T.A.R. Campania (SA) Sez. II  n. 949 del 20 maggio 2011
Urbanistica. Carichi urbanistici e titoli abilitativi
Tutte le volte che le modificazioni unilateralmente realizzate dal proprietario configurano un mutamento della destinazione d’uso, con appesantimento, rilevabile e documentabile, dei carichi urbanistici o con manifesto contrasto con i vigenti assetti urbanistici di zona, è necessaria l’autorizzazione dell’Ente locale, per l’elementare e basilare esigenza collettiva di consentire allo stesso Ente locale di gestire in modo ordinato, equo e proporzionato, rispetto alla situazione reddituale degli amministrati, i carichi di urbanizzazione complessivamente considerati
N. 00949/2011 REG.PROV.COLL.
 N. 00700/2008 REG.RIC.
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
 Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
 
 sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 sul ricorso numero di registro generale 700 del 2008, proposto da:
 D'Aniello Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Valentino Miranda, con il  quale elettivamente domicilia in Salerno, via Velia,47 c/o avv,. G. Belmonte;
 contro
 Comune di Montoro Inferiore;
 
 per l'annullamento
 
 ordinanza n.15/08 del 13.2.2008 recante ingiunzione di ripristino stato dei  luoghi
 
 
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2011 il dott. Francesco  Gaudieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO
 1.- Con l’atto notificato l’11.4.2008, depositato il 10.5.2008, il sig.  Francesco D’Aniello impugna il provvedimento in epigrafe meglio specificato  recante ordine di ripristino dello stato dei luoghi relativo ad un fondo di mq  3000 trasformato, senza permesso di costruire, mediante “livellamento a mezzo  spandimento di misto granulometrico, finalizzato al parcheggio dei camion di  proprietà della ditta Autotrasporti Donniacuo snc”, chiedendone l’annullamento  per :
 
 -eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, atteso che non  sarebbe stata realizzata sul fondo alcuna costruzione e, comunque, il  ricorrente, non essendo proprietario, non potrebbe essere legittimo destinatario  dell’ordinanza;
 
 -nullità dell’atto; violazione del giusto procedimento atteso che nel  provvedimento non sarebbe indicata la sanzione da applicare per la mancata  ottemperanza e sarebbe mancata la previa comunicazione di avvio del  procedimento;
 
 -eccesso di potere per difetto dei presupposti atteso che nella specie, non vi  sarebbe alcun contrasto tra l’opera realizzata e le previsioni dello strumento  urbanistico che tipizza l’area a destinazione agricola; l’amministrazione  avrebbe dovuto esaminare preventivamente la domanda di accertamento di  conformità presentata dalla parte;
 
 -difetto dei presupposti di legge, non potendo la parte ricorrente rimuovere le  opere siccome sottoposte a sequestro.
 
 2.- Non risulta costituita in giudizio l’intimata amministrazione comunale;
 
 3.- All’udienza del 24 febbraio 2011, il Collegio si è riservata la decisione.
 DIRITTO
 Il ricorso è infondato.
 
 1.- Il ricorrente è committente dei lavori di trasformazione di un’area agricola  di 3000 mq circa, pavimentata con misto granulometrico, al fine di destinarla a  parcheggio dei camion di proprietà della ditta Autotrasporti Donniacuo s.n.c.
 
 L’amministrazione comunale ha ordinato, con l’atto impugnato, il ripristino  dello stato dei luoghi.
 
 Parte ricorrente dubita della legittimità dell’ordinanza, ritenendo che siffatta  opera non sarebbe sanzionabile nei sensi ritenuti dall’amministrazione.
 
 Le censure non colgono nel segno.
 
 All’uopo sarà sufficiente richiamare in questa sede quanto precisato, ex multis,  da Cons. St. Sez. IV 1 ottobre 2007 n. 5035 : “Invero, la modificazione d’uso da  agrumeto a parcheggio, attraverso la trasformazione dei luoghi con opere non  autorizzate(copertura e compattamento del terreno con strato di ghiaia, è chiara  ed incontestata.
 
 Il punto da definire, sul piano giuridico, è se la natura delle opere realizzate  e ritenute abusive dal Comune, in quanto operanti una mutazione di destinazione  su zona comunale …destinata a giardino e agrumeto, fosse tale da richiedere  effettivamente un provvedimento concessorio da parte del Comune, in relazione ai  connessi carichi urbanistici.
 
 La tesi dell’appellante, secondo cui la mancanza di opere edilizie realizzate,  impedirebbe di ritenere la necessità di un previo intervento autorizzatorio del  Comune, è priva di pregio giuridico.
 
 Il Consiglio di Stato ha da tempo e in più occasioni sottolineato che il punto  rilevante, per valutare il regime di modificabilità della struttura di un  immobile, è costituito proprio dalla sua destinazione d’uso.
 
 Tutte le volte che le modificazioni unilateralmente realizzate dal proprietario  configurano un mutamento della destinazione d’uso, con appesantimento,  rilevabile e documentabile, dei carichi urbanistici o con manifesto contrasto  con i vigenti assetti urbanistici di zona, è necessaria l’autorizzazione  dell’Ente locale, per l’elementare e basilare esigenza collettiva di consentire  allo stesso Ente locale di gestire in modo ordinato, equo e proporzionato,  rispetto alla situazione reddituale degli amministrati, i carichi di  urbanizzazione complessivamente considerati (Cons. Stato, II sez., n.3546/03; V  Sez., n. 4102 del 2003).
 
 Nella fattispecie, non è sostenibile che la trasformazione di un appezzamento di  terreno da agrumeto e giardino a parcheggio scoperto, attraverso  l’impermeabilizzazione del terreno non configuri una sostanziale modificazione  delle caratteristiche d’uso dell’immobile, con incremento di carichi  urbanistici.
 
 Ragionando diversamente sarebbe possibile stravolgere il quadro urbanistico che  il Comune deve gestire attraverso un’attività unilaterale dei proprietari di  immobili, il che significherebbe rendere impraticabile un’ordinata gestione  degli strumenti urbanistici di cui un Ente locale è legittimamente dotato”.
 
 2.- Le spiegate conclusioni autorizzano la reiezione del ricorso previa  puntualizzazione che :
 
 -il fatto che il ricorrente non sia proprietario dell’area non appare  circostanza esimente atteso che l’ordine, in parte qua, risulta impartito, come  da verbale di sequestro depositato in atti, al committente dei lavori, peraltro  anche contitolare della ditta di autotrasporti destinataria dell’utilizzazione  del terreno trasformato, e come tale risulta legittimo;
 
 -non sussiste l’obbligo della previa comunicazione dell’avvio del procedimento  (ex multis Tar Campania Napoli n. 10331 dell’1.12.2006);
 
 -non necessariamente l’ordine di ripristino deve essere accompagnato con  l’indicazione della sanzione da comminare;
 
 -non risulta documentata l’avvenuta presentazione dell’accertamento di  conformità;
 
 -la circostanza che l’area sia sottoposta a sequestro penale non risulta  ostativa, ben potendo la parte presentare istanza all’autorità giudiziaria per  ottenere l’autorizzazione ai solo fini demolitori.
 
 3.- Nulla per le spese non essendosi costituita l’intimata amministrazione.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno  (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe  proposto, lo rigetta.
 
 Nulla spese.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 con  l'intervento dei magistrati:
 
 Luigi Antonio Esposito, Presidente
 Francesco Mele, Consigliere
 Francesco Gaudieri, Consigliere, Estensore
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 20/05/2011
                    



