IL TRASPORTO DI RIFIUTI PERICOLOSI SENZA FORMULARIO E’ REATO

a cura di Gianfranco Amendola

 

nota: le sentenze della cassazione citate sono raggiungibili mediante link nell'articolo

 

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Il SISTRI continua a far danni. I dubbi, le modifiche ed i continui rinvii sulla operatività del SISTRi, infatti, hanno creato una diffusa situazione di incertezza, tale che oggi anche quel poco di legge che si potrebbe applicare non viene applicato.

Emblematico è quanto avvenuto nel settore del trasporto dei rifiuti con riferimento all’obbligo del formulario di trasporto e relative sanzioni.

 

  1. Il quadro normativo connesso con il quarto correttivo

Infatti, il quarto correttivo (D. Lgs 3 dicembre 2010 n. 205) modificava il D. Lgs 152/06 in vista della pressocchè contestuale entrata in vigore del SISTRI, evidenziando, tra l’altro (art. 16, comma 2 e art. 39, comma 1), che le relative nuove norme (incluse quelle sanzionatorie) sarebbero entrate in vigore contestualmente alla operatività del SISTRI; e cioè a dicembre 2010.

Tuttavia, tre giorni prima che entrasse in vigore il correttivo, un decreto ministeriale (D.M. 22 dicembre 2010), rinviava la piena operatività del SISTRI al l giugno 2011; a questo seguivano numerosi altri rinvii, di modo che, a tutt’oggi, il Sistri ancora non è operativo.

In sostanza, quindi, il quarto correttivo è entrato in vigore il 25 dicembre 2010 ma il sistema SISTRI non è ancora diventato operativo.

In tal modo, si veniva a creare una situazione paradossale per quanto concerne le sanzioni sul trasporto. Infatti l'art. 258 D. Lgs 152/06, così come riformulato dal quarto correttivo, non prevede più le "vecchie" sanzioni (che, ovviamente, prescindevano dal SISTRI) sul formulario, in quanto il legislatore sapeva che dal 25 dicembre esse sarebbero state sostituite dalle nuove (SlSTRI); ma, allo stesso tempo, le nuove sanzioni SISTRI non sono ancora entrate in vigore.

In altri termini, per la raccolta ed il trasporto di rifiuti, il sistema SISTRl sostituisce, di regola, l'obbligo del formulario con l'obbligo della scheda SISTRI. Ed è solo la inosservanza di questo obbligo che è sanzionata dalle nuove disposizioni del quarto correttivo (art. 260 bis), mentre la inosservanza dell'obbligo di formulario (con la sola eccezione del comma 4) non è più sanzionata nel novellato art. 258, con una sola limitata eccezione (comma 4).

Il quadro normativo temporale risulta chiaramente nel prospetto che segue:

 

D. Lgs 152/06

 

ARTICOLO 258

violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

 

1. I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

 

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da uindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

 

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione.

 

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

 

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.

 

 

 

NUOVO TESTO dopo D. Lgs 205/2010

 

ARTICOLO 258

violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

 

“1. I soggetti di cui all’articolo 190, comma 1 che non
abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a) e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

 

 

2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29 e all’articolo 6, comma 1 del D.M. 17 dicembre 2009, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.”;

 

 


3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione.

 


4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti
non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel
formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.;


5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 DA PARTE DEI SOGGETTI OBBLIGATI;

 

OMISSIS

 

Leggendo le due versioni del comma 4, appare, quindi chiarissimo, in particolare, che, dopo il quarto correttivo, non veniva più punito come reato il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario.

 

2. La situazione conseguente e la prima sentenza della Cassazione (2011)

In sostanza, a seguito del rinvio della operatività del SISTRI mentre entrava in vigore la nuova formulazione dell’art. 258, il "vecchio" obbligo del formulario, con una sola marginale eccezione, non era più sanzionato mentre i nuovi obblighi SISTRI, con relative sanzioni, non erano ancora applicabili. Di conseguenza, vi era una totale vacatio legis per un importantissimo obbligo relativo alla tracciabilità dei rifiuti.

Molto si potrebbe dire circa questa assurda situazione dovuta alla leggerezza del nostro legislatore. E, peraltro, vi è stato chi ha tentato di privilegiare una interpretazione sostanziale rispetto a quella formale, propugnando una perdurante operatività delle vecchie disposizioni – in particolare dell’art. 258, comma 4 nella versione precedente- fino al momento della entrata in vigore del SISTRI.

Non era di questo avviso la Cassazione, la quale, con sentenza della terza sezione 21 giugno 2011, n. 29973, Rigotti, affermava che il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di identificazione dei rifiuti o con formulario che riporti dati incompleti o inesatti, previsto come delitto dall'art. 258, comma quarto, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, non è più previsto dalla legge come reato; precisando che la nuova fattispecie dell'art. 260-bis, comma settimo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, introdotta dal D.Lgs. n. 205 del 2010 (ancora non operativa), sanziona il trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla copia cartacea della scheda SISTRI e non quello accompagnato dal formulario o con un formulario con dati incompleti o inesatti.

 

  1. Le correzioni normative apportate dal D. Lgs 121 del 2011

 

Di fronte a questo assurdo vuoto normativo che consentiva il trasporto di rifiuti anche pericolosi senza obblighi di documentazione, interveniva, anche se tardivamente, il legislatore con il D. Lgs. 7 luglio n. 121 del 2011, riformulando l’art. 39 del quarto correttivo, cui aggiungeva i commi 2 bis, 2 ter e 2 quater.

