Cass. Sez. III n. 14273 del 9 aprile 2015 (Cc 20 gen 2015)
Pres. Squassoni Est. Aceto Ric. PM in proc. Belletti
Rifiuti.Sospensione iscrizione Albo nazionale dei gestori ambientali

L'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e costituisce titolo per l'esercizio di tali attività (art. 210, commi 5 e 6, d.lgs. 152 del 2006). La sospensione dell'iscrizione comporta il venir meno, per tutto il periodo della durata, dell'efficacia del titolo necessario per poter esercitare le attività per le quali l'impresa è stata iscritta. Sicché lo svolgimento "medio tempore" dell'attività (in questo caso) di trasporto di rifiuti deve ritenersi effettuato in mancanza di autorizzazione, dovendosi aver riguardo, a tal fine, non alla mancanza fisica dell'iscrizione, bensì agli effetti autorizzatori connessi all'iscrizione, sospesi (e dunque mancanti) per tutta la durata del relativo provvedimento.

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