Cass. Sez. III n. 8015 del 02 marzo 2026 (UP 12 feb 2026) 
Pres. Ramacci Rel. Macrì Ric. Chiarelli 
Rifiuti.Discarica abusiva e distinzione dall'abbandono occasionale 

In tema di reati ambientali, la condotta di cui all'art. 256, comma 3 d.lgs. 152/2006 si distingue dall'abbandono (art. 255) per la non occasionalità dell'azione. Integra la fattispecie penale il compimento di plurimi conferimenti e prelevamenti di rifiuti, anche domestici o ingombranti, in un'area estesa priva di autorizzazione, in quanto tali elementi costituiscono indici sintomatici di un'attività organizzata o di un abbandono incontrollato sistematico. Non è configurabile lo stato di necessità qualora le condotte criminose presentino intensità crescente e abitualità. 

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 9 aprile 2025 la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza in data 17 luglio 2024 del Tribunale di Caltanissetta, ha applicato a Salvatore Chiarelli la pena concordata dalle parti e ha confermato la pena irrogata a Fabio Chiarelli, entrambi imputati per la violazione, anche in concorso con altri, degli art. 110, 633, primo comma, 639-bis cod. pen. (capo A), dell’art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 (capo B), dell’art. 452-quaterdecies cod. pen. (capo C), esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 633, secondo comma, cod. pen. e neutralizzata la circostanza aggravante di cui all’art. 452-novies, prima parte, cod. pen. con le circostanze attenuanti generiche.

    Salvatore Chiarelli eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’accertamento di responsabilità del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (primo motivo), all’omessa riqualificazione del fatto di cui all’art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 ai sensi dell’art. 255 d.lgs. n. 152 del 2006 (secondo motivo), al diniego della circostanza attenuante di minima importanza (terzo motivo) e al difetto di dichiarazione della prescrizione (quarto motivo). Fabio Chiarelli contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’accertamento del reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. (primo motivo), al difetto dell’elemento psicologico (secondo motivo), alla mancata riqualificazione del fatto di cui all’art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 ai sensi dell’art. 255 d.lgs. n. 152 del 2006 (terzo motivo), al diniego della circostanza attenuante di minima importanza (quarto motivo), al trattamento sanzionatorio (quinto motivo), al difetto di dichiarazione della prescrizione del reato (sesto motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso di Salvatore Chiarelli è inammissibile perché ha concordato la pena in appello, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., dichiarando all’udienza del 9 aprile 2025 di rinunciare a tutti i motivi di appello a eccezione di quello sulla pena che ha proposto nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione, stimata congrua dal Procuratore generale e recepita dalla Corte di appello. In via generale va ricordato che, a seguito del concordato in appello, è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, ivi compresi quelli aventi a oggetto questioni di legittimità costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (tra le più recenti, Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033-02 e Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619 – 01). Le uniche doglianze proponibili in sede di legittimità sono quelle relative alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia del giudice, all'applicazione di una pena illegale, all'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (si veda per quest’ultima, Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio, Rv. 284481). Nessuna di tale ipotesi ricorre nel caso in esame.

    Il ricorso di Fabio Chiarelli è manifestamente infondato. I primi tre motivi sono fattuali e rivalutativi. Pur considerando che l’imputato ha reso delle dichiarazioni confessorie, sebbene abbia ridimensionato la portata delle accuse a suo carico, affermando che i trasporti erano stati occasionali, avevano avuto a oggetto solo materiale ferroso, si erano resi necessari per le difficili condizioni economiche in cui versava, il ricavo era stato esiguo, la Corte territoriale ha ben evidenziato che la prospettazione difensiva era inidonea a confutare le schiaccianti prove a suo carico, consistenti nelle immagini della videosorveglianza e nel verbale di sequestro da cui si desumevano, in date ravvicinate, plurimi conferimenti di rifiuti ferrosi e di elettrodomestici (4, 8 e 22 gennaio 2021, 9 e 15 febbraio 2021, 27 marzo 2021), di rifiuti domestici ingombranti (11 marzo e 22 marzo 2021), di termosifoni (12 aprile 2021) in un’area che egli stesso aveva contribuito a trasformare in discarica. Di qui la ricorrenza del dolo e l’esclusione della scriminante dello stato di necessità. Il ricorrente ha dimostrato, infatti, di aver tenuto ripetute condotte criminose di intensità crescente, per giunta in un’area estesa di 3.000 metri quadrati. Correttamente, poi, la Corte territoriale ha ritenuto l’impossibilità di qualificare i fatti ai sensi dell’art. 255 d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto la mera occasionalità della condotta consiste nel semplice collocamento unico ed estemporaneo di un’esigua quantità di rifiuti in un determinato luogo, in assenza di attività prodromiche o successive (si veda, in particolare, sulla distinzione tra l’ipotesi di cui all’art. 255 e quella di cui all’art. 256 d.lgs. 152 del 2006, Sez. 3, n. 41352 del 10/06/2014, Parpaiola, Rv. 260648-01). Nel caso in esame, è emerso, invece, che vi sono stati plurimi conferimenti e prelevamenti di rifiuti, in assenza di qualsivoglia autorizzazione, in un’area di significativa estensione, tutti indici sintomatici dell’abbandono incontrollato (Sez. 3, n. 36819 del 04/07/2017, Ricevuti, Rv. 270995 – 01). Immune da censure è, infine, la motivazione anche rispetto al trattamento sanzionatorio, al regime delle circostanze attenuanti generiche e all’esclusione della circostanza attenuante speciale di cui all’art. 114 cod. pen.. La pena irrogata a Fabio Chiarelli è pari ad anni uno e mesi nove di reclusione che, tenuto conto anche della continuazione, risulta molto prossima al minimo edittale (la forbice dell’art. 452-quaterdecies cod. pen. va da un anno a sei anni di reclusione) e non necessita di motivazione specifica (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 – 01); le circostanze attenuanti generiche sono state stimate equivalenti alle contestate aggravanti, avuto riguardo alla frequenza ed abitualità delle condotte criminose, parametro non illogicamente ritenuto più pregnante rispetto all’argomento difensivo della confessione e dell’ignoranza della violazione penale; la circostanza attenuante del contributo di minima importanza è stata congruamente esclusa con riferimento alle condotte di partecipazione attiva nella gestione della discarica, con frequenti trasporti. Sono quindi manifestamente infondati anche il quarto e il quinto motivo di ricorso.
L’eccezione di prescrizione formulata da Salvatore Chiarelli con il quarto motivo e da Fabio Chiarelli con il sesto motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondata. Per Salvatore Chiarelli è coperta dal concordato in appello. E in ogni caso si rileva che i reati per cui è intervenuta la condanna sono a condotta permanente cessata l’8 giugno 2021, per cui l’improcedibilità si matura il 6 ottobre 2026. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità dei ricorsi, in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 12 febbraio 2026