Cons. Stato Sez. V n. 2087 del 4 aprile 2011
Beni Ambientali.Annullamento autorizzazione paesaggistica
 
La decorrenza del termine di sessanta giorni, previsto dall'art. 82, nono comma, d.P.R. n.616 del 1977, per l'esercizio del potere di annullamento, da parte del Ministero dei beni culturali ed ambientali, dell'autorizzazione paesaggistica ex art.7 l. 29 giugno 1939, n.1497, inizia solo dal momento in cui la documentazione perviene, completa, all'organo competente a decidere, a meno che l'interruzione del termine non risulti pretestuosa e persegua fini meramente dilatori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 N. 02087/2011REG.PROV.COLL.
 N. 02423/2006 REG.RIC.
 Il Consiglio di Stato
 
 in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 sul ricorso numero di registro generale 2423 del 2006, proposto da:
 Inzerillo Giovanni e Inzerillo Chiara, rappresentati e difesi dall'avvocato  Valerio Barone, elettivamente domiciliati presso l’avvocato Giorgio Recchia in  Roma, corso Trieste, 88
 contro
 
Ministero per i beni e le attività culturali;
 
 nei confronti di
 
 Comune di Anacapri;
 
 per la riforma
 
 della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VI n. 00077/2005, resa tra  le parti, concernente ANNULLAMENTO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER CONCESSIONE  EDILIZIA IN SANATORIA
 
 
 Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
 
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2011 il consigliere Roberta  Vigotti e udito per gli appellanti l’avvocato Barone;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
 Inzerillo Giovanni e Inzerillo Chiara, eredi del signor Inzerillo Giovanni,  deceduto in data successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata,  chiedono la riforma della decisione con la quale il Tribunale amministrativo  della Campania ha respinto il ricorso presentato dal de cuius avverso il  provvedimento della Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici di Napoli  recante annullamento dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata il 5 marzo  1991 dal Sindaco di Anacapri al fine della sanatoria di opere realizzate in  difformità dal progetto assentito, sanatoria concessa con provvedimento  sindacale del 15 luglio 1992.
 
 I) Espongono i ricorrenti che l’opera realizzata nel 1966 consiste nella  trasformazione di una casa rustica in villetta ad uso residenziale, e che la  difformità rispetto alla licenza edilizia rilasciata il 30 maggio 1964 previa  autorizzazione soprintendentizia è stata causata dalla necessità di fornire  l’immobile di una cisterna adeguata alle nuove esigenze abitative, con aumento  del 33% del volume originariamente assentito; per mantenere il rapporto tra area  scoperta e area coperta previsto nel progetto autorizzato, il ricorrente aveva  acquistato un appezzamento di terreno confinante con la sua proprietà,  asservendolo ad essa.
 
 In data 14 febbraio 1986 l’interessato ha chiesto la sanatoria delle opere ai  sensi dell’art. 31 legge 28 febbraio 1985, n. 47; dopo adeguata istruttoria, il  16 gennaio 1991la Commissione edilizia integrata ha espresso parere favorevole  al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e il Sindaco, con atto del 5 marzo  1991 ha rilasciato detta autorizzazione ai sensi delle leggi regionali della  Campania 1° settembre 1981, n. 65 e 23 febbraio 1982, n. 10, determinando  successivamente l’importo dell’oblazione dovuta e rilasciando il 15 luglio 1992  la concessione edilizia in sanatoria.
 
 In data 14 luglio 1992 l’autorizzazione paesaggistica è stata trasmessa alla  Sovrintendenza che, il successivo 29 luglio 1992 chiedeva al Comune la  trasmissione di documentazione fotografica, peraltro già in suo possesso. Tale  documentazione è stata inviata dal ricorrente con nota del 30 marzo 1993, ma la  Sovrintendenza richiedeva nuovamente al Comune il 18 maggio 1993 documentazione  grafica circa la difformità realizzata, e il ricorrente provvedeva in data 12  ottobre 1994, finché il 25 gennaio 1995 è stato emanato il provvedimento di  annullamento oggetto del giudizio davanti al Tribunale amministrativo.
 
 II) La sentenza impugnata ha respinto il ricorso rilevando che l’autorizzazione  comunale ha omesso di motivare circa la compatibilità delle opere realizzate in  difformità con il contesto ambientale tutelato mediante il vincolo paesaggistico  posto sulla zona con decreto ministeriale del 20 marzo 1951, del quale provoca  una modificazione non consentita dall’art. 82, terzo comma, d.P.R. 24 luglio  1977, n. 616. Inoltre, secondo i primi giudici, il termine previsto per  l’esercizio del potere di annullamento dall’art. 82 citato decorre dalla  completa acquisizione degli atti da parte dell’Amministrazione di tutela, né si  può applicare il divieto di reiterarne l’interruzione, previsto dall’art. 5  d.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 per fattispecie diverse, elencate in via  tassativa.
 
