TAR Liguria Sez. I n.424 del 23 marzo 2012
Urbanistica.Altezza massima degli edifici di nuova costruzione
Laddove lo strumento urbanistico comunale prescriva che, in zona omogenea A di piano, l'altezza massima degli edifici di nuova costruzione non possa superare la media dell'altezza di quelli preesistenti circostanti, tale media non può che limitarsi ai soli edifici limitrofi a quello costruendo, a pena di svuotare la norma urbanistica di qualunque significato, mentre essa è appunto preordinata ad evitare che fabbricati contigui o vicini presentino altezze marcatamente differenti, considerato, peraltro, che l'assetto edilizio mira a rendere omogenei gli assetti costruttivi rientranti in zone di limitata estensione
N. 00424/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00954/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 954 del 2010, proposto da:
Albino Cannella, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Selini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro A. Della Valle in Genova, corso Solferino, 8/4;
contro
Comune di Borgio Verezzi, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Acqua Barralis, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Massa in Genova, via Roma 11;
per l'annullamento
del provvedimento 18 giugno 2010, prot. n. 5253, a firma del Responsabile dell'Area Edilizia Privata – Urbanistica del Comune di Borgio Verezzi, notificato al ricorrente in data 21 giugno 2010, avente ad oggetto il rigetto della richiesta di titolo abilitativo avanzata dal ricorrente con istanza prot. n. 10772 del 21 dicembre 2007, relativamente ad “opere di sopraelevazione con realizzazione nuova unità abitativa autonoma e costruzione n. 2 autorimesse al p. seminterrato immobile sito Via Isonzo civ. 13 – Cat. Ind. Fg. Sez. Bor mapp. 295”, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente o altrimenti connesso; e per l'accertamento e la conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni patiti e/o patiendi dal ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati, o comunque ad essi connessi, da quantificarsi in corso di causa - eventualmente in via equitativa - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 del D.Lgs. 104/2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Borgio Verezzi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2012 l’avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 5.10.2010 il signor Cannella Albino ha impugnato il provvedimento del comune di Borgio Verezzi 18.6.2010, prot. 5253, di diniego del permesso di costruire per opere di sopraelevazione della villa unifamiliare sita in via Isonzo n. 13, con realizzazione di una nuova unità abitativa autonoma e costruzione di due autorimesse al piano seminterrato.
Il provvedimento impugnato reitera un precedente provvedimento negativo (2.9.2008, prot. 7594), annullato dalla Sezione con sentenza 15.1.2009, n. 58 per difetto di motivazione, per avere l’amministrazione fatto riferimento ad un precedente parere negativo della commissione edilizia risalente al 2006, senza tenere in alcun conto la successiva rielaborazione del progetto con riduzione della sopraelevazione, e per non aver chiarito adeguatamente la nozione di immobili circostanti.
Il provvedimento di diniego impugnato in questa sede è motivato per relationem con il parere sfavorevole espresso dalla commissione edilizia comunale integrata in data 30.7.2009 (e ribadito in data 27.4.2010, a seguito delle osservazioni presentate ex art. 10-bis L. n. 241/1990), la quale ha rilevato – tra l’altro – che “l’intervento è diretto a trasformare la casa da un piano a due piani. La innovazione progettuale comporta un sensibile innalzamento del tetto da valutarsi in relazione alla edilizia circostante ai sensi art. 20a) del P.R.G. del comune di Borgio Verezzi. “L’edilizia circostante” da prendere come riferimento per la possibilità di sopraelevazione è quella contigua/adiacente l’immobile de quo ovvero, e per l’appunto, quelli facenti parte dell’isolato delimitato da via Isonzo e dalla strada privata posta a monte del fabbricato, così come, in primo luogo, l’adiacente villa gemella. Sotto tale aspetto non solo la sopraelevazione proposta compromette irreversibilmente la simmetria architettonica dell’organismo edilizio composto dai due corpi di fabbrica gemelli ma altresì si pone in contrasto con l’art. 20a) P.R.G. che consente la sopraelevazione ‘di un piano’ degli edifici ad un solo piano se l’edilizia circostante è prevalentemente a due o più piani. Infatti, gli edifici circostanti e più vicini alla casa presa in esame (inclusi nell’isolato delimitato da via Isonzo e dalla strada privata a monte) sono tutti ad un piano (n. 3 ville unifamiliari). Pertanto, l’intervento non è ammissibile”.
