TRGA Trento Sez. unica n. 176 del 3 agosto 2018
Caccia e animali.Questione di legittimità costituzionale

Ordinanza con la quale si dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale: A) dell’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 279/1974 e dell’art. 1 del decreto legislativo n. 239/2016, per contrasto con gli articoli 8, comma 1, e 103 del D.P.R. n. 670/1972, nonché con l’art. 117, comma 2, lett. s), Cost.; B) dell’art. 24, comma 1, della legge provinciale n. 24/1991, per contrasto con gli articoli 8, comma 1, e 103 del D.P.R. n. 670/1972, nonché con l’art. 117, comma 2, lett. s), Cost., in relazione all’art. 12, comma 5, della legge n. 157/1992 (segnalazione Avv. M. BALLETTA)

Pubblicato il 03/08/2018

N. 00176/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00194/2018 REG.RIC.           


REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nel giudizio introdotto con il ricorso 194 del 2018, proposto dall’Associazione protezione animali natura - Ente provinciale protezione animali e ambiente (P.A.N.-E.P.P.A.A.), dalla Lega italiana protezione uccelli (L.I.P.U.), dal World Wildlife Fund – Italia Onlus (W.W.F.) e da Legambiente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nonché dal consigliere provinciale Filippo De Gasperi, del Gruppo consiliare Movimento Cinque Stelle, Consiglio della Provincia autonoma di Trento, rappresentati e difesi dall’avvocato Franceso Saverio Dalba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio in Trento via Calepina n. 50, presso la sede di questo Tribunale;

contro

- la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giandomenico Falcon, nonché dagli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Marialuisa Cattoni e Fernando Spinelli, dell’avvocatura della Provincia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, piazza Dante n. 15, negli Uffici dell’avvocatura della Provincia, presso l’avvocato Marialuisa Cattoni;
- il Comitato Faunistico della provinciale della Provincia autonoma di Trento, non costituito in giudizio;

nei confronti

Associazione cacciatori trentini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Flavio Maria Bonazza, con domicilio con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, piazza Mosna 8, presso lo studio del predetto avvocato;

per l’annullamento

della deliberazione del Comitato faunistico provinciale della Provincia autonoma di Trento n. 711 del 23 aprile 2018, avente il seguente oggetto “Articolo 29, commi 7 e 9, L.P. 24/1991 e s.m. - Approvazione del testo definitivo delle prescrizioni tecniche per l’esercizio della caccia in Provincia di Trento nella stagione 2018-2019”, comprensiva delle allegate prescrizioni tecniche, pubblicata il 27 aprile 2018, nelle parti indicate nel ricorso; nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresa la deliberazione del Comitato faunistico provinciale della Provincia autonoma di Trento n. 706 del 27 febbraio 2018, avente il seguente oggetto “Articolo 29, commi 7 e 9, legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 e successive modificazioni. - Approvazione della proposta di prescrizioni tecniche 2018-2019 per l’esercizio della caccia in Provincia di Trento”;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento e dell’Associazione Cacciatori Trentini;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2018 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1. L’art. 29 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, intitolato alle specie cacciabili e ai periodi di caccia, fissa al primo comma il principio per cui “è vietato abbattere, catturare, detenere o commerciare qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo quanto previsto dalla presente legge”, ed elenca dettagliatamente, al comma successivo, le specie cacciabili con i relativi periodi di caccia, mentre al successivo quarto comma specifica i giorni settimanali e gli orari della caccia.

Il settimo comma del predetto art. 29 dispone che il Comitato faunistico provinciale - sentiti l’Osservatorio faunistico, l’Istituto nazionale per la fauna selvatica e l’ente gestore, che si esprime nel termine di quindici giorni dalla richiesta - delibera, tra l’altro, “il numero massimo di capi da abbattere per ciascun cacciatore e per ciascuna giornata di caccia per i prelievi di selvaggina non disciplinati dai programmi di prelievo”, di cui al precedente art. 28; in difetto di tali deliberazioni, “il singolo cacciatore non può abbattere per ciascuna specie più di due capi per giornata di caccia” (comma 8).

Secondo il comma 9 del medesimo art. 29, il Comitato faunistico provinciale può deliberare annualmente: “a) limitazioni rispetto ai periodi, alle giornate di caccia ed alle specie cacciabili previsti dalla presente legge, tenuto conto in particolare delle fasi biologiche che caratterizzano le varie specie; b) la disciplina della caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 novembre, anche in deroga al limite delle tre giornate di caccia settimanali di cui al comma 4, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì; c) ogni altra eventuale prescrizione riguardante l’esercizio della caccia”.

