Cass. Sez. III n. 24429 del 17 giugno 2011 (CC 25 mag.2011) 
Pre.Petti Est.Lombardi Ric. Amato
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e sequestro preventivo
Il sequestro preventivo disposto per il reato di lottizzazione abusiva, ove limitato alle aree su cui insistano i manufatti abusivi, non è estensibile ad aree diverse né ad opere diverse non rilevando il fatto che sia confiscabile l'intera area interessata dalla lottizzazione abusiva.
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Camera di consiglio
 Dott. PETTI     Ciro             - Presidente  - del 25/05/2011
 Dott. LOMBARDI  Alfredo          - Consigliere - SENTENZA
 Dott. AMORESANO Silvio           - Consigliere - N. 1048
 Dott. ROSI      Elisabetta       - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. GAZZARA   Santi            - Consigliere - N. 50392/2010
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 Amato Michele, n. a Molfetta il 22.1.1965, nella qualità di  			legale rappresentante della società GRAMCO S.r.l., avverso  			l'ordinanza in data 11.11.2010 del Tribunale di Bari, con la quale è  			stato confermato il decreto di sequestro preventivo di un'area e  			delle opere abusive su di essa realizzate emesso dal G.I.P. del  			Tribunale di Bari in data 16.9.2010.
 Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria  			Lombardi;
 Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
 Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott.  			PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
 Udito il difensore del ricorrente, Avv. VISTA Ferdinando, che ha  			concluso per l'accoglimento del ricorso.
 CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
 Con la impugnata ordinanza H Tribunale di Bari, in funzione di  			giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo  			emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 16.9.2010 di un'area  			e dei manufatti su di essa realizzati, interessante l'intera maglia  			D1.l che ingloba il piano di lottizzazione in contrada "Zurlo De  			Venuto" in agro di Giovinazzo, area destinata ad attività  			secondarie relative ad artigianato di servizio, ove erano state  			realizzate opere ed unità abitative in violazione del vigente regime  			pianificatorio.
 L'ordinanza ha riportato i capi di imputazione riguardanti numerosi  			soggetti, indagati dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art.  			44, lett. a) e c) per avere posto in essere una lottizzazione abusiva  			di natura sostanziale, realizzata, in sintesi, attraverso una serie  			di violazioni di carattere generale degli strumenti urbanistici  			vigenti ed una serie di violazioni relative ai singoli lotti, che  			avevano comportato il superamento del limite stabilito dallo  			strumento urbanistico nel rapporto tra uso artigianale ed uso  			abitativo dei singoli immobili, nonché per avere realizzato  			manufatti in violazione della pianificazione vigente ed in totale  			difformità del titolo.
 L'ordinanza ha riportato, poi, l'esposizione fattuale contenuta nel  			provvedimento del G.I.P. e, per l'effetto, analiticamente le  			risultanze e conclusioni della perizia espletata in sede di incidente  			probatorio, afferenti a profili di illegittimità del piano di  			lottizzazione, che riguardavano la distanza delle costruzioni dalla  			linea ferroviaria, il mancato coinvolgimento nella lottizzazione  			delle Ferrovie dello Stato, violazioni di legge in relazione alla  			percentuale destinata ad uso abitativo e alla riserva di spazi a  			parcheggi. Ulteriori profili di illegittimità erano stati inoltre  			rilevati con riferimento alla successiva variante del piano di  			lottizzazione approvato dal consiglio comunale di Giovinazzo per il  			mutamento di destinazione d'uso degli immobili da artigianale a  			residenziale, evidenziata da una serie di rilievi tecnici afferenti  			alle costruzioni.
