TAR Lazio (LT) Sez. I n. 230 del 10 marzo 2022
Urbanistica.Totale difformità
Costituisce un'ipotesi di totale difformità - e non di parziale difformità - dal permesso di costruire il cambio di destinazione d'uso del piano sottotetto di un immobile da non abitabile a residenziale e la trasformazione, a seguito dell'innalzamento della quota di solaio, del volume del piano seminterrato in volume pienamente computabile ai fini urbanistici, giacché comportano variazioni delle caratteristiche planovolumetriche del fabbricato progettato capaci di aggravare il carico urbanistico originario
Pubblicato il 10/03/2022
N. 00230/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00413/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 413 del 2016, proposto da
N. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Zaza D'Aulisio e Jessica Quatrale, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio Sez. di Latina, via A. Doria, 4;
contro
Comune di Sperlonga, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi Avallone, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio Sez. di Latina, via A. Doria, 4;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. XX prot. n. XX del XX.3.2016, con la quale il Settore Urbanistica, Sportello Unico per l’Edilizia, Condono Edilizio del Comune di Sperlonga ha respinto l’istanza di condono edilizio ex L. n. 326/03 ed ex L.R. n. 12/04 presentata dalla ricorrente in data XX.12.2004;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sperlonga;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 febbraio 2022 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto, il ricorso notificato il 9 Maggio 2016 e depositato il successivo giorno 31 con cui la N. s.r.l. – proprietaria del complesso alberghiero sito in Sperlonga località -OMISSIS- – ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Responsabile del Settore Urbanistica, Sportello Unico per l’Edilizia Condono Edilizio del Comune di Sperlonga ha respinto l’istanza di condono edilizio ex L. n. 326/03 ed ex L.R. n. 12/04 presentata dalla ricorrente in data XX.12.2004 per la sanatoria delle opere consistenti in “realizzazione nel sottotetto del fabbricato denominato C1 di n. 5 locali abitativi”, con la motivazione:
- le opere eseguite non sono conformi alle NTA del vigente PRG in quanto sono stati superati gli standard relativi all’area destinata a zona B sottozona B4 – Completamento;
- l’intervento è da intendersi nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 lett. e.1) del DPR 380/01;
- le opere contemplate nella domanda di condono si riferiscono alla stessa unità immobiliare contemplata nell’ordinanza di sospensione lavori n. XX del XX.2.2014;
- le opere oggetto di condono sono state eseguite successivamente alla data del 31.3.2003, come dimostra la richiesta di variante in corso d’opera del XX.4.2003 prot. XX/XX, rigettata con nota prot. XX del XX.7.2003, in quanto la richiesta non richiamando gli articoli 36 o 37 del DPR 380/01 si riferisce a opere non ancora eseguite;
- sull’area in esame insistono i vincoli paesaggistico, sismico e rischio esondazione;
- l’art. 32 del D.L. n. 269/03 conv. in L. 326/03 non consente il condono delle opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela delle aree naturali protette;
- le opere oggetto di condono rientrano tra quelle riconducibili alla tipologia 1 della tabella allegata all’art. 32 D.L. cit. perché configurano l’ampliamento dell’immobile preesistente;
- le opere ricadono in parte in area a rischio esondazione in base alla carta PAI pubblicata giusto decreto S.G. n. 7/2015;
Considerato, che a sostegno del gravame la ricorrente deduce le seguenti censure di violazione di legge ed eccesso di potere:
I) Contrariamente a quanto affermato nel provvedimento le opere realizzate non sono valutabili in termini di superfici e di volumi, trattandosi di un semplice cambio di destinazione d’uso realizzato senza opere e senza il passaggio ad una categoria funzionale diversa da quella alberghiera;
II) Le opere sono inquadrabili ex art 2 lett. h) della L.R. n. 12/04 tra le opere “non valutabili in termini di superfici o volumi” per le quali non opera il disposto del successivo art. 3;
III) Le opere che si afferma essere state realizzate successivamente al 31.3.2003 sono diverse da quelle oggetto della domanda di condono e comune l’omesso riferimento nella domanda di variante dell’1.4.2004 agli articoli 36 e 37 del DPR 380/01 non è idoneo a dimostrare che non erano state già realizzate;
Visto, l’atto depositato in data 19 gennaio 2017, con cui si è costituito in giudizio il Comune di Sperlonga;
Ritenuto, che il ricorso è infondato e come tale deve essere respinto per le ragioni di seguito sinteticamente spiegate;
- Costituisce un'ipotesi di totale difformità - e non di parziale difformità - dal permesso di costruire il cambio di destinazione d'uso del piano sottotetto di un immobile da non abitabile a residenziale e la trasformazione, a seguito dell'innalzamento della quota di solaio, del volume del piano seminterrato in volume pienamente computabile ai fini urbanistici, giacché comportano variazioni delle caratteristiche planovolumetriche del fabbricato progettato capaci di aggravare il carico urbanistico originario (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 31/05/2017, n. 2925); pertanto le opere in argomento rientrano tra quelle di cui alla tipologia 1) di cui alla tabella allegata all’art. 32 cit.;
- Incombe sul richiedente il condono edilizio provare la data di realizzazione dell'opera, nonché la consistenza originaria dell'immobile abusivo, in quanto solo l'interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che possano provare l'epoca di realizzazione di un manufatto (Consiglio di Stato , sez. II , 24/08/2021 , n. 6028); in merito la ricorrente non ha prodotto alcun elemento idoneo a confutare la presunzione di realizzazione successiva al 31.3.2003 siccome argomentata dall’Amministrazione con il richiamo alla domanda di variante dell’1.4.20104 priva di richiesta di sanatoria ai sensi degli articoli 36 e 37 del DPR 380/01;
- L’immobile in questione è ubicata in area soggetta a vincolo paesaggistico;
- L'art. 32 comma 27 lett. d), d.l. n. 269 del 2003 convertito dalla l. n. 326 del 2003, fermo restando quanto previsto dagli artt. 32 e 33, l. n. 47 del 1985, prescrive l'insuscettibilità della sanatoria di opere edilizie non autorizzate, realizzate su immobili soggetti a vincoli, istituti prima dell'esecuzione di dette opere, ove le stesse non siano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, condizione quest'ultima, che costituisce una novità rispetto alle precedenti leggi sul condono edilizio e le due condizioni sono previste e possono operare disgiuntamente (cfr. ex multis T.A.R. Campania Napoli sez. VI 6 novembre 2013 n. 4902);
- La non conformità alle norme urbanistiche e alle previsioni degli strumenti urbanistici della nuova costruzione abusivamente realizzata in area vincolata di per sé esclude la relativa condonabilità; in tal senso il meccanismo del condono previsto dall'art. 32, comma 27, lett. d) l. n. 326 del 2003 si avvicina all'istituto dell'accertamento di conformità previsto dall'art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Consiglio di Stato sez. VI 21 giugno 2013 n. 3386);
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere respinto siccome destituito di fondamento e che le spese del giudizio devono essere compensate in ragione dell’assenza di attività difensiva da parte del Comune resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 413/16 lo rigetta.
Compensa le spese.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti menzionati.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Ivo Correale, Consigliere
Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore