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Corte di Giustizia (Seconda Sezione) sent. 14 luglio 2006
domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Italia) - WWF Italia, Gruppo Ornitologico Lombardo (GOL), Lega abolizione della caccia (LAC), Lega antivivisezionista (LAV) / Regione Lombardia.
Conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva 79/409/CEE - Deroghe al regime di protezione

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(Causa C-60/05)

 

(Conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva 79/409/CEE - Deroghe al regime di protezione)

 

Lingua processuale: l'italiano

 

Giudice del rinvio

 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

 

Parti nella causa principale

 

Ricorrenti: WWF Italia, Gruppo Ornitologico Lombardo (GOL), Lega abolizione della caccia (LAC), Lega antivivisezionista (LAV)

 

Convenuta: Regione Lombardia

 

Interveniente: Associazione migratoristi italiani

 

Oggetto

 

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Interpretazione dell'art. 9 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1) - Condizioni per l'esercizio del potere degli Stati membri di derogare al divieto di uccidere o di catturare specie protette - Specie del fringuello e del fringuello del nord

 

Dispositivo

 

L'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, impone agli Stati membri, indipendentemente dalla ripartizione interna delle competenze determinata dall'ordinamento giuridico nazionale, di garantire, nell'adottare le misure di trasposizione di tale disposizione, che, in tutti i casi di applicazione della deroga ivi prevista e per tutte le specie protette, i prelievi venatori autorizzati non superino un tetto - da determinarsi in base a dati scientifici rigorosi - conforme alla limitazione, imposta da tale disposizione, dei detti prelievi a piccole quantità.

 

Le disposizioni nazionali di recepimento relative alla nozione di "piccole quantità" enunciata all'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva 79/409 devono consentire alle autorità incaricate di autorizzare prelievi in deroga di uccelli di una determinata specie di fondarsi su indici sufficientemente precisi quanto ai quantitativi massimi da rispettare.

 

Nel recepire l'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva 79/409, gli Stati membri sono tenuti a garantire che, indipendentemente dal numero e dall'identità delle autorità incaricate, nel loro ambito, di dare attuazione a tale disposizione, il totale dei prelievi venatori autorizzati, per ciascuna specie protetta, da ciascuna delle dette autorità non superi il tetto, conforme alla limitazione di tali prelievi a "piccole quantità", fissato per la detta specie per tutto il territorio nazionale.

 

L'obbligo incombente agli Stati membri di garantire che i prelievi di uccelli siano effettuati solo in "piccole quantità", a norma dell'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva 79/409, esige che i procedimenti amministrativi previsti siano organizzati in modo tale che tanto le decisioni delle autorità competenti di autorizzazione dei prelievi in deroga, quanto le modalità di applicazione di tali decisioni siano assoggettate ad un controllo efficace effettuato tempestivamente.

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