Consiglio di Stato Sez. VI n. 193 del 15 gennaio 2018
Urbanistica.Opere realizzate in assenza di D.I.A. e demolizione

In presenza di abusivismo edilizio, ai sensi degli artt. 22 e 37, comma 1, d.p.r. n. 380/2001 (T.U. Edilizia), l'applicabilità della sanzione pecuniaria è limitata ai soli interventi astrattamente realizzabili previa denuncia d'inizio attività che siano, altresì, conformi agli strumenti urbanistici vigenti. Pertanto, laddove manchino i presupposti per l’intervento, come, per l’appunto, nel caso in cui l’opera sia stata posta in essere in violazione del regolamento edilizio, è ammessa l’adozione dell’ordinanza di demolizione.


Pubblicato il 15/01/2018

N. 00193/2018REG.PROV.COLL.

N. 04595/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4595 del 2012, proposto da:
Jacopo Albenzio, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Domenichelli, Luigi Manzi, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

contro

Comune di Fiesso D'Artico, Lina Bonometto non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Luca Scantamburlo e Giulia Dovesi, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Pedoja, Aristide Police, con domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, via di Villa Sacchetti n. 11;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE II n. 00371/2012, resa tra le parti, concernente demolizione opere eseguite in difformità e/o assenza della dia, del permesso di costruire e diniego di sanatoria


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Luca Scantamburlo e Giulia Dovesi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2017 il Cons. Alessandro Verrico e uditi per le parti gli avvocati Caruso in delega di Manzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Jacopo Albenzio è proprietario del complesso di Villa Manzoni nel Comune di Fiesso d’Artico, comprendente, oltre alla villa, una “Barchessa” retrostante ed un ampio giardino che si sviluppa di fronte alla villa e sul retro della barchessa. L’odierno ricorrente, in origine proprietario dell’intero complesso, ha realizzato un intervento, regolarmente autorizzato, di restauro e risanamento conservativo della barchessa, ricavandone nove unità abitative, all’attualità quasi interamente alienate.

1.1. A seguito di tale intervento, il complesso di Villa Manzoni è stato frazionato in due mappali: il 1528, sul quale insiste la Villa Manzoni e sul quale Albenzio ha mantenuto la piena ed esclusiva proprietà, ed il 1527, sul quale ricade il condominio “Barchessa di Villa Manzoni”.

1.2. Il complesso di Villa Manzoni è individuato nella tabella degli edifici di valore storico-testimoniale del Comune di Fiesso d’Artico: la Villa Manzoni è identificata con il n. 49 ed è tutelata con il grado di protezione 1, mentre, la pertinenziale barchessa presenta il n. 50 con il grado di protezione 2.

1.3. Il ricorrente ha realizzato all’interno del complesso di Villa Manzoni due recinzioni e dei pergolati in legno a copertura di quattordici posti auto.

In particolare, una recinzione è stata eretta sul confine tra lo scoperto di proprietà della Villa Manzoni e lo scoperto di proprietà condominiale della barchessa. Un’altra recinzione, invece, è stata eretta all’interno dello spazio condominiale della barchessa, in corrispondenza dell’abitazione del sig. Luca Scantamburlo. Infine, i pergolati in legno sono stati realizzati nell’area destinata a giardino, laddove il Comune aveva assentito uno spazio adibito a parcheggio.

2. Il Comune, ritenendo tali costruzioni abusive, in quanto realizzate senza titolo abilitativo ed in contrasto con gli artt. 23, 24, 25 delle norme tecniche attuative del PRG, ha adottato, in data 08.10.2010, l’ordinanza di sospensione dei lavori; alla quale è seguito, in data 12.11.2010, il diniego di sanatoria presentata da Jacopo Albenzio in relazione alla sola recinzione eretta sul confine tra lo scoperto di proprietà della Villa Manzoni e lo scoperto di proprietà condominiale. Infine, il 29.11.2010 è stata adottata l’ordinanza di demolizione delle predette opere.

3. Jacopo Albenzio proponeva ricorso dinanzi al T.A.R. del Veneto per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dei seguenti provvedimenti emessi dal Comune di Fiesso d'Artico:

· ordinanza di demolizione n. 6, prot. n. 14123/2010, del 29.11.2010, nonché ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi espressamente compreso il provvedimento n. 512010 con cui si ordinava la sospensione dei lavori;

· provvedimento prot. n. 13311/2010 del 12.11.2010 di rigetto della domanda di sanatoria della recinzione, nonché ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi espressamente compresa la comunicazione del parere della C.E.C.I. e dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di sanatoria;

· provvedimento di rigetto della domanda di sanatoria dei pergolati in legno prot. n. 11801/2010 del 13.10.2011, nonché ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi espressamente compresa la nota prot. n. 8423 dell'11.7.2011 di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di sanatoria.

4. Con la sentenza n. 371 del 14.3.2012, il T.A.R. del Veneto, Sezione II, in primo luogo, accoglieva il ricorso nella parte in cui aveva ad oggetto il diniego di sanatoria, prot. 13311 del 12.11.2010, della recinzione realizzata nel giardino di Villa Manzoni a confine con lo scoperto condominiale “Barchessa”, nonché nella parte in cui aveva ad oggetto il conseguente ordine di demolizione di tale opera. Respingeva invece il ricorso nella parte in cui aveva ad oggetto l’ordine di demolizione n. 6/2010 della recinzione eretta all’interno dello spazio condominiale della barchessa, in corrispondenza dell’abitazione del sig. Luca Scantamburlo; nonché nella parte in cui aveva ad oggetto il diniego di sanatoria dei pergolati in legno del 13.10.2011, prot. 11801.

5. Con appello r.g.n. 4596/2012, Jacopo Albenzio impugna la detta sentenza, chiedendone la riforma, con accoglimento integrale del ricorso di primo grado. Le censure svolte dall’appellante in particolare attengono al capo di sentenza relativo alla recinzione eretta all’interno dello spazio condominiale della barchessa, in corrispondenza dell’abitazione del sig. Luca Scantamburlo, ed al capo della sentenza relativo ai pergolati.

5.1. Si sono costituiti in giudizio, con intervento ad adiuvandum, Luca Scantamburlo e Giulia Dovesi, condividendo tutti i motivi di appello.

5.2. Con memoria depositata in data 21.10.2017 l’appellante ha inteso limitare l’oggetto del contendere, rinunciando al secondo motivo di appello relativo alla parte della pronuncia che rigetta i motivi aggiunti proposti avverso il diniego di accertamento di conformità dei pergolati, in quanto nel frattempo completamente demoliti.

6. La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 21 novembre 2017.

DIRITTO

7. L’appello non merita accoglimento.

8. Con l’unico motivo l’appellante contesta la violazione e falsa applicazione del Regolamento comunale Abaco dei tipi edilizi – classe R4 del Comune di Fiesso d’Artico, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001. In particolare, l’appellante, nel sostenere che l’opera è sottoponibile a DIA perché irrilevante dal punto di vista edilizio-urbanistico, in primo luogo contesta che la stessa possa concretare violazione dell’Abaco dei tipi edilizi, in secondo luogo, che la medesima violazione possa essere sanzionata con un ordine di demolizione, potendo essa condurre solo all’adozione di una sanzione pecuniaria. Si deduce inoltre che l’invocata disposizione regolamentare non fa riferimento a profili estetici, né all’utilizzo di spazi comuni, ma vieta solo il frazionamento dello scoperto con uso esclusivo di singole unità. Da ciò derivando che ad essere vietato è solo il frazionamento catastale, non anche la mera delimitazione delle aree con accordi privatistici. A tale ultimo riguardo, infine, l’appellante censura la statuizione del Giudice di primo grado, laddove accerta la mancata impugnazione delle Norme tecniche e del PRG, rilevando che ciò che il ricorrente deliberatamente contestava non era la normativa di piano, ma l’erronea applicazione che di essa ne aveva fatto il Comune.

8.1. Il motivo di appello è infondato.

8.2. Secondo la “Classe R4 dell’abaco dei tipi edilizi: condomini” del Regolamento comunale del Comune di Fiesso d’Artico, relativamente alla “Superficie scoperta”, “non è consentito il frazionamento dello scoperto con uso esclusivo di singole unità”.

