TAR Puglia (LE) Sez. I n. 2616 del 4 novembre 2010
Acque. Acque pubbliche giurisdizione
La giurisdizione speciale in materia di acque pubbliche riguarda gli atti che, anche se emanati da autorità non specificatamente preposte alla tutela delle acque pubbliche, abbiano sul regime di queste ultime un’incidenza immediata e diretta, con esclusione dunque degli atti che non abbiano tale incidenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 02616/2010 REG.SEN.
 N. 00259/2010 REG.RIC.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
 
 Lecce - Sezione Prima
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 sul ricorso numero di registro generale 259 del 2010, proposto da:
 Associazione Italia Nostra Onlus, Associazione Cittadinanza Attiva - Tribunale  Per i Diritti del Malato, Federconsumatori, Associazione "Sud", Comune di  Melpignano, Comune di Soleto, Comune di Zollino, Comune di Castrignano de'  Greci, rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Flascassovitti, con domicilio  eletto presso Nicola Flascassovitti in Lecce, via 95 Rgt.Fanteria 1;
 contro
 Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Balducci, con  domicilio eletto presso Federico Massa in Lecce, via Zanardelli, 60;
 
 nei confronti di
 
 Cogeam, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Quinto, Pietro Quinto, con  domicilio eletto presso Pietro Quinto in Lecce, via Garibaldi 43;
 
 e con l'intervento di
 
 ad adiuvandum:
 Comune di Corigliano D'Otranto, rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo  Maiorano, con domicilio eletto presso Salvatore Spano in Lecce, via Oberdan, 11;  Associazione Cittadinanzattiva Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola  Flascassovitti, con domicilio eletto presso Nicola Flascassovitti in Lecce, via  95 Rgt.Fanteria 1;
 
 per l'annullamento
 
 della deliberazione del Consiglio della Regione Puglia n. 230 del 20 ottobre  2009, con la quale è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque ai sensi  dell'art. 121 del D.Lgs. n. 152/2006 nella parte in cui ha previsto, con  riferimento alla falda acquifera del Salento ed in particolare all'area  circostante i pozzi di emungimento AQP presenti nel Comune di Corigliano  d'Otranto, una perimetrazione delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee  destinate al consumo umano in violazione dei principi generali contenuti nel  T.U. in materia ambientale (D.Lgs. n. 152/06) e nella parte in cui con le "Linee  guida", da utilizzare nella redazione di successivi e separati regolamenti di  attuazione, approvate unitamente al predetto Piano, sono stati recepiti i  "Divieti generali", relativi alle attività umane che non possono essere  insediate nelle aree di salvaguardia, in violazione del T.U. in materia  ambientale; nonché della deliberazione di G.R. n. 883 del 19 giugno 2007 con la  quale è stato adottato il "Progetto di piano di tutela delle acque"; della  Relazione Generale della Sogesid spa redatta nel giugno 2009 ed inviata al  Commissario delegato con nota prot. 02866 del 13 luglio 2009 e dei relativi  allegati; della deliberazione di Giunta Regionale n. 1441 del 4 agosto 2009, con  la quale sono state approvate le integrazioni e le modificazioni al "Piano di  tutela delle acque" della Regione Puglia.
 
 
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
 
 Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Cogeam;
 
 Viste le memorie difensive;
 
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2010 il dott. Claudia  Lattanzi e udito l’avv. Flascassovitti, l’avv. Citarella in sostituzione  dell’avv. Balducci, l’avv. Vantaggiato in sostituzione dell’avv. Maiorano e  l’avv. Antonio Quinto.
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO
 La Regione Puglia, con deliberazione n. 833 del 19 giugno 2007, ha adottato il  Progetto di piano di tutela della acque e, con deliberazione n. 1441 del 4  agosto 2009, ha apportato modifiche e integrazioni.
 
 Con delibera n. 230 del 20 ottobre 2009 il Consiglio regionale ha poi approvato  definitivamente il Piano di Tutela delle acque e le “Linee guida” da utilizzare  nella redazione di successivi e separati regolamenti di attuazione del Piano.
 
