Cons. Stato Sez. IV n. 8730 del 10 dicembre 2010
Urbanistica. Varianti non essenziali
La variante non essenziale - quale ritenuta in concreto dalla parte privata che la richiedeva - si innesta su un precedente titolo edilizio, il cui venir meno determina la contestuale caducazione del successivo titolo al primo correlato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 N.  08730/2010 REG.SEN.
 
 N. 05554/2007 REG.RIC.
 Il Consiglio di Stato
 
 in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 sul ricorso numero di registro generale 5554 del 2007, proposto da: 
 Comune di Altomonte, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Crapolicchio, con  domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via Belsiana, 100; 
 contro
 Piragine Anna Maria Carmela, rappresentata e difesa dagli avv. Paola Salvatore e  Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Sanino, in Roma,  viale Parioli, n. 180; 
 nei confronti di
 Colosimo Anna Aurora; 
 per la riforma
 della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE II n. 00498/2006, resa  tra le parti, concernente DINIEGO PERMESSO COSTRUZIONE IN VARIANTE PARCHEGGIO  MULTIPIANO.
 
 Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2010 il Cons. Armando Pozzi  e uditi per le parti gli avvocati Crapolicchio e Sanino;
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO
 Con ricorso al TAR Calabria, sede di Catanzaro, nrg 381/2005 la sig.ra Anna  Maria Piragine ha impugnato il provvedimento prot. 1979 del 4.03.2005, con il  quale l’ Ufficio Tecnico del Comune di Altomonte aveva rigettato l’istanza di  variante a permesso di costruire presentata dalla ricorrente in data 29.03.2004  per la realizzazione di un parcheggio ed altre unità da allocare in una  struttura multipiano in un’area in declivio a immediato ridosso del “Castello  dei Conti di Altomonte”. L’istanza di variante si ricollegava a due titoli  edilizi già rilasciati dal Comune di Altomonte con la concessione edilizia n. 25  del 29.07.2002 e con il permesso di costruire n. 8 del 1°.10.2003.
 
 Il primo dei menzionati titoli edilizi riguardava, giusta istanza del  10.01.2002, prot. 295, la realizzazione di lavori di restauro, consolidamento e  ristrutturazione funzionale del Castello dei Conti di Altomonte catastalmente  identificato al fg. 13, pl. 101; con il secondo permesso l’Amministrazione aveva  assentito “l’esecuzione di lavori di costruzione del parcheggio con struttura in  c.a. dalle seguenti caratteristiche, come emergenti dalla relazione tecnica  allegata alal domanda, in data 19.9.2003: struttura a gradinata, , un primo  piano, numerando dal basso, destinato a deposito, da un secondo piano destinato  a servizi di una futura piscina, das duer ulteriori pèiani destinati a  parcheggio, oltre una terrazza anche con funzioni di eliporto, “ ove occorra.
 
 Nel corso del processo di primo grado, il quale si innestava su altri due  contenziosi, come meglio si vedrà in prosieguo, con ordinanza n. 295/2005 del  5.05.2005, confermata in appello dal C.d.S., sez. IV, 28.07.2005 n. 3520, il  Collegio accoglieva la domanda di sospensione cautelare del provvedimento  impugnato e, nell’inerzia dell’Amministrazione, con altra ordinanza n. 48  dell’8.07.2005 provvedeva alla nomina ( rectius: alla conferma della nomina già  disposta per altro analogo ricorso ) del commissario ad acta nella persona del  Prefetto di Cosenza per l’esecuzione coattiva della predetta misura cautelare.  Con successiva ordinanza n. 67 del 4.11.2005, il TAR concedeva una proroga del  termine originariamente concesso al commissario per l’espletamento  dell’incarico.
 
 Con provvedimento prot. 11322 del 16.11.2005, il commissario ad acta definiva  positivamente il procedimento innescato dall’istanza di variante della  ricorrente. E’ subito da dire che di tale provvedimento non è più cenno in  sentenza, la quale, evidentemente, ha ritenuto caducato il provvedimento  commissariale sopra riportato per avvenuto assorbimento nella pronuncia di  merito.
 
 Con la sentenza del 9 maggio 2006, n. 498 ( e non la n. 500, come erroneamente  indicato nelle memorie difensive, ciò che evidenzia la confusione totale che ha  caratterizzato l’intera vicenda ),
 il Tribunale ha accolto il ricorso della sig.ra Piragine, ritenendo illegittimo  l’impugnato diniego motivato su una presunta inottemperanza dell’interessata ad  una richiesta di documenti.
 
 Avverso la sentenza n. 498/2006 ha proposto il presente appello il comune di  Altomonte, deducendo, dopo un’amplissima ricostruzione della confusissima  vicenda, che la variante richiesta dalla sig.ra Piragine era di carattere  essenziale e, come tale, andava valutata alla luce dell’intera e complessa  normativa urbanistico - ambientale vigente per il terrenop su cui sarebbe dovuto  sorgere la struttura multipiano (Legge Tognoli, PdF, d. lgs. 490/1999, ecc.).
 
 Si è costituita in giudizio l’appellata, per contestare l’ammissibiltà e la  fondatezza dell’appello. Anche l’appellante ha depositato ulteriore corposa  memoria.
 
 Alla pubblica udienza del 5 novembre 2010 la causa, chiamata congiuntamente ad  altri due appelli proposti sempre dalla stessa amministrazione comunale, è stata  trattenuta in decisione.
 DIRITTO
 1 - Preliminarmente vanno disattese, in quanto palesemente infondate, se non  addirittura pretestuose, tutte le eccezioni di inammissibilità e tardività  sollevate dalla difesa della parte appellata.
 L’appello, infatti, è rituale e tempestivo, in quanto notificato al procuratore  domiciliatario avv. Attinà, indicato espressamente in sentenza di primo grado  (art. 330 c.p.c.; Cons. Stato, sez. IV, 12 maggio 2009 , n. 2919). In ogni caso,  la costituzione dell’appellato sana ogni difetto di notifica, essendosi comunque  instaurato il contraddittorio sostanziale (Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 2006  , n. 3017; Cass. Civ. , sez. trib., 1 giugno 2004 , n. 10501 ed ivi ulteriori  riferimenti).
 L’appello è rituale in quanto contenente specifici e ben individuati motivi di  censura (non contro il provvedimento amministrativo ma) contro la sentenza di  primo grado.
 Quanto alla lamentata mancanza di autorizzazione al sindaco a stare in giudizio,  è ampiamente noto che nel nuovo ordinamento delle autonomie locali delineato  dalla legge n. 142/1990 e dal T.U. EE. LL. n. 267/2000, il Sindaco e il  Presidente della Provincia hanno assunto (anche in relazione alla legge  25.3.1993, n. 81, che ne ha previsto l'elezione diretta) un ruolo di vertice  politico - amministrativo centrale, in quanto titolari di funzioni di direzione  e di coordinamento dell'esecutivo comunale e provinciale, onde l' autorizzazione  del Consiglio prima e della Giunta poi, se trovava ragione in un assetto in cui  essi erano eletti dal Consiglio e la Giunta costituiva espressione del Consiglio  stesso, non ha più ragione di esistere in un assetto nel quale i medesimi  traggono direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e  costituiscono loro stessi la fonte di legittimazione degli assessori che  compongono la Giunta, cui il citato T.U. affida il compito di collaborare (con  il Sindaco o con il Presidente della Provincia). e di compiere tutti gli atti  rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla  legge al Consiglio e che non ricadono nelle competenze, previste dalla legge o  dallo statuto, del Sindaco (o del Presidente della Provincia) o degli organi di  decentramento (cfr. in tal senso: Cons. Stato, sez. VI, 07 gennaio 2008 , n. 33  ; sez. IV, 19 giugno 2006 , n. 3622 ; Cass. SS.UU. 16.6.2005 n. 12868).
 
