Cass. Sez. III n. 28577 del 3 luglio 2014 (Cc 10 giu. 2014)
Pres. Fiale Est. Franco Ric. Casa
Rifiuti. Dissequestro si terreno subordinato a bonifica

La restituzione di un’area oggetto di un sequestro preventivo annullato o revocato è un atto dovuto ed incondizionato, sul presupposto che sono venute a mancare le condizioni che legittimano il sequestro, e che è stata riconosciuta la necessità di annullare il provvedimento che disponeva il vincolo cautelare. Pertanto, subordinando la restituzione del terreno alla previa sua bonifica a cura degli stessi indagati aventi diritto, riconosciuti totalmente estranei alle condotte illecite di cui all’art. 256, comma 3, d.lgs. 152\06, il tribunale del riesame ha esercitato un potere che il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare l’art. 192, assegna esclusivamente alla autorità amministrativa. Quest’ultima disposizione, invero, stabilisce che competente a disporre con ordinanza le operazioni di rimozione, avvio a recupero o smaltimento di rifiuti abbandonati ed a ordinare il pristino dello stato dei luoghi sia il Sindaco.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto 23 novembre 2013 il Gip del tribunale di Ragusa dispose il sequestro preventivo di un'area sulla quale insisteva una discarica non autorizzata di rifiuti diversi.

A seguito di istanza di riesame di C.S. e C.M. C., il tribunale del riesame di Ragusa, con l'ordinanza in epigrafe, annullò il decreto di sequestro del Gip perchè mancava qualsiasi prova che i ricorrenti, proprietari dell'area in questione, avessero concorso nella realizzazione o gestione di una discarica abusiva, avvenuta ad opera di soggetti non identificati. Il tribunale del riesame, peraltro, dispose la restituzione dell'area ai proprietari, previa bonifica della stessa, da effettuarsi sotto il controllo della guardia di finanza, tenenza di Vittoria.

Gli interessati, a mezzo dell'avv. Nicola Marcinnò e dell'avv. Daniele Scrofani Cancellieri, propongono ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe nella parte in cui subordina la restituzione alla previa bonifica del terreno a loro spese, deducendo:

1) violazione dell'art. 324 c.p.p., comma 7, in relazione D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 192 e art. 256, commi 2 e 3. Illegittimità ed abnormità del provvedimento impugnato per avere il tribunale del riesame disposto la restituzione dell'area agli indagati, subordinandola ad una previa bonifica a carico degli stessi, esercitando un potere riservato alla autorità amministrativa.

Osservano che la restituzione è un atto dovuto e incondizionato e che nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non si rinviene alcuna disposizione che consenta al giudice, nella fase delle indagini preliminari, di annullare il decreto di sequestro preventivo per mancanza dei presupposti, subordinando la restituzione ad una qualche condizione, come, nella fattispecie, l'obbligo di bonifica a cura degli aventi diritto alla restituzione.

Osserva la difesa che, tra l'altro, i ricorrenti avevano già due anni prima denunziato per iscritto al comune la situazione di abbandono indiscriminato di rifiuti sul terreno da parte di sconosciuti. Il tribunale del riesame, ponendo a carico degli interessati riconosciuti totalmente estranei al reato di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 3, ha esercitato un potere che il precedente art. 192 assegna esclusivamente alla competenza della autorità amministrativa. Per la rimozione dei rifiuti, non è stato previsto dal legislatore alcun onere reale a carico del proprietario non colpevole che possa giustificare anche nei suoi confronti l'emanazione di una ordinanza sindacale, salvo per l'ipotesi di bonifica di siti inquinati. La bonifica dei luoghi interessati da reati ambientali non può essere disposta dalla autorità giudiziaria in pendenza di procedimento penale, trattandosi di sanzione penale atipica che può essere irrogata dal giudice penale solo con la sentenza di condanna.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato perchè la statuizione impugnata si pone, innanzitutto, in contrasto con l'art. 23 Cost., che istituisce una riserva relativa di legge in tema di imposizioni personali o patrimoniali, mentre l'ordinanza impugnata non è stata in grado di indicare quale norma posta da atto avente forza di legge consente al giudice penale, nella fase delle indagini preliminari e prima di una sentenza di condanna, di revocare il decreto di sequestro preventivo per la mancanza dei presupposti per la sua adozione e nel contempo subordinare la restituzione della aree interessate ad una qualche condizione - posta a carico di indagati nei cui confronti è stato escluso qualsiasi fumus del reato contestato - come, nella specie, l'obbligo di bonifica a cura e spese dei medesimi soggetti aventi diritto alla restituzioni e ritenuti del tutto estranei alle condotte illecite.

