Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3539, del 1 luglio 2013
Urbanistica.Volumi sotto il piano campagna e carico urbanistico

Fatti salvi i casi di realizzazioni abusive in sotterraneo, ai fini del computo della volumetria esistente del fabbricato (es. ai fini dell’incremento degli standard urbanistici) è computabile solo il volume che supera il piano di campagna o quello che sopravanza lo sbancamento del livello zero, non già la cubatura sottostante. Dato che i volumi entroterra non possono essere destinate a finalità abitative o produttive ovvero ad uffici, essi non sono rilevanti ai fini del carico urbanistico, quindi la cantina, ricavata al di sotto del piano di campagna, non dovesse essere computabile nel calcolo della volumetria assentibile. (segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 03539/2013REG.PROV.COLL.

N. 07694/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7694 del 2012, proposto da: 
Lucia Battipaglia, Maria Cauciello, Giuseppe Faiella, rappresentati e difesi dall'avv. Ennio De Vita, con domicilio eletto presso Carmine De Vita in Roma, via Gallia N.122;

contro

Comune di Nocera Inferiore, rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Battipaglia, con domicilio eletto presso Cons. Di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13;

nei confronti di

Maurizio Malet, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE II n. 01825/2012, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Nocera Inferiore e di Maurizio Malet;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2013 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Lorenzo Lentini, Saverio Sticchi Damiani (su delega di Carmen Battipaglia) e Sabato Crisculo (su delega di Ennio De Vita);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame gli appellanti, oltre all’istanza risarcitoria, chiedono l’annullamento della sentenza del Tar Campania con la quale stato respinto il loro ricorso diretto avverso il permesso di costruire, rilasciato al controinteressato, ai sensi della L.R. Campania n. 19/2009 relativo all’ampliamento del volume nel limite del 20% di un fabbricato avente una destinazione mista (commerciale/produttiva al piano terra e residenziale al primo piano) in deroga allo strumento urbanistico vigente.

L’appello è affidato alla denuncia, sotto due rubriche di gravame, dell’erroneità della sentenza per violazione degli articoli 2 e 4 della L.R. Campania n. 19/2009; e dell’omissione di pronuncia.

Si è costituito in giudizio il comune di Nocera Inferiore che, con memoria e documentazione, ha contestato analiticamente sia le argomentazioni di controparte che la richiesta risarcitoria.

A sua volta il controinteressato, ritualmente costituitosi in giudizio con la produzione di documenti e con le memorie difensive rispettivamente per la camera di consiglio e per la discussione, ha confutato le tesi di parte appellante ricordando, in particolare, come anche la regione Campania con la circolare del 23 ottobre 2012 n. 774.995 avesse interpretato l’articolo 4 in misura conforme alla decisione impugnata.

L’appellante, che ha depositato una perizia tecnica di parte a sostegno delle proprie argomentazioni, con memoria per la discussione, e con un’ulteriore nota di replica, ha insistito per l’accoglimento dell’appello.

Chiamata all'udienza pubblica del 26 marzo 2013, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.

___ 1.§. L’appello va respinto.

___ 1.§. 1. Con il primo motivo l’appellante censura la decisione con cui, nel rigettare il suo ricorso, il Tar avrebbe erroneamente affermato che il permesso di costruire in questione sarebbe relativo ad un “…edificio dotato di volumetria complessiva inferiore a mc. 1500, posto che dal relativo calcolo va esclusa la cantina di mc. 63,60, in quanto volume entroterra non destinato a residenza, uffici od attività produttive, e ciò in forza del disposto dell’art. 13, comma 4, delle N.T.A. della variante di adeguamento del P.R.G. al P.U.T. …” sarebbe stato “… conforme all’art. 4, lett. b), della legge regionale 28 dicembre 2009 n. 19 (sul c.d. Piano casa) che, per i soli edifici aventi volumetria inferiore a mc. 1500, non prevede come requisito obbligatorio la destinazione residenziale esclusiva o prevalente;…”.

Nel caso in esame l’affermazione sarebbe stato del tutto erronea in quanto sarebbe al contrario incontestabilmente mancato il requisito della prevalenza della destinazione commerciale-artigianale e a deposito. Di qui l’arbitrarietà di una motivazione contrastante con l’art. 4 della L.R. Campania n. 19/2009 (così come modificato integrata dalla L.R. Campania n. 1/2011), per la quale l’intervento ampliativo non sarebbe consentito in caso di edificio di volumetria superiore ai 1500 m³.

In particolare il primo comma della predetta norma avrebbe individuato tre parametri volumetrici/dimensionali tutti necessari per l’individuazione degli edifici sui quali è possibile realizzare l’ampliamento.