 2 - Nel merito, ritiene preliminarmente il Collegio di procedere ad una seppur  rapida esposizione dei fatti storici che caratterizzano la complessa - e per  molti aspetti, compresi quelli processuali, confusa - vicenda all’esame, come  pure esposti ( ma solo in parte ) nell’appellata sentenza di primo grado n. 499  del 2006 .
 
 2.1 - L’attuale appellata, proprietaria del Castello dei Conti d’Altomonte sito  nell’omonimo Comune, in catasto identificato al fr. 13, mp. 101, adibito a  struttura alberghiera, con istanza del 10 gennaio 2002 chiedeva il rilascio di  permesso di costruire presentando un progetto relativo a lavori di “Restauro,  consolidamento e ristrutturazione funzionale del Castello”.
 
 2.2 - In particolare, le opere da realizzare consistevano nel consolidamento e  nella ristrutturazione funzionale dell’edificio, con l’aggiunta di nuove camere,  la realizzazione, all’esterno, di una piscina e di un’area da destinare a  parcheggio per far fronte, a detta dell’appellata, ad un notevole afflusso di  turisti e alla celebrazione di un gran numero di matrimoni.
 
 2.3 Il Comune - dopo ondivaghe determinazioni della Soprintendenza BBAAAA di  Cosenza che prima (note del 10.1.2002 e del 1.7.2002) aveva ritenuto non  proponibile l’intervento di realizzazione del terrazzo esterno, nonchè  dell’intero corpo di fabbrica adiacente il Castello, in quanto alterante  “totalmente la composizione visiva morfologica del pendio“ ciò che non sembrava  “portare a felice conclusione la sintesi progettuale, mentre, poi, con nota del  15.7.2002 la stessa Soprintendenza di Cosenza rilasciava il n.o. con  prescrizioni relative soltanto agli interventi sul castello - rilasciava  concessione edilizia n. 25 in data 29 luglio 2002, per la realizzazione,  appunto, dei lavori di restauro, consolidamento e ristrutturazione funzionale  del “Castello dei Conti di Altomonte” , in catasto al fg. n. 13, p.lla n. 101, a  condizione che detti lavori venissero eseguiti nel rispetto delle prescrizioni  contenute nella citata nota della Soprintendenza prov.le di Cosenza del 15  luglio 2002, prot. 387/m, riguardante, in particolare, la parte dei lavori  relativi al Castello. Con la stessa c.e. si autorizzava anche la realizzazione  del parcheggio esterno, con prescrizioni di destinazione d’uso a favore  dell’amministrazione comunale.
 
 2.4 Con la medesima c. e. n. 25 assentita anche la realizzazione della piscina e  del parcheggio esterno, articolati su quattro livelli (il primo “ non  utilizzato“, il secondo utilizzato a servizi, il terzo e quarto a parcheggio, il  tutto mediante strutture in c.a.: v. relazione tecnica allegata alla domanda di  c.e. ).
 
