Cass. Sez. III n. 27713 del 6 luglio 2010 (CC 20 mag. 2010)
Pres. Onorato Est. Franco Ric. P.M. in proc. Olivieri e altro
Urbanistica.Modifica di destinazione d'uso
In tema di reati edilizi, la modifica di destinazione d'uso è integrata anche dalla realizzazione di sole opere interne. (Fattispecie di mutamento in abitazione del sottotetto mediante la predisposizione di impianti tecnologici sottotraccia).
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Camera di consiglio
 Dott. ONORATO Pierluigi          - Presidente  - del 21/04/2010
 Dott. CORDOVA Agostino           - Consigliere - SENTENZA
 Dott. FIALE   Aldo               - Consigliere - N. 799
 Dott. FRANCO  Amedeo        - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. MARINI  Luigi              - Consigliere - N. 304/2010
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Asti;
 avverso l'ordinanza emessa il 4.11.2009 dal tribunale del riesame di  			Asti;
 udita nella udienza in camera di consiglio del 20 maggio 2010 la  			relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
 udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore  			Generale dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per l'annullamento  			con rinvio della ordinanza impugnata;
 udito il difensore avv. Mirate Aldo.
 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 Con decreto del 15.10.2009 il GIP del tribunale di Asti dispose il  			sequestro preventivo di alcuni immobili in corso di realizzazione  			nell'area PEEP 900 di Canelli in relazione al reato di cui al  			D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b), per essere state  			realizzate volumetrie superiori a quelle consentite dal piano, in  			quanto avrebbero dovuto essere conteggiati nella volumetria anche i  			sottotetti che venivano destinati ad uso residenziale.  			Il tribunale del riesame di Asti, con l'ordinanza in epigrafe,  			annullò il sequestro preventivo per mancanza del fumus del reato  			ipotizzato. Osservò in particolare: che le unità immobiliari  			oggetto del riesame erano diverse da quelle relative al permesso di  			costruire preso in esame dal CT del PM e per esse non erano stati  			acquisiti i permessi di costruire; che la sola predisposizione di  			impianti tecnologici sottotraccia non integrava il requisito della  			destinazione del sottotetto ad abitazione; che gli abbaini  			rientravano nella sagoma normale e non andavano calcolati perché il  			regolamento edilizio li considerava come elementi architettonici e  			strumentali e non computabili nel volume.
 Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Asti propone  			ricorso per cassazione deducendo violazione di legge. In particolare  			lamenta:
 - che il CT del PM aveva esaminato anche le unità immobiliari in  			questione in riferimento al piano ed aveva indicato l'unità di cui  			al richiamato permesso di costruire esclusivamente come esempio;
 - che del resto era stata contestata non solo l'esecuzione delle  			opere di cui al permesso 96/05 ma di tutti gli alloggi, ivi inclusi  			quelli sequestrati;
 - che, secondo l'art. 50 delle NTA del PRG la volumetria da  			conteggiare è anche quella della porzione di sottotetto interessata  			dalla esistenza di un tetto eccedente la sagoma ideale, che va  			conteggiata per 2/3 anche se non destinata ad abitazione e per intero  			se destinata ad abitazione;
 - che pertanto nella specie era irrilevante stabilire se vi era stato  			in mutamento di destinazione d'uso del sottotetto perché il volume  			andava comunque calcolato nella volumetria almeno nella misura dei  			2/3, il che già superava il limite consentito;
 - che inoltre le sporgenze realizzate in concreto non potevano  			rientrare nella nozione di abbaino prevista dall'art. 39 del  			regolamento edilizio, ed avevano in realtà trasformato la struttura  			interna del sottotetto;
 - che il tribunale del riesame ha omesso di verificare le  			caratteristiche che in concreto avevano nella specie gli abbaini,  			limitandosi solo alla denominazione attribuita;
 - che in particolare non aveva nemmeno verificato se i cd. abbaini  			superassero 1/20 della superficie del sottotetto.
 MOTIVI DELLA DECISIONE
 Il ricorso è fondato.
