Cons. Stato Sez. VI sent. 4801 del 21 luglio 2010
Urbanistica. Parcheggio interrato
La realizzazione di un parcheggio interrato, realizzato con vincolo di pertinenzialità da perfezionare in un momento successivo alla costruzione deve essere assentita mediante permesso di costruire. Trovano quindi applicazione l’art. 3, primo comma lett. e) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ai sensi del quale costituiscono interventi di nuova costruzione, tra gli altri, (e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6), (e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune (e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato, in combinato disposto con il successivo art. 10, il quale assoggetta a permesso di costruire tutti gli interventi di nuova costruzione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 N. 04801/2010 REG.DEC.
 
 N. 02030/2010 REG.RIC.
 
 N. 01700/2010 REG.RIC.
 
 Il Consiglio di Stato
 
 in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
 
 ha pronunciato la presente
 DECISIONE
 sul ricorso in appello numero di registro generale 2030 del 2010, proposto da: 
 Comune di Lettere, rappresentato e difeso dagli avv. Erik Furno, Ernesto Furno,  con domicilio eletto presso Ugo Guerriero in Roma, viale dei Colli Portuensi n.  187;
 contro
 Giovanni Bosco Gargiulo, rappresentato e difeso dagli avv. Monica Cirillo, Anna  Orlando, con domicilio eletto presso Maria Assunta Iasevoli in Roma, via Baldo  degli Ubaldi n. 330;
 nei confronti di
 Ministero per i beni e le attività culturali, rappresentato e difeso  dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici  in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
 Stefano Isidoro Sorrentino;
 
 sul ricorso in appello numero di registro generale 1700 del 2010, proposto da: 
 Stefano Isidoro Sorrentino, rappresentato e difeso dagli avv. Riccardo Marone,  Antonio Parisi, con domicilio eletto presso l’avv. Riccardo Marone in Roma, via  Sicilia n. 50;
 
 contro
 Giovanni Bosco Gargiulo, rappresentato e difeso dagli avv. Monica Cirillo, Anna  Orlando, con domicilio eletto presso Maria Assunta Iasevoli in Roma, via Baldo  degli Ubaldi n. 330;
 Comune di Lettere, rappresentato e difeso dagli avv. Erik Furno, Ernesto Furno,  con domicilio eletto presso Ugo Guerriero in Roma, viale dei Colli Portuensi n.  187;
 Ministero per i beni e le attività culturali, rappresentato e difeso  dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici  in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
 
 per la riforma
 quanto al ricorso n. 1700 del 2010:
 della sentenza del Tribunale Amministrativo della Campania - Napoli, Sezione VII,  n. 00178/2010, resa tra le parti, concernente PERMESSO DI COSTRUIRE.
 quanto al ricorso n. 2030 del 2010:
 della sentenza del Tribunale Amministrativo della Campania - Napoli, Sezione VII  n. 00178/2010, resa tra le parti, concernente PERMESSO DI COSTRUIRE.
 
 Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
 Visti gli atti di costituzione in giudizio di Giovanni Bosco Gargiulo, di  Ministero per i beni e le attività culturali e di Comune di Lettere;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2010 il consigliere di Stato  Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Marone,Ricciardelli - che  deposita dococumenti, -per Orlando,Erik Furno, dello Stato Urbani Neri;
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO
 Con ricorso al Tribunale Amministrativo della Campania, sede di Napoli, il sig.  Giovanni Bosco Gargiulo in qualità di proprietario di un appezzamento di terreno  con destinazione agricola sito in Lettere alla frazione Depugliano, riportato  nel catasto dei terreni al foglio n. 24, particella n. 11, e confinante con il  fondo di proprietà del sig. Bartolomeo Sorrentino, riportato nel catasto dei  terreni al foglio n. 24, particella n. 151 - impugnava il permesso di costruire  n. 22, rilasciato in data 16 dicembre 2008 dal Responsabile dell’Area Tecnica  del Comune di Lettere al sig. Stefano Isidoro Sorrentino, in qualità di titolare  dell’omonima impresa di costruzioni, per la realizzazione di box auto interrati  pertinenziali sul predetto fondo riportato nel catasto dei terreni al foglio n.  24, particella n. 151, nonché ogni altro atto presupposto e consequenziale, ivi  compresi la valutazione paesistica rilasciata dalla Soprintendenza con nota n.  21727/08 del 28 ottobre 2008 ed il parere favorevole espresso dalla Commissione  paesaggistico-ambientale in data 19 febbraio 2008 e 12 novembre 2008.
 Deduceva i seguenti motivi, così riassunti nella sentenza di primo grado:
 I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del D.P.R. n. 380/2001; eccesso  di potere per difetto di istruttoria. Il ricorrente si duole del fatto che alla  data del rilascio dell’impugnato permesso di costruire il sig. Stefano Isidoro  Sorrentino non fosse legittimato al rilascio di tale titolo abilitativo, avendo  egli acquistato il diritto di superficie sul fondo di proprietà del sig.  Bartolomeo Sorrentino solo in data 21 gennaio 2009.
 II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge n. 122/1989 e  dell’art. 6 della legge regionale n. 19/2001; eccesso di potere per falsità del  presupposto, travisamento dei fatti e difetto di motivazione. La presente  censura è incentrata sulla carenza dei presupposti per l’applicazione delle  norme speciali in materia di parcheggi pertinenziali, in ragione della mancanza  dell’atto d’obbligo recante l’elenco degli estremi catastali delle unità  immobiliari con le quali si deve instaurare il vincolo pertinenziale.
 III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 delle N.T.A. del piano  regolatore e dell’art. 9 della legge regionale n. 19/2001 in relazione all’art.  17 della legge regionale n. 35/1987; eccesso di potere. Il ricorrente sostiene  che l’intervento assentito dal Comune di Lettere, comportando la realizzazione  di 21 box interrati, la creazione di un varco d’accesso sul fronte stradale e di  una rampa di accesso, nonché la posa di griglie di areazione, si pone in  contrasto con l’art. 17 della legge regionale n. 35/1987, che per la zona  territoriale 4 del P.U.T. dell’Area Sorrentino-Amalfitana prevede l’inedificabilità  sia pubblica che privata, e con l’art. 9 della legge regionale n. 19/2001 (come  modificato dall’art. 49, comma 10 della legge regionale n. 16/2004), che,  facendo salvi tutti i vincoli previsti dalla legge regionale n. 35/1987,  consente la realizzazione dei parcheggi interrati pertinenziali solo nelle zone  del P.U.T. dell’Area Sorrentino-Amalfitana per le quali è consentita la  realizzazione di nuova edilizia privata.
 IV) Violazione e falsa applicazione della legge n. 1497/1939 e successive  modificazioni ed integrazioni; eccesso di potere per difetto di istruttoria ed  illogicità. La presente censura riguarda la valutazione paesistica della  Soprintendenza di cui alla nota n. 21727/08 del 28 ottobre 2008 ed il parere  favorevole espresso dalla Commissione Paesaggistico-ambientale in data 19  febbraio 2008 e 12 novembre 2008. In particolare, secondo il ricorrente, tali  provvedimenti sarebbero viziati perché l’intervento assentito dal Comune di  Lettere comporta una rilevante alterazione dei valori paesaggistici dell’area.
 V) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 4, lett. G), del D.P.R. n.  380/2001, nonché dell’art. 30 del Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino del  Sarno. La presente censura è incentrata sull’omessa acquisizione del parere  dell’Autorità di Bacino del Sarno sul progetto dell’intervento assentito dal  Comune di Lettere.
 Chiedeva quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.
 Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo della Campania, sede di  Napoli, Sezione VII, accoglieva il ricorso sulla base del terzo motivo  d’impugnazione, per l’effetto annullando l’impugnato permesso di costruire.
 Avverso la predetta sentenza insorgono, con separati appelli, il sig. Stefano  Isidoro Sorrentino ed il Comune di Lettere in persona del Sindaco in carica,  contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua  riforma ed il rigetto del ricorso di primo grado.
