Cons. Stato Sez. IV n. 7041 del 22 settembre 2010
Urbanistica. Pianificazione
La permanenza nelle tavole allegate al PRG della destinazione urbanistica (nella fattispecie, D 1) di un’area che non trovi riscontro nell’effettive determinazioni assunte sul punto in questione dagli organi comunali e regionali è viziata da illegittimità e mostra, con altrettanta evidenza, la contraddittorietà, illogicità e perplessità di tale risultanza, tenuto conto che detti organi chiaramente ed inequivocamente hanno stralciato detta originaria previsione contenuta nel solo atto di adozione del PRG.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 N. 07041/2010 REG.SEN.
 
 N. 01324/2009 REG.RIC.
 Il Consiglio di Stato
 
 in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
 ha pronunciato la presente
 DECISIONE
 sul ricorso numero di registro generale 1324 del 2009, proposto dal: 
 Comune di Cisternino, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso  dall'avv. Giovanni Pellegrino presso il cui studio è elettivamente domiciliato  in Roma, Corso del Rinascimento, n. 11; 
 contro
 Regione Puglia, non costituita in giudizio;
 sig. Semeraro Quirico, non costituito in giudizio;
 sig. Semeraro Pietro Oronzo, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Millefiori  e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il sig. Leonardo Millefiori, in  Roma, via G. Azone n. 16/B; 
 per la riforma
 della sentenza del T.A.R. Puglia - Sezione distaccata di Lecce - Sezione I^- n.  381 del 7 febbraio 2008, resa tra le parti, concernente l’adozione e  l’approvazione definitiva del PRG.
 Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
 Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. Pietro Oronzo Semeraro;
 Viste le memorie difensive presentate dalle parti;
 Visti tutti gli atti della causa;
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2010 il Cons. Guido Romano e  uditi per le parti gli avvocati Gianluigi Pellegrino, su delega di Giovanni  Pellegrino, e Tommaso Millefiori;
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
 1 - Il sig. Pietro Oronzo Semeraro con ricorso al TAR Puglia, sede distaccata di  Lecce, impugnava gli atti del procedimento di adozione e di approvazione del  nuovo PRG del Comune di Cisternino ed in particolare, sulla base di due motivi  di ricorso, chiedeva l’annullamento delle delibere del Consiglio Comunale n. 12  del 20 marzo 2001 di adozione di detto PRG, e n. 22 del 22 aprile 2006 di  “…adeguamento alle prescrizioni e modifiche di cui alla DGR n. 1632 del 22  novembre 2005…”, nonché della delibera della Giunta Regionale pugliese n. 1926  del 20 dicembre 2006 di approvazione definitiva del citato PRG e della delibera  consiliare n. 19 del 2 aprile 2007 di c.d. presa d’atto dell’approvazione  regionale.
 
 Con sentenza n. 381 del 7 febbraio 2008 il TAR ha annullato gli atti impugnati,  “…nei limiti dell’interesse di parte attrice…”, in accoglimento del primo motivo  di ricorso e cioè riconoscendo la sussistenza del dedotto vizio di  contraddittorietà dell’operato del Comune e della Regione, in quanto detti Enti  “…dapprima hanno impresso all’area una determinata tipizzazione, in seguito  hanno condiviso in modo espresso la sua modifica, ancora successivamente l’hanno  confermata e, da ultimo, (solo in sede giudiziale) hanno esplicitato le ragioni  per cui l’originaria tipizzazione risulterebbe corretta e non passibile di  modificazione…”. Ha, infine, affermato che, “…allo stato, non può trovare  accoglimento il secondo motivo di ricorso…” in quanto “…è evidente che solo  all’esito delle reiterazione delle scelte di piano tradottesi negli atti  odiernamente annullati potrà verificarsi in concreto se le scelte pianificatorie  così poste in essere si siano mosse in modo difforme rispetto ai criteri di  impostazione a suo tempo individuati…” e che, sempre allo stato, “…invece (e  stante la necessità di ripetere le richiamate valutazioni, elidendo i censurati  profili di contraddittorietà) non si dispone di elementi di valutazione  sufficienti ad operare il vaglio giudiziale in relazione alla richiamata  censura…”.
 
 Con l’appello in epigrafe il Comune di Cisternino critica la sentenza anzidetta  affermando che la stessa sarebbe errata in quanto le (parti delle) delibere  dello stesso Comune e della Regione concernenti le “osservazioni” sulla  destinazione urbanistica D1 impressa con la delibera di adozione del PRG alla  zona interessante la proprietà fondiaria del ricorrente, sarebbero meramente  propositive di una esigenza di “rivisitazione” di detta scelta originaria che  entrambi detti enti avrebbero poi conclusivamente operato, in particolare, il  primo Ente con la propria delibera consiliare n. 22 del 22 aprile 2006 ed il  secondo con la D.G.R. n. 1926 del 20 dicembre 2006, confermando conclusivamente  la scelta iniziale (D 1), tenuto conto delle (privilegiate) esigenze concrete  del settore agricoltura ed industria rispetto al settore turistico-ricettivo,  per il quale ultimo ha coerentemente ridotto gli indici di fabbricabilità.
 
 Non sussisterebbe, pertanto, la contraddittorietà tra atti rilevata dal TAR,  avendo l’Amministrazione legittimamente valutato il problema posto con le  “osservazioni”, risolvendolo, nella propria insindacabile valutazione di merito,  conformemente ai criteri generali di impostazione del PRG.
 
 Si è costituito in giudizio l’appellato sig. Semeraro, che con più memorie ha  argomentato in ordine all’infondatezza dell’appello, del quale ha chiesto il  rigetto siccome infondato. In subordine ha riproposto il secondo motivo del suo  ricorso di primo grado, sul presupposto che il Giudice di primo grado avrebbe  sostanzialmente dichiarata assorbita ogni pronunzia sullo stesso, avendo già  annullati gli atti impugnati in accoglimento del primo dei motivi di gravame  proposti.
 
 Con memoria l’appellante Comune ha, preliminarmente, eccepito l’inammissibilità  della riproposizione del secondo motivo di ricorso di primo grado perché  effettuata con memoria non notificata, invece che con appello incidentale,  necessario in ragione dell’intervenuta espressa declaratoria di infondatezza del  citato secondo mezzo di contestazione.
 
 Con note d’udienza la parte appellata ha controdeotto per l’infondatezza  dell’eccezione anzidetta ed ha ribadito le tesi difensive di merito già  articolare nelle precedenti due memorie.
 
 All’udienza pubblica del 25 maggio 2010 l’appello è stato rimesso in decisione.
 
 2. - L’appello è infondato.
 
 2.1 - La sentenza appellata ha accolto il ricorso del sig. Pietro Oronzo  Semeraro perché i provvedimenti impugnati del Comune di Cisternino e della  Regione Puglia sono viziati di contraddittorietà, illogicità e perplessità nella  parte in cui, dapprima, hanno accolto, nelle sedi procedimentali di rispettiva  competenza delle “controdeduzioni” e della “approvazione” dello strumento  urbanistico, le osservazioni presentate da alcuni cittadini, tra i quali  l’appellato sig. Semeraro, nonché da un’associazione sindacale, di stralcio  della destinazione D 1 impressa alle aree di loro proprietà con la delibera  comunale di adozione del PRG e poi hanno, invece, sostanzialmente mantenuto  detta destinazione industriale nelle tavole cartografiche allegate alle delibere  impugnate di approvazione dello stesso PRG.
 
 2.2 - L’appellante sostiene che non sarebbe “…assolutamente vero che il Comune,  prima, e la Regione, poi, hanno espressamente e sic et simpliciter accolto le  osservazioni dei privati n. 51.14 e 62.10…” in quanto un esame attento in parte  qua delle relative delibere dimostrerebbe:
 - che l’accoglimento di dette osservazioni è stato pronunziato “… non già con  riferimento alle valutazioni di merito disposte dagli osservanti, ma con  riferimento alla loro rilevanza ai fini di una rivisitazione delle scelte  pianificatorie…” e cioé della destinazione industriale impressa alle aree di  loro proprietà;
 - che, tenuto conto del parere Comitato Urbanistico Regionale Ristretto della  Regione Puglia (di seguito: CURR), laddove ha prescritto al Comune di “…condurre  le verifiche del dimensionamento…” dei settori produttivi previsti dal Piano,  “…sia a carattere secondario (industriale ed artigianale), sia a carattere  terziario commerciale…” ed ha “…confermato la necessità di una rivisitazione del  Piano alla stregua delle disposizioni del PUTT della Regione Puglia…”, sarebbe  evidente come la Giunta Regionale ha fatto proprio, con la delibera n. 1632 del  22 novembre 2005, detta parte del parere CURR e come il Consiglio Comunale di  Cisternino con la delibera n. 22 del 26 aprile 2006, rivisitando il PRG sotto i  due profili indicati dallo stesso CURR, “…ha assunto le definitiva  determinazioni sul merito delle osservazioni dei privati riguardo alla Zona D,  laddove, per un verso, alla luce delle valutazioni del reale fabbisogno per il  settore agricoltura ed industria, ha privilegiato la previsione  dell’insediamento produttivo; per altro verso, ha ridotto le zone  turistiche-ricettive ed i relativi indici di fabbricabilità; per altro verso,  ancora, ha adeguato le previsioni pianificatorie alle disposizioni del PUTT/p  della Regione Puglia…”.
 
 2.3 - Le riportate deduzioni dell’appellante evidenziano come il Giudice  territoriale avrebbe omesso di fare una “lettura attenta” delle delibere  impugnate, dalle quali emergerebbe, diversamente da quanto affermato da detto  Giudice, come Comune e Regione, nell’esercizio del loro insindacabile potere di  decisione nel merito delle scelte urbanistiche da effettuare con riguardo al  territorio di Cisternino, si siano dapprima soltanto posto “il problema”  sollevato con le osservazioni al PRG presentate dall’appellato e da altri  cittadini, senza dunque esprimere alcun parere positivo sul merito delle  osservazioni stesse e, poi, lo abbiano definitivamente risolto confermando la  scelta iniziale, nel ponderato bilanciamento degli interessi  agricolo-industriale e turistico-ricettivo.
 
 Orbene, ritiene il Collegio che proprio “un attento esame” degli atti conduca ad  esiti diversi da quelli proposti dalla difesa dell’appellante Comune, non  potendosi condividere motivazioni che, pur abilmente e suggestivamente proposte,  non trovano però riscontro nell’effettivo contenuto deliberativo degli atti  impugnati.
 
 Deve, infatti, convenirsi con il primo Giudice che soltanto in sede giudiziaria,  per effetto del già evidenziato abile sforzo del difensore, sono emerse ragioni  che avrebbero potuto sostenere la scelta conclusiva operata dal Comune.
 
 Nella realtà documentale, invece, è del tutto chiaro, secondo le attuali  risultanze di causa, che, a partire dal parere reso dai tecnici progettisti del  PRG sulle osservazioni mosse a quest’ultimo circa la destinazione D 1 impressa  all’area dell’appellato e di altri cittadini proprietari di terreni nella  medesima zona urbanistica, lo stralcio di detta destinazione industriale è stato  pienamente accettato in tutte le delibere comunali e regionali intervenute nel  corso del procedimento di approvazione del PRG e, quindi, recepito anche dalla  delibera comunale di presa d’atto della delibera regionale di approvazione  definitiva del predetto PRG.
 