La giurisprudenza di questa Corte, in tema di deposito incontrollato e abbandono di rifiuti, ha costantemente affermato che "la restituzione di un'area interessata dall'abbandono e/o dal deposito incontrollato di rifiuti ed oggetto di un sequestro probatorio o preventivo non può essere subordinata alla previa bonifica dell'area medesima, in quanto la restituzione costituisce un atto dovuto ed insuscettibile di essere sottoposto a condizione, salva la possibilità di convertire il sequestro per le altre finalità di legge o di sostituirlo con la confisca nei casi consentiti" (Sez. Ili, 12.6.2008, n. 37280, Picchioni, m. 241089); "E' illegittimo, sebbene non abnorme, il provvedimento con cui il giudice che pronuncia decreto penale o sentenza di condanna disponga il dissequestro di beni subordinatamente alla effettuazione di determinati adempimenti (nella specie la bonifica dell'area, assoggettata a sequestro preventivo, interessata dal deposito di rifiuti, e lo smaltimento del materiale ivi stoccato), potendo unicamente ordinare la restituzione delle cose sequestrate ovvero disporre la confisca ovvero ancora decidere, su apposita istanza, di mantenere il sequestro a fini di garanzia conservativa" (Sez. 3, 15.12.2010, n. 3633 del 2011, Chiappetta, m. 249156).

La restituzione di un'area oggetto di un sequestro preventivo annullato o revocato, quindi, è un atto dovuto ed incondizionato, sul presupposto che sono venute a mancare le condizioni che legittimano il sequestro, e che è stata riconosciuta la necessità di annullare il provvedimento che disponeva il vincolo cautelare.

Nella specie, l'ordinanza impugnata ha riconosciuto che "non emerge in atti alcun elemento dal quale evincere che i ricorrenti abbiano, in qualche modo, concorso alla realizzazione della suddetta discarica, avvenuta allo stato ad opera di soggetti non identificati, o provveduto alla gestione della stessa". Tale accertamento imponeva l'immediata riconsegna del bene sequestrato agli aventi diritto, senza alcuna condizione. Del resto, esattamente la difesa ricorda che era stato anche accertato che i ricorrenti avevano già due anni prima denunziato per iscritto alle autorità competenti del comune la situazione di abbandono indiscriminato di rifiuti sul loro terreno da parte di terzi sconosciuti.

Pertanto, subordinando la restituzione del terreno alla previa sua bonifica a cura degli stessi indagati aventi diritto, riconosciuti totalmente estranei alle condotte illecite di cui al D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 256, comma 3, il tribunale del riesame ha esercitato un potere che il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare l'art. 192, assegna esclusivamente alla autorità amministrativa. Quest'ultima disposizione, invero, stabilisce che competente a disporre con ordinanza le operazioni di rimozione, avvio a recupero o smaltimento di rifiuti abbandonati ed a ordinare il pristino dello stato dei luoghi sia il Sindaco. Il relativo onere incide sui responsabili dell'illecito deposito e può essere posto in solido anche a carico dei proprietari del terreno solo previa conduzione di apposite indagini, dalle quali risulti a carico dei proprietari un qualche addebito, almeno a titolo di colpa. Tali accertamenti devono essere effettuati dai soggetti preposti al controllo, in contraddittorio con i soggetti interessati, ai sensi della L. n. 241 del 1990. Si tratta dunque di procedure nelle quali interviene per legge la competente autorità amministrativa e sulle quali l'autorità giudiziaria non ha competenza.

E' opportuno ricordare che per la rimozione dei rifiuti non è previsto dalla legge alcun onere reale a carico del proprietario che non sia stato accertato responsabile a titolo di dolo o di colpa, che posa giustificare anche nei suoi confronti l'emanazione di una ordinanza sindacale, salvo per l'ipotesi di bonifica dei siti inquinati (ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 242 ss.), situazione da accertare comunque con apposito procedimento tecnico.

Pertanto, la bonifica dei luoghi interessati da reati ambientali, ovvero la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, non può essere disposta dalla autorità giudiziaria in pendenza di procedimento penale, trattandosi di sanzione penale atipica che può essere irrogata dal giudice penale solo con la sentenza di condanna, come emerge dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, secondo cui alla sentenza di condanna o di patteggiamento per il reato di realizzazione o di gestione di una discarica abusiva "consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi".

In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla condizione apposta all'ordine di restituzione del terreno agli aventi diritto.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla condizione apposta alla restituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 10 giugno 2014.