Cass. Sez. III n. 1883 del 19 gennaio 2026 (CC 18 dic 2025)
Pres. Ramacci Rel. Giorgianni Ric. PM in proc. Sestito
Rifiuti. Responsabilità del proprietario per abbandono di rifiuti da parte di terzi
In materia ambientale, non è configurabile in forma omissiva il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 nei confronti del proprietario di un terreno sul quale terzi abbiano abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato. Tale responsabilità sussiste esclusivamente in presenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento lesivo, derivante da atti di gestione o movimentazione dei rifiuti, ovvero in caso di accertato concorso o compartecipazione agevolatrice nel fatto illecito. La mera inerzia o l'omessa rimozione dei rifiuti da parte del proprietario estraneo alle condotte attive non integra la fattispecie di reato contestata, rendendo pertanto illegittimo il sequestro preventivo delle aree interessate e imponendone la restituzione all'avente diritto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 28 maggio 2025, il Tribunale di Crotone ha accolto l’impugnazione proposta da Franca Sestito avverso il decreto del 9 aprile 2025, con il quale il G.I.P. del Tribunale di Crotone aveva convalidato, in relazione all’ipotesi di reato di cui all’art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il sequestro dei terreni di proprietà della stessa, sui quali erano stati rinvenuti quattro cumuli di rifiuti, per un ammontare complessivo di 500 metri cubi, di diversa natura e composizione. Il Tribunale ha, pertanto, annullato il decreto di sequestro preventivo delle aree, disponendone la restituzione all’avente diritto.
2. Avverso la predetta ordinanza, il Pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Denuncia il pubblico ministero la violazione di legge per aver il giudice del riesame annullato il provvedimento del G.I.P., avendo erroneamente ritenuto insussistente il fumus commissi delicti. Secondo l’accusa, il ragionamento del Tribunale, secondo cui non sarebbe risultato possibile ritenere sussistente il reato, nè formulare una prognosi di colpevolezza dell’imputata, tenuto conto dello stato di ignoranza della stessa dell’abbandono dei rifiuti sul proprio terreno e della non confiscabilità dei terreni, in quanto appartenenti a persona estranea al reato, sarebbe stato viziato da un’errata interpretazione delle norme di legge e dei principi vincolanti il giudice nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame dei sequestri. Nella specie, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto l’insussistenza del reato, avendo il collegio escluso che i quattro cumuli potessero integrare il reato di discarica abusiva, e l’estraneità dell’indagata ad esso, basandosi sulla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il proprietario del terreno risponde del reato a titolo di concorso nell’ipotesi in cui, in capo ad esso, potesse configurarsi l’obbligo giuridico di impedire tale risultato, ma tale obbligo si sarebbe ritenuto insussistente nel caso di specie. Denuncia il pubblico ministero, in primo luogo, che l’accertamento sarebbe contrario ai principi che regolano la cognizione del Tribunale del riesame, che non potrebbe sfociare in un pieno accertamento della colpevolezza dell’indagato, in ossequio ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, mentre, nel caso in esame, spingendosi fino ad accertare l’insussistenza di un obbligo giuridico in capo all’indagata, il Tribunale del riesame avrebbe violato tale divieto formulando un giudizio di non fondatezza dell’accusa. In secondo luogo, l’accusa denuncia la violazione del principio secondo cui la misura cautelare reale risulta legittima qualora abbia ad oggetto beni che abbiano un nesso di pertinenzialità, anche indiretto con il reato, ancorchè appartenenti a persone estranee alla sua commissione, rilevando unicamente la qualificazione dell’oggetto del sequestro come corpus commissi delicti, relativo a quel reato, mentre il Tribunale del riesame avrebbe omesso di motivare sul punto, limitandosi ad escludere, in maniera apodittica, la natura di discarica dei quattro cumuli di rifiuti, associati ad altrettanti trasporti illeciti, senza aver tenuto conto della dimensione empirica del fatto risultante dal compendio probatorio, da cui risultava il degrado generale dei terreni e l’abbandono dei rifiuti. Si afferma, allora, che proprio tale dato avrebbe dovuto suggerire al Tribunale la qualificazione del fatto come discarica di rifiuti, in base alla definizione del reato affermata dall’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, mentre, al contrario, il Tribunale avrebbe ignorato anche tutte le ulteriori risultanze derivanti dagli accertamenti in tal senso, svolti della Capitaneria di Porto di Crotone. Inoltre, l’accusa denuncia la violazione delle norme in tema di confisca, prevista in relazione alla contravvenzione della discarica abusiva, all’art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, evidenziando che il Tribunale non avrebbe dovuto disporre la restituzione dell’area, atteso l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è possibile disporre la confisca nei confronti del patrimonio della persona estranea al reato, se questa versa in buona fede, mentre il Tribunale non avrebbe argomentato sul punto, limitandosi a valorizzare la condizione dell’indagata, di anziana pensionata senza patente di guida, sebbene tali indici non servano a spiegare le ragioni dell’inesigibilità di un comportamento diligente. Secondo l’accusa, peraltro, concentrandosi sulle ragioni che escludevano la confisca, il Tribunale pur avendo ritenuto che il fatto potesse qualificarsi come reato di abbandono di rifiuti, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla confisca facoltativa, che pure avrebbe potuto disporsi, nonché sulla necessità di evitare che la libera circolazione del terreno potesse determinare il protrarsi del reato.