8.3. Ad avviso del Collegio, non sorgono dubbi in ordine alla interpretazione della norma regolamentare che, sancendo il divieto di frazionamento, impone degli standard estetici che verrebbero inevitabilmente alterati tramite delle recinzioni. Le medesime conclusioni possono inoltre essere tratte in merito alla esigenza di mantenere l’unitarietà dello spazio. Condividendo quanto affermato dal primo Giudice, invero, la disposizione dell’abaco violata “di divieto di frazionamento degli scoperti condominiali” presenta “la finalità di mantenere l’uso comune dei giardini condominiali e di evitare, anche per ragioni estetiche, la creazione di troppe recinzioni all’interno degli scoperti condominiali”.

Per converso, nella disposizione citata non si ravvisa alcun riferimento al frazionamento catastale, il quale, considerata la sua specificità, avrebbe a rigore richiesto una previsione puntuale. Diversamente, come detto, ciò che con la norma il Comune intende vietare è il frazionamento che, in definitiva, si risolverebbe in una divisione dello scoperto condominiale, come di fatto risulta essere la recinzione eretta all’interno dello spazio condominiale della barchessa, in corrispondenza dell’abitazione del sig. Luca Scantamburlo. Tale intervento, a ben vedere, si concreta infatti in un frazionamento non ammesso, determinando una riserva in favore del singolo condomino di una parte dello spazio condominiale.

8.4. D’altro canto, pienamente condivisibile è la statuizione impugnata laddove censura il ricorso dell’Albenzio per omessa impugnativa della normativa di piano. Le critiche, ribadite in secondo grado dall’appellante, relative alla impossibilità di una norma comunale di regolare la gestione interna degli spazi condominiali, invero, si risolvono in una censura di legittimità della stessa, che non appare essere stata tempestivamente introdotta nel presente giudizio.

9. Il Collegio, inoltre, osserva che a nulla può rilevare, ai fini dell’integrazione della violazione descritta, la qualificazione dell’opera, come ipotizzato dal TAR, alla stregua di intervento escluso dalla necessità di conseguire il permesso di costruire, perché sottoponibile a DIA. Invero, a prescindere dalla normativa sui titoli edilizi applicabile alla fattispecie, l’intervento, inteso nella sua materialità, è di per sé idoneo a concretare una violazione della disciplina urbanistica comunale.

9.1. Peraltro, come visto, la sottoponibilità a DIA viene dedotta da parte appellante come argomento utile ai fini dell’illegittimità dell’ordine di demolizione, ritenendo potersi applicare nel caso di specie esclusivamente una sanzione pecuniaria.

9.1. Al riguardo, la Sezione ricorda che, ai sensi dell’art. 37, ult. comma, del d.P.R. n. 380/2001, “la mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 36”.

9.2. Ebbene, secondo la costante giurisprudenza, “in presenza di abusivismo edilizio, ai sensi degli artt. 22 e 37, comma 1, d.p.r. n. 380/2001 (T.U. Edilizia), l'applicabilità della sanzione pecuniaria è limitata ai soli interventi astrattamente realizzabili previa denuncia d'inizio attività che siano, altresì, conformi agli strumenti urbanistici vigenti” (Cons. Stato Sez. VI, 24-05-2013, n. 2873). Pertanto, laddove manchino i presupposti per l’intervento, come, per l’appunto, nel caso in cui l’opera sia stata posta in essere in violazione del regolamento edilizio, è ammessa l’adozione dell’ordinanza di demolizione.

9.3. Da ciò ne consegue che, sebbene l’intervento in esame possa dirsi sottoposto a DIA, lo stesso, in ragione della descritta contrarietà alla normativa comunale (nella specie Classe R4 dell’abaco dei tipi edilizi del Regolamento comunale del Comune di Fiesso d’Artico), rientra nelle ipotesi eccezionali che, in considerazione della gravità dell’illecito, giustificano l’adozione della massima sanzione della demolizione, così derogando alla regola che prevede per tali casi l’applicazione della sola sanzione pecuniaria.

10. La complessità fattuale della vicenda impone la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere, Estensore

Davide Ponte, Consigliere

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Alessandro Verrico        Sergio Santoro