 Infatti, come già ha posto correttamente in risalto dal primo Giudice, ciò  risulta:
 - dalla delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 6 marzo 2003, di esame delle  osservazioni al PRG adottato, nella quale sono state espressamente ed  inequivocamente accolte, su parere di detti tecnici progettisti, sia  l’osservazione n. 51.14, proposta anche dall’appellante e richiedente il  “…differimento della prevista zona PIP in aree situate al di sotto della gravina  di Castro…”, con la motivazione “…l’accoglimento comporta la necessità di una  rivisitazione delle scelte operate…”, sia la n. 62.10, presentata  dall’organizzazione sindacale CISL, richiedente “…la delocalizzazione delle  ulteriori zone D…”, con motivazione del tutto identica a quella testé riportata  per l’osservazione 51.14;
 - dal parere del CURR laddove detto organo ha concordato “…con le determinazioni  assunte dal Consiglio Comunale…” sulle osservazioni;
 - dalla delibera regionale n. 1632 del 22 novembre 2005 n. 1632 di approvazione,  con prescrizioni e modifiche, del PRG di Cisternino, laddove, nel confermare che  “…con riferimento alle osservazioni dei cittadini, il Comitato Ristretto, a  seguito dell’esame delle stesse, ha concordato con le determinazioni assunte dal  Consiglio Comunale…”, la Giunta Regionale, a sua volta, ha fatto proprio il  parere del predetto Comitato, deliberando di “…decidere, in ordine alle  osservazioni presentate, in conformità con quanto proposto in merito dal  Comitato Ristretto al punto 4.6 della medesima relazione-parere, qui in toto  condivisa, che in particolare ha concordato con le determinazioni assunte in  merito dal Consiglio Comunale di Cisternino…”;
 - dalla delibera della Giunta Regionale n. 1926 del 20 dicembre 2006, che, dopo  avere dato atto del contenuto, sopra ritrascritto, delle determinazioni espresse  dai vari organi sulle osservazioni in questione al PRG, consistenti nella chiara  volontà di stralciare la destinazione in questione D 1, ha deciso anch’essa,  conclusivamente, “…di confermare, in ordine alle osservazioni presentate dai  cittadini, quanto già determinato con i medesimi provvedimenti regionali innanzi  richiamati, e che qui per economia espositiva si intende integralmente  riportato…”.
 
 Consegue che il permanere nelle tavole allegate al PRG della destinazione  urbanistica D 1 per l’area in cui si trova la proprietà immobiliare  dell’appellato sig. Pietro Oronzo Semeraro, non solo non trova riscontro nelle  effettive determinazioni assunte sul punto in questione dagli organi comunali e  regionali, ma mostra con altrettanta evidenza la contraddittorietà, illogicità e  perplessità di tale risultanza, tenuto conto che detti organi chiaramente ed  inequivocamente hanno “stralciato” detta originaria previsione contenuta nel  solo atto di adozione del PRG, con ciò escludendo, sostanzialmente, che dette  aree possano rientrare in un PIP e che possa giustificarsi, almeno per quel che  qui rileva, lo smembramento sostanziale dell’unitarietà del compendio  immobiliare dell’appellato, così come regolato dal previgente strumento  urbanistico.
 
 In tali sensi va, altrettanto conseguentemente, intesa e condivisa la  precisazione del Giudice di prima istanza che l’annullamento degli atti tutti  impugnati è disposta nei limiti dell’interesse dell’appellato sig. Pietro Oronzo  Semeraro.
 
 2.4 - La rilevata infondatezza dell’appello e la connessa conferma della  sentenza impugnata rende, infine, comunque improcedibile il secondo motivo del  ricorso di primo grado, riproposto con memoria dall’appellato e resistito  dall’accezione di inammissibilità sollevata dall’appellante, non avendo più il  sig. Semeraro alcun interesse alla sua decisione, trovando questi già piena  soddisfazione nel presente grado di giudizio attraverso il rigetto  dell’impugnazione avversata.
 
 3 . - In conclusione, l’appello deve essere rigettato e può disporsi, quanto  alle spese del presente grado di giudizio, che l’onere delle stesse sia posto,  nella misura indicata in dispositivo, soltanto a carico dell’appellante Comune,  ritenendo congruo compensare, invece, le spese stesse nei confronti della pur  evocata, ma non costituita Regione Puglia. -
 P.Q.M.
 Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, respinge l’appello n. 1324 del 2009.
 
 Condanna il Comune di Cisternino al pagamento delle spese del presente grado di  giudizio che liquida, in favore del sig. Pietro Oronzo Semeraro, in euro  5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre competenze tutte di legge; compensa,  invece, le spese stesse con riferimento alla non costituita Regione Puglia.
 
 Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2010 con  l'intervento dei Signori:
 Paolo Numerico, Presidente
 Pier Luigi Lodi, Consigliere
 Armando Pozzi, Consigliere
 Vito Poli, Consigliere
 Guido Romano, Consigliere, Estensore
 L'ESTENSORE                                             IL PRESIDENTE
 
 Il Segretario
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 22/09/2010
                    