 Si è costituito in giudizio il sig. Giovanni Bosco Gargiulo chiedendo la  declaratoria dell’inammissibilità dell’appello del sig. Sorrentino e comunque il  rigetto di entrambi gli appelli e riproponendo, con appelli incidentali, le  censure assorbite dai primi giudici.
 La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 4 giugno 2010.
 DIRITTO
 1. Gli appelli in epigrafe possono essere riuniti onde definirli con unica  decisione essendo rivolti avverso la stessa con la quale i primi giudici,  accogliendo il ricorso dell’odierno appellato, hanno annullato il permesso di  costruire gratuito rilasciato dal Comune appellante in favore del privato,  anch’egli appellante, per la realizzazione di un parcheggio pertinenziale, con  vincolo da costituire successivamente, in un’area libera del territorio  comunale.
 2. La questione relativa all’ammissibilità dell’appello proposto dalla parte  privata deve essere superata, in quanto entrambi i gravami devono essere  respinti nel merito, sebbene con le precisazioni che seguono.
 3. La sentenza di primo grado deve essere condivisa, nei termini che seguono,  nella parte in cui constata la violazione degli artt. 6 e 9 della legge  regionale della Campania 2001, n. 19, in combinato disposto con la legge  regionale 27 giugno 1987, n. 35, di approvazione del piano urbanistico  territoriale dell’Area Sorrentino - Amalfitana.
 E’ bene premettere che l’opera di cui si tratta, contrariamente a quanto  sostenuto dal privato appellante, deve essere assentita mediante permesso di  costruire.
 Si tratta, infatti, di un parcheggio interrato (in realtà l’appellato contesta  tale connotazione, ma la questione è irrilevante, per le considerazioni di  seguito svolte), realizzato con vincolo di pertinenzialità da perfezionare in un  momento successivo alla costruzione.
 Trovano quindi applicazione l’art. 3, primo comma lett. e) del D.P.R. 6 giugno  2001, n. 380, ai sensi del quale costituiscono interventi di nuova costruzione,  tra gli altri, (e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o  interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma  esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto  alla lettera e.6), (e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria  realizzati da soggetti diversi dal comune (e.3) la realizzazione di  infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la  trasformazione in via permanente di suolo inedificato, in combinato disposto con  il successivo art. 10, il quale assoggetta a permesso di costruire tutti gli  interventi di nuova costruzione; inoltre, l’art. 6 della legge regionale 2001,  n. 19, esenta dal’obbligo di ottenere tale premesso, ammettendo la semplice  dichiarazione d’inizio di attività, la sola realizzazione di parcheggi da  destinare a pertinenze di unità immobiliari e da realizzare nel sottosuolo del  lotto su cui insistono gli edifici, mentre richiede permesso di costruire,  sebbene non oneroso, per la realizzazione di parcheggi in aree libere, anche non  di pertinenza del lotto dove insistono gli edifici, come nel caso che ora  occupa.
 La realizzazione del progetto di cui ora si tratta presuppone quindi il rilascio  di permesso di costruire; il rilascio di quest’ultimo, di conseguenza non è  affatto superfluo, e la realizzazione del manufatto è subordinata al rispetto  della normativa prevista per le opere da assentire esplicitamente.
3. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato al rispetto della normativa vincolistica gravante sull’area (art. 9 della legge regionale della Campania 28 novembre 2001, n. 19, nel testo vigente all’epoca dell’adozione del provvedimento impugnato; è superflua ogni discussione sull’interpretazione della normativa previgente, che sembra confermata e chiarita, più che innovata, dalla novella legislativa).
 La normativa a tutela del pregio paesistico dell’area è stata dettata con il  piano urbanistico territoriale dell’area Sorrentino - Amalfitana, approvato con  legge regionale della Campania 27 giugno 1987, n. 35.
 Occorre quindi accertare se l’opera sia conforme alle prescrizioni della  suddetta legge regionale.
 L’area della cui utilizzazione si discute ricade in una delle sottozone della  zona territoriale 4; l’art. 17 della più volte richiamata legge regionale n. 35  impone l’applicazione, in tale zona, della disciplina dettata per la zona  territoriale 2.
 La stessa legge regionale prevede che le aree ricadenti in tale zona  territoriale debbano essere classificate, nei piani regolatori generali, come  zone “A”; in tali zone sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria  e consolidamento statico; ulteriori interventi sono consentiti solo previa  redazione, obbligatoria, di piani particolareggiati di restauro e risanamento  conservativo.
 E’ pacifico che, nel caso di specie, il rilascio del permesso di costruire di  cui si discute non è stato preceduto dalla redazione del prescritto piano  particolareggiato.
 Il Comune, infatti, si è dotato di un piano generale di localizzazione dei  parcheggi pertinenziali, senza invece preoccuparsi di curare il rapporto fra  l’opera di cui si discute e l’area nella quale è stata prevista la sua  collocazione, mediante lo strumento del piano particolareggiato.
 Giova precisare che ai sensi dell’art. 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, i  cui principi sono stati trasfusi nella successiva legislazione, anche regionale,  “ il piano regolatore generale è attuato a mezzo di piani particolareggiati di  esecuzione nei quali devono essere indicate le reti stradali e i principali dati  altimetrici di ciascuna zona e debbono inoltre essere determinati:
- le masse e le altezze delle costruzioni lungo le principali strade e piazze;
 - gli spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico;
 - gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro o  a bonifica edilizia;
 - le suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili secondo la tipologia  indicata nel piano;
 - la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad  integrare le finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze  future.”
 Il piano particolareggiato, quindi, attua le previsioni di massima dello  strumento urbanistico generale collocandole nella realtà di una specifica  porzione del territorio comunale.
 E’ vero che anche il piano dei parcheggi costituisce strumento attuativo del  piano generale, ma nel diverso senso del soddisfacimento coordinato di quella  necessità pubblica nell’ambito di tutto il territorio comunale.
 Ai sensi dell’art. 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, il piano dei parcheggi  deve tra l'altro indicare le localizzazioni ed i dimensionamenti, le priorità di  intervento ed i tempi di attuazione, privilegiando le realizzazioni volte a  favorire il decongestionamento dei centri urbani mediante la creazione di  parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e  dotati anche di aree attrezzate per veicoli a due ruote, nonché le disposizioni  necessarie per la regolamentazione della circolazione e dello stazionamento dei  veicoli nelle aree urbane.
 Il piano dei parcheggi quindi ha una funzione del tutto differente da quella del  piano particolareggiato, e la sua approvazione non è sufficiente al fine di  adempiere alle prescrizioni della legge regionale della Campania 27 giugno 1987,  n. 35.
 In conclusione, deve essere condiviso quanto affermato dagli appellanti circa il  contenuto del vincolo che grava sull’area in questione, che non comporta la sua  inedificabilità assoluta.
 Peraltro deve anche essere rilevato che il Comune ha rilasciato il permesso di  costruire impugnato in primo grado in mancanza del presupposto necessario,  imposto dalla normativa vincolistica, costituito dalla preventiva adozione  dell’atto destinato coordinare la nuova costruzione di cui ora si discute con le  necessità della porzione di territorio comunale interessata.
 Alla luce di tale osservazione, e con le precisazioni appena svolte, il Collegio  deve quindi concordare con l’appellato e con i primi giudici nell’affermazione  dell’illegittimità del permesso di costruire, in quanto rilasciato in violazione  del vincolo gravante sull’area.
 4. Gli appellanti sostengono che l’intervento di cui si discute è legittimato  dall’art. 14, ottavo comma, delle norma tecniche di attuazione del piano  regolatore generale, ai sensi del quale la realizzazione di parcheggi in aree  libere, anche non di pertinenza del lotto dove insistono gli edifici, ovvero nel  sottosuolo di fabbricati o al pianterreno di essi, è soggetta a permesso di  costruire non oneroso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.
 I primi giudici hanno disapplicato la norma appena riassunta.
 Ritiene il Collegio che la norma possa essere interpretata in senso conforme  alla legge.
 La norma, infatti, non esprime affatto la volontà di derogare a prescrizioni  imposte da atti aventi forza di legge.
 Di conseguenza, la norma consente di derogare allo strumento urbanistico  comunale, ma non consente affatto di derogare a norme di legge.
 In ulteriore conseguenza, la norma non esclude affatto l’applicazione della  normativa dettata dalla legge regionale di approvazione del piano urbanistico  territoriale dell’area Sorrentino - Amalfitana.
 Nonostante, quindi, l’impostazione della sentenza di primo grado non possa  essere integralmente condivisa, l’osservazione delle parti appellanti non  consente di accogliere il gravame.
 5. In conclusione, l’appello deve essere respinto, essendo risultate infondate  le dedotte argomentazioni di critica della sentenza di primo grado.
 Gli appelli incidentali devono essere dichiarati improcedibili.
 Le spese devono essere integralmente compensate, in ragione della complessità  della controversia.
 P.Q.M.
 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente  pronunciando, riunisce e respinge gli appelli in epigrafe; dichiara  improcedibili gli appelli incidentali.
 Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.
 Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2010 con  l'intervento dei Signori:
 Roberto Garofoli, Presidente FF
 Bruno Rosario Polito, Consigliere
 Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore
 Claudio Contessa, Consigliere
 Fabio Taormina, Consigliere
 L'ESTENSORE                                         IL PRESIDENTE
 
 Il Segretario
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 21/07/2010
                    



