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SEZ. 3 SENT. 12360 DEL 17/03/2003 (UD.04/02/2003) RV. 224351
PRES. Vitalone C REL. Franco A COD.PAR.358
IMP. Fiorito E PM. (Parz. Diff.) Geraci V 
CACCIA - AGENTI DI VIGILANZA - Potere di sequestro delle armi e dei mezzi di caccia - Legittimita' - Fondamento. 
L. DEL 11/2/1992 NUM. 157 ART. 28 
L. DEL 11/2/1992 NUM. 157 ART. 30 
NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 354

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In tema di caccia, la polizia giudiziaria puo' legittimamente procedere al sequestro probatorio delle armi e delle cartucce appartenenti a chi sia stato trovato in atteggiamento venatorio in violazione dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio), atteso che l'art. 28 della citata legge attribuisce espressamente agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria il potere di sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia.

fonte CED Cassazione