2. La parte ricorrente ha impugnato la delibera del Comitato faunistico provinciale della Provincia autonoma di Trento n. 711 del 23 aprile 2018, con cui è stato approvato, ai sensi del citato art. 29, commi 7 e 9, della legge provinciale n. 24/1991, il testo definitivo delle prescrizioni tecniche per l’esercizio della caccia nel territorio provinciale durante la stagione 2018-2019, sollevando anche tre questioni di legittimità costituzionale riguardanti le norme che: A) consentono l’esercizio della caccia su tutto il territorio provinciale, ivi compresi i parchi; B) ammettono il cumulo tra caccia da appostamento e vagante sulle Alpi; C) prevedono un periodo di caccia per cervi, camosci, mufloni e caprioli sostanzialmente raddoppiato rispetto a quello nazionale

3. La Provincia autonoma di Trento e l’Associazione cacciatori trentini si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.

4. La prima questione di costituzionalità ha ad oggetto l’art. 8, comma 1, della legge provinciale n. 24/1991, l’art. 28 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, l’art. 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, nonché l’art. 1, comma 5, del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, ed il decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239 (anche in combinato disposto tra loro), in relazione ai quali viene denunciato il contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. s), Cost., con l’art. 117, comma 2, lett. l), Cost., nonché con gli articoli 3, 9, 25 e 97 Cost., con l’art. 8, n.15, l’art. 103 e l’art. 107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, con cui è stato approvato il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige (di seguito denominato Statuto speciale), con l’art. 87 Cost., con la legge cost. 10 novembre 1971, n. 1, con la legge cost. 23 febbraio 1972, n. 1, e con la legge cost. 26 febbraio 1949, n. 5.

La parte ricorrente denuncia, in estrema sintesi, che la normativa provinciale che consente l’attività venatoria entro il perimetro dei parchi naturali di interesse provinciale, ponendosi in contrasto con le norme statali che vietano tale attività, collide: A) sia con l’art. 117, comma 2, lett. s), Cost., nella parte in cui demanda alla legislazione esclusiva dello Stato la materia dell’ambiente, perché il divieto posto dalla normativa statale concorrerebbe alla definizione del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, e si inquadrerebbe nella materia della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, riservata alla potestà legislativa esclusiva statale; B) sia con l’art. 117, comma 2, lett. l), Cost., nella parte in cui demanda alla legislazione esclusiva dello Stato la materia penale, perché la normativa provinciale va ad incidere sul divieto di caccia posto dalla normativa statale.

Al riguardo il Collegio osserva che nell’impugnata delibera n. 711 del 2018 non si rinvengono specifiche prescrizioni relative all’esercizio dell’attività venatoria all’interno dei parchi naturali. Risulta, quindi, fondata l’eccezione - sollevata sia dalla Provincia di Trento sia dall’Associazione cacciatori trentini - incentrata sul difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel giudizio a quo. Del resto l’attività venatoria nei parchi trova la propria disciplina nelle previsioni dei piani faunistici di ciascun parco e nelle rispettive delibere di approvazione, che non formano oggetto del presente giudizio (si veda al riguardo la sentenza di questo Tribunale n. 132/2008).

5. La seconda questione di costituzionalità ha ad oggetto l’art. 24, comma 1, della legge provinciale n. 24/1991, nonché l’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 279/1974 ed il decreto legislativo n. 239/2016, anche in combinato disposto tra loro, in relazione ai quali viene denunciato il contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. s), Cost., nonché con l’art. 8, n.15, l’art. 103 e l’art. 107 dello Statuto speciale, con l’art. 87 Cost., con la legge cost. 10 novembre 1971, n. 1, con la legge cost. 23 febbraio 1972, n. 1, e con la legge cost. 26 febbraio 1949, n. 5.

5.1. L’art. 12, comma 5, della legge n. 157/1992 sancisce il principio, c.d. della caccia di specializzazione, disponendo come segue: “Fatto salvo l’esercizio venatorio con l’arco o con il falco, l’esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme: a) vagante in zona Alpi; b) da appostamento fisso; c) nell’insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all’attività venatoria programmata”.

