SEZ. 3       SENT.  31011  DEL 18/09/2002  (CC.18/06/2002) RV.  222390
     PRES. Papadia U                  REL. Novarese F             COD.PAR.392
     IMP. Zatti        PM. (Diff.) 
614001  SANITA'  PUBBLICA  -  IN  GENERE - Rifiuti - Nozione oggettiva -
fattispecie. 
D. LG. DEL 2/2/1997 NUM. 22 ART. 6 
    Per  rifiuto,  ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, deve intendersi  qualsiasi  sostanza  od oggetto di cui il produttore o il detentore si  disfi, restando irrilevante se cio' avvenga attraverso lo smaltimento del prodotto  ovvero  tramite  il suo recupero e, inoltre, prescindendosi da ogni indagine  sull'intenzione del detentore che abbia escluso ogni riutilizzazione  economica  della sostanza o dell'oggetto da parte di altre persone (nella specie,  la  Corte ha negato che potessero rientrare nella nozione di rifiuto due  opifici industriali dismessi e abbandonati, che peraltro non presentavano  cedimenti  o dispersioni nel suolo delle strutture o dei materiali che li componevano). 
CONF     199102607 186489 
CONF     199801495 209822 
CONF SU  199200005 191153 
                    