 Avverso i suddetti provvedimenti è stato proposto il presente ricorso,  chiedendone l’annullamento nella parte in cui “e nei limiti dell’interesse fatto  valere, ha previsto, con riferimento alla falda acquifera del Salento ed in  particolare nell’area circostante i pozzi di emungimento AQP presenti nel Comune  di Corigliano di Otranto, una perimetrazione delle aree di salvaguardia delle  acque sotterranee destinate al consumo umano in violazione dei principi generali  contenuti nel T.U. in materia ambientale (D.lgs. n. 152/06) e nella parte in cui  con le Linee guida, da utilizzare nella redazione di successivi e separati  regolamenti di attuazione, approvate unitamente al predetto Piano, sono stati  recepiti i Divieti generali, relativi alle attività umane che non possono essere  insediate nelle aree di salvaguardia, in violazione del T.U. in materia  ambientale”.
 
 I ricorrenti hanno proposto i seguenti motivi: 1. Violazione, falsa ed errata  applicazione e interpretazione dell’art. 94 del d.lgs. 152/2006. Eccesso di  potere per errore nei presupposti di diritto, illogicità e irrazionalità  manifesta. Difetto assoluto di motivazione. Perplessità dell’azione  amministrativa. Sviamento. 2. Eccesso di potere per istruttoria carente e  contraddittoria. Difetto di motivazione. Perplessità dell’azione amministrativa.  Irrazionalità e illogicità. Sviamento sotto altri profili. 3. Violazione, falsa  ed errata applicazione e interpretazione degli artt. 2 e 53 del d.lgs. 152/2006.  Violazione dei principi comunitari vigenti in subiecta materia e in particolare  degli artt. 1 e 17 della direttiva 2000/60/CE “Direttiva del Parlamento europeo  e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di  acque”. Violazione dei principi di prevenzione e precauzione di cui all’art. 174  del Trattato CEE.
 
 Deducono i ricorrenti: che il Piano e le Linee guida prevedono una zonizzazione  non in linea con la normativa nazionale, consentendo l’esercizio e  l’insediamento di attività pericolose all’interno delle zone di protezione  speciale idrogeologica, e l’apertura e l’esercizio di una discarica nella zona  B; che l’azione amministrativa è contraddittoria e irrazionale perché, pur  prevedendo nelle premesse delle Linee guida il fattore rischio dello smaltimento  dei rifiuti, consente la permanenza e l’insediamento degli impianti di  smaltimento; che l’istruttoria è carente perché si sarebbe dovuta verificare la  permeabilità della roccia sovrastante le aree di captazione della falda; che  l’intero territorio di Corigliano d’Otranto doveva essere inserito nella zona di  rispetto di cui all’art. 94 d.lgs 152/06; che sono stati violati i principi  comunitari di precauzione e dell’azione preventiva della politica in materia  ambientale.
 
 Il comune di Corigliano d’Otranto si è costituito con atto di intervento ad  adiuvandum del 9 marzo 2009, ribadendo le deduzioni svolte dai ricorrenti.
 