Invece l’art. 24, comma 1, della legge provinciale n. 24/1991 consente l’esercizio dell’attività venatoria congiuntamente in forma vagante e mediante appostamento fisso, disponendo come segue: “In conformità alle consuetudini e tradizioni locali, l’esercizio della caccia è consentito congiuntamente in forma vagane e mediante appostamento fisso, nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dalla presente legge e in quanto non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole e al patrimonio forestale”.

5.2. La Corte costituzionale nella sentenza n. 278/2012 ha avuto già modo di affrontare il tema della costituzionalità dell’analoga disposizione legislativa della Provincia autonoma di Bolzano (di cui all’art. 2, comma 5, della legge provinciale art. 7, comma 5, della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 14, recante norme in materia di caccia, pesca, foreste, ambiente, usi civici, agricoltura, patrimonio ed urbanistica) in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., osservando quanto segue: «La disposizione impugnata, la quale sostituisce l’art. 13 della legge Prov. Bolzano n. 14 del 1987, prevede, tra l’altro, che l’esercizio dell’attività venatoria sia consentito sia in forma vagante che mediante appostamento fisso. ... Questa specifica prescrizione collide con il principio, cosiddetto della caccia di specializzazione, sancito dall’art. 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992. La norma prevede che, fatta eccezione per l’esercizio venatorio con l’arco o con il falco, ciascun cacciatore possa praticare l’attività in questione in una sola delle tre forme permesse in essa elencate, consistenti rispettivamente nella caccia vagante in zona Alpi, in quella da appostamento fisso e nell’insieme delle altre forme di attività venatoria consentite e praticate nel rimanente territorio secondo la programmazione di settore. Il cacciatore è tenuto, dunque, a scegliere, nell’ambito di tale ventaglio di alternative, le modalità di esercizio dell’attività venatoria che gli è più consona, “fermo restando che l’una forma esclude l’altra” (sentenza n. 116 del 2012).

Il descritto criterio di esclusività - che vale a favorire il radicamento del cacciatore in un territorio e, al tempo stesso, a sollecitarne l’attenzione per l’equilibrio faunistico - trova la sua ratio giustificativa nella constatazione che un esercizio indiscriminato dell’attività venatoria da parte dei soggetti abilitati, su tutto il territorio agro-silvo-pastorale ed in tutte le forme consentite, rischierebbe di mettere in crisi la consistenza delle popolazioni della fauna selvatica. In quanto rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, la norma statale interposta si inquadra anch’essa nell’ambito materiale della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema riservato alla potestà legislativa esclusiva statale dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Detta disposizione - concorrendo alla definizione del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica - stabilisce, in particolare, una soglia uniforme di protezione da osservare su tutto il territorio nazionale (sentenza n. 116 del 2012; in senso conforme sentenze n. 441 del 2006, n. 536 del 2002, n. 169 del 1999 e n. 323 del 1998)». Quindi la Consulta ha concluso che la norma provinciale sottoposta al suo esame - autorizzando l’esercizio cumulativo di due delle forme di caccia consentite, «deroga alla disciplina statale attraverso una regolamentazione della materia che implica una soglia inferiore di tutela, e si pone perciò in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost e con la norma statale interposta (art. 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992)».

5.3. Tenuto conto di quanto affermato dalla Consulta nella sentenza n. 278/2012, questo Tribunale con l’ordinanza collegiale 16 gennaio 2015, n. 16, ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 1, della legge provinciale n. 24/1991, per contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. s), Cost., in relazione all’art. 12, comma 5, della legge n. 157/1992.

5.4. È quindi intervenuto il legislatore con decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239, inserendo nell’art. 1 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 (recante “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste”), un comma 3, ai sensi la quale “Tenuto conto del regime riservistico, nel territorio provinciale non è necessario l’esercizio dell’opzione per una delle forme di cacciapreviste dalla normativa nazionale”.

Per effetto di tale sopravvenienza normativa la Corte Costituzionale con la sentenza 14 luglio 2017, n. 200, ha definito il giudizio instaurato sulla questione oggetto della predetta ordinanza n. 16/2015 ordinando la restituzione degli atti a questo Tribunale.

