Corte Costituzionale sent. 70 del 3 marzo 2011
Oggetto: Ambiente - Norme  della Regione Basilicata - Attività consentite nelle aree naturali  tutelate - Possibilità che gli Enti Parco regionali adottino, mediante  un apposito Regolamento Provvisorio del Parco approvato dal Consiglio  Regionale, provvedimenti specifici, anche in deroga ai divieti stabiliti  dalle leggi regionali e nazionali sulle aree naturali protette, fino  all'approvazione del Piano del Parco.
 Dispositivo: illegittimità costituzionale 
 SENTENZA N. 70 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:  Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo   MADDALENA, Alfio    FINOCCHIARO, Franco   GALLO, Luigi   MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino   CASSESE, Giuseppe  TESAURO, Paolo Maria  NAPOLITANO, Giuseppe   FRIGO, Alessandro  CRISCUOLO, Paolo   GROSSI, Giorgio  LATTANZI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1  della legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2010, n. 4 (Modifiche ed  integrazioni alla L.R. 28 giugno 1994, n. 28, individuazione,  classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree protette in  Basilicata) che inserisce il comma 9 all’art. 19, della legge della  Regione Basilicata 28 giugno 1994, n. 28 (Individuazione, istituzione,  tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata), promosso  dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 30  marzo-6 aprile 2010, depositato in cancelleria il 7 aprile 2010 ed  iscritto al n. 57 del registro ricorsi 2010. Visto l’atto di costituzione della Regione Basilicata; udito nell’udienza pubblica dell’8 febbraio 2011 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro; udito l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. – Con ricorso del 7 aprile 2010, il Presidente del  Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale  dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale  dell’art. 1 della legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2010, n. 4  (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 28 giugno 1994, n. 28,  individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle  aree protette in Basilicata) per violazione dell’art. 117, secondo  comma, lettera s), della Costituzione. Rileva il ricorrente che la legge della Regione  Basilicata 28 giugno 1994, n. 28 (Individuazione, istituzione, tutela e  gestione delle aree naturali protette in Basilicata), ha previsto  all’art. 19 la disciplina del “Piano per il Parco”. In particolare, il  comma 3 della predetta norma, in conformità all’art. 11, comma 3, della  legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)  stabilisce che i piani per i Parchi devono prevedere il divieto di  attività e opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio  e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla  flora, alla fauna e ai rispettivi habitat. La predetta legge regionale  n. 28 del 1994 è stata modificata dalla legge regionale n. 4 del 2010.  In particolare, l’art. 1 di tale legge ha inserito, all’art. 19 della  legge regionale n. 28 del 1994, dopo il comma 8, il seguente comma 9:  «Gli enti Parco regionali, i cui territori sono ricompresi nei Piani  Paesistici di Area Vasta di cui alla L.R. n. 3 del 1990, nel rispetto  delle finalità istitutive dei parchi, delle previsioni e dei vincoli  stabiliti dalla legislazione vigente, possono approvare provvedimenti  specifici fino all’approvazione del Piano del Parco per l’esercizio  delle attività consentite, anche in deroga al precedente comma 3,  mediante un apposito Regolamento Provvisorio del Parco approvato dal  Consiglio Regionale, sentito il parere della Terza Commissione  Consiliare Permanente competente in relazione alla congruità delle  deroghe previste dal regolamento provvisorio rispetto alla legislazione  vigente e previo parere del Comitato Scientifico per l’Ambiente di cui  all’art. 11 della L.R. n. 28 del 1994 per gli aspetti ambientali». Secondo il ricorrente, l’art. 1 della legge regionale n.  4 del 2010 sarebbe costituzionalmente illegittimo per violazione  dell’art. 117, comma 2, lettera s), Cost., che riserva alla legislazione  esclusiva statale la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni  culturali. L’art. 22, comma 1, lettera d), della legge n. 394 del 1991  prescrive infatti per l’adozione dei regolamenti delle aree naturali  protette regionali il rispetto dei principi di cui all’art. 11 della  stessa legge, il quale nel comma 3 prevede che «il regolamento del Parco  (...) è adottato dall’Ente parco» e che «nei parchi sono vietate le  attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del  paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo  alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat». L’art. 1 della legge regionale n. 4 del 2010, infatti,  non solo attribuisce al Consiglio Regionale un potere regolamentare in  materia di parchi, che invece la legge statale riserva alla competenza  dell’Ente Parco, ma consente altresì di derogare ai divieti che l’art.  19, comma 3, della legge regionale n. 28 del 1994 stabilisce in  conformità all’art. 11, comma 3, della legge quadro sulle aree protette  n. 394 del 1991, così interferendo in un ambito, quello della tutela del  patrimonio