Cass.Sez. III n. 41479 del 8 ottobre 2013 (Ud 24 set 2013)
Pres.Squassoni Est.RamacciRic.Valle.
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e area destinata a campeggio 
Integra il reato di lottizzazione abusiva la realizzazione, all'interno di una area adibita a campeggio, di una struttura ricettiva che presenta le caratteristiche di uno stabile insediamento residenziale, posto che il "campeggio" presuppone allestimenti e servizi finalizzati ad un soggiorno occasionale e limitato nel tempo in quanto previsto dalla legge in funzione di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. (Fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante la realizzazione di 270 piazzole delimitate da recinzioni, pavimentazioni ed altre opere permanenti in grado di formare con le roulotte singole unità abitative).
  Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:         Udienza pubblica SENTENZA P.Q.M.REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE    
 SEZIONE TERZA 
 Dott. SQUASSONI Claudia           - Presidente  - del 24/09/2013
 Dott. GENTILE   Mario             - Consigliere - SENTENZA
 Dott. MULLIRI   Guicla            - Consigliere - N. 2826
 Dott. SARNO     Giulio            - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. RAMACCI   Luca         - rel. Consigliere - N. 48385/2012
 ha pronunciato la seguente: 
 sul ricorso proposto da:
 VALLE GIUSEPPE ANTONIO N. IL 17/08/1936;
 avverso la sentenza n. 1380/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del  11/01/2012;
 visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
 udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/09/2013 la relazione fatta dal  Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
 Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A. Policastro, che  ha concluso per il rigetto del ricorso;
 Udito il difensore Avv. M. Panini.
 RITENUTO IN FATTO
 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza dell'11.1.2012, ha  confermato la decisione del Tribunale di Latina in data 23.3.2010,  appellata da Giuseppe Antonio VALLE e con la quale si dichiarava  non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei suoi confronti  in ordine al reato di cui agli artt. 81 e 110 c.p., D.P.R. n. 380 del  2001, art. 30, art. 44, lett. c), concretatisi nella lottizzazione  abusiva di un terreno di mq 25.000 circa adibito a campeggio mediante  la realizzazione, in assenza di titoli abilitativi, di opere quali  manufatti, piazzole, impianto elettrico, roulotte non trasportabili,  con conseguente trasformazione urbanistica ed edilizia della stessa  area. Veniva altresì ordinata la confisca dell'area abusivamente  lottizzata.
 Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.  2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il  vizio di motivazione, lamentando la omessa valutazione, da parte dei  giudici del merito, della legittima esistenza del campeggio e della  normativa di riferimento.
 Osserva, a tale proposito, che la Corte territoriale avrebbe basato  il proprio convincimento su principi giurisprudenziali non pertinenti  al caso in esame, che riguarda una struttura campeggistica ubicata in  zona avente, quale destinazione urbanistica, quella di "verde privato  attrezzato a camping".
 Rileva, inoltre, che la presenza di infrastrutture e servizi indicata  come sintomatica dell'attività lottizzatoria risponde, in realtà,  alle previsioni della normativa di settore sulle essenziali dotazioni  dei campeggi.
 Tale normativa, aggiunge, è stata oggetto di modifiche ampliative ad  opera della L.R. 13 agosto 2011, n. 14, promulgata dopo la  proposizione dell'appello e segnalata alla Corte territoriale con  nuovo motivo di gravame articolato in una memoria della quale,  tuttavia, i giudici non avrebbero tenuto conto.
 Evidenzia, poi, che la ritenuta stabilità dell'insediamento da parte  dei giudici del gravame sarebbe frutto di una erronea valutazione dei  dati fattuali, poiché la circostanza che, in tre diversi  sopralluoghi, alcune piazzole fossero state rivenute sempre  utilizzate, non esclude che non vi sia stata una effettiva rotazione  degli occupanti; inoltre la L.R. n. 59 del 1985 (art. 2) prevede la  possibilità di riservare fino al 50% della ricettività a singoli  campeggiatori per periodi prolungati sino ad un anno e non sarebbe  stato provato, nella fattispecie, il superamento di tale percentuale.  La presenza del campeggio, inoltre, non avrebbe determinato alcun  impatto territoriale negativo, stante la conformità dell'attività  alla destinazione urbanistica di zona.
 3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed  il vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca, non  avendo la Corte territoriale considerato che le aree colpite dalla  misura di sicurezza patrimoniale sarebbero, fin dal 1980, di  proprietà di altro soggetto e, segnatamente, della "Immobil Tourist  s.r.l.".
 4. Con un terzo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed  il vizio di motivazione in relazione alla mancata disamina, da parte  della Corte territoriale, delle deduzioni formulate con memoria e  concernenti la promulgazione, nelle more del giudizio di appello,  della L.R. 13 agosto 2011 n. 14.
 5. Con un quarto motivo di ricorso rileva la violazione di legge ed  il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei  presupposti per l'applicabilità della confisca, dovendosi escludere  ogni profilo di colpa nella condotta posta in essere ed avendo egli  comunque agito in buona fede e nella convinzione della corretta  osservanza delle norme statali e regionali, tanto che neppure  l'amministrazione comunale avrebbe mosso alcun rilievo in materia di  lottizzazione abusiva.
 6. Con un quinto motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed  il vizio di motivazione, osservando che la Corte del merito avrebbe  omesso di pronunciarsi sullo specifico motivo di gravame con il quale  si evidenziava che, trattandosi di interventi eseguiti con licenze  edilizie del 1974, 1976, 1977 e 1981, quindi antecedentemente  all'entrata in vigore della L. n. 47 del 1985, e del D.P.R. n. 380  del 2001, il richiamo contenuto nell'imputazione a tale disposizione  sarebbe erroneo e l'unico riferimento corretto sarebbe quello alla  nozione di lottizzazione prevista dalla L.R. 22 luglio 1974, n. 34,  nella quale la struttura per cui è processo non rientrerebbe.  Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.  In data 24.7.2013 ha depositato memoria con motivi nuovi nella quale  rileva che la prescrizione del reato sarebbe intervenuta prima  dell'esercizio dell'azione penale.
 CONSIDERATO IN DIRITTO
 7. La vicenda in esame è stata già sottoposta all'attenzione di  questa Corte in tre precedenti occasioni con riferimento al disposto  sequestro dell'area interessata dall'intervento lottizzatorio.  In un caso (Sez. 3^ n. 8846, 13 gennaio 2009), veniva impugnata la  declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto al Tribunale  di Latina avverso il diniego di revoca del sequestro preventivo  dell'area su cui insiste il campeggio o, in subordine,  l'autorizzazione all'uso dei beni sequestrati e, in ulteriore  subordine, l'autorizzazione a demolire tre dei quaranta manufatti  ancora esistenti. Il provvedimento impugnato veniva annullato con  rinvio affinché il giudice del riesame decidesse sulle istanze  subordinate di dissequestro temporaneo per eseguire la demolizione.  Precedentemente (Sez. 3^ n. 35869, 19 settembre 2008), era stata  annullata con rinvio l'ordinanza con la quale il Tribunale di Latina  aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro  preventivo dell'area destinata a campeggio, ritenendosi che i giudici  del riesame non avessero effettuato una completa ed esaustiva  valutazione di tutte le doglianze difensive.
 A seguito del rinvio, il Tribunale si pronunciava nuovamente,  reiterando il rigetto del riesame con ordinanza oggetto anch'essa di  ricorso per cassazione che non veniva accolto (Sez. 4^ n. 38147, 27  ottobre 2010), rilevando che il Tribunale, prendendo in esame le  doglianze difensive precedentemente ignorate, aveva evidenziato in  fatto: che mentre alcune opere risultavano assentite, altre non lo  erano; che quelle assentite non erano esattamente individuabili; che,  in ogni caso, le procedure di sanatoria avviate non risultavano  perfezionate; che era stata ordinata la sospensione dei lavori e la  demolizione delle opere abusive senza che la società gerente il  campeggio, dopo essersi impegnata ad effettuarla, vi avesse  adempiuto.
 Nella richiamata decisione si osservava, altresì, come i giudici del  riesame avessero rilevato, sempre in fatto, che al momento della  realizzazione delle opere il PPE che destinava l'area a verde e  campeggio non poteva ritenersi ancora efficace, mancando il PTPR,  adottato solo successivamente. Si evidenziava inoltre, da parte della  Quarta Sezione Penale di questa Corte, la rilevante trasformazione  del territorio attraverso opere non assentite che avevano reso  stabili manufatti di natura precaria.
 8. Ciò posto, considerato che nel primo motivo di ricorso viene  posta in dubbio la pertinenza dei riferimenti effettuati dalla Corte  del merito alla giurisprudenza di questa Corte, pare opportuno  richiamare i principi generali fissati in tema di attività  campeggistica e lottizzazione abusiva.
 Come ricordato anche recentemente (Sez. 3^ n. 29731, 11 luglio 2013,  non massimata), la trasformazione del territorio mediante la  realizzazione di opere edilizie ed il posizionamento di roulotte di  fatto trasformate in unità abitative dotate di strutture permanenti  configura il reato di lottizzazione abusiva (v. anche Sez. 3^ n.  5310, 4 febbraio 2008, non massimata) trattandosi di attività idonea  a determinare un'alterazione dell'originario assetto territoriale ed  una modificazione urbanistica in zona non adeguatamente urbanizzata  tale da comportare la violazione delle prescrizioni della  strumentazione urbanistica.
 Si era affermato (Sez. 3^ n.5310/08, cit.) che "costituiscono  lottizzazione quegli interventi che mutano le caratteristiche  dell'insediamento e/o del territorio in misura tale da far sorgere  una non prevista esigenza di misure di urbanizzazione, oppure da  richiedere misure di urbanizzazione di entità maggiore o diversa  rispetto a quelle previste. Vengono in rilievo, dunque, le  caratteristiche del complesso dell'insediamento realizzato o  realizzando e la loro conformità rispetto agli strumenti urbanistici  ed alle concrete autorizzazioni" richiamando l'uniforme  giurisprudenza sul punto.
 Ed infatti si è precisato che il bene giuridico protetto dall'art.  30 del TU dell'edilizia è non solo quello dell'ordinata  pianificazione urbanistica e del corretto uso del territorio, ma  anche (e soprattutto) quello relativo all'effettivo controllo del  territorio da parte del soggetto titolare della stessa funzione di  pianificazione - cioè dal comune - al quale spetta di vigilare sul  rispetto delle vigenti prescrizioni urbanistiche, con conseguente  legittima repressione di qualsiasi intervento di tipo lottizzatorio,  non previamente assentito (Cons. Stato Sez. 4^ n. 5849, 6 ottobre  2003).
 Si è quindi ulteriormente precisato che, in generale, il reato di  lottizzazione" abusiva si configura attraverso la trasformazione  urbanistica ed edilizia del territorio in violazione delle  prescrizioni espresse dagli strumenti urbanistici e delle leggi anche  mediante la esecuzione di opere autorizzate (Sez. 3^ n. 26586, 26  giugno 2009).
 Per ciò che riguarda, in particolare, i campeggi, si osservava che  la giurisprudenza di questa Corte ha, con una pronuncia ormai  risalente nel tempo e riferita alla normativa previgente (Sez. 3^ n.  8933, 27 ottobre 1983), stabilito che costituisce lottizzazione  abusiva la realizzazione di un campeggio in zona agricola non  prevista dagli strumenti di attuazione della pianificazione  territoriale, anche senza frazionamento del terreno, qualora si  tratti di insediamento turistico di consistenti dimensioni, che, sia  per il numero delle persone chiamate a fruirne sia, soprattutto, per  la realizzazione di infrastrutture destinate per loro natura a  protrarsi nel tempo (docce, servizi igienici, recinzioni, ecc.),  lasci desumere che si sia inteso realizzare un duraturo inserimento  di esso nel preesistente assetto territoriale.
 Sulla base di tale principio, si è affermato successivamente,  proprio nella menzionata sentenza 5310/2008, che un insieme di  interventi che snaturino le caratteristiche originarie di un  campeggio, per quanto esso sia debitamente autorizzato, possono in  linea di principio comportare, se complessivamente valutati, la  violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c).  Tale affermazione è stata successivamente ribadita, ponendo ancora  una volta l'accento sul rilevo assunto dalla radicale trasformazione  dell'attività originaria in stabile insediamento abitativo di  rilevante impatto negativo sull'assetto territoriale (Sez. 3^ n.  4974, 31 gennaio 2008).
 Successivamente questa Corte è giunta a conclusioni identiche in  relazione ad attività di campeggio caratterizzate dalla presenza di  piazzole di sosta e strutture abitative in ferro e plastica ancorate  stabilmente al terreno e servite da rete idrica (Sez. Fer. n. 31921,  7 agosto 2012) e dalla realizzazione di manufatti attrezzati con  servizi igienici, muniti di ruote e di un sistema di aggancio per il  traino ma privi di targhe e di luci di posizione che ne impediscono  la circolazione su strada ed a tale circolazione non siano omologati  e che risultano collegati ai servizi già esistenti nel campeggio  (rete idrica, fognaria ed elettrica) attraverso la nuova plurima  realizzazione di tubature in PVC e pozzetti interrati, nonché  stabilizzati mediante posizionamento su basamenti di cemento, in modo  da lasciare sollevate le ruote, con addossate verande di legno oppure  pavimentazioni di mattonelle autobloccanti (Sez. 3^ n. 4129, 28  gennaio 2013).