 Con controricorso del 9 marzo 2010 la Co.ge.am – mandataria dell’ATI  aggiudicataria del pubblico incanto per l’affidamento del servizio di gestione  del sistema impiantistico complesso per rifiuti urbani a servizio del bacino LE2  operante nel comune di Corigliano d’Otranto – ha anzitutto contestato la  legittimazione ad agire dell’Associazione Cittadinanza Attiva – Tribunale per i  diritti del malato, Federconsumatori e Associazione Sud. La Co.ge.am ha poi  eccepito: l’inammissibilità dell’atto di intervento del comune di Corigliano  d’Otranto, perché ha partecipato alla conferenza di servizi, esprimendo parere  favorevole all’approvazione definitiva del progetto di discarica;  l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione dei provvedimenti  amministrativi con i quali è stata localizzata la discarica di Corigliano  d’Otranto; inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla Progetto  Ambiente Bacino Lecce Due s.r.l., società consortile costituita per la  realizzazione e gestione dell’impianto di Corigliano. Nel merito è stato  rilevato: che il Piano rispetta i parametri del d.lgs. 152/2006 perché la  discarica è localizzata a distanza di circa 1 km dal pozzo più vicino, che il  sito della discarica è posto a valle dei pozzi di prelievo dell’Acquedotto  Pugliese e il sistema di impermeabilizzazione della discarica offre un elevato  livello di protezione dell’acquifero; che la censura di carenza di istruttoria è  inammissibile perché rivolta nei confronti dell’atto di localizzazione della  discarica, mai impugnato; che il progetto di localizzazione è stato preceduto da  uno studio idrogeologico che ha escluso l’esistenza di qualsiasi potenziale  rischio per la falda.
 
 La Regione, con memoria del 13 aprile 2010, ha eccepito il difetto di  giurisdizione di questo Tribunale in favore del Tribunale Superiore delle Acque  Pubbliche. Nel merito ha rilevato: che le prescrizioni della Regione non  individuano le aree di salvaguardia proprie dell’art. 94 d.lgs. 152/06, le quali  saranno individuate successivamente mediante apposito atto regolamentare, ma  costituiscono delle misure di salvaguardia.
 
 Con memoria difensiva dell’11 giugno 2010 la Regione ha inoltre eccepito la  tardività del ricorso e il difetto di legittimazione attiva di tutte le  ricorrenti fatta esclusione per Italia Nostra.
 
 Le ricorrenti, con memoria del 12 giugno 2010, hanno controdedotto sull’eccepito  difetto di giurisdizione, sull’eccepita carenza di legittimazione attiva,  sull’omessa notifica alla Progetto Ambiente Bacino Lecce Due e sull’omessa  impugnazione degli atti che hanno autorizzato la localizzazione, realizzazione  ed esercizio della discarica. Nel merito hanno controdedotto in ordine alle  argomentazioni svolte dalla Regione Puglia, rilevando come la relazione generale  della Sogesid ha sempre fatto riferimento alle aree di salvaguardia.
 DIRITTO
 1. Ha carattere pregiudiziale l’eccepito difetto di giurisdizione di questo  giudice a favore della giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque  Pubbliche.
 
 L’eccezione è infondata.
 
 La giurisprudenza ha chiarito che la giurisdizione speciale in materia di acque  pubbliche riguarda gli atti che, anche se emanati da autorità non  specificatamente preposte alla tutela delle acque pubbliche, abbiano sul regime  di queste ultime un’incidenza immediata e diretta, con esclusione dunque degli  atti che non abbiano tale incidenza (Cons. St., sez. IV, 6 luglio 2009, n. 4306;  Cass., sez. un., 17 aprile 2009, n. 9149).
 
 Nel caso in esame, il provvedimento impugnato non ha un’incidenza diretta e  immediata sul regime delle acque, ma solo indiretta ed eventuale e quindi  sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.
 
 2. Il Collegio ritiene, poi, di poter prescindere dall’esame delle eccezioni  stante l’infondatezza nel merito del ricorso.
 
 La normativa nazionale (art. 94 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), nel dettare  le prescrizioni alle quali si devono attenere le Regioni nella redazione del  Piano Tutela Acque (PTA), ha previsto le zone di salvaguardia distinte in zone  di tutela assoluta e zone di rispetto. Le prime, che sono costituite dall’area  immediatamente circostante le captazioni o derivazioni, devono avere un  estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione. Per la zona  di rispetto, distinta in ristretta e allargata, il comma 6 dell’articolo in  esame ha previsto che “In assenza dell’individuazione da parte delle regioni o  delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima  ha un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di  derivazione”.
 
 Il PTA, adottato dalla Regione, ha previsto delle zone di protezione speciale,  denominate “zona A” “zone B1 e B2” e “Zone C e D”, stabilendo che nella zona A  sono vietate le nuove aperture di discariche di rifiuti ma è ammesso l’esercizio  di discariche di rifiuti già esistenti; mentre nella zona B2 è vietato  “l’apertura e l’esercizio di nuove discariche per rifiuti solidi urbani non  inserite nel Piano regionale dei rifiuti”.
 
 Le parti ricorrenti sostengono che queste previsioni sono in violazione di  quanto stabilito dalla normativa nazionale, perché ammettono l’esercizio e  l’insediamento di attività pericolose all’interno delle zone di protezione  speciale idrogeologica, consentendo l’apertura e l’esercizio di una discarica  nella zona B. In particolare, sostengono che in questo modo “verrà consentito  l’apertura e l’esercizio proprio della discarica di Corigliano, ricadente in  zona B2”.
 
 Nel caso in esame, è incontroverso in giudizio che l’unica discarica esistente,  quella di Corigliano, è situata a distanza di circa 1 km dal pozzo più vicino, e  quindi non incide sulla zona di tutela assoluta e, neppure, sulla zona di  rispetto.
 
 In altri termini, la Regione, nello stabilire che nella zona A vige il divieto  di aprire nuove discariche, ammettendo solo l’esercizio di quelle già esistenti,  ha rispettato quanto stabilito dalla normativa nazionale, proprio perché non è  presente,sia nel raggio di dieci metri dal punto di captazione sia nel raggio di  duecento metri, alcuna discarica (in verità i ricorrenti non deducono  l’esistenza di alcuna discarica nella zona in questione).
 
 Analogo discorso vale per quanto riguarda le zone di rispetto. Infatti, la  normativa nazionale stabilisce che queste zone devono avere un’estensione di 200  metri dal raggio di captazione o di derivazione, e, nel caso in esame, l’unica  discarica inserita nel Piano regionale dei rifiuti, quella di Corigliano, è  comunque distante 1 km circa dal pozzo più vicino.
 
 Quindi, la Regione, nel disciplinare le zone di protezione speciale, ha  rispettato quanto sancito dalla legge nazionale, non prevedendo alcuna discarica  nel raggio di dieci metri dal punto di captazione (zona di tutela assoluta), e  neppure in quello di 200 metri rispetto al punto di captazione o di derivazione  (zone di rispetto). Infatti, l’unica discarica esistente, e quindi ammessa, è  quella di Corigliano che dista dal punto di captazione circa 1 km.
 
 Le ulteriori censure,attinenti all’assenza di una adeguata istruttoria, sono  inammissibili perché investono il merito dell’azione amministrativa senza il  supporto di uno specifico studio che dimostri la illogicità o la palese  erroneità delle scelte adottate..
 
 In particolare, il Piano in questione è stato approvato solo dopo: che il  Settore regionale Tutela delle acque ha effettuato la verifica tecnica dei  recapiti delle acque reflue depurate a servizio degli abitati la cui  individuazione non era stata condivisa dalle amministrazioni comunali  interessate; che è stata garantita la partecipazione pubblica all’elaborazione  della proposta definitiva del piano; che è stato sottoposto alla giunta  regionale il PTA, integrato a seguito delle valutazioni rivenienti dalle  risultanze dei dati di monitoraggio dei corpi idrici e dalle consultazioni.
 
 Inoltre, con riguardo alla discarica di Corigliano, il progetto è stato  preceduto dalla predisposizione di uno studio idrogeologico che ha escluso  l’esistenza di potenziali pericoli per la falda, ed è stato prescritto il  monitoraggio continuo del sottosuolo, con trasmissione dei risultati all’AQP e  all’ARPA.
 
 In conclusione il ricorso deve essere respinto, con compensazione delle spese  del giudizio sussistendone giusti motivi.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
 
 Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Lecce, Prima Sezione,  definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Spese  compensate.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010 con  l'intervento dei magistrati:
 
 Antonio Cavallari, Presidente
 Carlo Dibello, Primo Referendario
 Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 04/11/2010
                    



