T.A.R. Puglia (BA) Sez. I  n. 478 del 24 marzo 2011
Beni ambientali. Poteri soprintendenza

La Soprintendenza è titolare di un potere di annullamento strettamente correlato alla verifica del rispetto delle prescrizioni di tutela del paesaggio, ma non può dilatarne l’esercizio al punto da ingerirsi in aspetti procedurali che esulano dalle sue competenze.

N. 00478/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01654/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1654 del 2009, proposto da Margherita s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Mescia e Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni 210;


contro


Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Bari e Foggia, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;
Comune di Chieuti, non costituito;

per l'annullamento

del decreto prot. n. 5034 del 15.7.2009, adottato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Bari e Foggia, a mezzo del quale è stato annullato il provvedimento del 15.5.2009 del Comune di Chieuti, recante l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un parco eolico in località “Montesecco, Bivento, Posta Maurea” in favore della società Margherita s.r.l.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Mescia e Pio Marrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


La ricorrente ha presentato, in data 9 dicembre 2008, istanza di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un parco eolico costituito da sette aerogeneratori, nel Comune di Chieuti, allegando lo studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali.

Il Comune di Chieuti, con atto dirigenziale del 15 maggio 2009, ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica “… considerato che - il parco eolico non costituisce opera di rilevante trasformazione territoriale ai sensi dell’art. 4.01 del P.U.T.T.; - la realizzazione di impianto eolico è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità”.

Il nulla-osta comunale è stato tuttavia annullato dalla Soprintendenza, con l’impugnato decreto prot. n. 5034 del 15 luglio 2009, sul rilievo che la procedura seguita dal Comune di Chieuti sarebbe illegittima per violazione dell’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003, ai cui sensi l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è rilasciata nell’ambito di una conferenza di servizi, convocata dalla Regione competente all’adozione dell’atto conclusivo.

Avverso l’annullamento ministeriale insorge la ricorrente, deducendo:

- violazione dell’art. 159, terzo comma, del d. lgs. n. 42 del 2004 ed eccesso di potere per sviamento, in quanto la Soprintendenza non potrebbe annullare l’autorizzazione rilasciata dal Comune per motivi diversi dalla accertata violazione delle prescrizioni di tutela del paesaggio;

- violazione dell’art. 159 del d. lgs. n. 42 del 2004 e degli artt. 14-ss. della legge n. 241 del 1990, in quanto le Amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzatorio ben potrebbero esprimere il proprio assenso attraverso atti non contestuali allo svolgimento della conferenza di servizi;

- eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento, in quanto la stessa Soprintendenza avrebbe trattato fattispecie identiche in modo del tutto opposto;

- violazione dell’art. 12 della legge n. 97 del 1994, in quanto la Soprintendenza avrebbe erroneamente considerato l’esistenza del vincolo di usi civici su alcune delle particelle interessate dalla realizzazione degli impianti eolici;

- eccesso di potere per difetto di motivazione ed omessa considerazione di interessi pubblici, in relazione alla mancata considerazione dell’esigenza di incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Si è costituita la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Bari e Foggia, chiedendo il rigetto dell’impugnativa.

Questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente, con ordinanza n. 679 del 5 novembre 2009, confermata in appello dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 1740 del 21 aprile 2010.

Alla pubblica udienza del 23 febbraio 2011 la causa è passata in decisione.


DIRITTO


Il ricorso è fondato, con particolare riguardo alle prime due censure.

A conferma dell’avviso già sommariamente espresso nella fase cautelare, il Collegio ritiene che il nulla-osta paesaggistico rilasciato dal Comune di Chieuti sia immune dai vizi rilevati dalla Soprintendenza con il provvedimento impugnato.

Sotto un primo profilo, infatti, la conferenza di servizi costituisce una modalità di semplificazione ed accelerazione del procedimento, rispetto alla quale il rilascio del singolo assenso o nulla-osta da parte dell’Amministrazione competente rappresenta una possibile e legittima alternativa.

La conferenza, secondo la prevalente giurisprudenza, non ha natura di organo collegiale che funziona secondo il metodo deliberativo della discussione e deliberazione, ma è essenzialmente un luogo per l’acquisizione dell’assenso delle Amministrazioni o degli organi coinvolti nell’istruttoria interessati ad un procedimento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 2007 n. 1644). Essa dunque opera con scopi di semplificazione ed accelerazione dell’azione amministrativa, mirando all’acquisizione in un contesto unitario ed accelerato di tutte le valutazioni e pareri necessari per l’adozione di un determinato provvedimento (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 aprile 2005 n. 1768).

Conseguentemente, la volontà di ciascun ente ben può essere manifestata anche in forma tacita ovvero non contestuale: da ciò deriva la piena legittimità dell’espressione della volontà di un’Amministrazione attraverso la trasmissione del proprio avviso positivo (o atto di assenso) determinatosi al di fuori della conferenza di servizi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 febbraio 2004 n. 458; Id., sez. IV, 30 gennaio 2004 n. 316).

Legittimamente, pertanto, il Comune di Chieuti si è pronunciato sull’istanza di nulla-osta paesaggistico presentata in via autonoma dalla Margherita s.r.l., senza attendere l’avvio della conferenza regionale.

Sussiste altresì la violazione dell’art. 159 del d. lgs. n. 42 del 2004.

La Soprintendenza è infatti titolare di un potere di annullamento strettamente correlato alla verifica del rispetto delle prescrizioni di tutela del paesaggio, ma non può dilatarne l’esercizio al punto da ingerirsi in aspetti procedurali che esulano dalle sue competenze.

Nella fattispecie, spetta alla Regione Puglia e non alla Soprintendenza la conduzione del procedimento preordinato al rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003, per la costruzione ed esercizio di impianti eolici.

Con il decreto impugnato, la Soprintendenza è perciò incorsa in sviamento nell’utilizzo del potere assegnatole dalla normativa in materia di tutela del paesaggio, sanzionando impropriamente la (supposta) violazione delle regole procedimentali attinenti ad altra materia, rimessa alla competenza della Regione.

In conclusione, ed assorbiti gli ulteriori motivi (dal cui accoglimento la ricorrente non otterrebbe un’utilità maggiore), il ricorso è accolto e per l’effetto è annullato il decreto prot. n. 5034 del 15 luglio 2009 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Bari e Foggia.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Bari e Foggia al pagamento delle spese processuali in favore della società ricorrente, nella misura di euro 3.000 (tremila) oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Savio Picone, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2011