A sostegno del gravame deduce quattro motivi di ricorso, rubricati come segue.
A) Aspetti generali di illegittimità del provvedimento. A-1. Violazione e/o elusione della sentenza del T.A.R. Liguria n. 58/2009 – difetto di motivazione – difetto di istruttoria.
A-2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 9, 10 e 10bis della L. 241/1990 – mancato e/o inadeguato riscontro della memoria a data 1° ottobre 2009 – difetto di istruttoria – difetto di motivazione – contraddittorietà.
B) Sul presunto contrasto dell’intervento in progetto con le disposizioni del vigente P.R.G. di Borgio Verezzi. B-1. Travisamento dei fatti – difetto di presupposto – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20a) del P.R.G. di Borgio Verezzi – difetto di motivazione – difetto di istruttoria.
B-2. Disparità di trattamento.
Si è costituito in giudizio il comune di Borgio Verezzi, controdeducendo nel merito ed instando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza 10.12.2010, n. 559 la Sezione ha rigettato la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza dell’8 marzo 2012 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
DIRITTO
1. Conformemente al vincolo conformativo derivante dalla sentenza della Sezione 15.1.2009, n. 58, il provvedimento impugnato in questa sede da un lato ha avuto specificamente riguardo al nuovo progetto di sopraelevazione presentato in data 21.12.2007, che è stato nuovamente sottoposto – in fase istruttoria - alla valutazione della commissione edilizia in data 30.7.2009 e 27.4.2010, dall’altro è giunto a più motivate conclusioni in ordine alla nozione di immobili circostanti, nozione che è stata circoscritta agli edifici circostanti e più vicini alla casa presa in esame, inclusi nell’isolato delimitato da via Isonzo e dalla strada privata a monte.
Si tratta di una scelta che - nel merito - può essere certamente fatta oggetto di censure (per le quali vedi infra), ma che – di per sé - non appare affatto elusiva del giudicato di cui alla sentenza T.A.R. Liguria, I, 15.1.2009, n. 58, posto che quest’ultima non ha delimitato altrimenti la nozione.
2-3. Quanto alla censura per cui il comune non avrebbe preso in adeguata considerazione le argomentazioni esposte nella memoria ex art. 10-bis L. n. 241/1990 in data 1.10.2009, si osserva in via generale che, per costante giurisprudenza, l'obbligo procedimentale dell'amministrazione inerente al contraddittorio partecipativo non implica la confutazione puntuale di tutte le osservazioni svolte dall'interessato, essendo invece sufficiente che il provvedimento amministrativo sia corredato da una motivazione che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione dell'amministrazione alle deduzioni difensive del privato (Cons. di St., V, 10.9.209, n. 5424).
Nello specifico, poi, l’amministrazione ha espressamente tenuto conto delle argomentazioni addotte dall’interessato, che sono state appositamente sottoposte alla C.E.C. ed alla commissione locale per il paesaggio (rispettivamente, nelle sedute del 27.4.2010 e del 5.5.2010), al punto che le relative considerazioni critiche sono state ritrascritte nell’ultimo capoverso dell’apparato motivazionale (cfr. doc. 1 delle produzioni 4.11.2010 di parte ricorrente, p. 3 in fondo e p. 4).
Nel merito, appare dirimente la definizione della nozione di edilizia circostante, la cui consistenza (se prevalentemente a due o più piani) l’art. 20a) del P.R.G. prende a riferimento per ammettere o vietare in sottozona B1 la sopraelevazione di un piano degli edifici ad un solo piano esistenti (doc. 3 delle produzioni 12.11.2010 di parte comunale).
