TAR Campania (NA) Sez. VI n. 2700 del 29 giugno 2020
Urbanistica.Manutenzione ordinaria o straordinaria

La actio volta alla manutenzione ordinaria o straordinaria di un fabbricato rientra nel nucleo indefettibile delle prerogative dominicali, ordinariamente incomprimibili pel tramite degli strumenti urbanistici e territoriali, le cui prescrizioni possono valere a disciplinarne e a conformarne il quomodo solo in funzione di specifiche esigenze che, solitamente, attengono alla tutela del paesaggio o del patrimonio storico artistico. Tali interventi edilizi, indi, sono ex lege ammessi anche nei Comuni e nelle zone privi di disciplina urbanistica e sono sottratti al controllo paesaggistico nei casi in cui non comportino un’alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici


Pubblicato il 29/06/2020

N. 02700/2020 REG.PROV.COLL.

N. 04097/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4097 del 2019, proposto da
Ruggiero Bufo, rappresentato e difeso dall'avvocato Biagio Di Meglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Casamicciola Terme, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariateresa Buono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Casamicciola Terme, alla via Iasolino 62;

per l'annullamento

del provvedimento n. 246 del 20.6.2019 notificato il 5.7.2019 con il quale il Responsabile dell'Area VII Urbanistica del Comune di Casamicciola Terme ha ordinato al ricorrente di “ripristinare lo stato originario dei luoghi entro 90 giorni dalla notifica della presente, le opere abusivamente realizzate ed indicate in narrativa”;

di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, preordinato e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casamicciola Terme;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 84 d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2020, n. 27;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2020 Rocco Vampa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. In data 28.1.2018 il ricorrente presentava al protocollo della intimata Amministrazione civica segnalazione certificata di inizio attività, in uno alla relazione tecnica asseverata, con la quale comunicava l’esecuzione di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione “volti al miglioramento funzionale ed estetico degli appartamenti quali la diversa distribuzione degli spazi interni, la realizzazione di un piccolo soppalco (…) installazione di scala a chiocciola per l’accesso al lastrico solare”.

1.1.A seguito di sopralluogo effettuato in loco dall’ufficio tecnico comunale in data 18 giugno 2019, veniva rilevato la realizzazione “in assenza di idoneo titolo abilitativo” delle seguenti opere: - “sostituzione dei solai all’appartamento al piano terra e solaio di copertura dell’appartamento al piano primo; - consolidamento statico degli elementi portanti (pilastri) del portico a piano terra; - interventi di miglioria statica di alcune murature perimetrali del piano terra e primo”, nonché la assenza della autorizzazione sismica.

1.2. Di qui il successivo provvedimento di ingiunzione a demolire, adottato a’ sensi dell’art. 31 del DPR 380/01, sul presupposto della realizzazione sine titulo delle suddette opere.

1.3. Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva il ricorrente, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:

- violazione e falsa applicazione artt. 3, 6 e 27 DPR 6.6.2001 n. 380 - eccesso di potere per inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto - carente istruttoria – sviamento – contraddittorietà; e, invero, le opere de quibus concreterebbero una mera manutenzione straordinaria, in quanto dirette ad un migliore “rendimento di quelle preesistenti e che consistono in una sostituzione del materiale impiegato”; i nuovi solai, peraltro, non avrebbero “modificato né l’aspetto esteriore del fabbricato né hanno comportato un aumento di superficie utile o di volume”; la SCIA all’uopo presentata dal ricorrente nel 2018 afferirebbe giustappunto a interventi di manutenzione straordinaria;

- violazione e falsa applicazione artt. 3, 6 e 27 DPR 6.6.2001 n. 380, art. 167 d.lgs 22.1.2004 n. 42 - eccesso di potere per inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto - carente istruttoria – sviamento – contraddittorietà; anche sotto il profilo paesaggistico, si tratterebbe di interventi “liberi” ex DPR 31/2017, non comportanti modifiche superficie, volumi, o aspetto esteriore degli edifici;

- violazione artt. 7, 8 e 10 l. 7.8.1990 n. 241, così come successivamente modificati ed integrati dalla l. 15/2005, stante la omessa interlocuzione procedimentale.

1.4. Si costituiva la intimata Amministrazione che, rimarcando la difformità delle opere realizzate rispetto a quelle dichiarate nella SCIA nonché la carenza di autorizzazione sismica, instava per la reiezione del gravame.

1.5. La causa, al fine, veniva introitata per la decisione nella odierna udienza, tenutasi con collegamenti da remoto a’ sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, d.l. 18/2020, come modificato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

DIRITTO

2. Il ricorso è fondato, nei limiti in appresso puntualizzati.

2.1. Favorevole delibazione, invero, meritano i primi due motivi –ben suscettibili di congiunto scrutinio- ciò che depone per l’assorbimento del terzo mezzo.

2.2. Risolutiva è, all’uopo, la qualificazione delle opere per cui è causa nei termini di “interventi di manutenzione straordinaria” ex art. 3 DPR 380/01.

2.2.1. Siccome rilevato supra in punto di fatto, le opere de quibus si concretano, invero e come emerge dalla nota recante l’accertamento tecnico del 18 giugno 2019:

- nella “sostituzione dei solai dell’appartamento a piano terra (…) e solaio di copertura dell’appartamento al piano primo”;

- nel consolidamento statico degli elementi portanti (pilastri) del portico al piano terra;

- in interventi di miglioria statica di alcune murature perimetrali del piano terra e primo.

2.2.2. Orbene, a’ sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) e b) del DPR 380/01:

- gli “interventi di manutenzione ordinaria” sono “gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”;

- per “interventi di manutenzione straordinaria” si intendono “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”.

2.2.3. Agli specifici fini che ne occupano è dunque necessario che gli interventi:

- siano funzionali al rinnovamento e alla sostituzione di parti anche strutturali dell’edificio, anche realizzando o integrando servizi sanitari e tecnologici;

- non modifichino la volumetria complessiva dell’edificio o la sua destinazione d’uso.

2.2.4. Quanto alla condizione elencata nel primo alinea, i contestati interventi si inscrivono giustappunto in una ottica di rinnovamento e di sostituzione di parti strutturali dell’edificio, al fine di salvaguardarne la integrità ed apportarvi elementi di consolidamento e “miglioria statica” (sostituzione dei solai, consolidamento pilastri del portico e murature perimetrali).

2.2.5. Parimenti soddisfatte nella fattispecie sono le due condiciones negative supra tratteggiate, consistenti nella assenza: i) di un incremento volumetrico; ii) di un mutamento di destinazione d’uso.

2.2.6. Orbene, trattasi di circostanze fattuali non mai contestate dal Comune resistente in giudizio e, peraltro, già in nuce desumibili dalle risultanze istruttorie poste a fondamento della gravata ingiunzione, ove di aumenti volumetrici o mutazione della destinazione d’uso non è a parlarsi.

2.3. Ne discende:

- la sussumibilità delle opere nella dictio normativa di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), DPR 380/01; del resto se nella manutenzione straordinaria ormai rientra persino il “frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione di uso” a fortiori tale qualificazione non può ragionevolmente denegarsi ad opere aventi ad oggetto semplicemente la sostituzione ed il consolidamento di parti strutturali dell’edificio;

- l’assoggettamento di detti interventi, comechè afferenti a “parti strutturali dell’edificio”, alla segnalazione certificata di inizio attività, a’ sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a), DPR 380/01.

2.4. Si verte nella fattispecie de qua agitur, indi, in tema di difformità della attività edilizia dalla SCIA, id est di mancata indicazione degli interventi de quibus in detta SCIA.

Trattasi, peraltro, di circostanza pacificamente riconosciuta dalla stessa Amministrazione, secondo la quale “le opere evidenziate nell’accertamento del tecnico comunale (…) necessitavano dell’inserimento nella S.C.I.A. presentata al Comune” (pag. 4, memoria di costituzione). E’ dunque la omessa dichiarazione degli interventi –di per sé governati dal regime della SCIA- ad integrare la violazione per cui è causa.

2.5. Di talchè, la mancata, partita, indicazione di tali opere nel corpo della SCIA presentata da parte ricorrente (SCIA dal tenore, per vero, assai generico):

- non vale a fondare la potestas repressiva di cui all’art. 31 DPR 380/01, che presuppone la necessità del ben diverso titolo abilitativo costituito dal permesso di costruire; d’altra parte gli interventi contestati non sono riconducibili ad alcuno degli interventi previsti dalla lettera e) dell’articolo 3 del DPR. 380/01 (cioè al catalogo degli interventi di “nuova costruzione”); e tanto basta alla emersione della illegittimità della gravata determinazione (TAR Campania, VI, 4 giugno 2020, n. 2187).

- avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione, di contro, all’esercizio della potestas punitiva contemplata all’art. 37 del DPR 380/01, volta giustappunto alla irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di opere realizzate, tra l’altro, “in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività”.

2.6. Né può assumere rilevanza –ciò che pure viene evidenziato con il secondo mezzo- l’assoggettamento dell’area de qua a vincolo paesaggistico.

2.6.1. Trattasi, invero, di rilievo che non vale a scalfire la qualificazione dell’intervento edilizio compiuto dal ricorrente e la correlata natura dell’illecito posto in essere, sostanziatosi giustappunto nelle esecuzione di interventi in difformità dalla SCIA, e dunque assoggettabile alla sanzione pecuniaria ex art. 37, comma 1, DPR 380/01.

2.6.2. In particolare, per quanto riguarda il profilo paesaggistico, valga il rammentare il tenore letterale dell’art. 149 del d.lgs. 42/04, a mente del quale “non è comunque richiesta l’autorizzazione prescritta dall’articolo 146, dall’articolo 147 e dall’articolo 159: a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici” (TAR Campania, III, 4895/18; TAR Lombardia, Brescia, II , 25 settembre 2018, n. 907).

E, invero, la actio volta alla manutenzione ordinaria o straordinaria di un fabbricato rientra nel nucleo indefettibile delle prerogative dominicali, ordinariamente incomprimibili pel tramite degli strumenti urbanistici e territoriali, le cui prescrizioni possono valere a disciplinarne e a conformarne il quomodo solo in funzione di specifiche esigenze che, solitamente, attengono alla tutela del paesaggio o del patrimonio storico artistico. Tali interventi edilizi, indi, sono ex lege ammessi anche nei Comuni e nelle zone privi di disciplina urbanistica e sono sottratti al controllo paesaggistico nei casi in cui non comportino un’alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici (TAR Toscana, III, 10 gennaio 2016, n. 1625).

2.7. Acclarata la natura dell’illecito de quo agitur, riconducibile al paradigma contemplato all’art. 37 del DPR 380/01 e non anche a quello di cui all’art. 31 del DPR 380/01 –siccome illegittimamente reputato dalla resistente Amministrazione- va altresì il rimarcato che il profilo afferente alla carenza della autorizzazione sismica, pur rilevato nella nota dell’ufficio tecnico del 18 giugno 2019, ancorchè non espressamente evidenziato di poi nella successiva ingiunzione a demolire, è stato nelle more del giudizio superato pel tramite del rilascio di autorizzazione in sanatoria ad opra del Genio civile ex artt. 94 DPR 380/01, 2 e 4 della l.r. 9/83.

3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare inter partes le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la gravata ordinanza di demolizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2020 tenutasi in videoconferenza da remoto con l'intervento dei signori magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere

Rocco Vampa, Referendario, Estensore