 3 - Con un secondo titolo abilitativo, n. 8/2003 del 1.10.2003,  l’Amministrazione comunale - anche su sollecitazione del Sindaco contenuta nella  citata lettera d’intenti in data 22.9.2003, manifestamente illegittima per  palese violazione del principio costituzionale di separazione fra politica ed  amministrazione (art. 97 Cost., artt. 4 e 14 d. lgs. n. 165/2001, art. 107  TUEELL n. 267/2000, ecc.) aveva assentito altresì “l’esecuzione di lavori di  costruzione del parcheggio con struttura in c.a. che interessano il 1° e il 2°  livello”.
 Si tratta di un titolo edilizio modificativo rispetto al precedente, in quanto  rilasciato su richiesta di apposita variante avente le seguenti caratteristiche,  come descritte nella relazione tecnica allegata alla domanda dell’interessata “  … l’esclusione della piscina e la modifica della struttura del  parcheggio………………La struttura adibita a parcheggio è prevista a gradinata, allo  scopo di seguire l’andamento del terreno di massima pendenza e, di conseguenza,  ridurre al minimo i movimenti di terra. Essa è composta di un primo piano,  enumerando dal più basso, destinato a deposito, da un secondo, destinato ai  servizi della futura piscina, da due ulteriori piani di eguale estensione  destinati a parcheggio, e da una terrazza con funzioni, ove occorra, anche di  eliporto.
 Ciascuno dei piani destinati a parcheggio può ospitare fino a venti posti  macchina. In totale il parcheggio può ospitare quindi quaranta autovetture………………  “.
 
 3.1 - Con provvedimento prot. 2974 del 19.11.2003, a lavori del parcheggio già  iniziati, la Soprintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali di Cosenza ne  ordinava la sospensione, in quanto ricadenti su di un’area da sottoporre - come  espressamente e contestualmente richiesto dalla medesima Soprintendenza in pari  data - ad estensione del vincolo storico - artistico - ambientale già presente  sul complesso monumentale del Castello.
 Il comune, a sua volta, con ordinanza n. 51 del 2.12.2003 disponeva la  sospensione di ogni attività edilizia connessa al pdc n. 8/2003.
 
 3.2 - Con successiva nota prot. 3026/M del 5.12.2003, la Soprintendenza di  Cosenza - dopo avere (erroneamente) precisato che il proprio parere del  15.7.2002 aveva riguardato un progetto privo degli allegati relativi al  parcheggio (ma a tal riguardo v. sopra p. 2.3) - sollecitava una revisione del  progetto del parcheggio, al fine di renderlo compatibile con le caratteristiche  del complesso monumentale sottoposto a tutela ed autorizzava, per quanto di  propria competenza, la ripresa dei lavori di consolidamento del pendio.
 Con ulteriore nota prot. 326 del 9.02.2004, la Soprintendenza di Catanzaro  comunicava all’interessata l’avvio del procedimento per l’eventuale imposizione  del vincolo sull’area interessata dall’opera, ai sensi dell’art. 2 dell’allora  vigente d. lgs. n. 490/1999.
 Conseguentemente, il comune adottava ordinanza cautelare n. 13 del 18.02.2004,  di sospensione dei lavori di realizzazione del parcheggio multifunzionale  autorizzati con il pdc n. 8/2003, escludendo però quelli di consolidamento del  pendio.
 
 3.3. - A seguito delle richieste della Soprintendenza, l’appellata presentava,  in data 29.03.2004, un progetto di variante per la realizzazione di un  parcheggio automobilistico multipiano, a gradinate, costruito lungo il pendio  sottostante il complesso monumentale.
 Le variazioni contenute nel suddetto progetto di variante, rispetto a quanto  assentito con permesso di costruire n. 8/2003, consistevano in una diversa  pianta dell’edificio, a forma trapezoidale (a fronte di quella originaria  rettangolare), per una maggiore altezza, per una ridotta superficie.
 Più in dettaglio, la relazione tecnica allegata alla domanda evidenziava quanto  segue:
 “ :Nel corso di esecuzione degli scavi di sbancamento, la sorpresa geologica ha  determinato non solo un abbassamento delle quote originarie dei tre piani di  posa, ma anche una modifica della pianta necessariamente divenuta di forma  irregolare. Di tal che la composizione definitiva risulta, sempre enumerando dal  più basso, la seguente:
 - primo piano, destinato a deposito, esteso mq 84 circa;
 - secondo piano, destinato a deposito e/o servizi, esteso mq 190 circa;
 - terzo piano, destinato a servizi della futura piscina, esteso mq 190 circa;
 - quarto e quinto piano, destinati a parcheggio, estesi ciascuno mq 300 m.  circa;
 - terrazza estesa mq 300 circa…………”.
 