 Gli appellanti contestano entrambe tali considerazioni, opponendo, in  particolare, la superfluità delle integrazioni richieste dalla Sovrintendenza,  concernenti documenti già trasmessi dal Comune e dall’interessato, e la  sostanziale innocuità dell’edificazione, che ha comportato riduzione dell’indice  di fabbricabilità rispetto a quanto autorizzato.
 
 III) L’appello è infondato.
 
 Per principio consolidato in giurisprudenza, dal quale il Collegio non ha motivo  di discostarsi, la
 
 decorrenza del termine di sessanta giorni, previsto dall'art. 82, nono comma,  d.P.R. n.616 del 1977, per l'esercizio del potere di annullamento, da parte del  Ministero dei beni culturali ed ambientali, dell'autorizzazione paesaggistica ex  art.7 l. 29 giugno 1939, n.1497, inizia solo dal momento in cui la  documentazione perviene, completa, all'organo competente a decidere, a meno che  l'interruzione del termine non risulti pretestuosa e persegua fini meramente  dilatori (Cons. Stato, VI, 19 giugno 2001, n.3233).
 
 Quest'ultima ipotesi non ricorre nella fattispecie in esame, in quanto la  Soprintendenza, con le note del 29 luglio 1992 e del 18 maggio 1993, ha  richiesto notizie atte a chiarire aspetti rilevanti in ordine alla valutazione  da compiere. A smentire l’intento dilatorio della prima domanda integrativa vale  la successione delle date, dalla quale si ricava che la richiesta è  immediatamente successiva alla ricezione della pratica, inviata  dall’Amministrazione municipale il 14 luglio 1992, mentre la seconda concerne la  rappresentazione del confronto tra l’assentito e il realizzato, della quale il  ricorrente adduce la già avvenuta produzione nel procedimento, argomentandone la  prova dalla mancata contestazione da parte dell’Amministrazione statale,  costituitasi nel giudizio di primo grado.
 
 Tale mancata contestazione, peraltro, non è idonea a smentire quanto ritenuto  dal Tribunale amministrativo, che ha tratto, dal fatto che il ricorrente non ha  fornito la prova che la documentazione richiesta fosse già agli atti della  pratica, la convinzione dell’infondatezza della censura relativa alla  strumentalità della richiesta istruttoria.
 
 Quanto alla pretesa illegittimità della reiterazione dell’interruzione del  termine assegnato per la verifica da parte della Soprintendenza, è sufficiente  rilevare come solo con l’entrata in vigore del decreto ministeriale 19 giugno  2002, n. 165 (il cui articolo 3 modifica l'articolo 6 del decreto ministeriale  13 giugno 1994, n. 495), è stato introdotto il principio che il termine per la  conclusione del procedimento di eventuale annullamento, nella materia in  discorso, può essere interrotto per una sola volta. Ciò dimostra, con la  specialità della norma, l’inapplicabilità della regola che gli appellanti  pretendono di ricavare dall’art. 5 d.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, il quale,  comunque, come osserva il Tribunale amministrativo, non può trovare applicazione  nella fattispecie in esame, che non rientra tra quelle previste in via tassativa  negli allegati B) e C) del predetto decreto.
 
 IV) Anche le ulteriori doglianze avanzate con l’appello, che attengono più  propriamente al merito dell’apprezzamento dell’opera edilizia, sono infondate.
 
 Il provvedimento impugnato in primo grado evidenzia l’insufficienza  dell’Amministrazione comunale nel valutare l’impatto dell’opera, così come  realizzata, rispetto al contesto di particolare pregio della zona nella quale  essa incide, tutelata con specifico decreto di vincolo paesaggistico, e mette in  risalto la consistenza degli ampliamenti al piano seminterrato e al piano terra  dell’edificio preesistente, oltre che l’evidente alterazione delle quote  altimetriche del terreno consistente, realizzata mediante consistenti  sbancamenti. Nel porre tale motivazione a supporto del provvedimento tutorio di  cogestione del vincolo (Cons. Stato, Ad.plen. 14 dicembe 2001, n. 9), la  Sovrintendenza non ha sostituito la propria valutazione di merito a quella  assunta dal Comune a supporto del rilascio dell’autorizzazione, ma ne ha  censurato la illegittimità sotto il profilo della carenza di motivazione e,  perciò, dell’eccesso di potere. Rispetto a questo nessuna rilevanza possono  avere le circostanze sottolineate dagli appellanti, relative all’acquisizione di  altro terreno sul quale diluire il rapporto tra superficie coperta e superficie  scoperta, né la preesistenza della costruzione: aspetti che attengono al profilo  edilizio, ma non impingono sul doveroso e completo apprezzamento della  compatibilità con le esigenze di tutela paesaggistica.
 
 V) In conclusione, l’appello deve essere respinto, ma le spese del giudizio  possono essere compensate anche per questo secondo grado.
 P.Q.M.
 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente  pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l’effetto,  conferma la sentenza impugnata.
 
 Spese compensate.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
 
 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2011 con  l'intervento dei magistrati:
 
 Giuseppe Severini, Presidente
 Maurizio Meschino, Consigliere
 Claudio Contessa, Consigliere
 Fabio Taormina, Consigliere
 Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 04/04/2011
                    



