TAR CAMPANIA - SALERNO- SEZ. I- n. 125/07
( WWF Italia ONLUS Avv.ti Maurizio Balletta e Rosella Razzano c. MINISTERO DELL?AMBIENTE -
Avvocatura Distrettuale Stato- e altri)
- la legittimazione attiva delle associazioni di protezione ambientali riconosciute ex art. 18, comma 5, L. 349/86 non è limitata agli atti aventi un immediato e concreto impatto sul bene ambientale;
- l'associazione italiana per il WWF Italia ONLUS è legittimata ad impugnare il provvedimento di nomina e di revoca di organi di un Ente Parco Nazionale;
-la nomina e la revoca del Presidente di un Ente Parco Nazionale non può essereaffidata a determinazione unilaterale del Ministro dell'Ambiente, ma abbisogna della codeterminazione tra Stato e Regione;
- l'art. 6 della L. 145/02, che ha introdotto il c.d. spoil system all'italiana, non è applicabile alla nomina ed alla revoca del Presidente di un Parco Nazionale;
-la nomina del Presidente di un Parco Nazionale non è "atto politico", ma è "atto di alta amministrazione" e come tale dev'essere motivata.
EPUBBLICA ITALIANA N. Reg. dec
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. Reg. ric.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - SEZIONE I DI SALERNO -

composto dai Magistrati:
1) Dr. Giovanni De Leo - Presidente
2) Dr. Filippo Portoghese - Consigliere rel.
3) Dr. Francesco Gaudieri - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 787/2003 Reg. Gen., proposto da Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) ONLUS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Balletta e Rosella Razzano, ed elettivamente domiciliato in Salerno presso la Sezione del WWF alla via S. Leonardo 169;
contro
il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno;
e nei confronti
dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, e nei confronti della Regione Campania, in persona del Presidente in carica della Giunta Regionale, rapp.to e difeso dall’avv. Vincenzo Baroni e dall’avv. Giuseppe Abbamonte ed elettivamente dom.to in Salerno presso l’Avvocatura regionale al corso Garibaldi 33;
nonchè nei confronti
del commissario straordinario dell’Ente Parco, dr. Aldo Cosentino, del prof. Giuseppe Tarallo e di Barbato Natalino, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del decreto n. 33 del 6/2/03 con cui il Ministro per l’Ambiente e la Tutela del territorio ha revocato i propri decreti del 3/5/01, 31/5/01 e 3/6/02, nonché del decreto n. 34 del 6/2/03 con cui il dr. Aldo Cosentino è stato nominato commissario straordinario dell’Ente Parco per una durata di gg. 30;
VISTO il ricorso con gli atti e documenti allegati;
VISTI gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per l’Ambiente e dell’Ente Parco e della Regione Campania;
VISTI i motivi aggiunti notificati l’11/4 03 e depositati il 17/4 successivo;
VISTO l’atto di intervento ad opponendum proposto dal Comitato civico cilentano “Feola presidente”, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Castiello, Marco Galdi, Francesco Armenante, Giuseppe Vertullo e Ermido Longo ed elettivamente dom.to in Salerno alla via Arce 122 presso lo studio dell’avv. Mario D’Urso;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI tutti gli atti della causa;
RELATORE alla pubblica udienza del 9/11/06 il Dott. Filippo Portoghese e uditi altresì gli avv.ti presenti come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con atto notificato l’11/3/03 e depositato il 17/3 successivo, il WWF Italia – ONLUS- ha impugnato i provvedimenti specificati in epigrafe con cui il Ministero per l’Ambiente ha revocato i precedenti decreti di nomina del Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ed i componenti del consiglio direttivo ed ha nominato il dr. Aldo Casentino commissario straordinario dell’Ente per una durata di 30 gg. decorrenti dall’8/3/03.
Ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 6 della L. n. 145/2002 in quanto nella fattispecie non sussisterebbero i presupposti per far luogo al potere di revoca; 2) e 3) violazione dell’art. 6 L. n. 145/2002 e dell’art. 32 L. n. 70/1975 in riferimento all’art. 9 L. n. 394/1991 in quanto la revoca della nomina del Presidente dell’Ente Parco spetterebbe al ministro dell’Ambiente d’intesa con il Presidente della Regione interessata; 4) e 5) violazione dell’art. 3 e degli artt. 7, 8 e 10 della L. n. 241/1990 per difetto di motivazione e mancata (rectius: imperfetta) comunicazione dell’avvio del procedimento; 6) illegittimità derivata ed eccesso di potere: la nomina del commissario straordinario sarebbe affetta da vizi derivati ed anche da vizi propri, in quanto il sistema dello spoil system non consentirebbe il ricorso ad organi straordinari.
Si sono costituiti in giudizio il Ministro per l’Ambiente e l’Ente Parco, opponendosi all’accoglimento del gravame.
Ha spiegato intervento ad opponendum il comitato civico cilentano “Feola Presidente”.