5.5. Proprio in ragione della novella del 2016 la Provincia autonoma di Trento nelle sue difese ha sostenuto l’infondatezza della questione di costituzionalità in esame. Secondo la Provincia non contrasta con i principi fissati dalla sentenza 278/2012 il fatto che il legislatore statale abbia provveduto alla definizione del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica tenendo conto delle caratteristiche differenziate della caccia in determinate aree del Paese. In particolare - posto che nel territorio provinciale la disciplina dell’attività venatoria è caratterizzata dal c.d. regime riservistico (oltre che dal prelievo di selezione e dal contingentamento dei capi), in base al quale vengono associati alla riserva solamente i cacciatori che rispondono a precisi requisiti, ivi compreso quello della residenza nel comune nel cui territorio cade la riserva - sarebbe da escludersi a priori il rischio di «un esercizio indiscriminato dell’attività venatoria da parte dei soggetti abilitati, su tutto il territorio agro-silvo-pastorale ed in tutte le forme consentite», su cui si sofferma la suddetta sentenza n. 278/2012, ove, peraltro, la questione non è stata esaminata alla luce dei profili di specificità del sistema trentino di protezione della fauna.

5.6. Tanto premesso, il Collegio osserva che i rapporti tra la materia della caccia (di competenza delle Province di Trento e Bolzano) e quella dell’ambiente (di competenza dello Stato) sono stati ulteriormente precisati dalla Corte costituzionale con la predetta sentenza n. 278/2012.

In particolare in tale pronuncia (avente ad oggetto la questione di legittimità degli articoli 2, commi 1, 2, 3, 5, 11, 15, nonché dell’art. 7, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 14/2011) si legge quanto segue: «pur rientrando le norme impugnate nella potestà legislativa provinciale primaria in materia di caccia, esse interagiscono, per naturale coincidenza degli ambiti competenziali, con l’attribuzione esclusiva dello Stato in materia di ambiente ed ecosistema, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., la quale - come è stato più volte precisato da questa Corte - si riferisce all’«ambiente» in termini generali ed onnicomprensivi (sentenza n. 378 del 2007). Data l’ampiezza e la complessità delle tematiche afferenti alla tutela dell’ambiente, i principi e le regole elaborati dallo Stato in subiecta materia coinvolgono altri beni giuridici, aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti diversi interessi giuridicamente tutelati nell’ambito di altre competenze legislative ripartite secondo i canoni dell’art. 117 Cost. Quando il carattere trasversale della normativa ambientale comporta fenomeni di sovrapposizione ad altri ambiti competenziali, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la prevalenza debba essere assegnata alla legislazione statale rispetto a quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materie di competenza propria. Ciò in relazione al fatto che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sentenza n. 151 del 1986) ed assoluto (sentenza n. 210 del 1987) e deve garantire un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore. Sotto questo profilo, si configura come limite alla discrezionalità legislativa che le Regioni e le Province autonome hanno nelle materie di loro competenza, cosicché queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato (sentenza n. 378 del 2007).

Quando ciò avviene si determina un’invasione - da parte della legge regionale o provinciale - di ambiti propri della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, che fanno capo alla competenza esclusiva dello Stato (sentenza n. 20 del 2012; in senso conforme sentenze n. 191 del 2011, n. 226 del 2003 e n. 536 del 2002). In questo contesto di trasversalità e primazia della tutela ambientale e dell’ecosistema, non rileva - con riguardo al caso in esame - che le norme statali interposte costituiscano per buona parte attuazione di direttive comunitarie in subiecta materia, dal momento che comunque esse - in ragione della loro natura e della loro finalità - prevalgono sulla disciplina di settore della caccia.

È invece da sottolineare come, proprio in base al descritto carattere di trasversalità e primazia, quando si verificano contesti di sovrapposizione tra la materia di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e quelle di competenza regionale o provinciale, le Regioni e le Province autonome conservino - negli ambiti in cui si verifica detta sovrapposizione e relativamente alla materia di propria competenza - poteri di scelta, purché questi siano esercitati in senso più rigoroso di quanto previsto dalla normativa statale di tutela ambientale e dell’ecosistema (sentenza n. 378 del 2007)».

5.7. A fronte di tali affermazioni, non potendosi dubitare che nella gerarchia delle fonti le norme di attuazione dello Statuto speciale sono subordinate alla Costituzione (sia per la procedura di adozione, sia per l’intrinseca finalità meramente attuativa), vi è motivo di ritenere che la novella dell’art. 1 del D.P.R. n. 279/1974, operata dal decreto legislativo n. 239/2016, si ponga in contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. s), Cost..