Volendo considerare alternativi e non concorrenti parametri dimensionali si giungerebbe all’illogica conclusione che sarebbe sufficiente la natura bifamiliare per consentire ampliamento del 20% di qualsiasi volumetria anche di gran lunga maggiore ai 1500 m³ previsti, in spregio alle finalità stesse di risposta ai bisogni abitativi per le famiglie disagiate. Inoltre anche a voler considerare alternativi parametri tipologici sarebbe insuperabile dirimente che il secondo comma dell’articolo 4 della predetta legge regionale sul piano casa, prevede una tassativa elencazione di limiti e di condizioni per la realizzabilità degli ampliamenti in deroga sugli edifici individuati al primo comma. La sentenza impugnata non avrebbe affatto esaminato il predetto profilo con una grave omissione di pronuncia.

Le condizioni di ammissibilità tipologiche funzionali degli interventi in deroga devono essere tutte rispettate, non essendo sufficiente la considerazione di una sola di queste.

Ed in ogni caso il limite di volumetria non superiore 1500 m³ sarebbe consentito solo su edifici con destinazione d’uso residenziale prevalente vale a dire determinata dalla misura minima del 55% del volume dell’edificio. In presenza di puntuali censure sul punto il Tar non avrebbe tenuto conto del profilo con cui si denunciava che la natura residenziale dell’edificio sarebbe stata pari al 40,65% dell’intera volumetria, mentre i restanti metri cubi 867,51 pari al 59,35% (compreso il livello sotterraneo del fabbricato) avrebbero avuto destinazione commerciale/artigianale e deposito.

Di qui la violazione del limite minimo del 70% del volume previsto dalla citata disposizione regionale per qualificare come residenziali e edifici posti in zone diverse da quelle agricole e produttive.

Il motivo va respinto.

Ragioni di carattere letterale, logico ed eziologico depongono per un’interpretazione disgiunta delle tipologie elencate nel primo comma dell’art. 4 della L.R. 28-12-2009 n. 19 e smi che disciplina gli interventi straordinari di ampliamento di fabbricati nella Regione Campania anche in deroga agli strumenti urbanistici nei limiti del venti per cento della volumetria esistente.

Quanto al profilo letterale infatti il legislatore regionale non ha affatto elencato tre requisiti obbligatoriamente necessari per far luogo all’intervento di ampliamento, ma ha previsto l’ampliabilità “… della volumetria esistente per i seguenti edifici…. “ .

Per poter avvalorare l’ipotesi interpretativa degli appellanti la legge avrebbe dovuto utilizzare una differente allocuzione esplicitamente diretta alla necessaria ed inderogabile con-presenza delle differenti tipologie ivi considerate. In tale direzione l’ampliamento del 20 % in deroga poteva essere autorizzato sia nel caso di:

-- di “edifici residenziali uni-bifamiliari”(lett. a);

-- di “ edifici di volumetria non superiore ai millecinquecento metri cubi (lett. b) come nel caso in esame, o infine

-- per “edifici residenziali composti da non più di tre piani fuori terra, oltre all’eventuale piano sottotetto”.

Sotto il profilo letterale si tratta dunque di tre ipotesi differenti e distinte dirette ad assicurare una copertura normativa anche a situazione tra loro differenziate, ma comunque concretamente suscettibili di portare ad un effettivo incremento dell’offerta abitativa.

Tale conclusione è avvalorata, sul piano logico, dalla struttura complessiva dell’intero articolo in questione che:

-- al primo comma, ha individuato tre diverse e differenti tipologie di edifici, tra loro del tutto indipendenti;

-- al secondo ed al terzo comma ha individuato i limiti, e le modalità, di realizzazione degli interventi nelle diverse casistiche,

-- al quarto comma ne ha specificato i requisiti tecnici e funzionali di carattere obbligatorio.

Ciò posto, come esattamente sottolineato dalla Difesa del controinteressato, l’ipotesi sub lett. b) non è affatto connotata dall’aggettivo “residenziale” per cui prescinde del tutto da tale destinazione d’uso,

La considerazione del piano teleologico degli interessi abitative porta a dover ritenere che non avrebbe avuto alcun senso limitare l’ampliamento solo a “edifici residenziali uni-bifamiliari; di volumetria non superiore ai millecinquecento metri cubi; composti da non più di tre piani fuori terra”, in quanto con tale interpretazione si sarebbe finito per vanificare le finalità della disposizione.

In tale direzione l’interpretazione restrittiva della disposizione sarebbe anche incompatibile con anche la possibilità, alternativa all’ampliamento concessa dal terzo comma dell’articolo in questione di mutare a residenziale la destinazione d’uso di volumetrie esistenti limitata però ai soli edifici “prevalentemente residenziali”

In definitiva, in tutti i casi di edifici inferiori ai 1500 m³ si poteva realizzare l’ampliamento del 20% ai fini residenziali senza limitazioni. Del resto appare del tutto corrispondete a normali regole -- non solo di buon senso ma di carattere economico ed ambientale (per i minori spostamenti) -- consentire ad un commerciante o ad un artigiano con bottega di creare o di ampliare un alloggio per esempio per le esigenze abitative sue o dei figli.

In conclusione, in base al principio per cui “ubi lex voluit dixit”, la mancata apposizione dell’aggettivo residenziale alla lett. b dell’art. 4,I° co della L.R. 28 dicembre 2009 n. 19 e smi consente di far luogo alla realizzazione del 20 % in più della volumetria esistente anche ad edifici non specificamente residenziali purché abbiano una volumetria inferiore ai 1500 m³.

Il motivo va dunque respinto.

___ 1.§.2. Con il secondo motivo si contesta la conclusione del Tar con cui, non si sarebbe trattato dell’intervento su un fabbricato di volumetria superiore 1500 m³ avendo il Tar escluso il vano cantina atto di 63,60 m³ che avrebbe dovuto essere considerato volumetria utile ai sensi ai sensi dell’articolo 13, IV° comma delle NTA della Variante di adeguamento del PRG al PUT.

Al contrario per l’individuazione della volumetria computabile si sarebbe dovuto fare riferimento alla legge regione Campania n. 19 cit ed in specie all’articolo 2, comma 1° lett. f) per cui dal computo dei volumi avrebbero dovuto essere esclusi solo i volumi tecnici e i vani scale, ascensori ecc. .

Il vano cantina avrebbe una destinazione accessoria e non sarebbe affatto un volume tecnico per cui andava computato della volumetria dell’edificio interessato, per cui conteggiando il predetto volume di 63,60 m³ si sarebbe sforato dal limite di 1500 m³.

L’assunto è infondato.

Infatti il riferimento alla nozione di volumetria di cui all’articolo 2, comma 1° lett. f) del L.R. 28-12-2009 n. 19 appare del tutto capziosa e comunque inconferente, in quanto concerne non la volumetria sulla quale calcolare l’ampliamento del 20 %, ma “… la volumetria lorda da assentire” dalla quale devono essere escluse non comprende i volumi tecnici, i collegamenti verticali (vani scale, vani ascensori) ed altri spazi comuni, necessari a garantire il risparmio energetico e le innovazioni tecnologiche in edilizia.

Al riguardo deve infatti ricordarsi l’orientamento risalente nel tempo, ma dal quale la Sezione non ritiene vi siano elementi di diritto per discostarsi, per cui fatti salvi i casi di realizzazioni abusive in sotterraneo, di norma ai fini del computo della volumetria esistente del fabbricato (es. ai fini dell’incremento degli standard urbanistici) è computabile solo il volume che supera il piano di campagna o quello che sopravanza lo sbancamento del livello zero, non già la cubatura sottostante (cfr. Cons. Stato, V Sez., 4 agosto 1986 n. 390; Consiglio Stato, sez. V, 21 ottobre 1991, n. 1231, e più recentemente: Consiglio Stato sez. IV 29 gennaio 2008 n. 271).

In definitiva, dato che i volumi entroterra non possono essere destinate a finalità abitative o produttive ovvero ad uffici, essi non sono rilevanti ai fini del carico urbanistico, per cui esattamente il TAR ha concluso che la cantina, ricavata al di sotto del piano di campagna, non dovesse essere computabile nel calcolo della volumetria assentibile ai fini dell’ampliamento di cui all’art. 4 della L.R. n. 19/2009.

___ 2.§. In conclusione l’appello deve essere respinto, con la conseguente conferma della decisione impugnata sia pure con le integrazioni motivazionali di cui sopra.

Le spese, secondo le regole generali, seguono la soccombenza nei confronti del controinteressato e sono liquidate in dispositivo.

Possono invece essere compensate con il Comune.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando:

___1. respinge l’appello, come in epigrafe proposto.

___ 2. Condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti del controinteressato Malet che vengono liquidate in € 3.000,00 oltre all’IVA ed alla CPA; mentre possono essere confermate con il Comune.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Marzio Branca, Presidente FF

Fabio Taormina, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore

Oberdan Forlenza, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)