ambientale e paesaggistico, riservato in via esclusiva alla  competenza legislativa dello Stato dall’art. 117, comma 2, lettera s),  Cost. 2. – Con memoria del 27 aprile 2010, si è costituita la Regione Basilicata chiedendo che il ricorso venga respinto. Rileva la Regione Basilicata che la norma impugnata non è  rivolta a tutti gli enti parco regionali ma esclusivamente a quelli i  cui territori ricadono nei piani paesistici di area vasta di cui alla  legge regionale 12 febbraio 1990, n. 3 (Piani regionali paesistici di  area vasta). L’obiettivo che la norma impugnata si propone, quindi, non è  quello di interferire nell’ambito della tutela del patrimonio  ambientale e paesaggistico, ma quello di ottimizzare una fase  transitoria, quella che dovrà condurre al superamento dell’attuale  pianificazione paesistica del territorio con i nuovi piani degli enti  parco regionali ancora in attesa di essere adottati, attraverso  l’adozione di misure provvisorie di pianificazione del territorio. Attualmente sono infatti vigenti, in Basilicata, sei  piani paesistici di area vasta relativi ad altrettante aree di  particolare pregio paesaggistico redatti ai sensi dell’art. 1 della  legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni,  del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la  tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni  dell’art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n. 616), oltre al piano di coordinamento territoriale del Pollino ed al  piano di dettaglio dei Laghi di Monticchio, che per essere stati  adottati prima ancora della istituzione stessa dei Parchi vanno  necessariamente armonizzati al nuovo assetto istituzionale, in attesa  che gli Enti Parco provvedano per quanto di loro competenza. E’ stata prevista, quindi, la possibilità per gli Enti  Parco ricompresi nei piani paesistici di area vasta di approvare  specifici provvedimenti («...fino all’approvazione del Piano del Parco»  recita la norma e «pur sempre per l’esercizio delle attività  consentite...») nel rispetto di una disciplina di indirizzo che dovrà  essere recata da un apposito Regolamento Provvisorio approvato dal  Consiglio regionale. Si è cioè stabilito di mantenere la competenza dell’ente  Regione, trattandosi di esercizio di funzione che rientra nella materia  della gestione del territorio. Nella fattispecie rileva, quindi, la  pianificazione urbanistica del territorio a cui provvedono, con compito  di indirizzo vincolante, i piani paesistici regionali. Quanto alla previsione, contenuta nella norma impugnata,  di provvedere «anche in deroga al precedente comma 3», essa certamente  non autorizza a ritenere che gli Enti Parco regionali (ricompresi nei  piani paesistici di area vasta) possano anche operare in violazione di  quei limiti preordinati a vietare le attività e le opere che  compromettono la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali  tutelati. Tale deroga non può infatti superare quelle che sono le  finalità istitutive dei parchi e le previsioni ed i vincoli stabiliti  dalla legislazione vigente: la deroga riguarda quindi le sole attività  che rientrano nell’esclusiva competenza e discrezionalità degli Enti  Parco e non quelle su cui insistono vincoli. 3. – Con memoria depositata il 18 gennaio 2011,  l’Avvocatura dello Stato risponde alle difese della Regione Basilicata  osservando che non ha rilevanza la natura transitoria della normativa  censurata, poiché in ogni caso trattasi di una materia di competenza  esclusiva dello Stato. Afferma poi l’Avvocatura che una cosa è la normativa che  riguarda i piani dei parchi naturali contenuta nella legge n. 394 del  1991, un’altra è quella che riguarda i piani territoriali paesaggistici,  che sono preposti alla tutela degli interessi paesaggistici secondo i  principi contenuti nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10  della L. 6 luglio 2002, n. 137), assolvendo i due piani a finalità  differenziate. Ritiene infine la difesa dello Stato che il formale  rispetto nella legge impugnata delle previsioni della legislazione  vigente è tradito dall’esplicita possibilità di derogarvi contenuta  nella stessa legge. Considerato in diritto 1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita  della legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione  Basilicata 29 gennaio 2010, n. 4 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. n.  28 del 28 giugno 1994 – Individuazione, Classificazione, Istituzione,  Tutela e Gestione delle aree protette in Basilicata), che ha inserito il  comma 9 all’art. 19 della legge della Regione Basilicata 28 giugno  1994, n. 28 (Individuazione, istituzione, tutela e gestione delle aree  naturali protette in Basilicata), il quale, nello stabilire che gli enti  Parco regionali possono adottare provvedimenti specifici fino  all’approvazione del Piano del Parco anche in deroga al divieto –  previsto dall’art. 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394  (Legge quadro sulle aree protette) – di attività e opere che possano  compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali  tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna e ai  rispettivi habitat, mediante un apposito Regolamento Provvisorio del  Parco approvato dal Consiglio Regionale, violerebbe la competenza  esclusiva statale in materia prevista dall’art. 117, secondo comma,  lettera s), della Costituzione. 