TAR Lazio (RM) Sez. II n. 5017 del 4 giugno 2012
Elettrosmog.Disattivazione impianto radiodiffusione.

L’Ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni non è competente ad adottare l’ordine di disattivazione di un impianto di radiodiffusione in ambito nazionale non temporanea, “sine die”, con effetti riconducibili alla revoca della concessione. Agli organi periferici del Ministero delle comunicazioni, spettano interventi di controllo ed ispezione, con possibilità di imporre modifiche tecniche ove necessario e anche di ordinare la disattivazione degli impianti, ma come misura temporanea, indirizzata alla rimozione delle disfunzioni rilevate. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 05017/2012 REG.PROV.COLL.

N. 16697/1998 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16697 del 1998, proposto da:

Soc. Radio Dimensione Suono S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Giacomini, Valeria Colombo, Gianluca Barneschi e Francesca Grossi, con domicilio eletto presso Gianluca Barneschi in Roma, via Panama, 77;

contro

Ministero delle Comunicazioni - gia' Ministero Pp.Tt., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

DISATTIVAZIONE IMPIANTI RADIOELETTRICI

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Comunicazioni - Gia' Ministero Pp.Tt.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2012 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

La ricorrente è una emittente privata titolare di concessione ministeriale per l’esercizio della radiodiffusione in ambito nazionale a carattere commerciale. Espone di aver acquistato da Radio Isarco, nel rispetto dell’art. 5 comma 1 del decreto legge n. 544 del 1996, un ramo d’azienda costituito da alcuni impianti radiofonici localizzati nel Trentino Alto Adige.

Con ordinanza in data 14 ottobre 1998 il direttore dell’Ispettorato territoriale del Trentino Alto Adige ordinava la disattivazione dell’impianto operante da Col Rodella, appunto acquisito da Radio Isarco.

Avverso il detto ordine di disattivazione è quindi proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce, innanzitutto, l’incompetenza dell’Ispettorato periferico del Ministero delle comunicazioni, spettando la competenza in via esclusiva al Ministero medesimo, quindi lamentandosi anche la violazione dell’art. 1 della legge n. 122 del 1998 nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione, ora Ministero dello sviluppo economico, affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perchè lo stesso venga respinto.

Con ordinanza n. 318 del 1999 questa sezione ha accolto la domanda di sospensione cautelare dell’esecuzione dell’ordine impugnato.

Alla pubblica udienza del 18 aprile 2012 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto dovendosi prioritariamente rilevare l’incompetenza dell’Ispettorato territoriale ad adottare l’ordine di disattivazione impugnato (al riguardo cfr. C.d.S. Sez. VI Sent. n. 3956 del 19.8.2008; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 3579 del 17.7.2008; TAR Napoli Sez. VII Sent. n. 4211 del 21.7.2009; TAR Napoli Sez. VII Sent. n. 7444 del 20.5.2010; TAR Napoli Sez. VII Sent. n. 16428 del 29.6.2010).

In particolare, il Collegio ritiene che non siano state seguite, nel caso di specie, le corrette procedure previste dalla normativa vigente, in caso di non corretto funzionamento degli impianti ricetrasmittenti (nella specie, si contesta la non operatività dell’impianto). Sono indubbiamente rimessi agli organi periferici del Ministero delle comunicazioni, infatti, interventi di controllo ed ispezione, con possibilità dei medesimi organi di imporre modifiche tecniche ove necessario e anche di ordinare la disattivazione degli impianti, ma come misura temporanea, indirizzata alla rimozione delle disfunzioni rilevate (cfr. art. 10 D.P.R. 24.3.1995, n. 166; art. 6, comma 2, del D.L. 27.8.1993, n. 323, convertito in legge 27.10.1993, n. 442).

Una disattivazione “sine die”, come quella che appare disposta con il provvedimento in impugnato, entra tuttavia in una diversa sfera di esercizio del potere, implicando effetti non diversi da quelli, riconducibili alla revoca della concessione.

In sostanza, gli Ispettorati Territoriali, organi periferici del Ministero dello Sviluppo Economico, possono solo: a) autorizzare le modifiche ed il trasferimento degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva (cfr. art. 28, commi 2, 3, 4 e 5, D.Lg.vo n. 177/2005); b) con specifico riferimento alla fattispecie del mancato funzionamento per un periodo prolungato dell’impianto gli organi periferici del Ministero dello Sviluppo Economico sono abilitati soltanto a disattivare temporaneamente gli impianti di radiodiffusione “fino al ripristino delle corrette modalità di funzionamento”; c) in ogni caso, tra le competenze, attribuite agli Ispettorati Territoriali, organi periferici del Ministero dello Sviluppo Economico, dall’art. 10 DPR n. 166/1995 e dall’art. 8, comma 6, punto IV, D.M. 16.12.2004, poi sostituito dall’art. 5, comma 10, D.M. 7.5.2009, non risulta compresa l’emanazione del provvedimento di revoca e/o riduzione dell’autorizzazione ad esercitare la radiodiffusione; 4) poiché con il provvedimento impugnato è stata disposta una disattivazione di tipo permanente e non di carattere temporaneo dell’impianto con frequenza 90.0 MHz da Col Rodella (TN), tale provvedimento assume la configurazione di un vero e proprio provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio da parte della società ricorrente della radiodiffusione, la cui emanazione spetta al competente Dirigente Generale del Ministero dello Sviluppo Economico, mentre le materiali operazioni di disattivazione definitiva dell’impianto potranno essere successivamente eseguite dagli Ispettorati Territoriali (cfr. sui diversi profili evocati, TAR Basilicata 27 gennaio 2011 n. 45).

L’accoglimento del dedotto vizio di incompetenza comporta l’annullamento del provvedimento impugnato e la rimessione dell’affare all’autorità amministrativa competente, con l’assorbimento degli altri motivi di impugnazione, come già previsto dal precedente art. 26, comma 2, L. n. 1034/1971 ed ora dal vigente art. 34, comma 2, primo periodo, All. 1 D.Lg.vo n. 104/2010, ai sensi del quale “in nessun caso” il Giudice Amministrativo “può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”.

A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame e per l’effetto l’annullamento dell’impugnato provvedimento del Direttore Ispettorato Territoriale per il Trentino Alto Adige.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’avversato ordine di disattivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore

Stefano Toschei, Consigliere

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)