3. Con requisitoria, depositata in data 2 dicembre 2025, il Procuratore Generale conclude per l’inammissibilità del ricorso, non ravvisando la presenza di alcuno dei vizi che giustificherebbero il ricorso per Cassazione per violazione di legge, previsto all’art. 325 cod. proc. pen., ritenendo, per contro, che l’ordinanza esponga una motivazione corretta in ordine all’esclusione della responsabilità dell’indagata, avendo ritenuto inapplicabile alla condotta omissiva il reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, del proprietario del terreno in cui terzi abbiano abbandonato rifiuti in modo incontrollato, in assenza di un obbligo giuridico di impedire la verificazione di tale risultato; il Procuratore ribadisce, in proposito, l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui la valutazione del fumus commissi delicti non può limitarsi all’astratta verifica della sussumibilità del fatto in un’ipotesi di reato, dovendo accertare la presenza di concreti e persuasivi elementi di fatto.
4. Con memoria, depositata in data 11 dicembre 2025, la difesa chiede che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso, poiché non presenterebbe alcuna delle carenze che giustificano il ricorso per cassazione per violazione di legge, di cui all’art. 325 cod. proc. pen., laddove si risolverebbe in una mera prospettazione alternativa delle risultanze di fatto, mentre il Tribunale del riesame avrebbe correttamente argomentato in ordine all’esclusione della responsabilità dell’imputata, ravvisando l’assenza di un obbligo giuridico di impedire il deposito dei rifiuti; né integrerebbero alcuno dei summenzionati vizi le censure del Pubblico ministero relative alla mancata pronuncia della confisca e al periculum in mora, sulle quali il Tribunale del riesame non sarebbe stato tenuto a pronunciarsi dopo aver escluso la sussistenza del fumus commissi delicti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. In via preliminare deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, è ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608). Ed è stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893). Per motivazione assente deve intendersi quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898). La motivazione apparente, invece, è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361). Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto.
1.2. Deve, inoltre, essere ricordato l’insegnamento secondo il quale nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell’accusa (Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023, dep. 2024, Bonacci, Rv. 285966; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927; Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366, secondo cui il compendio complessivo non deve necessariamente assurgere alla persuasività richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali, e Sez. 3, n. 16086 del 13/02/2025, Silvestri, non mass.).
2. Tanto premesso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato a più riprese, in materia di rifiuti, che non è configurabile in forma omissiva il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, nei confronti del proprietario di un terreno sul quale altri abbia abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, poiché tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti (cfr. in tal senso in caso di abbandono o deposito operato da terzi, Sez. 3, n. 50997 del 07/10/2015, Cucinella, Rv. 266030; in casi di condotta realizzata dal coniuge del comproprietario Sez. 3, n. 28704 del 05/04/2017, Andrisani, Rv. 270340). E' stato altresì precisato, in via generale, che, in materia di rifiuti, non è configurabile in forma omissiva il reato di gestione o realizzazione di discarica abusiva, con principio che può ritenersi vigente anche per il deposito incontrollato, attesa l'insussistenza di alcuna posizione di garanzia, nei confronti di chi abbia la disponibilità di un'area sulla quale altri abbiano abbandonato rifiuti per non essersi questi attivato per la loro rimozione, salvo che risulti accertato il concorso, a qualunque titolo, del possessore del fondo con gli autori del fatto ovvero una condotta di compartecipazione agevolatrice (v. tra le altre Sez. 3, n. 36727 del 30/06/2021, Bruno, non mass., dove, in applicazione del principio, la Corte di cassazione ha annullato la pronuncia di condanna dei giudici di merito, perché non era stata accertata una consapevole attività di partecipazione all’illecito del proprietario dell’area, ascrivendo a quest’ultimo una responsabilità di natura colposa, non prevista dalla fattispecie; per contro, nella pronuncia Sez. 3, n. 39476 del 17/09/2021, Noli, non mass., è stata invece affermata la responsabilità del proprietario dell’area che aveva acconsentito al deposito dei materiali da costruzione sul terreno e aveva poi proceduto allo smaltimento non autorizzato, interrandoli). Nel caso in esame, nessuna illustrazione specifica di un comportamento attivo dell’indagata è stata dedotta in ricorso o emerge dall’ordinanza impugnata, laddove, si sottolinea, invece, che l’attività investigativa si è limitata ad accertare, in capo all’indagata, la mera proprietà dei terreni su cui insistevano i cumuli di rifiuti, senza accertare alcun legame con le condotte illecite, se non un mero inadempimento in ordine alla corretta tenuta del sito, vale a dire un comportamento colposo che non integra la fattispecie di reato contestata e non rende sostenibile l’ipotesi accusatoria.
3. E’ conseguenzialmente immune dalle obiezioni sollevate in ricorso la restituzione dell’area all’avente diritto, non potendo ascriversi al proprietario una responsabilità concorsuale nell’illecito accertato e sorgendo l’obbligo di confisca soltanto a seguito della pronuncia di una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta che accerti l’esistenza di un’attività vietata; quanto ai rifiuti, il Tribunale cautelare ha correttamente richiamato l’insegnamento di questa Corte, nella sua più autorevole composizione, secondo il quale il divieto di restituzione di cui all’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. riguarda le cose soggette a confisca obbligatoria ex art. 240, comma 2, cod. pen., ma non anche le cose soggette a confisca obbligatoria contemplata da previsioni speciali, con l'eccezione del caso in cui tali previsioni richiamino l'art. 240, comma 2, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato (Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690), ed i rifiuti non rientrano tra le ipotesi di confisca obbligatoria per le quali opera il divieto di restituzione come interpretato dalle Sezioni Unite nella richiamata pronuncia (v. sul punto Sez. 3, n. 44279 del 07/11/2007, Mazzotta, Rv. 238287).
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere pertanto rigettato.
P.Q.M
Rigetta il ricorso.
Così è deciso, 18/12/2025