5.8. Preliminarmente osserva il Collegio che l’assoggettabilità a giudizio di costituzionalità delle norme di attuazione dello Statuto speciale è stata oggetto di plurime pronunce (ex multis, sentenza 4 luglio 1956, n. 1) della Corte costituzionale, secondo la quale esse «sono, per definizione, norme dettate per “l’attuazione” di norme costituzionali. Se esse risultano conformi alla norma costituzionale (secundum legem), nessuna questione può essere sollevata; ma se, al contrario, si dimostrano in contrasto con la norma costituzionale, della quale dovrebbero rendere possibile l’attuazione (contra legem), non si comprende come e perché potrebbero sottrarsi ad una pronuncia di illegittimità costituzionale. Più delicati possono essere i casi, nei quali, pur non prospettando un manifesto contrasto, la norma di attuazione ponga un precetto nuovo, non contenuto neppure implicitamente nella norma costituzionale (praeter legem): casi, che mal si prestano ad essere classificati preventivamente in via generale e che possono richiedere piuttosto decisioni di specie. É chiaro, comunque, che ai fini di tali decisioni, non si potrà prescindere dal criterio fondamentale stabilito dallo stesso costituente (art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1), che ha affidato alla Corte costituzionale il compito di garantire che non avvengano invasioni nella sfera di competenza assegnata alla Regione dalla Costituzione. A meno di attribuire alle norme di attuazione natura ed efficacia di vere e proprie norme costituzionali (il che, in verità, non è stato sostenuto neppure dall’Avvocatura generale dello Stato), la competenza della Corte ad esaminarle e a pronunciare sulla legittimità costituzionale di esse non può essere posta in dubbio». Pertanto, secondo la Consulta, le norme di attuazione degli statuti regionali ad autonomia speciale, dotate di forza prevalente su quella delle leggi ordinarie, possono anche avere un contenuto praeter legem, nel senso di integrare le norme statutarie, ma con il «limite della corrispondenza delle norme alla finalità di attuazione dello Statuto» (sentenze n.132/2009, n. 341/2001, n. 212/1984).

Inoltre, come bene evidenziato dalla parte ricorrente, l’assoggettabilità a giudizio di costituzionalità delle norme di attuazione dello Statuto speciale può essere apprezzata anche da una diversa angolazione. Difatti il citato art. 8 dello Statuto speciale indica le competenze esclusive delle Province e l’elenco ivi contenuto deve ritenersi tassativo, sicché ogni addizionale competenza non può che pervenire attraverso la revisione statutaria, da operarsi a mente dell’art. 103 dello Statuto medesimo (secondo il quale “Per le modificazioni del presente statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali”).

In definitiva, le norme di attuazione dello Statuto speciale sono soggette al controllo di legittimità della Corte e debbono essere dichiarate illegittime qualora siano in contrasto con norme costituzionali o comunque, disponendo su materia da queste non regolata, violino la sfera di autonomia spettante alla Regione (Corte Costituzionale, sentenza n. 15/1959). Argomento eguale e contrario vale evidentemente per le norme di attuazione che, disponendo su materia riservata allo Stato, violino la sfera di competenza di quest’ultimo.

5.9. Tenuto conto di quanto precede, non pare che la novella dell’art. 1 del D.P.R. n. 279/1974, operata dal decreto legislativo n. 239/2016, si sia limitata a porre un precetto attuativo del criterio di riparto di competenze legislative di cui al combinato disposto degli articoli 117, comma 2, lett. s), Cost. e 8, comma 1, dello Statuto speciale (come interpretati dalla Corte costituzionale con la citata sentenza 278/2012), in forza del quale «quando si verificano contesti di sovrapposizione tra la materia di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e quelle di competenza regionale o provinciale» (come nel caso in esame) la Provincia di Trento conserva «poteri di scelta, purché questi siano esercitati in senso più rigoroso di quanto previsto dalla normativa statale di tutela ambientale e dell’ecosistema». Vi è piuttosto motivo di ritenere che la novella abbia violato tale criterio di riparto. Difatti, mentre la disposizione dell’art. 12, comma 5, della legge n. 157/1992 fissa «una soglia uniforme di protezione da osservare su tutto il territorio nazionale» (Corte Costituzionale, sentenza n. 278/2012), la disposizione dell’art. 1 comma 3, del D.P.R. n. 279/1974 - nel “ratificare” la deroga al principio della caccia di specializzazione, deroga già sancita dalla legislazione provinciale - finisce per giustificare un livello di tutela ambientale e dell’ecosistema meno rigoroso di quello previsto dalla normativa statale. Non sembra infatti che la Corte Costituzionale nella sentenza n. 278/2012 abbia inteso configurare il principio della caccia di specializzazione come «un criterio di tutela residuale, che non ha alcuna ragione di essere in contesti in cui viga il più avanzato ed efficace sistema della riserva: come accade invece nel territorio della Provincia autonoma di Trento», di talché «solo ove non trovi applicazione il regime riservistico (e quindi venga meno lo stretto collegamento tra cacciatore e proprio territorio), non resta altro strumento per contenere l’impatto dei cacciatori sul patrimonio faunistico se non quello dell’opzione obbligatoria tra le diverse forme di caccia»(così la Provincia di Trento nelle sue difese). Di conseguenza non appare superata dalla novella del 2016 la questione di costituzionalità dell’art. 24, comma 1, della legge provinciale n. 24/1991, già sollevata da questo Tribunale con l’ordinanza collegiale n. 16/2015.

5.10. In definitiva risulta, a giudizio del Collegio, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale: A) dell’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 279/1974 e dell’art. 1 del decreto legislativo n. 239/2016, per contrasto con gli articoli 8, comma 1, e 103 dello Statuto speciale, nonché con l’art. 117, comma 2, lett. s), Cost.; B) dell’art. 24, comma 1, della legge provinciale n. 24/1991, per contrasto con gli articoli 8, comma 1, e 103 dello Statuto speciale, nonché con l’art. 117, comma 2, lett. s), Cost., in relazione all’art. 12, comma 5, della legge n. 157/1992 (norma interposta).

5.11. La questione appare altresì rilevante nel presente giudizio in quanto gli articoli 1 e 4 delle impugnate prescrizioni tecniche contengono disposizioni che in taluni casi pongono limitazioni alla modalità di esercizio dell’attività venatoria (si veda, ad esempio, la disposizione di cui all’art. 4.4), così lasciando intendere che negli altri casi non sussistono vincoli al riguardo, in conformità alla previsione generale di cui all’art. 24, comma 1, della legge provinciale n. 24/1991.

6. Diverse considerazioni valgono per la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 29, comma 2-bis, della legge provinciale n. 24/1991 e l’art. 11-quaterdecies, comma 5, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in relazione ai quali la parte ricorrente denuncia un potenziale contrasto con l’art. 117, comma 2, lettera s), Cost., con l’art. 3 Cost., nonché con l’art. 9 Cost., con gli articoli 25 e 117, comma secondo, lettera l), Cost., in relazione all’art. 18 della legge n. 157/1992.

Tale questione, relativa alla maggiore durata del calendario venatorio nella Provincia di Trento, risulta manifestamente infondata in quanto - come rilevato sia dalla Provincia di Trento sia dall’Associazione cacciatori trentini nelle rispettive difese - il legislatore statale con l’art. 11-quaterdecies del decreto legge n. 203/2005 ha consentito la deroga ai periodi di caccia fissati dalla legge n. 157/1992, deroga che comprende anche il periodo massimo di sessantuno giorni (che parte ricorrente ritiene, invece, non superabile), e l’assenza di profili di incostituzionalità di tale articolo, anche in relazione all’allungamento del calendario venatorio, costituisce un dato oramai acquisito nella giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4172/2013; T.R.G.A. Trento, n. 132/2008).

7. Il giudizio deve essere, quindi, sospeso sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di costituzionalità prospettata dalla parte ricorrente con il secondo motivo e innanzi illustrata.

8. Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, non definitivamente pronunciando sul ricorso n. 194 del 2018:

- dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale: A) dell’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 279/1974 e dell’art. 1 del decreto legislativo n. 239/2016, per contrasto con gli articoli 8, comma 1, e 103 del D.P.R. n. 670/1972, nonché con l’art. 117, comma 2, lett. s), Cost.; B) dell’art. 24, comma 1, della legge provinciale n. 24/1991, per contrasto con gli articoli 8, comma 1, e 103 del D.P.R. n. 670/1972, nonché con l’art. 117, comma 2, lett. s), Cost., in relazione all’art. 12, comma 5, della legge n. 157/1992;

- dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in corso sino alla decisione sulla questione di costituzionalità;

- ordina che, ex art. 23, comma 4, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria del Tribunale, a tutte le parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento, nonché comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati ed al Presidente del Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 31 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Grazia Flaim, Presidente

Carlo Polidori, Consigliere, Estensore

Paolo Devigili, Consigliere