Il ricorrente censura la nozione di “edilizia circostante” adottata dalla p.a., che, se limitata ai soli edifici confinanti, sarebbe eccessivamente restrittiva e non troverebbe riscontro in alcuna disposizione urbanistico-edilizia, né in alcun orientamento giurisprudenziale.
La censura è infondata.
La citata norma del P.R.G. riprende la corrispondente disposizione dell’art. 8 del D.M. 2.4.1968, n. 1444, che, in tema di altezze massime degli edifici in zone B, stabilisce che esse non possono “superare l’altezza degli edifici preesistenti e circostanti”, con la sola eccezione - non rilevante nel caso di specie - di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria di cui all'art. 7.
Orbene, con riguardo ad omologhe disposizioni, la giurisprudenza ha costantemente chiarito che “laddove lo strumento urbanistico comunale prescriva che, in zona omogenea A di piano, l'altezza massima degli edifici di nuova costruzione non possa superare la media dell'altezza di quelli preesistenti circostanti, tale media non può che limitarsi ai soli edifici limitrofi a quello costruendo, a pena di svuotare la norma urbanistica di qualunque significato, mentre essa è appunto preordinata ad evitare che fabbricati contigui o vicini presentino altezze marcatamente differenti, considerato, peraltro, che l'assetto edilizio mira a rendere omogenei gli assetti costruttivi rientranti in zone di limitata estensione” (così Cons. di St., V, 21.10.1995, n. 1448; nello stesso senso cfr., più recentemente, le sentenze Cons. di St., IV, 2.11.2010, n. 7731 e 12.7.2002, n. 3931, dove trovasi la precisazione che la locuzione “circostanti” ricomprende solo gli edifici limitrofi, non gli edifici esistenti nella stessa sottozona urbanistica; T.A.R. Campania, IV, 25.1.2005, n. 355, concernente la zona urbanistica B).
Dunque, l’opzione ermeneutica fatta propria dal comune di Borgio Verezzi, che ha preso a riferimento i soli fabbricati “di intorno” siti nell’isolato delimitato da via Isonzo e dalla strada privata a monte (comprendente tre ville unifamiliari di un piano), lungi dall’essere eccessivamente restrittiva, appare conforme sia al tenore letterale della disposizione, che alla sua ratio ispiratrice, come individuata dalla giurisprudenza citata.
A ciò si aggiunga che tale interpretazione appare altresì conforme alla pertinente disciplina paesistica contenuta nell’art. 44 delle norme di attuazione del piano territoriale di coordinamento paesistico per le zone ID-MA (in cui ricade l’intervento, cfr. la richiesta di permesso di costruire 21.12.2007, doc. 2 delle produzioni 4.11.2010 di parte ricorrente), che, nell’individuare come obiettivo quello del mantenimento dei caratteri complessivi dell'insediamento, consente esclusivamente interventi di limitata modificazione delle preesistenze ed eventualmente di contenuta integrazione dell'insediamento, “purché nel rispetto dei caratteri peculiari della zona”, tra i quali va sicuramente annoverata anche l’altezza degli edifici.
4. Da ultimo, quanto alla dedotta disparità di trattamento, da un punto di vista generale si osserva che, per costante giurisprudenza, il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento presuppone non l'analogia, ma l'identità oggettiva delle situazioni di fatto e di diritto, con la conseguenza che la relativa censura è ammissibile solo nel caso di assoluta e indiscutibile identità di situazioni, sì da comportare la totale, manifesta illogicità ed irrazionalità dell'operato della pubblica amministrazione, e con la precisazione che la legittimità dell'operato della Pubblica amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione (Cons. di St., V, 11.1.2011, n. 79).
In particolare, il relativo vizio non é predicabile in materia urbanistico-edilizia, posto che ciascun fondo è necessariamente differenziato dagli altri - se non altro per la sua ubicazione - ed è quindi soggetto ad autonoma valutazione.
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del comune di Borgio Verezzi, delle spese di giudizio, che liquida in € 4.000,00 (quattromila), oltre I.V.A. e C.P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
Santo Balba, Presidente
Roberto Pupilella, Consigliere
Angelo Vitali, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/03/2012