2. – La questione è fondata sulla base delle considerazioni che seguono. 2.1. – Va, innanzitutto, richiamata la costante  giurisprudenza di questa Corte secondo cui la competenza in tema di  tutela dell’ambiente appartiene in via esclusiva allo Stato, e non sono  perciò ammesse iniziative delle Regioni di regolamentare nel proprio  ambito territoriale la materia (ex plurimis: sentenze n. 127 del 2010 e  n. 314 del 2009) pur in assenza della relativa disciplina statale  (sentenza n. 373 del 2010). La legislazione statale – legge n. 394 del 1991 –  stabilisce che «Il regolamento del parco disciplina l’esercizio delle  attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato  dall’Ente parco» (art. 11, comma 1); e che «nei parchi sono vietate le  attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del  paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo  alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat» (art. 11,  comma 3), mentre il successivo art. 22 della stessa legge dispone che  «Costituiscono princìpi fondamentali per la disciplina delle aree  naturali protette regionali», fra gli altri, «d) l’adozione, secondo  criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai princìpi di cui  all’articolo 11, di regolamenti delle aree protette». In tale contesto normativo la Regione Basilicata ha  inserito all’art. 19 della legge regionale n. 28 del 1994, dopo il comma  8, il seguente comma, così formulato: «Gli enti Parco regionali, i cui  territori sono ricompresi nei Piani Paesistici di Area Vasta di cui alla  L.R. n. 3 del 1990, nel rispetto delle finalità istitutive dei parchi,  delle previsioni e dei vincoli stabiliti dalla legislazione vigente,  possono approvare provvedimenti specifici fino all’approvazione del  Piano del Parco per l’esercizio delle attività consentite, anche in  deroga al precedente comma 3, mediante un apposito Regolamento  Provvisorio del Parco approvato dal Consiglio Regionale, sentito il  parere della Terza Commissione Consiliare Permanente competente in  relazione alla congruità delle deroghe previste dal Regolamento  Provvisorio rispetto alla legislazione vigente e previo parere del  Comitato Scientifico per l’Ambiente di cui all’art. 11 della L.R. n. 28  del 1994 per gli aspetti ambientali». Dal semplice confronto fra la normativa statale e quella  regionale emerge che quest’ultima, nell’attribuire al Consiglio  Regionale un potere regolamentare in materia di parchi, che la legge  statale riserva alla competenza dell’Ente Parco, e nel consentire la  deroga ai divieti che l’art. 19, comma 3, della legge regionale n. 28  del 1994, stabilisce in conformità all’art. 11, comma 3, della legge  quadro n. 394 del 1991, incide sulla tutela del patrimonio ambientale e  paesaggistico, riservato in via esclusiva alla competenza legislativa  dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Né è accoglibile l’eccezione della Regione Basilicata  sulla natura transitoria della disposizione, adottata nell’attesa dei  Piani del Parco, ove si consideri l’inesistenza di un vuoto legislativo  da colmare. Di conseguenza non può invocarsi la necessità di un  intervento di supplenza della Regione (la norma infatti deroga  palesemente rispetto alla disciplina statale di cui all’art. 11 della  legge n. 394 del 1991). E ciò senza considerare che la giurisprudenza  della Corte costituzionale ha affermato che la Regione non può  legiferare in materia di ambiente quand’anche esista un vuoto di  disciplina (sentenza n. 373 del 2010). Non è condivisibile, infine, la difesa della Regione con  la quale si rileva che la legge impugnata è essa stessa dettata «nel  rispetto delle finalità istitutive dei parchi, delle previsioni e dei  vincoli stabiliti dalla legislazione vigente»; tale affermazione infatti  è in realtà contraddetta dalla previsione della possibilità di deroghe a  leggi che ha appena affermato di voler rispettare. Pertanto, poiché la disposizione impugnata, concernendo  la disciplina dei parchi naturali, interviene nella materia della tutela  dell’ambiente, essa invade un ambito di competenza riservato in via  esclusiva al legislatore statale. Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale  non solo della norma impugnata, per violazione dell’art. 117, secondo  comma, lettera s), della Costituzione, ma, ai sensi dell’articolo 27  della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell’intera legge della Regione  Basilicata n. 4 del 2010, composta di due soli articoli e in cui il  successivo articolo 2 disciplina solo l’entrata in vigore dell’art. 1,  per illegittimità costituzionale conseguenziale. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale della legge  della Regione Basilicata 29 gennaio 2010, n. 4 (Modifiche ed  integrazioni alla L.R. 28 giugno 1994, n. 28, individuazione,  classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree protette in  Basilicata). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2011. F.to: Ugo DE SIERVO, Presidente Alfio FINOCCHIARO, Redattore Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2011. Il Cancelliere F.to: FRUSCELLA
 
 
 
                    