 9. Quanto alla nozione di "campeggio", può farsi riferimento, nella  legislazione nazionale, alla L. 17 maggio 1983, n. 217, art. 6,  "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la  qualificazione dell'offerta turistica", ove è specificato che i  campeggi "sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione  unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno  di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di  pernottamento".
 Nel D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 "Codice della normativa statale in  tema di turismo" l'art. 13, commi 4 e 5 dell'Allegato 1 descrive i  campeggi come "strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione  unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla  sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri  mezzi mobili di pernottamento. In alternativa alla dizione di  campeggio può essere usata quella di camping. I campeggi possono  anche disporre di unità abitative mobili, quali tende, roulotte o  caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan o camper, e di unità  abitative fisse, per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti  di propri mezzi mobili di pernottamento".
 Perciò che riguarda, invece, la normativa regionale, diffusamente  richiamata in ricorso, deve rilevarsi che la L.R. 3 maggio 1985, n.  59, art. 2, "Disciplina dei complessi ricettivi campeggistici"  (abrogata dalla L.R. 6 agosto 2007, n. 13, art. 59, comma 1, lett.  e), ad esclusione dell'art. 10, e dell'art. 27, comma 1) definiva i  campeggi "complessi attrezzati per la sosta ed il soggiorno dei  turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento quali tende,  caravans, campers e carrellitenda, purché' trasportabili dal turista  per via ordinaria senza ricorrere al trasporto eccezionale. Nei  campeggi è consentita la presenza di tende, caravans e di altri  manufatti previsti nel successivo comma che non siano di proprietà  dei turisti, purché in misura non eccedente il 15 per cento della  ricettività complessiva".
 Gli "altri manufatti" sono quelli "realizzati in materiale leggero,  non vincolati permanentemente al suolo e che comunque non posseggano  caratteristiche del ricettivo alberghiero".
 La medesima disposizione prevedeva la possibilità di riservare fino  al 50 per cento della ricettività totale a campeggiatori che  intendessero acquisire in abbonamento la disponibilità delle  piazzole e dei relativi servizi per periodi prolungati, comunque non  superiori ad un anno, sempreché ne facessero richiesta entro la fine  dell'anno precedente.
 L'art. 10, tuttora vigente, stabilisce che le aree destinate a  campeggio devono essere previste negli strumenti urbanistici generali  dei rispettivi comuni e quelli già dotati di strumento urbanistico  debbono provvedere alla individuazione di dette aree con apposita  variante non soggetta ad autorizzazione preventiva. Nella formazione  degli strumenti urbanistici e loro varianti, la previsione di  complessi ricettivi campeggistici deve essere riferita alle esigenze  turistiche comunque accertate e rispettare le indicazioni contenute  nella pianificazione a livello sovracomunale e nei provvedimenti  regionali incidenti sull'assetto del territorio.
 La L.R. 6 agosto 2007, n. 13, art. 23, come modificato dalla L.R. 13  agosto 2011, n. 14, individua come "strutture ricettive all'aria  aperta", tra le quali sono ricompresi i campeggi, "i complessi  ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati per la  sosta e il soggiorno sia di turisti provvisti di mezzi autonomi di  pernottamento sia dei medesimi sprovvisti di tali mezzi autonomi di  pernottamento". La stessa disposizione consente in tali complessi,  oltre alla realizzazione delle strutture destinate ai servizi, ma  esclusivamente per l'esercizio delle attività autorizzate, anche  l'installazione ed il rimessaggio dei mezzi mobili di pernottamento,  quali roulotte, caravan, maxicaravan, case mobili e dei relativi  preingressi e cucinotti; l'installazione di manufatti realizzati con  sistemi di prefabbricazione leggera, quali tukul, gusci, capanni,  bungalow monolocali, bilocali, trilocali; la realizzazione di  manufatti, quali tukul, gusci, capanni, bungalow monolocali,  bilocali, trilocali, non permanentemente infissi al suolo e  l'installazione di strutture non permanentemente infisse al suolo e  di facile rimozione, quali le tende.