 3.4 - Con provvedimento prot. 1971/M del 14.04.2004 la Soprintendenza calabrese  di Cosenza rilasciava il nulla osta in ordine al menzionato progetto di variante  con prescrizioni di carattere semplicemente estetico; con successiva nota prot.  1293/M del 28.05.2004, in risposta a specifica richiesta del Comune di Altomonte  del 30.04.2004, precisava che l’avvenuta approvazione ai sensi dell’art. 23 del  d. lgs. n. 490/1999 del progetto di variante aveva comportato la revoca della  sospensione cautelativa dei lavori precedentemente disposta con provvedimento  del 19.11.2003 (v. sopra sub 3.1).
 
 3.5 - Con nota prot. 5215 del 14.06.2004, l’Ufficio Tecnico del Comune di  Altomonte comunicava all’appellata l’avvio del procedimento per l’annullamento  in autotutela della concessione edilizia n. 25/2002, limitatamente al fabbricato  adibito a parcheggio e del permesso di costruire n. 8/2003.
 L’interessata con nota del 21.06.2004 trasmetteva all’Amministrazione comunale  le proprie osservazioni.
 
 3.6 - Con decreto n. 41/2004 del 7.07.2004, la medesima Soprintendenza per i  Beni e le Attività Culturali per la Calabria di Catanzaro, previa comunicazione  di avvio del procedimento in data 9.2.2004, dichiarava, ai sensi del d. lgs. 22  gennaio 2004, n. 42, l’area sottostante il Castello di interesse particolarmente  importante.
 
 3.7 Il comune, con provvedimento prot. 5280 del 17.06.2004, respingeva  definitivamente l’istanza di variante presentata dalla ricorrente e con  successivo provvedimento n. 42 del 27.07.2004 annullava d’ufficio la concessione  edilizia n. 25 del 29.07.2002, limitatamente al fabbricato adibito a parcheggio,  nonché il permesso di costruire n. 8 del 1.10.2003. Con il medesimo  provvedimento di annullamento d’ufficio, veniva ingiunta alla parte appellata,  in qualità di ditta esecutrice dei lavori, la demolizione delle opere eseguite  nonché il ripristino dell’originario stato dei luoghi.
 
 4 - Avverso il predetto provvedimento comunale di autotutela, la ricorrente ha  proposto gravame al TAR di Catanzaro, iscritto al R.G. n. 1101/2004.
 Autonomo gravame è stato proposto altresì avverso il provvedimento di rigetto  dell’istanza di variante del 17.06.2004, iscritto al R.G. n. 1039/2004.
 Alla camera di consiglio del 7.10.2004, fissata per la discussione della domanda  cautelare proposta dalla ricorrente nell’ambito del ricorso R.G. n. 1039/2004,  il Tribunale, con ordinanza n. 558/2004, concedeva la richiesta misura cautelare  e disponeva la sospensione del provvedimento prot. 5280 del 17.06.2004, di  diniego della domanda di variante.
 
 4.1 - I due ricorsi riuniti nn. 1101 e 1039 del 2004 venivano accolti dal TAR  con sentenza n. 499/2006, la quale è stata appellata dal comune di Altomonte con  ricorso in appello nrg. 5553 del 2007.
 
 5 - Nell’ambito del medesimo processo, con successiva ordinanza n. 2/2005 del  17.01.2005, lo stesso Tribunale Amministrativo, pronunciandosi su apposita  istanza della ricorrente, attuale appellata, concedeva le richieste misure  attuative dell’ordinanza cautelare n. 558/2004, provvedendo alla nomina del  commissario ad acta nella persona del Prefetto di Cosenza, il quale, a sua  volta, designava il vice prefetto aggiunto dott.ssa Anna Aurora Colosimo, in  servizio presso il medesimo Ufficio Territoriale del Governo.
 