 L'ordinanza ha respinto l'eccezione di intervenuta perenzione del  			provvedimento di sequestro, per non essere stata emessa l'ordinanza  			del tribunale del riesame entro il termine di dieci giorni dalla  			presentazione dell'istanza, nonché le deduzioni difensive con le  			quali il ricorrente aveva sostenuto la propria estraneità alle  			indagini in corso, anche in quanto terzo acquirente degli immobili, e  			fatto rilevare che questi ultimi non risultavano neppure aver formato  			oggetto di indagine. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Amato  			Michele, nella qualità di legale rappresentante della GRAMCO  			S.r.l., che la denuncia per difetto assoluto di motivazione e  			violazione di legge. Il ricorrente censura in primo luogo l'omessa  			pronuncia dell'ordinanza impugnata in ordine alla eccezione di  			perenzione dell'efficacia del sequestro, per non aver provveduto il  			tribunale del riesame entro il termine stabilito dal combinato  			disposto dell'art. 324 c.p.p., comma 7 e art. 309 c.p.p., commi 9 e  			10. Nel prosieguo si reiterano le deduzioni con le quali si era  			sostenuta la inesistenza del titolo custodiate reale nei confronti  			della GRAMCO S.r.l.. Si osserva che detta società è proprietaria  			dei lotti A/3 e A/15, che non vengono menzionati nell'ordinanza quale  			oggetto di indagine, così come non risulta indagato l'Architetto  			Amato. Si osserva inoltre che i lotti sottoposti alla misura  			cautelare sono stati ultimati in ogni loro parte comprese le  			rifiniture.
 Il ricorso è fondato.
 Preliminarmente la Corte osserva che il Tribunale ha esaminato  			l'eccezione di perdita di efficacia del sequestro, ai sensi dell'art.  			324, comma 7, in relazione all'art. 309 c.p.p., comma 10, e l'ha  			respinta con motivazione giuridicamente corretta, osservando che il  			termine di dieci giorni, entro il quale deve intervenire la pronuncia  			da parte del giudice del riesame, decorre dalla data in cui  			pervengono al tribunale gli atti chiesti al G.I.P.; che nel caso in  			esame tali atti sono pervenuti definitivamente il 4.11.2010 con la  			conseguente tempestività del provvedimento emesso.  			Dal verbale di udienza in data 4.11.2010 emerge, infatti, che la  			stessa difesa del ricorrente ha dato atto che solo in detta data, con  			il deposito della relazione del ct. del P.M., poteva definirsi  			completa la trasmissione degli atti al tribunale del riesame.  			Pertanto, da tale data è decorso il termine per provvedere, con la  			conseguente tempestività dell'ordinanza emessa il successivo 11  			novembre.
 Il motivo di gravame in ordine all'effettivo sequestro dei lotti  			citati in ricorso appare, invece, fondato.
 L'ordinanza impugnata ha affermato sul punto che il decreto di  			sequestro emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bari ha riguardato  			l'intera maglia D1.1 inglobante il piano di lottizzazione in contrada  			"Zurlo-De Venuto" in agro di Giovinazzo (parte iniziale  			dell'ordinanza e punto 2.2.).
 Orbene, tale affermazione contrasta con il dispositivo del  			provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.I.P., avendo ad  			oggetto tale dispositivo il sequestro "delle aree in cui sono state  			realizzate le opere descritte nei capi di imputazione e delle opere  			stesse".
 Il provvedimento di sequestro, alla luce di quanto concretamente in  			esso disposto, non appare estensibile ad aree diverse da quelle sulle  			quali sono state realizzate le opere indicate nei capi di imputazione  			o ad opere diverse, a nulla rilevando per quanto riguarda la misura  			cautelare effettivamente disposta, la suscettibilità di confisca  			dell'intera area interessata dalla lottizzazione abusiva (sez. 3^,  			22.3.2005 n. 17424, Agenzia Demanio in proc. Matarrese ed altro, RV  			231515), così come affermato nel provvedimento impugnato.  			L'ordinanza deve essere, pertanto, annullata con rinvio per un nuovo  			esame che tenga conto dei rilievi che precedono.
 P.Q.M.
 La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di  			Bari.
 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 maggio 2011.  			Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011
                    



