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DECRETO LEGISLATIVO 30 settembre 2005, n.225
Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva.

Gazzetta Ufficiale N. 256 del 3 Novembre 2005


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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del
13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio
di oliva, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee, legge comunitaria per il 2003, ed in
particolare l'articolo 3;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifica al
sistema penale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante
depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio
ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
in data 29 aprile 2004 concernente disposizioni applicative di
controllo delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di
cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2004,
che attribuisce all'Ispettorato centrale repressione frodi del
Ministero delle politiche agricole e forestali la competenza nei
controlli di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
in data 4 giugno 2004 di attuazione del citato decreto ministeriale
in data 29 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143
del 21 giugno 2004;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 novembre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 settembre 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche
agricole e forestali, delle attivita' produttive e per gli affari
regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Imballaggi per le vendite al dettaglio

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detenga per
vendere o venda gli oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 1019/2002 in imballaggi preconfezionati non
conformi all'articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento (CE)
n. 1019/2002, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma:
a) da cento euro a seicento euro, nel caso di imballaggi non
conformi in quanto di capacita' superiore a quelle massime
consentite;
b) da ottocento euro a quattromilaottocento euro, nel caso di
imballaggi non conformi in quanto non provvisti di un sistema di
chiusura che perde la propria integrita' dopo la prima utilizzazione.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il regolamento (CE) n. 1019/2002 e' pubblicato in
GUCE n. L 155 del 14 giugno 2002.
- Si riporta il testo dell'art. 3, della legge
31 ottobre 2003, n. 306, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 15 novembre 2003, n. 266, supplemento ordinario:
«Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte
salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni di direttive comunitarie
attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi
della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile
1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti
comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, per i quali non siano gia' previste
sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1, e' esercitata con
decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con
i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si
informeranno ai principi e criteri direttivi di cui
all'art. 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al
presente articolo il Governo acquisisce i pareri dei
competenti organi parlamentari che devono essere espressi
entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso
inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329,
Supplemento Ordinario.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1999, n.
306, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 1, della legge
25 giugno 1999, n. 205, recante: «Delega al Governo per la
depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema
penale e tributario».
«Art. 1 (Delega). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo per la
trasformazione da illecito penale in illecito
amministrativo e per la riforma della disciplina
sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli 3, 4,
5, 6, 7 e 8, e per attribuire al giudice di pace, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi previsti
dall'art. 2, la competenza in materia di opposizione
all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24
della legge 24 novembre 1981, n. 689».
Nota all'art. 1:
- Il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione,
del 13 giugno 2002, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 126 del 31 maggio 2004.
(Omissis).

Art. 2.
Informazioni sulla categoria di olio

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizzi
etichette non conformi per quanto concerne le informazioni previste
per ogni categoria di olio di cui all'articolo 3 del regolamento (CE)
n. 1019/2002, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da trecento euro a milleottocento euro.

Nota all'art. 2:
- Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1019/2002
si veda nelle note all'art. 1.

