Consiglio di Stato Sez. n. 6888 VI del 13 ottobre 2021
Urbanistica.Opere abusive e requisiti di validità delle ordinanze di acquisizione
 
L’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un'opera abusiva si configura quale atto dovuto, privo di discrezionalità, subordinato al solo accertamento dell'inottemperanza dell’ingiunzione di demolizione e al decorso del termine di legge, così che la censura di carenza di motivazione in ordine alla valutazione dell'interesse pubblico è destituita di qualsiasi fondamento giuridico, non essendovi alcuna valutazione discrezionale da compiere


Pubblicato il 13/10/2021

N. 06888/2021REG.PROV.COLL.

N. 02140/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2140 del 2015, proposto da
Capasso Angela, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Leone, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Pieretti in Roma, via di Priscilla n. 106;

contro

Comune di Acerra, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Balletta, con domicilio eletto presso lo studio Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni, 268/A;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 04887/2014, resa tra le parti, concernente acquisizione al patrimonio comunale di manufatto abusivo


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Acerra;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2021 il Cons. Oreste Mario Caputo; nessuno è presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. È appellata la sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 04887/2014 di reiezione del ricorso proposto dalla sig.ra Angela Capasso avverso l’ordinanza (cfr. n.33636 del 10/10/2008) di acquisizione al patrimonio comunale del manufatto abusivo sito in Acerra loc. Seminario (contrada Lupara).

2. Il Tar ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto notificato al Comune in data 13.5.2014 sebbene il provvedimento di acquisizione (prot.3363 del 2008) sia stato notificato alla ricorrente in data 13.10.2008.

Inoltre, in altro capo della sentenza, con riferimento all’impugnazione del provvedimento di sgombero n. 1 del 2010, il giudice di prime cure ha dichiarato l’inammissibilità del gravame in applicazione al principio ne bis in idem, in quanto tale atto risultava già impugnato nel giudizio innanzi al TAR Campania-Napoli RG n. 3 3776/10, definito con sentenza 4477/11, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 314/12.

3. Appella la sentenza la sig.ra Angela Capasso. Resiste il Comune di Acerra.

4. Alla pubblica udienza del 24 settembre 2021 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

5. Con il primo motivo e secondo motivo d’appello, che, in quanto strettamente connessi possono essere trattati congiuntamente, la ricorrente lamenta l’errore di giudizio in cui sarebbe incorso il Tar per aver omesso di annullare l’atto di rettifica del 2014, impugnato cumulativamente all’atto acquisitivo.

La rettifica, secondo le censure in esame, attesterebbe l’illegittimità in fatto e in diritto dell’intera procedura acquisitiva per difetto di motivazione.

5.1 L’appello è infondato.

Va precisato che l’atto di rettifica, lungi dal dimostrare in fatto la difformità della situazione dei beni oggetto della procedura acquisitiva rispetto a quelli realmente coinvolti nell’abuso edilizio, ha ad oggetto il viale e aiuole, integranti la p.lla 1200, non riportate per errore nell’atto dichiarativo dell’acquisizione del 2008.

L’ingiunzione a demolire espressamente dava conto che l’abuso ricomprendeva la “sistemazione completa del viale e 4 cortile esterno con masso e cordonatura per la formazione di aiuole.

All’ingiunzione, rimasta ineseguita, ha fatto seguito l’accertamento dell’inottemperanza non tempestivamente impugnato (cfr., verbale del competente Comando della Polizia Municipale prot. n. 435/II/24/00 dell’11 luglio 2006), da cui è scaturito ope legis l’effetto acquisitivo.

Da cui, senza soluzione di continuità, la dichiarazione di acquisizione al patrimonio comunale (cfr.,prot. 33636 del 10.10.2008), che, per mero errore, omette di riportare l’area di sedime delle seguenti opere, così testualmente indicate nell’ordinanza dirigenziale di demolizione n. 21 del 7.4.2006: “sistemazione completa del viale e cortile esterno con masso e cordonatura per la formazione di aiuole”.

Testualmente l’atto di rettifica ne dà conto, vi si legge che: “L’acquisizione al patrimonio del Comune di Acerra si è verificata di diritto ai sensi dell’art. 31, comma 3, d. P.R. 380/2001 allo scadere del termine di novanta giorni dalla notifica dell’ordinanza dirigenziale di demolizione n. 21 del 7.4.2006, notifica avvenuta in data 11.4.2006. Pertanto….al solo fine della trascrizione ….a rettifica della dichiarazione di acquisizione, dichiara acquisita al patrimonio comunale anche l’area catastalmente censita al foglio 34 p.lla 1200”.

Quanto alla denunciata carenza di motivazione dell’atto acquisitivo e della rettifica, va richiamato l’orientamento giurisprudenziale qui condiviso a mente del quale: “ L'ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un'opera abusiva si configura quale atto dovuto, privo di discrezionalità, subordinato al solo accertamento dell'inottemperanza dell’ingiunzione di demolizione ed al decorso del termine di legge, così che la censura di carenza di motivazione in ordine alla valutazione dell'interesse pubblico è destituita di qualsiasi fondamento giuridico, non essendovi alcuna valutazione discrezionale da compiere (cfr., Cons. Stato, sez. II, 7 febbraio 2020 n.996).

In ogni caso, l’atto di rettifica del 2014 è sufficientemente motivato con il mero richiamo dell’errore materiale in cui è incorsa l’Amministrazione: l’omessa citazione della p.lla catastale 1200, interessata dal sedime del viale ed aiuole abusivi, già acquisite ipso iure in quanto riportate nell’ingiunzione di demolizione del 2006 non ottemperata.

6. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

7. Le spese del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la sig.ra Angela Capasso al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore del Comune di Acerra che si liquidano in complessivi 3.000,00 (tremila) euro, oltre diritti ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

Dario Simeoli, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere