TAR Campania (SA) Sez. II n. 832 del 31 marzo 2021
Urbanistica.Demolizione e rimessione in pristino e competenze  

Sia l’Ente Parco che il Comune hanno, in modo concorrente, la possibilità di ordinare il ripristino degli abusi, in forza, rispettivamente, dell’art.29 L.n.394/91 e degli artt.27 e ss. D.p.r. n.380/2001 potendo le relative valutazioni anche astrattamente divergere.


Pubblicato il 31/03/2021

N. 00832/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01057/2011 REG.RIC.

N. 01098/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1057 del 2011, proposto da:
Saverio Cozzi, rappresentato e difeso dall'avvocato Guglielmo Bosco, con domicilio eletto in Salerno, via S. Benedetto, 26, presso lo studio dell’avvocato Roberto Pasca;

contro

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, corso Vittorio Emanuele n.58;


sul ricorso numero di registro generale 1098 del 2011, proposto da:
Saverio Cozzi, rappresentato e difeso dall'avvocato Guglielmo Bosco, con domicilio eletto in Salerno, via S. Benedetto, 26 presso lo studio dell’avvocato Roberto Pasca;

contro

Comune di Sanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 1057 del 2011:

-dell'ordinanza n.3/2011 del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano intimante il ripristino dello stato dei luoghi;

quanto al ricorso n. 1098 del 2011:

-dell'ordinanza di demolizione opere edili n.2/2011 del Comune di Sanza.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 marzo 2021, in videoconferenza sulla piattaforma Team, il dott. Igor Nobile e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti depositati, ai sensi dell’art.25, co.2 d.l. n.137/2020, convertito dalla L.n.176/2020 e come novellato dal d.l. n.183/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con il ricorso di cui al r.g. 201101057, ritualmente notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario

il 24.5.2011 all’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, tempestivamente depositato il 22.6.2011, il ricorrente ha adito questo Tribunale, al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione:

- dell'ordinanza n.3 dell'1/03/2011 del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, successivamente comunicata e notificata in data 26/03/2011, intimante il ripristino dello stato dei luoghi;

- ove occorra, degli atti di sopralluogo presupposti, non meglio identificati;

- di qualsivoglia altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.

2. In particolare, il ricorrente ha rappresentato quanto segue:

- si contesta al ricorrente di aver ricostruito, in località Petraro del Comune di Sanza, e sull'area catastalmente identificata al Foglio n.24 particella n.156, un manufatto delle seguenti dimensioni: misure in pianta m.17,25x m.11,60 per una superficie pari a mq.200,10 ed un'altezza media di m.3,40 per un volume pari a mc.680,34;

- la gravata ordinanza segue la comunicazione di avvio del procedimento ex L.241/90 in cui si dava atto che il fabbricato agricolo era stato gravemente danneggiato da un incendio in data 13/07/2010.

3. Contro i suddetti provvedimenti insorgeva l’epigrafato ricorrente, evidenziando la piena illegittimità degli atti, per i motivi di seguito sinteticamente esposti e come meglio articolati nel ricorso:

3.1 VIOLAZIONE DI LEGGE (artt 31 ss., D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; ECCESSO DI POTERE (genericità - carenza dei presupposti - sproporzione - sviamento - violazione del giusto procedimento — illogicità - perplessità) -VIOLAZIONE GIUSTO PROCEDIMENTO ART. 97 COST. — VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/1990.

Si eccepisce l’assenza di copertura normativa dell’ordinanza demolitoria, esercitata ai sensi dell'art. 31, D.p.r. n.380/2001.

Si tratterebbe viceversa di “riattazione”, e non di ricostruzione, ovvero di una mera risistemazione di un'opera, così da renderla nuovamente atta ed idonea all'uso a cui era precedentemente funzionale, a seguito dell’incendio del 13.7.2010.

Si è infatti reso necessario procedere in somma urgenza, atteso che l'immobile, di natura agricola, veniva adibito allo stoccaggio e ed alla conservazione del foraggio, nonché al ricovero di capi bovini.

L’immobile, peraltro, sarebbe risalente nel tempo, essendo stato realizzato prima dell'anno 1967.

Tale provvedimento, pertanto, sarebbe palesemente illegittimo in quanto adottato dalla Amministrazione in carenza assoluta dei presupposti legittimanti.

3.2 VIOLAZIONE DI LEGGE (artt. 31 ss., D.P.R 6 giugno 2001, n. 380) - ECCESSO DI POTERE (genericità - carenza dei presupposti - sproporzione — sviamento — illogicità - perplessità). VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

Si contesta la mancanza di qualificazione giuridica dell’abuso.

3.3 VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 31 e ss., D.P.R. 380/2001) -ECCESSO DI POTERE (carenza assoluta dei presupposti -carente istruttoria - sviamento - violazione del giusto procedimento - difetto di motivazione).

Trattandosi di un immobile realizzato prima del 1967, non occorreva alcun titolo autorizzativo.

La p.a. procedente avrebbe inoltre omesso di considerare la circostanza che una causa di forza maggiore (l'incendio) aveva determinato la necessità di accorgimenti riparatori non differibili, data la precarietà della situazione venuta a determinarsi.

Si eccepisce quindi la violazione del canone del giusto procedimento.

3.4 VIOLAZIONE DI LEGGE (Artt. 31 e ss. D.P.R. 380/2001) —ECCESSO DI POTERE (violazione del giusto procedimento — difetto di motivazione — genericità — sviamento — carente istruttoria — perplessità — illogicità — irrazionalità — carenza assoluta del presupposto).

Ulteriore vizio dell’ingiunzione impugnata risederebbe nella mancanza di una precisa individuazione dell'immobile da demolire, avendo la stessa evidenziato la esistenza dì ulteriore corpi di fabbrica, atteso che il provvedimento sanzionatorio si è limitato a descrivere, contraddittoriamente, l'abuso, senza quantificarne l'entità.

5. In data 24.6.2011, si è costituito in giudizio l’Ente Parco, per resistere ai motivi di ricorso ex adverso proposti, per i motivi meglio articolati nel relativo atto defensionale.

6. Successivamente, nel corso della camera di consiglio del 21.7.2011, il ricorrente rinunciava alla domanda cautelare.

7. Seguiva la presentazione di articolata memoria a cura della parte resistente.

8. All’udienza del 10 marzo 2021 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

9. Con il ricorso di cui al r.g. 201101098, ritualmente notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario il 31.5.2011 al Comune di Sanza (Sa) e tempestivamente depositato il 27.6.2011, il ricorrente ha adito questo Tribunale, al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione:

- dell'ordinanza n.2 dell'1/04/2011 del Comune di Sanza, successivamente comunicata e notificata in data 2/04/2011, intimante la demolizione di opere abusive ed il consequenziale ripristino dello stato dei luoghi;

- ove occorra, degli atti di sopralluogo presupposti, non meglio identificati;

- di qualsivoglia altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.

10. Omessa per brevità la narrazione dei fatti, già esposta in relazione al precedente ricorso, contro i suddetti provvedimenti insorgeva pertanto l’epigrafato ricorrente, evidenziando la piena illegittimità degli atti, per i motivi già esposti in riferimento al precedente ricorso, quanto ai motivi sub 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, nonché per asserito conflitto di competenza in ordine all’adozione del provvedimento demolitorio, tenuto conto della pregressa ordinanza demolitoria già adottata dall’Ente Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, e in ogni caso come meglio articolati nell’atto introduttivo del giudizio.

11. Successivamente, nella camera di consiglio del 21.7.2011, il ricorrente rinunciava alla domanda cautelare.

12. All’udienza del 10 marzo 2021 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, il Collegio reputa opportuno disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe, ai sensi dell’art.70 cpa, in considerazione della sussistenza di evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva fra gli stessi, stante la sostanziale identità della vicenda sottesa.

2. La controversia ha ad oggetto l’impugnazione proposta nei riguardi delle determinazioni con le quali tanto l’Ente Parco che il Comune di Sanza hanno ingiunto la demolizione delle opere abusive rinvenute all’interno del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, in area vincolata a livello paesaggistico ai sensi del D.Lgs.n.42/2004 e con vocazione agricola da un punto di vista urbanistico (E1).

L’identica contestazione si riferisce alla ricostruzione, in difetto di titolo autorizzativo, di un manufatto agricolo destinato a stoccaggio di attrezzi e conservazione del foraggio.

3. I ricorsi in parola sono infondati, per le ragioni di seguito evidenziate, avuto riguardo ai motivi di ricorso sinteticamente esposti nel par.3 (e relativa sottonumerazione) della parte in fatto della presente decisione, quanto al ricorso r.g.201101057, nonché di quelli ulteriori, ove diversi, esposti in sintesi al par.10, quanto al ricorso r.g.201101098.

4. Il Collegio inizia l’esame del ricorso r.g. 201101057, più risalente.

Secondo la ricostruzione operata da parte ricorrente, l’intervento contestato è consistito nella ricostruzione del precedente fabbricato, risultato gravemente danneggiato in esito ad un incendio sviluppatosi il 13.7.2010.

In tale ottica, con il motivo di ricorso sub 3.1, si sostiene che si sarebbe trattato di “riattazione”, ovvero di un intervento non inquadrabile come “ricostruzione”. La “riattazione”, a differenza della “ricostruzione”, comporterebbe un mero intervento di ripristino della funzionalità dell’immobile, per renderlo nuovamente atto alle funzioni cui era in precedenza idoneo, senza quid novi, laddove invece nella “ricostruzione” si reintroduce “qualcosa di già esistente e insistente”.

Il Collegio osserva che la tesi della “riattazione” è del tutto sfornita di supporto normativo, e non può essere pertanto avallata.

Viceversa, come la giurisprudenza ha costantemente evidenziato, nel vigore dell’art.3 D.p.r. n.380/2001, ratione temporis applicabile, l’intervento di ricostruzione di un immobile può corrispondere, in astratto, sia alla “nuova costruzione” (rif. art.3, lett. e) che alla “ristrutturazione edilizia (rif. art.3, lett. d).

L’elemento discretivo va individuato nella corrispondenza del nuovo manufatto a quello preesistente (cfr. Tar Napoli, 4.7.2013, n.3470), sia nell’an (preesistenza di un manufatto) che nel quantum (ingombro planivolumetrico del manufatto): nel caso affermativo, si tratterà di “ristrutturazione edilizia”, nell’opposto caso di “nuova costruzione”.

Nella fattispecie in esame, parte ricorrente non ha minimamente fornito né la prova dell’edificazione ante 1967 (ossia prima della L.n.765/67), né quelle della preesistenza del manufatto e della corrispondenza planivolumetrica fra manufatto preesistente e manufatto realizzato ex post; si imponeva pertanto il preventivo rilascio del permesso di costruire e, stante l’assenza del titolo, l’ordine demolitorio ex art.31 D.p.r. n.380/2001.

Ulteriormente, si osserva che:

- anche laddove si ritenesse configurabile l’ipotesi della ristrutturazione edilizia, l’ordine demolitorio, constatata l’assenza del titolo, si imponeva comunque ex art.33 D.p.r. n.380/2001;

- poiché l’intervento di ricostruzione è stato realizzato in area vincolata, necessitava anche l’autorizzazione paesaggistica (cfr., Consiglio di Stato, 28.11.2012, n.6036), ai sensi dell’art.149 D.Lgs.n.42/2004, la cui assenza determina la necessità del ripristino a norma dell’art.167, co.1 e 4 D.Lgs.n.42/2004.

5. Con il motivo sub 3.2, si contesta la presunta mancanza di qualificazione dell’abuso.

Si tratta di argomentazione priva di pregio, ove si consideri che, secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza, l’abuso edilizio è sufficientemente qualificato con l’evidenza dell’accertata abusività dell’opera e il richiamo alla norma fondante il potere repressivo (cfr., quam multis, Tar Napoli, 10.12.2020, n.6025; Tar Napoli, 2.12.2020, n.5741), nella fattispecie individuata nell’art.31 D.p.r. n.380/2001.

6. Con il motivo sub 3.3, parte ricorrente eccepisce l’impossibilità di procedere alla demolizione, in quanto l’intervento di “riattazione” è stato determinato dalla necessità di intervenire in urgenza sul manufatto, la cui funzione sarebbe quella di mera pertinenza dell’immobile principale. Si contesta quindi la violazione del canone del giusto procedimento.

Il motivo va respinto, trattandosi di mera riproposizione delle censure trattate ai punti precedenti, evidenziandosi peraltro che l’Amministrazione ha anche proceduto a rituale comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, con nota prot.n.19961 del 21.12.2010 e che, in ogni caso, le ragioni esposte dal ricorrente non consentono di evitare la demolizione del manufatto, realizzato sine titulo in area vincolata.

7. Con il motivo sub 3.4, si lamenta l’erronea o carente individuazione dei beni ritenuti abusivi.

La doglianza non è convincente, in quanto l’ordinanza gravata, al contrario, descrive in modo puntuale, nella sua consistenza dimensionale e strutturale, il manufatto abusivo.

8. Il Collegio esamina quindi il ricorso r.g. 201101098.

9. Quanto ai primi quattro motivi di ricorso, se ne rileva l’infondatezza, per le ragioni già esposte ai precedenti punti 4, 5, 6, e 7, trattandosi di identiche doglianze.

10. In ordine al quinto motivo, con il quale il ricorrente eccepisce il conflitto di competenza del Comune rispetto all’adozione della gravata ordinanza, in ragione della pendenza di analogo provvedimento demolitorio già adottato per la stessa violazione dall’Ente Parco, si rileva che sia l’Ente Parco che il Comune hanno, in modo concorrente, la possibilità di ordinare il ripristino degli abusi, in forza, rispettivamente, dell’art.29 L.n.394/91 e degli artt.27 e ss. D.p.r. n.380/2001 (v., in senso conforme, Consiglio di Stato, n.2968/2016; Tar Napoli, 29.5.2018, n.3533; Consiglio di Stato, 10.12.2012, n.6292), potendo le relative valutazioni anche astrattamente divergere.

Si rileva, infine, l’infondatezza della censura relativa alla pretesa errata individuazione del destinatario dell’ingiunzione (citato come “Di Cozzi” anziché “Cozzi”) nella parte dispositiva, atteso che:

- lo stesso è più volte correttamente nominato nel corso del provvedimento, finanche nella parte in cui si dispone la notifica dell’atto;

- l’erroneità è dovuta ad un mero errore materiale, ictu oculi riconoscibile, giammai idoneo a ingenerare dubbi o confusione nell’individuazione del soggetto inciso dal provvedimento (considerato vieppiù che sono riportati anche gli estremi di nascita e residenza dello stesso).

11. Per le ragioni sopra evidenziate, i ricorsi in parola, siccome riuniti, vanno entrambi respinti in quanto infondati.

Le spese di giudizio, liquidate come indicato in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti dell’Ente Parco relativamente al ricorso r.g. 201101057, mentre nei riguardi del Comune di Sanza, relativamente al ricorso r.g. 201101098, deve omettersi il relativo addebito, posto che il Comune non è ritualmente costituito in giudizio, né allo scopo potrebbe ritenersi equipollente la memoria difensiva, a firma del responsabile dell’ufficio tecnico comunale, irritualmente depositata in atti il 18.7.2011.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione ex art.70 cpa, li respinge.

Condanna altresì il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di cui al r.g. 201101057 in favore dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge. Nulla nei riguardi del Comune di Sanza per il giudizio di cui al r.g. 201101098.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021, in videoconferenza sulla piattaforma Team, con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Roberta Mazzulla, Referendario

Igor Nobile, Referendario, Estensore