 Innanzitutto, infatti, è privo di motivazione ed erroneo l'assunto  			che il CT del PM non avrebbe detto nulla di specifico sugli immobili  			sequestrati e sui permessi di costruire ad essi riferibili. Il  			tribunale del riesame ha infatti omesso di esaminare la circostanza  			decisiva evidenziata dal PM, ossia se era vero che l'esame del CT si  			era comunque svolto sull'intero PEEP 900 sulla cui base erano stati  			rilasciati tutti i permessi di costruire e se era vero che tutte le  			varie unità immobiliari realizzate appartenevano alla medesima  			tipologia, sicché i dati tecnici specificamente richiamati dal CT  			riguardavano si un solo caso preso come esempio, ma valevano anche  			per tutti gli altri immobili aventi le medesime caratteristiche.  			In sostanza, il tribunale del riesame ha omesso di valutare l'assunto  			dell'accusa secondo cui il CT aveva preso in considerazione tutti gli  			immobili, anche se poi aveva concentrato l'analisi solo su due  			(analoghi agli altri per tipologia e volumetria) per dimostrare che  			nella specie fin dalla progettazione dei manufatti era stata superata  			la tipologia ammessa per tutte le unità immobiliari, di modo che i  			dati indicati dal CT erano validi anche in riferimento agli immobili  			di proprietà di Olivieri Giuseppe e della Olivieri srl.  			L'ordinanza impugnata è poi erronea laddove ammette che nei  			sottotetti in questione vi era stata la predisposizione di impianti  			tecnologici sottotraccia, così come evidenziato dalla consulenza, ma  			ritiene poi tale predisposizione irrilevante perché essa non  			varrebbe ad integrare in mancanza di ulteriori elementi il mutamento  			di destinazione del sottotetto ad uso abitativo. Si tratta di  			affermazione in parte erronea, perché, secondo la giurisprudenza di  			questa Suprema Corte, la modifica di destinazione d'uso rilevante ai  			fini edilizi può aversi anche mediante la realizzazione di sole  			opere interne (quali appunto la realizzazione di sole opere interne  			(quali appunto la predisposizione degli impianti tecnologici), e in  			parte apodittica, perché non è indicato per quale ragione la  			predisposizione di impianti tecnologici, sia pure sottotraccia, non  			sarebbe idonea da sola a configurare un mutamento di destinazione ad  			uso abitativo e quali ulteriori elementi occorrerebbero per aversi  			tale mutamento.
 Va inoltre rilevato che il PM aveva altresì dedotto che i sottotetti  			avrebbero dovuto essere tenuti presenti nel calcolo della volumetria  			anche qualora non fossero stati destinati ad uso abitativo. Aveva  			invero rilevato il PM che secondo l'art. 50 delle NTA i sottotetti  			destinati ad abitazione dovevano essere conteggiati per intero,  			mentre quelli non destinati ad abitazione dovevano comunque essere  			conteggiati come volume residenziale per i 2/3, qualora eccedenti la  			sagoma ideale ovvero qualora compresi nella sagoma ideale se aerati  			ed illuminati con aperture pari a più di 1/20 della superficie in  			pianta. Il PM aveva appunto sostenuto che nella specie ricorrevano le  			condizioni previste da questa norma per calcolare comunque per i 2/3  			il volume dei sottotetti, anche nella ipotesi che si fosse voluto -  			erroneamente - escludere la loro destinazione ad uso abitativo a  			seguito della predisposizione degli impianti tecnologici. Il  			tribunale del riesame ha omesso di esaminare questa ipotesi  			accusatoria e di motivare sul suo rigetto.
 Analoga mancanza di motivazione si può riscontrare in ordine  			all'assunto accusatorio secondo cui doveva anche calcolarsi il volume  			degli abbaini e delle altra sporgenze realizzate, in quanto questi  			eccedevano nel caso concreto dai limiti previsti dal piano. Il  			tribunale del riesame invero, da un lato, non ha considerato che in  			caso di contrasto le norme del piano prevalgono su quelle del  			regolamento edilizio; da un altro lato, ha omesso di valutare le  			dimensioni, le forme e le caratteristiche degli abbaini e delle  			aperture concretamente realizzate per stabilire se essi fossero o  			meno compatibili con le previsioni del piano e potessero appunto  			essere qualificati come abbaini; e da un altro lato ancora, ha omesso  			di verificare se tali aperture superassero comunque 1/20 della  			superficie del sottotetto.
 L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio al  			tribunale di Asti per nuovo giudizio.
 P.Q.M.
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Asti.  			Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione,  			il 20 maggio 2010.
 Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010
                    



