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Sez. 3, Sentenza n. 37881 del 22/06/2004 Ud. (dep. 24/09/2004 ) Rv. 229475
Presidente: Papadia U. Estensore: De Maio G. Imputato: Basile e altro. P.M. D'Angelo G. (Conf.)
(Rigetta, Trib.Enna, 10 aprile 2003).
CACCIA - ESERCIZIO - ARMI E MEZZI DI CACCIA - VIETATI - Mezzi ausiliari all'esercizio della caccia impiegati per ricercare, braccare e stanare la fauna - Liceità - Divieto di utilizzo di alcuni mezzi diretti all'abbattimento della fauna - Utilizzo di un furetto senza museruola in violazione della legislazione regionale - Integra il reato di cui all'art. 30 lett. h) legge n. 157 del 1992.
CON MOTIVAZIONE

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Massima (Fonte CED Cassazione)
In tema di caccia, integra il reato di cui all'art. 30, lett. h) della legge 11 febbraio 1992 n. 157, chi utilizza per l'esercizio della caccia un furetto senza munirlo di museruola, come previsto anche dalla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 della Regione Sicilia. (La Corte ha osservato che la leicità di utilizzo di mezzi ausiliari, ossia impiegati per ricercare, braccare e stanare la fauna, non esclude il divieto di uso di alcuni mezzi diretti all'abbattimento della selvaggina; in particolare, è vietato dalla legge n. 157 del 1992, l'impiego nell'esercizio venatorio del furetto, carnivoro dei mustelidi, in quanto lo stesso è animale predatore che può stanare la preda solo a seguito di addestramento).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 22/06/2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 01387
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 049263/2003
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BASILE GIOVANNI N. IL 14/01/1955;
2) CIULLA FELICE N. IL 24/10/1948;
avverso SENTENZA del 10/04/2003 TRIBUNALE di ENNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DE MAIO GUIDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. G. D'Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Roberto Martire (Roma);
MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 10.4.2003 del Giudice monocratico del Tribunale di Ernia, Basile Giovanni e Ciulla Felice furono condannati alla pena di euro duecento di ammenda, perché riconosciuti colpevoli del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 30 lett. h) 1.157/92 ("perché, in concorso tra di loro, esercitavano la caccia nella c. da Fegarotta, agro di Enna, utilizzando un mezzo vietato dall'art. 13 della l. cit., nella specie un furetto", in Enna il 10.10.21). Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione personalmente i due imputati, i quali ne chiedono l'annullamento per violazione e falsa applicazione della legge, in quanto la sentenza stessa "si fonda su un presupposto giuridico errato e cioè che il furetto vada considerato come mezzo per l'esercizio della caccia", laddove "non è di per sè strumento idoneo all'abbattimento e alla cattura della selvaggina, ma dev'essere, piuttosto, annoverato - come il cane - tra gli animali ausiliari del cacciatore, il cui uso o il cui divieto è regolamentato dalle leggi regionali che disciplinano la materia; nel caso di specie - proseguono i ricorrenti - l'uso del furetto è regolamentato dall'art. 18 L.R. 1.9.97 a33 che, al co. 3^, prevede espressamente che in sede di emissione del calendario venatario, l'Assessore Regionale per l'Agricoltura e le Foreste regolamenta l'uso del furetto".
Il ricorso non merita accoglimento, essendo infondata la tesi difensiva (già disattesa dal primo Giudice), secondo cui il furetto, in quanto inidoneo all'abbattimento e alla cattura della selvaggina, andrebbe considerato mero ausiliario del cacciatore, e quindi non annoverabile tra i mezzi per l'esercizio venatorio vietati dal co. 5^ del cit. art. 13. Dal punto di vista scientifico, invero, non esiste possibilità di dubbio: il furetto (mustela furo), carnivoro dei mustelidi, varietà albina della puzzola, avente pellame bianco- grigio e occhi rossi, è per sua natura un animale predatore e, quindi, dedito alla caccia (in particolare, di topi, conigli e lepri). Tale natura, del resto, emerge chiaramente anche nel caso in esame, in cui il furetto si presentò con la preda, dopo circa un quarto d'ora dall'arrivo dei verbalizzanti; ciò significa che il furetto aveva, per l'appunto, cacciato la preda da solo, seguendo il proprio istinto, e non come ausiliario del cacciatore a seguito dell'abbattimento da parte di quest'ultimo con i mezzi consentiti. Scientificamente, infatti, il furetto è, come si diceva, connotato da specifiche doti di cacciatore e, solo a seguito di addestramento, può essere utilizzato per stanare la selvaggina. Non esiste, quindi, nessun dubbio che il furetto nel caso in esame fosse, nel contesto degli ulteriori elementi acquisiti, impiegato come mezzo per la caccia. E tale è stato considerato anche dal legislatore regionale, che al co. 3^ dell'art. 18 dispone che "In sede di emissione del calendario venatorio l'Assessore regionale per l'Agricoltura e le Foreste regolamenta l'uso del furetto munito di museruola": tale norma, spiace doverlo rilevare, è stata dai ricorrenti maliziosamente mutilata delle ultime parole, qui sottolineate e significative della considerazione normativa (coincidente con le acquisizioni scientifiche circa la natura dell'animale) di un eventuale impiego del furetto senza museruola. Ne deriva che il mero illecito amministrativo, di cui parlano i ricorrenti, è relativo all'uso, contrario alle prescrizioni, del furetto munito di museruola; l'impiego del furetto senza museruola, invece, costituisce, in base ai rilievi che precedono, esercizio di caccia con mezzo vietato ai sensi del cit. art. 13.
Inammissibile perché di mero fatto è, poi, l'ulteriore deduzione dei ricorrenti secondo cui non sarebbe "stata raggiunta la benché minima prova che il furetto si appartenesse agli attuali ricorrenti". L'assunto è, comunque, anche manifestamente infondato, avendo il primo Giudice desunto l'appartenenza del furetto agli imputati dall'ineccepibile coordinamento logico dei seguenti dati di fatto: 1) nella circostanza, i due imputati, alla vista dei verbalizzanti, fuggivano "velocemente"; 2) insospettiti da ciò, i verbalizzanti stessi raggiunsero gli imputati e "trovavano accanto a loro una cesta che solitamente i cacciatori adoperano per trasportare il furetto";
3) alla loro precisa richiesta, gli imputati negarono di stare cacciando con il furetto; 4) "dopo circa un quarto d'ora usciva da un tana il furetto con la preda".
Sulla base dei rilievi che precedono, deve concludersi che, essendo infondate le censure mosse, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti in solido alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2004