Rileggiamo, allora, per quanto interessa, l’intero articolo, e, in particolare, il comma 2 bis, dopo queste modifiche, limitandoci ad osservare, in proposito, che questo comma non viene affatto configurato dal legislatore come norma interpretativa di altre preesistenti.

Articolo 39. (Disposizioni transitorie e finali) D. Lgs 205/010

1. Le sanzioni del presente decreto relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), (del decreto legislativo n. 152 del 2006 - n.d.r.) si applicano a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni.

2. OMISSIS

2-bis. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 188-ter, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che fino alla decorrenza degli obblighi di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non adempiono alle prescrizioni di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, sono soggetti alle relative sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione precedente all'entrata in vigore del presente decreto.
(comma introdotto dall'articolo 4, comma 2, d.lgs. n. 121 del 2011)

2-ter. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, le sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione previgente a quella di cui al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale si applicano ai soggetti tenuti alla comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del citato decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, e successive modificazioni, secondo i termini e le modalità ivi indicati.
(comma introdotto dall'articolo 4, comma 2, d.lgs. n. 121 del 2011)

2-quater. OMISSIS

Se, con riferimento al comma 2 bis, si considera che le prescrizioni di cui all’art. 28, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 (regolamento SISTRI), attengono agli adempimenti relativi al registro di carico e scarico ed al formulario di trasporto di rifiuti, appare allora evidente che il legislatore del 2011 ha finalmente colmato il vuoto normativo richiamando in vita, per il periodo transitorio, l’applicabilità della precedente normativa in tema (anche) di trasporto di rifiuti, con riferimento all’obbligo del formulario ed alle sanzioni contenute dell’art. 258 nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.

Tuttavia, ciò ha fatto non nel quarto correttivo ma un anno e mezzo dopo. Quindi, solo dal 16 agosto 2011, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 121, e fino a che non entrerà in vigore la disciplina SISTRI, al trasporto rifiuti si applica nuovamente la disciplina precedente relativa al formulario di trasporto e relative sanzioni. Ma questa resipiscenza non può cancellare il fatto che comunque nel 2010, come rilevato dalla Cassazione, l’art. 258 è stato riformulato nel senso di non prevedere più come reato il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario; quindi, dovendo seguire le regole per la successione di leggi penali nel tempo imposte dall’art. 2 del codice penale, bisogna prendere atto che da dicembre 2010, con l’entrata in vigore del quarto correttivo, il reato di trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario è stato abrogato e che nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato. E questa conclusione riguarda tutti i fatti precedenti e pendenti a quella data.

E’ solo dal 16 agosto 2011 che la predetta condotta costituisce nuovamente reato. Ma questo, ovviamente, non può “ripenalizzare” per il passato ciò che è stato depenalizzato e si applica solo ai fatti commessi dopo il 16 agosto 2011 senza alcun effetto retroattivo.

 

4 La seconda sentenza della Cassazione (2012)

In questo complesso quadro normativo, si inserisce una seconda sentenza della Cassazione (terza sezione, 22 febbraio 2012, n. 15732, Paggi), la quale, richiamando la precedente pronunzia già citata del 2011, conferma che “la modifica normativa apportata dalla legge n.205 del 2010 all’art.258 d.lgs. 152\06 ha determinato il venir meno della punibilità della condotta di trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti non più sanzionata penalmente in quanto non riconducibile né alle previsioni del nuovo testo dell’art.258 né alla fattispecie introdotta con l’art.260-bis, che opera un riferimento alla scheda Sistri e non ai precedenti formulari con la conseguenza che, in applicazione dei principi fissati dall’art.2 cod. pen. le condotte poste in essere devono essere ritenute non più riconducibili all’ipotesi di reato contemplate dalla disciplina previgente.”.

Si noti che le condotte contestate in questa sentenza riguardavano fatti commessi tra il 1999 ed il 2001 e che il quarto correttivo, con l’abolitio criminis, è entrato in vigore nel periodo intercorrente la sentenza della Corte di appello e l’udienza di Cassazione.

Appare allora evidente che solo di queste vicende normative la suprema Corte doveva tener conto, e non della “ripenalizzazione”, che, come si è detto, opera solo dal 16 agosto 2011 e non può avere effetto retroattivo. Anche se la sentenza è stata deliberata all’udienza del 22 febbraio 2012 quando la “ripenalizzazione” era già avvenuta.

Certo, sarebbe stato meglio che, pur nel rispetto del principio di evitare obiter dictum, la Cassazione avesse speso qualche rigo in più per dar conto anche delle ultime vicende normative. Infatti, leggendo questa sentenza del 2012, si è portati a pensare che ormai il reato di trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario non è più previsto come reato, mentre, come abbiamo visto, questa conclusione è valida solo fino ai fatti commessi entro il 16 agosto 2011. Ma, probabilmente, questa stringatezza è dovuta ed alla mole imponente di lavoro che ormai investe anche la suprema Corte e non di certo ad una mancata conoscenza delle ultime modifiche apportate con il D. Lgs 121 del 2011.

Quello che va evidenziato con chiarezza, in conclusione è che, Cassazione o no, attualmente e fino a che non entreranno in vigore le nuove sanzioni SISTRI, il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario è punito come delitto.