Cass. Sez. III n. 40486 del 16 novembre 2010 (Cc 27 ott.2010) 
Pres. Lombardi Est. Lombardi Ric. Pm in proc. Petrina e altro
Beni Ambientali.Uso dell'opera abusiva
Difetta il presupposto del "periculum in mora" per il sequestro preventivo di unimmobile abusivo sito in zona paesaggisticamente vincolata, ove sia utilizzato compatibilmente agli interessi tutelati dal vincolo ambientale. (In motivazione la Corte ha precisato che l'esclusione dell'idoneità dell'uso della cosa a deteriorare ulteriormente l'ecosistema protetto dal vincolo deve formare oggetto di un esame particolarmente approfondito).
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Camera di consiglio
 Dott. LOMBARDI  Alfredo Maria    - Presidente  - del 27/10/2010
 Dott. CORDOVA   Agostino         - Consigliere - SENTENZA
 Dott. FIALE     Aldo             - Consigliere - N. 1401
 Dott. MARINI    Luigi            - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. GAZZARA   Santi            - Consigliere - N. 15773/2010
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania;
 avverso l'ordinanza in data 15.3.2010 del Tribunale di Catania, con  			la quale è stato annullato il provvedimento del G.I.P. del Tribunale  			di Catania in data 18.2.2010, che aveva disposto il sequestro  			preventivo di un immobile nei confronti di:
 \Petrina Antonio\, n. a *Castiglione di Sicilia il 28.8.1945*;
 e di \Petrina Valeria\, n. a *Catania il 28.1.1973*;
 Udita la relazione fatta dal Presidente Dott. Alfredo Maria Lombardi;
 Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
 Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott.  			Passacantando Guglielmo, che ha concluso per l'annullamento con  			rinvio dell'ordinanza;
 Udito il difensore degli indagati, avv. Musco Enzo, che ha concluso  			per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
 CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
 Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Catania, in funzione di  			giudice del riesame, ha annullato il provvedimento del G.I.P. del  			medesimo Tribunale in data 18.2.2010, con il quale era stato disposto  			il sequestro preventivo di un immobile nei confronti di \Petrina  			Antonio\ e \Petrina Valeria\, indagati dei reati: a) di cui al D.P.R.  			n. 380 del 2001, art. 44, lett. c); b) di cui al D.Lgs. n. 42 del  			2004, art. 181.
 L'ordinanza, dopo aver respinto alcune eccezioni di natura  			processuale dedotte dagli istanti per il riesame e rilevato la  			sussistenza del fumus commissi delicti, ha osservato che le opere di  			cui alla contestazione risultavano ultimate e che non emergeva  			dall'ordinanza impugnata, ne' era stato allegato dal P.M., alcun  			elemento per ritenere tuttora esistente il periculum in mora  			derivante dalla utilizzazione del manufatto abusivo in relazione al  			carico urbanistico.
 Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della  			Repubblica che la denuncia per manifesta illogicità della  			motivazione e violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 380 del  			2001, art. 44 e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181.
 Premessa la enunciazione dei capi di imputazione a carico degli  			indagati, afferenti alla esecuzione di lavori di demolizione di due  			preesistenti manufatti e ricostruzione con aumento della volumetria  			in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, senza il permesso di  			costruire e senza il nulla osta dell'autorità preposta alla tutela  			del vincolo, la pubblica accusa ricorrente osserva che i lavori di  			cui alla contestazione sono stati ultimati nelle more tra la  			richiesta di sequestro e l'emissione del relativo provvedimento da  			parte del G.I.P. e per tale motivo il decreto di sequestro si era  			limitato a rilevare che la libera disponibilità dell'immobile  			avrebbe aggravato o protratto le conseguenze del reato.  			Si deduce, quindi, che il Tribunale del riesame, in applicazione dei  			principi di diritto vigenti in materia e richiamati nel provvedimento  			impugnato, avrebbe dovuto verificare, sulla base di quanto risultante  			dagli atti, se l'utilizzazione dell'immobile, non ancora abitato alla  			data del sequestro, avrebbe comportato conseguenze negative sul  			regolare assetto del territorio in termini di aggravamento del carico  			urbanistico, integrando sul punto la motivazione dell'ordinanza del  			G.I.P.. Si osserva in proposito che l'uso dell'immobile, composto da  			due piani fuori terra, un terzo seminterrato ed un quarto interrato,  			è idoneo ad aggravare e protrarre la lesione dell'equilibrio  			urbanistico del territorio.