 Il medesimo articolo, al comma 6, precisa che l'individuazione e le  caratteristiche delle singole strutture ricettive vengono stabilite  nei regolamenti regionali.
 Per ciò che concerne i campeggi, ciò è avvenuto con il Regolamento  regionale 24 ottobre 2008 n. 18 "Disciplina delle Strutture Ricettive  all'aria aperta", il quale descrive, all'art. 2, comma 2, i campeggi  come "complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria ai  sensi della L.R. n. 13 del 2007, art. 24, comma 2, attrezzati  prevalentemente, in riferimento alla superficie della struttura, per  la sosta e per il soggiorno dei turisti provvisti di mezzi autonomi  di pernottamento, quali tende ed altre unità abitative mobili,  trasportabili dai medesimi per via ordinaria ed, in minor misura,  purché non eccedente il 40 per cento della superficie della  struttura, dei turisti sprovvisti di mezzi autonomi di  pernottamento".
 L'art. 4 consente, secondo precisi parametri, la realizzazione di  strutture per lo svolgimento del servizio di ricezione e uffici  annessi; servizi di bar, di tavola calda e di ristorante; market,  sala giochi e deposito; servizi igienici; impianti per la produzione  e l'erogazione di fonti di energia rinnovabili.
 L'art. 5, consente, sulle piazzole di sosta l'installazione, da parte  dell'ospite, di coperture supplementari, sostenute da apposita  struttura appoggiata ed assicurata al terreno, mantenute ad una  distanza di almeno un metro dalle installazioni presenti nelle  piazzole adiacenti e di piattaforme provvisorie e di facile  amovibilità, in legno o altri materiali ecocompatibili. È vietata,  in ogni caso, tuttavia, la cementificazione delle piazzole o  l'utilizzo di materiali non immediatamente removibili, nonché la  suddivisione delle piazzole, fatta eccezione per quanto previsto dal  comma 6 (soggiorno di un equipaggio costituito da un numero di ospiti  non superiore a due), nonché l'affitto delle stesse per un periodo  indeterminato.
 Il successivo art. 6 chiarisce che i campeggi possono disporre di:
 - bungalows realizzati con sistemi di fabbricazione leggera e  costituiti da superficie interna utile compresa tra 20 e 40 metri  quadri;
 - tende, roulotte, caravan, maxicaravan, case mobili, ovvero  manufatti non permanentemente infissi al suolo, che mantengono i  sistemi di rotazione in funzione, ed hanno gli allacciamenti alle  reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze rimovibili in ogni  momento;
 - preingressi dei mezzi mobili di pernottamento, costituiti da  installazioni quali verande o coperture con mera funzione di  protezione e soggiorno diurno delle persone. Tali installazioni,  realizzate con materiali leggeri, comunque smontabili e non  stabilmente infissi al suolo, possono coprire una superficie di  terreno non superiore a 18 metri quadri e non possono avere  un'altezza massima superiore a 20 centimetri rispetto a quella del  mezzo a cui sono annessi. Nei preingressi è consentita  l'installazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di  sicurezza, di un eventuale punto cottura. È in ogni caso vietata  l'installazione di servizi igienici;
 - cucinotti, costituiti da installazioni di materiale leggero e  removibile, di superficie massima di 8 metri quadrati e di altezza  non superiore ai 220 centimetri, allestiti per l'installazione e  l'utilizzo di un punto cottura. Eventuali collegamenti alle reti  tecnologiche sono effettuati nel rispetto delle vigenti norme in  materia di sicurezza.
 10. Così individuata la normativa di riferimento, deve rilevarsi  come, nella fattispecie, la Corte territoriale abbia posto in  evidenza quanto accertato in fatto con argomentazioni del tutto  coerenti e logiche che, in quanto tali, non possono essere oggetto di  censura o nuova disamina nel presente giudizio di legittimità.  Rilevano i giudici del gravame, come, in precedenza il Tribunale, che  all'esito delle verifiche effettuate dal personale del Corpo  Forestale nel 2005, la struttura campeggistica risultava  caratterizzata dalla presenza di 270 piazzole delimitate da  recinzioni quali staccionate, incannucciati ed altro, quasi tutte  pavimentate o cementate dagli stessi clienti. Tra queste, 12 piazzole  avevano intelaiature in ferro sovrastate da un telo in plastica,  mentre 75 roulotte avevano posizionate, nella parte anteriore,  strutture in legno o pannelli laminati che formavano con la roulotte  un'unità abitativa. Altre 30 piazzole erano dotate di strutture in  materiali diversi, con scarico ed acqua, denominate "cucinini" e, in  altre 7, oltre a tali strutture, ve ne erano altre ancora adibite a  servizi igienici. Le roulotte erano stabili sul terreno come  dimostrato dalle condizioni di alcune parti meccaniche, presentando i  timoni tagliati e le ruote mancanti o sgonfie e dalla presenza di  vari allestimenti. Nella struttura, infine, risultavano realizzati 28  bungalow dotati di autonomi servizi.
