Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3878, del 27 agosto 2014
Rifiuti.Garanzie fideiussorie per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti

Ordinanza  con cui il Consiglio di Stato, rigettando la domanda cautelare presentata dalla ricorrente,  ha tra l’altro precisato, con riferimento ai Confidi ed ai soggetti iscritti nell’elenco generale degli intermediari finanziari di cui all’art. 155 comma 4 del TU 385/1993 che, nelle more della revisione del contenuto della deliberazione regionale n. VII/19461,  gli stessi non sono allo stato contemplati in Lombardia tra i soggetti abilitati a rilasciare garanzie fideiussorie per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti (segnalazione e massima di G. Arnaboldi)

N. 03878/2014 REG.PROV.CAU.

N. 05955/2014 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5955 del 2014, proposto da:

 

Padana Metalli S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Bezzi, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’avv. Paolo Rolfo, via Appia Nuova 96;

 

contro

Provincia di Brescia (Bs), in persona del suo Presidente pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Magda Poli dell’Avvocatura Provinciale e dall’avv. Francesco Storace, con domicilio eletto in Roma presso lo studio di quest’ultimo, via Crescenzio, 20; Regione Lombardia, in persona del suo Presidente pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Viviana Fidani dell’Avvocatura Regionale, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’avv. Emanuela Quici in Roma, via Nicolò Porpora, 16;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. per la Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 410 dd. 19 giugno 2014, resa tra le parti e concernente divieto di prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi

 

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia e della Regione Lombardia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2014 il Cons. Fulvio Rocco e uditi per l’appellante Padana Metalli S.r.l. l’avv. Paolo Rolfo su delega dell’avv. Domenico Bezzi, per la Provincia di Brescia l’avv. Francesco Storace e per la Regione Lombardia l’avv. Marcello Molè su delega dell’avv. Viviana Fidani;

 

Va premesso che, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 67 dd. 26 marzo – 2 aprile 2014, emessa in relazione alla legislazione regionale di settore vigente nella Regione Puglia, l’individuazione dei criteri generali ai fini della determinazione delle garanzie finanziarie dovute ai sensi dell’art. 195, comma 2, lett. g), del D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 spetta in via esclusiva allo Stato e che in dipendenza di tale circostanza la stessa Regione Lombardia, costituendosi nel giudizio di primo grado, ha dato atto di tale circostanza.

Nondimeno, nelle more dell’eventuale riscrittura della tuttora vigente deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. VII/19461 dd. 19 novembre 2004 – adottata, tra l’altro, ancor prima dell’entrata in vigore dello stesso D.L.vo 152 del 2006 – risulta con tutta evidenza che la disciplina in essa contenuta risulta a tutt’oggi vigente e che, per il caso di specie, consta pure che l’attuale appellante:

1) in data 20 febbraio 2014 ha presentato all’Amministrazione provinciale una prima bozza di fideiussione della Liguria Assicurazioni S.p.a., inidonea allo scopo in quanto priva delle necessarie indicazioni in ordine alla costituzione, delimitazione, efficacia e durata della garanzia, non solo così come previsto nello schema-tipo di fideiussione di cui all’all. B della deliberazione n. VII/19461 dd. 19 novembre 2004 ma come, comunque, ben rilevabile anche a prescindere da tale disciplina di fonte regionale;

2) in data 11 marzo 2014 ha presentato altro schema di fideiussione redatto dalla AS Merchhant Bank, soggetto inscritto nell’elenco generale degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del T.U. approvato con D.L.vo 1 settembre 1993 n. 385 e parimenti non recante congrue indicazioni circa la costituzione, delimitazione, efficacia e durata della garanzia: e ciò, con effetto assorbente rispetto all’ulteriore circostanza che – allo stato, e nelle more dunque della revisione del contenuto della predetta deliberazione n. VII/19461 dd. 19 novembre 2004 – gli intermediari di cui all’art. 106 dell’anzidetto D.L.vo 385 del 1993 non sono contemplati in Lombardia tra i soggetti abilitati a rilasciare garanzie finanziarie per le attività di smaltimento ovvero di recupero di rifiuti;

3) in data 7 aprile 2014 ha presentato un ulteriore schema di fideiussione redatto dal Consorzio di garanzia fidi Confidi Centrale, iscritto nell’apposita sezione dell’elenco generale degli intermediari finanziari di cui all’art. 155, comma 4, del T.U. approvato con D.L.vo 385 del 1993 ma non abilitato a prestare garanzie fideiussorie a favore di enti pubblici, e come del resto emergente da documentazione proveniente dalla Banca d’Italia versata negli atti del giudizio di primo grado; di tale circostanza è stata resa edotta l’attuale appellante con provvedimento della Provincia di Brescia Prot. n. 52655/14 dd. 23 aprile 2014, non impugnato.

Deve pertanto concludersi che, allo stato, l’appellante non ha comunque presentato la garanzia idonea allo svolgimento della propria attività e che, pertanto, sussistendo il presupposto per l’adozione del provvedimento inibitorio impugnato in primo grado, l’appello cautelare in epigrafe non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Respinge l’appello (Ricorso numero: 5955/2014).

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari della presente fase cautelare del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2014 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore

Nicola Gaviano, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE








DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)