 5.1 - Il commissario dapprima chiedeva una proroga del termine per la  conclusione del suo mandato; quindi, con distinte note, commissariale e  prefettizia, del 4.10.2005 e del 5.10.2005, faceva istanza al Tribunale  Amministrativo di concedere la proroga del termine per la conclusione  dell’incarico e di valutare l’opportunità di autorizzarlo ad avvalersi  dell’ausilio di un tecnico di fiducia per un più approfondito esame dei numerosi  e complessi atti del procedimento e conseguente decisione sull’istanza di  permesso in variante.
 Il Giudice di primo grado, all’esito della camera di consiglio del 3.11.2005,  con ordinanza n. 67/2005 del 4.11.2005 concedeva la proroga richiesta ed  autorizzava il commissario ad avvalersi di un professionista di fiducia, in  particolare <<a farsi ausiliare all’evenienza, da un professionista di fiducia,  successivamente designato nella persona dell’ing. Maurizio Aristodemo,  professore ordinario di Scienze delle Costruzioni presso la Facoltà di  Ingegneria dell’Università della Calabria.
 
 5.2 - L’ing. Aristodemo, con nota del 15.11.2005 diretta al commissario ad acta,  esprimeva le proprie osservazioni sul progetto di rilascio del permesso di  costruire, con particolare riguardo ai profili altimetrici e planimetrici  dell’opera.
 Con il provvedimento n. 28 del 16.11.2005, il commissario ad acta concludeva il  procedimento, rilasciando il titolo edilizio richiesto.
 
 5.3 - Avverso il provvedimento commissariale di rilascio del titolo edilizio in  variante insorgeva a sua volta il Comune con ricorso al TAR per la Calabria,  iscritto al RG n. 54/2006.
 Il predetto gravame è stato respinto con sentenza n. 500/2006, fatta oggetto di  appello iscritto al nrg. 5552 del 2007.
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 6 - Nel frattempo, l’ente locale, in dichiarata esecuzione dei provvedimenti  cautelari del TAR, con provvedimento prot. 1979 del 4.03.2005, si ripronunciava  negativamente sull’istanza di variante della ricorrente, e ciò prima  dell’insediamento del commissario ad acta nominato con ordinanza n. 2/2005, il  quale non poteva quindi dare corso all’incarico ricevuto.
 Ciò avveniva perché l’Amministrazione locale, dopo la sospensione cautelare del  precedente diniego di variante n. 5280 del 17.06.2004 (supra sub 3.6), aveva  riattivato il procedimento istruttorio con nota prot. 12279 del 24.11.2004,  chiedendo alla ricorrente la produzione di ulteriore documentazione rispetto a  quella già versata in atti.
 Con il citato provvedimento del 4.03.2005, l’Amministrazione ha respinto  l’istanza di variante presentata dalla ricorrente in primo grado, attuale  appellante, per non aver prodotto la documentazione richiesta, impedendo di  fatto l’istruttoria conclusiva al progetto di variante.
 
 6.1 - Avverso il suddetto provvedimento di rigetto proponeva ulteriore ricorso  al TAR l’attuale appellata, iscritto al RG n. 381/2005.
 Con ordinanza n. 295/2005 del 5.05.2005, confermata in appello da questa Sezione  con ord.za 28.07.2005 n. 3520, il TAR accoglieva la domanda di sospensione  cautelare del provvedimento negativo.
 Nella perdurante inerzia del comune nel dare esecuzione alla misura cautelare,  lo stesso Tribunale, pronunciandosi su apposita istanza della ricorrente, con  ordinanza n. 48 dell’8.07.2005 provvedeva alla nomina del commissario ad acta  sempre nella persona del Prefetto di Cosenza per l’esecuzione coattiva della  predetta misura cautelare. Con successiva ordinanza n. 67 del 4.11.2005, il  Collegio concedeva una proroga del termine originariamente concesso al  commissario per l’espletamento dell’incarico.
 
 6.2 - Il ricorso nrg 381/2005 è stato definito dal TAR con sentenza di  accoglimento n. 498/2006, avverso la quale ha pure proposto appello lo stesso  comune di Altomonte, con ricorso nrg 5554 del 2007.
 
 7 - Tutto ciò sinteticamente esposto, preliminarmente il Collegio decide di  tenere i tre appelli separati e di non disporne la riunione: ciò in quanto si  tratta di vagliare tre distinte sentenze di primo grado, aventi ad oggetto  provvedimenti distinti, seppur inerenti la stessa vicenda edilizia.
 Si tratta di vicenda, come sopra sinteticamente esposta, caratterizzata da una  soverchia mole di atti e di ricorsi giurisdizionali, con affastellamento tale da  avere generate confusione nelle stesse parti con indicazioni di sentenze  appellate inesatte, così che un’eventuale riunione comporterebbe un inutile  ulteriore affastellamento espositivo e motivazionale, in spregio al principio  (seppur tendenziale) di chiarezza e sinteticità di cui all’articolo 3, comma 2,  c.p.a..
 
 8 - Può, pertanto passarsi all’esame dell’appello n. 5554/2008 proposto avverso  la sentenza del TAR Calabria n. 498/2006, di accoglimento del ricorso proposto  dalla sig.ra Piragine avverso il provvedimento prot. 1979 del 4.03.2005, con il  quale l’ Ufficio Tecnico del Comune di Altomonte ha di nuovo rigettato l’istanza  di variante (cfr. ssopra p. 6).
 Con tale gravame il comune di Altomonte ha, come detto già in fatto, formulato  una serie corposa (50 pagine) di censure alla sentenza.
 
 9 - L’appello è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come pure  esattamente prospettato nell’appello stesso, laddove si rileva - del tutto  correttamente - che l’accoglimento dell’appello, contestualmente proposto dal  comune al presente gravame, avverso la sentenza n. 499/2006 del TAR Calabria  deriverebbe la superfluità della decisione sul presente appello (che diverrebbe  improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse) in quanto dalla conferma  della validità del provvedimento comunale di annullamento in via di autotutela  dei titoli abilitativi edilizi relativi ai lavori di cui alla realizzazione del  parcheggio (nonché, aggiunge il Collegio, del primo diniego di variante),  conseguirebbe la caducazione automatica di ogni provvedimento di approvazione o  rigetto di variante progettuale concernente i citati lavori (sulla cui validità  vertono le sentenza nn. 498 e 500/2006 del medesimo TAR); se il titolo  principale viene annullato, infatti, cade ogni provvedimento di variante ad esso  pertinente.
 La tesi dell’appellante è, come detto, perfettamente condivisibile, in quanto  oltretutto correlata ad una costante giurisprudenza, solo in parte richiamata  nell’atto d’appello, in base alla quale la variante non essenziale - quale  ritenuta in concreto dalla parte privata che la richiedeva - si innesta su un  precedente titolo edilizio, il cui venir meno determina la contestuale  caducazione del successivo titolo al primo correlato. fra le tante sentenze si  segnala, anche per la pregevole ricostruzione delle varie tipologie di varianti  edilizie, Cons. Stato, sez. V, 11 marzo 2005 , n. 1023.
 
 10 - Oltre a tale aspetto, l’appello si manifesta improcedibile per sopravvenuta  carenza di interesse anche sotto un secondo profilo.
 Il provvedimento di diniego qui in contestazione è stato emesso, come detto, in  dichiarata esecuzione - non importa stabilire qui se esatta o errata - dei  provvedimenti cautelari adottati dal TAR, come meglio esposti sopra.
 Ora, come insegna la costante giurisprudenza di questo Consiglio, la spontanea  esecuzione, da parte della p.a. soccombente in primo grado, della sentenza del  T.A.R. non implica di per sé alcuna acquiescenza, in quanto tale sentenza è  immediatamente esecutiva e va eseguita anche se ciò avvenga dopo la proposizione  dell'appello, fermo restando che tale attività è doverosa e risponde a regole di  buona amministrazione e non crea alcun inconveniente, essendo destinata a  caducarsi automaticamente in caso d'accoglimento dell'appello (v., ex plurimis,  Cons. Stato, sez. V, 8 giugno 2000 , n. 3240 ; sez. VI, 2 marzo 1999, n.222;  id., sez. V, 14 aprile 1997, n.363).
 Tuttavia, una volta venuti meno i provvedimenti sulla cui base l’attività  esecutiva della P. A . è stata posta in essere anche quest’ultima viene  automaticamente rimossa.
 Ciò che è apputo avvenuto nel caso di specie.
 
 10.1 - Infatti, con separata sentenza emessa sull’appello nrg. 5553/2007  (trattenuto in decisione alla stessa udienza del 5 novembre 2010), avente ad  oggetto la sentenza del TAR Calabria n. 499/2006, concernente, a sua volta, il  primo diniego di variante e l’autoannullamento dei titoli edilizi originari  relativi al parcheggio ed altre funzioni allocate nella struttura multipiano a  ridosso del castello, questa Sezione ha accolto l’appello del comune e per  l’effetto, annullando la sentenza del TAR n. 499 del 2006, ha conferito  definitiva legittimità ed efficacia ai due provvedimenti di diniego ed  autotutela sopra indicati, per effetto dei quali nessuna attività edilizia  relativa al predetto parcheggio deve ritenersi legittima e consentita.
 
 10.2 - Ciò comporta che tutti i provvedimenti cautelari disposti dal TAR  Calabria ed i connessi provvedimenti in sede di ottemperanza assunti nell’ambito  della stessa fase cautelare sono automaticamente annullati con la pronuncia di  merito dell’appello del comune.
 Infatti, la fase cautelare poggia su una cognizione sommaria ed è finalizzata ad  assicurare una tutela di natura interinale; conseguentemente, l'eventuale  difformità tra la decisione cautelare e quella di merito, stante l'autonomia tra  i due rimedi e la diversità dei rispettivi presupposti, rientra nella fisiologia  processuale e non dà luogo ad alcuna invalidità, essendo le decisioni assunte in  sede cautelare destinate a restare definitivamente assorbite - e se del caso  travolte - dalla sentenza di merito (Cons. St., sez. IV, 17 maggio 2010 , n.  3129 ; sez. V, 29 dicembre 2009 , n. 8908; sez. IV, 15 maggio 2009 , n. 3023;  sez. VI, 24 aprile 2009 , n. 2535).
 Una siffatta caducazione automatica è avvenuta nel caso di specie, in quanto,  venuto meno, per effetto della sentenza d’appello sul ricorso nrg. 5553 del  2007, il supporto giudiziale cautelare e di merito di primo grado su cui si  fondava l’attività dell’amministrazione in questa sede censurata, gli atti da  questa posti in essere vengono automaticamente caducati.
 
 11 - Conclusivamente, l’appello va dichiarato improcedibile per sopravvenuto  difetto di interesse.
 
 Le spese possono compensarsi, tenuto conto che sulle stesse già sdi è provveduto  in favore dell’amministrazione appellante con la predetta sentenza su ric. nrg  5553/2006.
 P.Q.M.
 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente  pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile  l'appello per sopravvenuta carenza di interesse.
 
 Spese compensate.
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2010 con  l'intervento dei magistrati:
 Giorgio Giaccardi, Presidente
 Armando Pozzi, Consigliere, Estensore
 Salvatore Cacace, Consigliere
 Raffaele Greco, Consigliere
 Diego Sabatino, Consigliere
 L'ESTENSORE                                                   IL PRESIDENTE
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 10/12/2010
                    



