DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 febbraio 2007
Misure per l'esecuzione della Legge 9 gennaio 
  2006, n. 12, recante disposizioni in materia di pronunce della Corte europea 
  dei diritti dell'uomo.
Gazzetta Ufficiale N. 83 del 10 Aprile 2007
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 12;
  Vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta'
  fondamentali, ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, ed i
  relativi Protocolli addizionali;
  Considerata l'opportunita' di prevedere le modalita' organizzative
  necessarie per dare esecuzione alle disposizioni di cui alla citata
  legge n. 12 del 2006;
  Di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della
  giustizia, degli affari esteri, dell'interno e per gli affari
  regionali e le autonomie locali;
Decreta:
 Art. 1.
  1. Il presente decreto disciplina l'attivita' attribuita alla
  Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla legge 9 gennaio 2006, n.
  12, da ora in poi definita «legge».
  2. Gli adempimenti conseguenti alle pronunce della Corte europea
  dei diritti dell'Uomo, da ora in poi definita «Corte», di cui alla
  legge, sono curati dal Dipartimento per gli affari giuridici e
  legislativi, da ora in poi definito «Dipartimento».
  3. Il Dipartimento, previo raccordo con la Rappresentanza
  permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa, d'ora in avanti
  definita «Rappresentanza», comunica tempestivamente
  all'Amministrazione interessata, se gia' non direttamente informata,
  nonche' al Ministero dell'economia e delle finanze, le sentenze di
  condanna della Corte per violazioni di norme della Convenzione
  europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, da ora
  in poi definita «Convenzione», a carico dell'Italia, al fine di
  avviare le procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dalle
  sentenze stesse, ai sensi degli articoli 41 e 46 della Convenzione.
  4. Il Dipartimento invita l'Amministrazione competente a
  conformarsi ai principi convenzionali nonche' alle eventuali
  statuizioni contenute nelle sentenze, suggerendo, se del caso,
  l'adozione delle misure individuali o generali ritenute necessarie;
  coordina e favorisce, altresi', l'individuazione di misure idonee a
  prevenire ed evitare constatazioni di violazione della Convenzione.
  5. Il Dipartimento, tramite raccordo con la Rappresentanza, puo'
  favorire od assumere, nel rispetto delle procedure di legge vigenti e
  secondo i parametri di equita' adottati dalla Corte, ogni opportuna
  iniziativa in relazione alla definizione delle controversie nelle
  forme dell'offerta unilaterale finalizzata alla radiazione della
  causa dal ruolo ai sensi dell'art. 37, paragrafo 1, lettera c), della
  Convenzione o del regolamento amichevole previsto dagli articoli 38 e
  39 della Convenzione. In tale attivita' puo' essere sentito il parere
  dell'Avvocatura generale dello Stato. Tale parere e' sempre richiesto
  per le pratiche di particolare rilevanza.
 Art. 2.
  1. Il Dipartimento trasmette mensilmente alle Camere le
  comunicazioni della Corte indirizzate all'Autorita' italiana inerenti
  al passaggio in giudicato delle pronunce di cui all'art. 1, comma 1,
  e ne inoltra la notizia dell'avvenuta pubblicazione con il mezzo
  telematico. Predispone altresi', entro il 30 giugno di ciascun anno,
  la relazione al Parlamento prevista dall'art. 5, comma 3, lettera
  a-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sullo stato di esecuzione
  delle pronunce stesse, con l'indicazione delle eventuali iniziative
  ritenute efficaci per conformarsi alla giurisprudenza della Corte.
  2. Al fine della predisposizione della relazione di cui al comma 1,
  le amministrazioni interessate trasmettono alla Presidenza del
  Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e
  legislativi, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione
  delle attivita' svolte ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4. Il
  Ministero dell'economia e delle finanze comunica le eventuali azioni
  di rivalsa avviate nei confronti di enti o soggetti responsabili.
  Roma, 1° febbraio 2007
  Il Presidente del Consiglio dei
  Ministri: Prodi
 Il Ministro dell'economia e delle
  finanze: Padoa Schioppa
 Il Ministro della giustizia:
  Mastella
 Il Ministro degli affari esteri:
  D'Alema
Il Ministro dell'interno: Amato
 Il Ministro per gli affari
  regionali e le autonomie locali:
  Lanzillotta
Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2007
  Ministeri istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri,
  registro n. 3, foglio n. 61
                    