 Si osserva inoltre che agli indagati è stata contestata anche la  			violazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 e che, trattandosi di  			reato permanente, l'esecuzione degli interventi edilizi in zona  			vincolata protrae nel tempo ed aggrava le conseguenze della  			violazione paesaggistica, radicando il danno all'ambiente ed al  			quadro paesaggistico che il vincolo ambientale mira a salvaguardare.  			Con memoria depositata il 13.10.2010 la difesa degli indagati ha  			dedotto, in sintesi, che il Tribunale del riesame ha effettuato una  			esaustiva valutazione della inesistenza di aggravio per il carico  			urbanistico derivante dall'uso dell'immobile alla stregua delle  			risultanze processuali e, con riferimento alla violazione  			paesaggistica, ha affermato che tra gli elementi versati in atti vi  			erano due nulla osta rilasciati dalla SS.BB.CC.AA. di *Catania*.  			Il ricorso del P.M. è fondato con riferimento alla omessa  			valutazione da parte del Tribunale del riesame della sussistenza  			delle esigenze cautelari connesse alla violazione di cui al D.Lgs. n.  			42 del 2004, art. 181.
 Secondo l'ormai consolidato indirizzo interpretativo di questa  			Suprema Corte in materia di violazioni paesaggistiche, pur  			esaurendosi la fattispecie contravvenzionale con il completamento  			delle opere realizzate senza la necessaria autorizzazione ovvero con  			la cessazione della condotta (cfr. sez. 3, 30.4.2003 n. 28338,  			Grilli, RV 225385; sez. 3, 10.9.1993 n. 1817), permangono gli effetti  			dannosi delle opere abusive per il paesaggio o l'ambiente ritenuto  			dal legislatore meritevole di particolare tutela (cfr. sez. 3,  			19.5.2009 n. 30932, Tortora. RV 245207).
 Anche l'uso dell'immobile, realizzato in violazione di vincoli, si  			palesa idoneo ad aggravare le conseguenze dannose prodotte dall'opera  			abusiva sull'ecosistema protetto da vincolo paesaggistico o di altra  			natura e giustifica l'applicazione della misura cautelare diretta ad  			impedire la protrazione o l'aggravamento delle conseguenze dannose  			del reato (cfr. sez. 3, 12.6.2003 n. 32247, Berardi, RV 226158).  			Peraltro, la valutazione sul punto ha ad oggetto l'incidenza negativa  			della condotta su un più delicato equilibrio rispetto a quello  			riguardante genericamente il carico urbanistico sul territorio,  			sicché la esclusione della idoneità dell'uso della cosa a  			deteriorare ulteriormente l'ecosistema protetto dal vincolo deve  			formare oggetto di un esame particolarmente approfondito.  			L'ulteriore lesione del bene protetto, derivante dall'uso dell'opera  			abusiva, deve essere, infatti, esclusa solo ove si accerti la  			assoluta compatibilità di tale uso con gli interessi tutelati dal  			vincolo, tenendosi conto della natura di quest'ultimo e della  			situazione preesistente alla realizzazione dell'opera.  			Pur essendo cessata la permanenza del reato connesso alla violazione  			paesaggistica con la ultimazione dei lavori, il Tribunale del riesame  			avrebbe dovuto, pertanto, valutare l'aggravamento delle conseguenze  			del reato derivante dall'uso dell'immobile anche con riferimento  			all'ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico, oltre che sotto il  			profilo urbanistico.
 La valutazione sul punto risulta, però, del tutto carente.  			Non si può infine tener conto in sede di legittimità delle  			prospettazioni difensive afferenti al rilascio di nulla osta da parte  			delle autorità competenti per la tutela del vincolo, essendo  			necessario, da un lato un accertamento di merito sul punto e  			dall'altro, essendo in contrasto tale prospettazione con  			l'affermazione dell'ordinanza circa la sussistenza del fumus dei  			reati oggetto di indagine. L'ordinanza impugnata deve essere,  			pertanto, annullata con rinvio per un nuovo esame che tenga conto  			degli esposti rilievi.
 P.Q.M.
 La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di  			Catania.
 Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2010.  			Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2010
                    



