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  Consiglio di Stato Sez. V sent. 3974 del 3 luglio 2003
Urbanistica. Concessione in sanatoria

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                REPUBBLICA ITALIANA              

           IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                  

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,   Quinta  Sezione          

ha pronunciato la seguente

decisione

sul ricorso in appello n. 6395/1997 proposto dal Comune di Catanzaro, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Lombardi Comite e Valerio Zimatore ed elettivamente domiciliato presso il primo in Roma, Via M Prestinari n.13;

CONTRO

la Silyon s.r.l., non costituita;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Catanzaro - n.763/96 in data 7.10.1996;

Visto l’atto di appello con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza dell’1 aprile 2003, relatore il consigliere Carlo Deodato, uditi gli avvocati Lombardi e Zimatore;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con la sentenza appellata veniva annullato, in accoglimento del ricorso presentato dalla Silyon s.r.l. dinanzi al T.A.R. della Calabria, il provvedimento del Commissario Prefettizio presso il Comune di Catanzaro in data 21.12.1993 con cui veniva respinta la domanda di concessione in sanatoria di un edificio di quattro piani, presentata dalla società ricorrente in data 14.1.1987.

Avverso tale decisione proponeva rituale appello il Comune di Catanzaro, criticando la correttezza del giudizio di illegittimità pronunciato dal T.A.R. ed invocandone l’annullamento.

Non si costituiva la società appellata.

Alla pubblica udienza dell’1 aprile 2003 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.- Come già rilevato in fatto, il T.A.R. della Calabria ha annullato il provvedimento con cui il Commissario Prefettizio presso il Comune di Catanzaro ha negato alla Silyon s.r.l. la sanatoria di un edificio di quattro piani, giudicandolo illegittimo, perché riferito a tutta la costruzione, anziché ai soli ultimi due piani (effettivamente ultimati dopo il termine dell’1.10.1983), ed in quanto adottato in difetto del prescritto parare della Commissione edilizia, e disponendone l’annullamento, in accoglimento dei motivi terzo e quarto del gravame.

Il Comune appellante contesta la correttezza del giudizio reso dal Tribunale calabrese, rilevando, in particolare, che l’unitarietà della costruzione impediva di distinguere la porzione tempestivamente ultimata da quella compiuta oltre il termine perentorio stabilito per la sanatoria e che la riscontrata impossibilità di concedere quest’ultima rendeva inutile l’acquisizione del parere della Commissione edilizia.

L’appello è fondato.

2.- In ordine alla prima questione, relativa all’ammissibilità (riconosciuta dal T.A.R.) di una sanatoria parziale (relativa, cioè, alla sola porzione del fabbricato costruita entro l’1.10.1983), è sufficiente rilevare che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis C.S., Sez.V, 3 marzo 2001, n.1229; Cass. Pen., Sez. III, 7 luglio 1999, n.8584) dal quale non si ravvisano ragione per dissentire, l’opera edilizia abusiva va identificata, ai fini della concessione in sanatoria, con riferimento all’unitarietà dell’edificio realizzato, ove sia stato realizzato dal costruttore in esecuzione di un disegno unitario, restando irrilevante, ai fini che qui rilevano, il suo preteso frazionamento in distinte porzioni (Cass. Pen, Sez. III, 7 ottobre 1998, n.10500), a meno che non risulti concretamente giustificato dall’effettiva autonomia della consistenza di ciascuna.

In applicazione di tali principi di diritto, correttamente fondati sul rilievo dell’inscindibilità dell’opera edilizia caratterizzata da una struttura unitaria, deve, quindi, escludersi che nella fattispecie in esame, non potendosi dubitare dell’unitarietà e della non frazionabilità di un edificio di quattro piani destinato a civile abitazione, potesse procedersi, come erroneamente ritenuto dai primi giudici, ad una sanatoria parziale, per le sole porzioni compiute in tempo utile.

Si rivela, quindi, insussistente il primo vizio riscontrato dal T.A.R. ed assunto a sostegno del giudizio di illegittimità del diniego controverso.

3.- Quanto, poi, alla questione della necessità del parere della Commissione Edilizia e delle conseguenze invalidanti della relativa omissione, risulta agevole rilevare che l’obbligatorietà dell’acquisizione dell’avviso del predetto organo consultivo, peraltro controversa (cfr. C.S., Sez. IV, 16 ottobre 1998, n.1306, che la ritiene facoltativa), è stata, comunque, affermata in considerazione della sua essenziale ed esclusiva strumentalità (ai fini della corretta definizione del procedimento) alla verifica tecnica della conformità della domanda e delle opere alle quali si riferisce alla normativa edilizia ed urbanistica di riferimento (C.S., Sez. VI, 29 gennaio 2002, n.489).

Anche ammettendo, quindi, la necessità dell’acquisizione del parere della Commissione Edilizia ai fini del rilascio della concessione edilizia, si deve, peraltro, negare il carattere obbligatorio di tale fase procedimentale nei casi, quale quello in esame, nel quali la valutazione nel merito della domanda di condono è preclusa dal preliminare accertamento dell’ultimazione dell’opera abusiva oltre il termine perentorio stabilito dall’art.31 legge 28 febbraio 1985 n.47 (C.S., Sez. II, 24 gennaio 2001, n.967/94).

Se si ha, invero, riguardo alla specifica funzione assolta dalla valutazione tecnica della Commissione Edilizia, essenzialmente pertinente alla verifica della conformità del manufatto abusivo alla disciplina urbanistica ed edilizia, si deve coerentemente riconoscere l’inutilità di tale apprezzamento quando la domanda di sanatoria dev’essere disattesa per l’assorbente rilievo dell’omesso rispetto del termine perentorio stabilito dalla legge per il conseguimento del beneficio in questione e, quindi, per il riscontro di una ragione ostativa all’accertamento, nel merito dell’istanza, dei presupposti per il rilascio del titolo (nel chè si risolve il parere reso dall’organo consultivo tecnico del Comune).      

4.- La riscontrata insussistenza di entrambi i vizi riscontrati dal T.A.R. nel diniego gravato dalla Silyon comporta, in definitiva, l’accoglimento dell’appello e, in riforma della decisione impugnata, la reiezione del ricorso proposto in primo grado.

Sussistono, infine, giusti motivi per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, in riforma della decisione appellata, respinge il ricorso in primo grado;

dichiara compensate le spese processuali di entrambi i gradi;

ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’1 aprile 2003 , con l'intervento dei signori:

Agostino Elefante            - Presidente

Raffaele Carboni               - Consigliere

Paolo Buonvino                                - Consigliere

Goffredo Zaccardi                   - Consigliere

Carlo Deodato                       - Consigliere Estensore