005, ABNA e a., C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 e C‑194/04, Racc. pag. I‑10423, punto 87). Peraltro, la tutela dei segreti commerciali costituisce, come risulta parimenti da una giurisprudenza costante, un principio generale del diritto dell’Unione (v. sentenza del 14 febbraio 2008, Varec, C-450/06, Racc. pag. I-581, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

44 Tuttavia occorre rilevare che, anche ipotizzando che l’obbligo di rivelare l’identità del produttore di rifiuti al destinatario di una spedizione di rifiuti costituisca una violazione della tutela dei segreti commerciali degli intermediari di commercio, una siffatta constatazione non può avere come conseguenza la restrizione della portata di una disposizione del diritto secondario chiara e categorica.

45 Orbene, come illustrato nei punti 33-40 della presente sentenza, la procedura di controllo amministrativo prevista dall’articolo 18 del regolamento n. 1013/2006 porta necessariamente alla conseguenza che il destinatario della spedizione conoscerà l’identità del produttore di rifiuti, e che nessuna deroga può essere dedotta dal testo di questo regolamento.

46 Alla luce di ciò, una lesione ingiustificata della tutela dei segreti commerciali, anche ipotizzando che possa essere dimostrata, sarebbe tale non da limitare la portata dell’articolo 18 del regolamento n. 1013/2006, bensì da rimettere in discussione la validità di questa disposizione. Ebbene, il giudice nazionale non ha interrogato la Corte in merito alla validità dell’articolo 18 del regolamento n. 1013/2006, né formulato dubbi a tale riguardo, e la Corte non dispone di elementi materiali sufficienti per poter valutare la validità di detta disposizione.

47 Di conseguenza, occorre risolvere la seconda questione dichiarando che l’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1013/2006 dev’essere interpretato nel senso che obbliga, nel contesto di una spedizione di rifiuti disciplinata da tale disposizione, un intermediario di commercio a compilare il riquadro 6 del documento di spedizione e a trasmettere quest’ultimo al destinatario, senza che la portata di quest’obbligo possa essere compressa in forza di un diritto alla tutela dei segreti commerciali.

Sulle spese

48 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, come modificato dal regolamento (CE) n. 308/2009 della Commissione, del 15 aprile 2009, dev’essere interpretato nel senso che non consente a un intermediario di commercio, che organizza una spedizione di rifiuti, di non divulgare l’identità del produttore dei medesimi al destinatario della spedizione, come previsto dal combinato disposto dell’articolo 18, paragrafo 1, e dell’allegato VII a detto regolamento, persino quando l’omissione di tale divulgazione sia necessaria alla tutela dei segreti commerciali dell’intermediario.

2)      L’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1013/2006, quale modificato dal regolamento n. 308/2009, dev’essere interpretato nel senso che obbliga, nel contesto di una spedizione di rifiuti disciplinata da tale disposizione, un intermediario di commercio a compilare il riquadro 6 del documento che compare nell’allegato VII al regolamento n. 1013/2006, quale modificato dal regolamento n. 308/2009, e a trasmettere quest’ultimo al destinatario, senza che la portata di quest’obbligo possa essere compressa in forza di un diritto alla tutela dei segreti commerciali.

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