Art. 3.
Designazione dell'origine

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizzi la
designazione di origine prevista dall'articolo 4 del regolamento (CE)
n. 1019/2002 senza aver ottenuto il necessario riconoscimento, e'
sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di
una somma da cinquecento euro a tremila euro. La medesima sanzione si
applica a chiunque utilizzi l'indicazione dell'origine prevalente
senza riportare in etichetta o direttamente sull'imballaggio la
menzione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n.
1019/2002.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese di
condizionamento riconosciute a cui e' stato rilasciato il codice
identificativo alfanumerico di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 1019/2002, di seguito denominate imprese
riconosciute che confezionano ed immettono al consumo olio
extravergine di oliva o olio di oliva vergine senza indicare
sull'imballaggio o sull'etichetta gli estremi di identificazione
alfanumerica dell'impresa riconosciuta, sono sottoposte alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da sessanta euro
a trecentosessanta euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese riconosciute,
che non detengono il registro di carico e scarico previsto
dall'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali in data 4 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 143 del 21 giugno 2004, sono sottoposte alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da mille euro a
seimila euro e alla sanzione accessoria della sospensione del
riconoscimento per un periodo di tempo da un mese a sei mesi.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese riconosciute
che provvedono, oltre i tempi previsti dalle vigenti disposizioni,
all'annotazione nel registro di cui al comma 3, dei movimenti degli
oli di cui intendono dichiarare l'origine, ma comunque entro 15
giorni lavorativi successivi a quelli in cui si sono verificati i
movimenti, sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da cento euro a seicento euro. Se non
viene effettuata l'annotazione o se la stessa e' inesatta, incompleta
o non veritiera si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro oltre alla
sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un
periodo di tempo da un mese a sei mesi.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese riconosciute
che non provvedono all'invio periodico, all'organo di controllo
incaricato, dei riepiloghi di cui all'articolo 5 del citato decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 4 giugno
2004, sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da cento euro a seicento euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese che utilizzano
sugli imballaggi o in etichetta una qualsiasi designazione
dell'origine mediante l'indicazione di un nome geografico in
contrasto con quanto disposto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n.
1019/2002, sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1019/2002
si veda nelle note all'art. 1.
- L'art. 5 del decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali in data 4 giugno 2004, citato nelle
premesse, cosi' recita:
«Art. 5 (Designazione dell'origine). - 1. I controlli
sulla designazione dell'origine di cui all'art. 4 del
regolamento, che indica uno Stato membro o la Comunita',
riguardano la verifica della corrispondenza della zona
geografica nella quale le olive sono raccolte e quella in
cui e' situato il frantoio per l'estrazione dell'olio.
2. Ai fini dei controlli le imprese detengono, per ogni
stabilimento e deposito, uno specifico registro di carico e
scarico, nel quale sono annotati i movimenti per ogni tipo
di olio introdotto ed uscito, di cui si intende dichiarare
l'origine.
3. Il registro di cui al comma 2 e' costituito da:
a) non oltre 50 fogli fissi o da schede contabili
mobili da compilarsi a mano, o
b) non oltre 200 fogli, da compilarsi con sistemi
informatici e da stamparsi mensilmente entro il terzo
giorno lavorativo del mese successivo.
4. I fogli del registro sono preventivamente numerati e
soggetti, prima dell'uso, alla vidimazione
dell'Ispettorato.
5. Le annotazioni sui registri di cui al comma 2 si
effettuano entro il terzo giorno lavorativo successivo a
quello in cui si sono verificati i movimenti, a condizione
che le operazioni soggette a registrazione possano essere
controllate in qualsiasi momento, sulla base di altri
documenti giustificativi.
6. Le imprese entro il 10 aprile e il 10 ottobre, di
ciascun anno, inviano all'Ispettorato un riepilogo delle
registrazioni riferite al semestre precedente, dei
quantitativi di olio acquistati, confezionati, venduti e
giacenti alla fine del semestre stesso.
7. I controlli di cui al comma 1 sono svolti una volta
l'anno presso le imprese e a sondaggio, presso gli esercizi
commerciali, i fornitori e i frantoi.

Art. 4.
Altre indicazioni facoltative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizzi sugli
imballaggi o in etichetta le indicazioni facoltative di cui
all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1019/2002 senza aver
rispettato le procedure previste dalle vigenti disposizioni, e'
sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di
una somma da cinquecento euro a tremila euro.

Nota all'art. 4:
- Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1019/2002,
si veda nelle note all'art. 1.

Art. 5.
Identificazione delle partite

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizzi sugli
imballaggi o in etichetta le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5
del regolamento (CE) n. 1019/2002 senza aver rispettato le procedure
delle vigenti disposizioni sull'identificazione dei recipienti
utilizzati nel processo di stoccaggio e lavorazione degli oli, e'
sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di
una somma da cinquecento euro a tremila euro.

Nota all'art. 5:
- Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1019/2002,
si veda nelle note all'art. 1.

Art. 6.
Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tiene la condotta
descritta agli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 4 e 6, e agli articoli 4
e 5 con riferimento a quantitativi di olio non superiori a litri
cinquanta e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da cinquanta euro a trecento euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tiene la condotta
descritta agli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 4 e 6, e agli articoli 4
e 5 con riferimento a quantitativi di olio superiori a trentamila
litri e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da cinquemila euro a trentamila euro. In questi casi si applica
sempre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione del
riconoscimento per un periodo di tempo da un mese a sei mesi.

Art. 7.
D i f f i d a

1. L'organo di controllo incaricato, ai sensi delle disposizioni
legislative vigenti, ove accerti l'esistenza di violazioni sanabili,
nel caso di prima inflazione, prima dell'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui agli articoli da 1 a 6, procede a
diffidare il contravventore ad adempiere alle prescrizioni previste
entro il termine di quindici giorni. Decorso inutilmente tale
termine, si applicano le sanzioni previste dal presente decreto
legislativo nella misura massima fissata per ciascuna fattispecie.

Art. 8.
Irrogazione delle sanzioni

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'irrogazione
delle sanzioni previste nel presente decreto legislativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 settembre 2005
CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Castelli, Ministro della giustizia
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli