TAR Campania (SA) Sez. I n. 3659 del 27 dicembre 2022
Urbanistica.Convenzioni di lottizzazione e prescrizione

Riguardo alla possibilità o meno di applicare l’istituto della prescrizione agli obblighi che originano dalla stipula di convenzioni di lottizzazione (ed ai relativi atti d’obbligo) e, in particolare, a quelli di cessione delle aree che il titolare della concessione ha realizzato quale onere di urbanizzazione convenzionalmente previsto rileva, ai fini dell'esclusione di tale possibilità, il fatto che le convenzioni urbanistiche sono accordi ad oggetto pubblico con i quali l’Amministrazione realizza esclusivamente finalità istituzionali, privi di specifica autonomia e natura di fonte negoziale del regolamento di contrapposti interessi delle parti stipulanti, configurandosi piuttosto come accordo endoprocedimentale dal contenuto vincolante quale mezzo rivolto al fine di conseguire l'autorizzazione edilizia e, per l’effetto, una condizione strutturale immanente della assentita lottizzazione.

Pubblicato il 27/12/2022

N. 03659/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01351/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1351 del 2019, proposto da:
Nicola Verzola, Franco Verzola, rappresentati e difesi dagli avvocati Raffaele Falce, Simona Magazzeno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Montecorvino Rovella, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Murino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’accertamento

e la declaratoria della prescrizione del diritto del Comune ad acquisire al proprio patrimonio l'immobile (asilo) realizzato in ossequio alla Convenzione di lottizzazione (rectius: atto di impegno) in data 8.08.1975 a rogito del notaio Pasquale Colliano (rep. n. 5013), con conseguente condanna alla retrocessione del bene in favore dei ricorrenti;

- ovvero, in via gradata, per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione comunale sull'atto di diffida e costituzione in mora notificato in data 3.04.2019 e dell'obbligo della stessa di provvedere all'acquisizione al patrimonio comunale,

- nonché per la condanna del comune resistente al risarcimento dei danni, anche a mente degli artt. 2 bis della L. n. 241/1990 nonché degli artt. 1223 e ss. e 2043 cc, subiti e subendi dai ricorrenti a causa del ritardo nell’adozione dell’attività amministrativa necessaria alla conclusione del procedimento lottizzatorio e nel trasferimento della proprietà dell’opera di urbanizzazione convenzionalmente stabilito.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montecorvino Rovella;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 18 novembre 2022, in videoconferenza sulla piattaforma Team, il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale in data 31.7.2019 al Comune di Montecorvino Rovella (Sa) e ritualmente depositato il giorno 26.9.2019, i ricorrenti in epigrafe hanno adito questo Tribunale per l’accertamento e la declaratoria della prescrizione del diritto del Comune ad acquisire al proprio patrimonio l'immobile (asilo) realizzato in ossequio alla Convenzione di lottizzazione (rectius: atto di impegno) in data 8.08.1975 a rogito del notaio Pasquale Colliano (rep. n. 5013), con conseguente condanna alla retrocessione del bene in favore dei ricorrenti;

- ovvero, in via gradata, per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione comunale sull'atto di diffida e costituzione in mora notificato in data 3.04.2019 e dell'obbligo della stessa di provvedere all'acquisizione al patrimonio comunale,

- nonché per la condanna del comune resistente al risarcimento dei danni, anche a mente degli artt. 2 bis della L. n. 241/1990 nonché degli artt. 1223 e ss. e 2043 cc, subiti e subendi dai ricorrenti a causa del ritardo nell’adozione dell’attività amministrativa necessaria alla conclusione del procedimento lottizzatorio e nel trasferimento della proprietà dell’opera di urbanizzazione convenzionalmente stabilito.

2. In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato:

- in data 8.08.1975 la dante causa (madre defunta degli odierni ricorrenti), unitamente ad altri proprietari terrieri, stipulava con il Comune di Montecorvino Rovella una Convenzione di lottizzazione (rectius: atto di impegno) con rogito notarile;

- tale atto prevedeva il rilascio di titoli edilizi per la costruzione di fabbricati per civili abitazioni sui fondi di proprietà dei contraenti, in cambio della realizzazione, da parte degli stessi, di opere di urbanizzazione primaria e secondaria (strade, marciapiedi, illuminazioni, impianto idrico e fognario, asilo pubblico);

- in particolare, l’asilo veniva effettivamente realizzato agli inizi degli anni ’80, utilizzando una porzione del lotto di proprietà (censito in C.T. al fg. 14, p.lla 1103);

- completata la struttura, il Comune ne acquisiva la disponibilità, adibendola ad asilo pubblico, destinazione perdurante a tutt’oggi, senza tuttavia un formale atto di acquisizione dell’immobile e di passaggio di proprietà dello stesso;

- tale inerzia permane all’attualità, nonostante reiterate diffide, culminate con l’atto stragiudiziale notificato il 3.4.2019.

3. A fronte della mancata acquisizione del bene a cura del Comune resistente, gli odierni ricorrenti chiedono accertarsi la maturata prescrizione del diritto all’acquisizione, e in via subordinata, di acclarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione in esito alla ricezione di apposita diffida, notificata il 3.4.2019 (in atti).

4. In data 10.10.2019 si costituiva in giudizio il Comune di Montecorvino Rovella, per resistere al ricorso, sulla base delle argomentazioni esposte negli scritti difensivi successivamente versati in atti. Il Comune si difende rilevando l’imprescrittibilità dei diritti nascenti dalla convenzione urbanistica e il comportamento negligente tenuto dai ricorrenti, i quali hanno omesso di riscontrare le note, inviate dal competente ufficio, di richiesta della documentazione propedeutica alla formalizzazione dell’acquisizione.

5. Alla camera di consiglio del 18 novembre 2022, svolta da remoto in videoconferenza su piattaforma Team ai sensi dell’art.17, co.5, d.l. n.80/2021 e s.m.i., la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

6. Il ricorso è infondato, per quanto di seguito esplicato.

La tematica evocata nel presente giudizio afferisce alla possibilità o meno di applicare l’istituto della prescrizione agli obblighi che originano dalla stipula di convenzioni di lottizzazione (ed ai relativi atti d’obbligo) e, in particolare, a quelli di cessione delle aree che il titolare della concessione ha realizzato quale onere di urbanizzazione convenzionalmente previsto.

Nello specifico, la dante causa dei ricorrenti (madre degli stessi) sottoscriveva una Convenzione di lottizzazione che prevedeva, quale onere di urbanizzazione, la realizzazione di un asilo, da trasferire in proprietà al Comune. L’asilo è stato effettivamente realizzato, e allo stato tuttora utilizzato dal Comune, senza tuttavia che questo abbia proceduto alla formale acquisizione dell’immobile. Anzi, a fronte dello stallo nel processo di acquisizione, i ricorrenti hanno presentato al Comune atto di diffida stragiudiziale notificato il 3.4.2019, rimasta inevasa.

Questo Tribunale non ignora che, sul tema in questione, sono stati affermati dalla giurisprudenza, anche recentemente, orientamenti contrapposti.

L’orientamento favorevole all’applicabilità del termine prescrizionale fa leva sul generale principio, affermato dal codice civile all’art.2934 c.c., secondo cui i diritti, salvo diversa previsione, si prescrivono con il decorso di dieci anni a partire da quando il diritto può essere fatto valere, posto che il diritto trae fondamento in un atto di natura negoziale quale la convenzione urbanistica. Assumendo una siffatta ottica, i diritti di cessione si prescriverebbero in dieci anni, decorrenti dalla scadenza, normalmente decennale, del termine di validità della convenzione di lottizzazione (in tal senso, v., quam multis, Consiglio di Stato, 1.12.2021, n.8006; Tar Milano, 20.12.2019, n.2710).

Il contrapposto orientamento, sostenuto anch’esso da talune pronunce (cfr., Consiglio di Stato, 6717/2021; Consiglio di Stato, 1341/2019), anche di questa Sezione (v., Tar Salerno, 31.12.2021, n.2947), si fonda sulla concezione per cui le convenzioni urbanistiche sarebbero accordi ad oggetto pubblico con i quali l’Amministrazione realizza esclusivamente finalità istituzionali, privi di “specifica autonomia e natura di fonte negoziale del regolamento di contrapposti interessi delle parti stipulanti”, configurandosi piuttosto come “accordo endoprocedimentale dal contenuto vincolante quale mezzo rivolto al fine di conseguire l'autorizzazione edilizia” e, per l’effetto, una condizione strutturale immanente della assentita lottizzazione.

Il secondo degli orientamenti sopra cennati appare preferibile, come ritenuto dal precedente sopra richiamato di questa Sezione, giacchè, opinando nel senso della piena applicabilità del termine prescrizionale, si determinerebbe, a danno dell’intera collettività, la polverizzazione degli oneri cui l’Amministrazione, con il conforto della legge e dello strumento urbanistico, ha subordinato la realizzazione del progetto edificatorio.

Dall’assunto che precede discende l’infondatezza della pretesa (avanzata in via principale) di parte ricorrente, tesa ad accertare l’avvenuta prescrizione del diritto del Comune all’acquisizione del bene, realizzato e destinato ad un pubblico servizio.

Va respinta anche la domanda prospettata in via gradata, di stigmatizzazione del silenzio rifiuto rispetto alla diffida notificata il 3.4.2019, atteso che parte ricorrente non ha replicato al rilievo, formulato dalla difesa del Comune, secondo cui, al ritardo accumulato, hanno concorso i ricorrenti, i quali non hanno riscontrato l’invito avanzato dagli uffici di consegnare la documentazione necessaria alla formalizzazione dell’atto di acquisizione (cfr. nota prot.n.11071 del 18.7.2016).

Analoga reiezione merita la domanda risarcitoria, atteso che il diritto all’acquisizione non può definirsi prescritto e il mancato esercizio di tale diritto, non soggetto a prescrizione, non può costituire fatto illecito passibile di condurre al risarcimento ai sensi dell’art.2043 c.c..

Nondimeno, va rilevata l’opportunità che, in tempi auspicabilmente brevi, le parti, previa trasmissione dei documenti necessari e relativa verifica, procedano al perfezionamento dell’atto, allo scopo di concludere l’iter individuato nella convenzione di lottizzazione.

7. Per quanto precede, il ricorso va respinto, in quanto infondato.

Sussistono valide ed eccezionali ragioni per compensare le spese di giudizio, tenuto conto dell’esistenza di posizioni contrastanti, in giurisprudenza, in merito all’applicabilità della prescrizione rispetto agli obblighi convenzionali di cessione di aree.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2022, in videoconferenza su piattaforma Team, con l'intervento dei magistrati:

Benedetto Nappi, Presidente

Igor Nobile, Referendario, Estensore

Michele Tecchia, Referendario