DIRITTO
In via preliminare va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal comitato civico cilentano, interventore ad opponendum, sul rilievo del difetto di legittimazione attiva del WWF; si sostiene che la legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste, riconosciuta in via eccezionale dagli artt. 13 e 18 L. n. 349/1986, è limitata esclusivamente agli atti aventi una incidenza negativa sul bene ambiente, tra i quali non rientrano gli atti impugnati in questa sede, che riguardano la revoca degli organi dell’Ente Parco.
L’eccezione va respinta, non potendosi condividere siffatta interpretazione riduttiva, in base a due ordini di considerazioni.
Anzitutto, in base all’art. 18 L. n. 349/1986, le associazioni ambientaliste “possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi”: l’ampia dizione normativa, che fa riferimento ad atti illegittimità in genere, esclude che la legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste possa limitarsi agli atti aventi un immediata e concreto impatto sul bene ambientale.
D’altra parte è innegabile che anche il provvedimento di nomina e revoca degli organi preposti alla gestione dell’Ente Parco incide in qualche misura sulla gestione del bene ambientale, ancorché in via indiretta, essendo evidente che ogni soggetto è portatore si esperienze e competenze particolari, sicchè la nomina di uno non può dirsi equivalente alla nomina di un altro.
In secondo luogo, in base all’art. 9 della L. n. 394/1991, due dei dodici componenti il Consiglio direttivo dell’Ente Parco sono nominati dal Ministro per l’Ambiente su designazione delle associazioni di protezione ambientale sicchè non può dirsi che tali associazioni, nell’ottica del legislatore, siano estranee alla scelta degli organi dell’Ente (in termini TAR Liguria n. 436/2003).
Può quindi passarsi all’esame del merito del ricorso, che si appalesa fondato.
In sostanza è accaduto che, dopo l’entrata in vigore della L. n. 145/2002, che ha introdotto una sorta di spoil system limitatamente ad un periodo considerato “sospetto” (il semestre antecedente la scadenza della legislatura), il Ministro per l’Ambiente ha revocato la nomina del prof. Tarallo quale presidente dell’Ente Parco ed ha nominato un commissario straordinario nell’attesa di procedere alla definitiva sostituzione.
Con il secondo e terzo motivo, che per ragioni logico-giuridiche vanno esaminati per primi, l’istante sostiene la inapplicabilità dell’art. 6 della citata L. n. 145 al caso in esame, e con il quarto motivo si duole del difetto di motivazione.
Le doglianze sono fondate.
Sotto il primo profilo, giova evidenziare che, in base all’art. 9 della L. n. 394/1991, il Presidente dell’Ente Parco è nominato con decreto del Ministro dell’Ambiente d’intesa con il Presidente della Regione; in sostanza la nomina è affidata alla codeterminazione di Stato e Regione, nell’ottica della leale collaborazione, e senza che l’apporto regionale possa ridursi a mera attività consultiva non vincolante (v. Corte Costituzionale n. 351/1991, ribadita dalla sentenza n. 21/2006).
Da ciò consegue, anche in omaggio al generale principio del contrarius actus, che la revoca della nomina in questione non può essere affidata alla determinazione unilaterale del Ministro, e che quindi, in sostanza, l’art. 6 della L. n. 145/2002 non è applicabile alle nomine dei Presidenti degli Enti Parco, disposte in attuazione di un coordinamento di interessi non risalenti esclusivamente alla competenza dello Stato (v. Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza n. 3122/2003 di conferma dell’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 454/2003).
Risulta fondato anche il dedotto vizio di difetto di motivazione, in quanto il provvedimento impugnato non dà conto delle ragioni che hanno indotto il Ministro ad adottare l’atto di autotutela; obbligo di motivazione che si rendeva tanto più necessario, in quanto il Presidente della Regione Campania aveva espresso parere contrario (v. nota del 29/1/03).
Sul punto le parti resistenti sostengono che l’atto in questione riveste natura di atto politico, o quanto meno di alta amministrazione, per il quale l’obbligo motivazionale non sussisterebbe.
L’assunto non può essere condiviso, dovendo escludersi che si tratti di atto politico, dato che, come già rilevato in sede cautelare, tale natura è stata negata persino al provvedimento di nomina dell’Avvocato Generale dello Stato (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 340/1981).
Ne consegue che, trattandosi di atto di alta amministrazione, esso va pur sempre motivato al fine di consentire una adeguata tutela anche in sede giurisdizionale, dovendo trovare piena applicazione il principio di cui agli artt. 24 e 113 Cost. (in termini TAR Veneto, I, n. 3445 del 26/6/03; TAR Lazio, Roma, II, n. 3276 dell’8/4/03).
In conclusione il ricorso ed i motivi aggiunti vanno accolti, assorbita ogni ulteriore censura.
Dall’annullamento dell’atto di revoca della nomina del prof. Tarallo deriva, quale logico corollario, la caducazione dei decreti di nomina del commissario straordinario.
Si ravvisano peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione I di Salerno- accoglie il ricorso ed i motivi aggiunti proposti dal WWF Italia e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 9/11/06;
dott. GIOVANNI DE LEO - Presidente
dott. FILIPPO PORTOGHESE - Consigliere est.


Depositata in Segreteria il
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(art. 55, legge 27.04.1982 n. 186)
il Direttore della Sezione