 La Corte territoriale da atto, come aveva fatto il primo giudice,  anche degli esiti di successivi accertamenti, evidenziando che, nel  2006, veniva, tra l'altro, riscontrata la presenza di 165 piazzole su  334 occupate da strutture fisse quali roulotte, cucinini e casette in  legno dotate di allacci e scarichi mentre, all'esito di una  consulenza disposta dal Pubblico Ministero nel 2007, su 214 piazzole  74, sebbene libere, risultavano pavimentate con battuto in cemento.  Venivano inoltre rinvenuti 62 preingressi per roulotte dotati di  struttura rigida con cucinini conglobati, 16 verande in tenda con  cucinini in tenda o struttura rigida, 24 strutture metalliche con  copertura in telo o lamiera, 14 nuovi gazebo, 2 nuove piazzole con  roulotte, veranda e cucinino in telo (collocate tra il 18.5.2007 ed  il 2.7.2007), 88 roulotte, 25 bungalow in legno, lamiera, pannelli in  plastica, 10 manufatti edilizi in parte adibiti a bungalow ed in  parte a servizi, roulotte "incastonate" nelle strutture dei  preingressi o avvolte in strutture di lamiera. Tutte le piazzole ed i  manufatti destinati ad abitazione erano dotati di allacci alla rete  idrica a quella elettrica ed alle fognature.
 Osservano infine i giudici del gravame che, dall'esame delle  fotografie, emerge chiaramente la trasformazione delle roulotte in  "casette" per la presenza di inferriate alle finestre, termosifoni e  inglobamento in strutture di legno.
 Alla luce di tali elementi fattuali, la Corte di appello  motivatamente esclude la riconducibilità della struttura alla  nozione di campeggio.
 11. Tale valutazione risulta, ad avviso del Collegio del tutto  coerente e giuridicamente corretta, poiché, dal tenore letterale  della normativa in precedenza richiamata, risulta di tutta evidenza  la non corrispondenza tra la situazione riscontrata nella fattispecie  e le caratteristiche dei complessi ricettivi campeggistici  individuate dal legislatore nazionale e regionale.  Deve infatti affermarsi il principio secondo il quale il campeggio è  caratterizzato dalla presenza di allestimenti e servizi finalizzati  alla sosta ed al soggiorno dei turisti, dovendosi quindi escludere  ogni forma di stabile residenza, come risulta evidente dall'espresso  riferimento alla "sosta" ed al "soggiorno", che presuppongono una  permanenza temporanea ed alla figura del "turista", il quale è  individuabile, secondo il significato della parola stessa, come un  soggetto che viaggia e soggiorna in località diverse dalla sua  residenza abituale per un periodo di tempo limitato per piacere,  affari o altri scopi.
 Tale definizione, peraltro, coincide sostanzialmente con quella data  dalla Organizzazione Mondiale del Turismo, agenzia delle Nazioni  Unite (WTO, Ottawa Conference on Travel and Tourism Statistics,  1991).
 Del resto, la normativa richiamata anche nei riferimenti alle  strutture ed ai servizi destinati al campeggio presuppone un  soggiorno pressoché occasionale e, comunque, limitato nel tempo,  come si desume dalle puntuali indicazioni delle caratteristiche  costruttive delle installazioni e dei materiali con i quali sono  realizzate, dei riferimenti alla facile rimozione di tali strutture e  degli altri manufatti prefabbricati, nonché alla utilizzazione, per  il pernottamento, di mezzi mobili trasportabili pervia ordinaria.  Il contenuto delle menzionate disposizioni, inoltre, si raccorda  anche con la disciplina urbanistica e, segnatamente, con il D.P.R. n.  380 del 2001, art. 3, comma 1 lett. e - 5), il quale individua tra  gli interventi di nuova costruzione, soggetti dunque a permesso di  costruire, l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati,  e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case  mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti  di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano  diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.  12. L'indicazione del legislatore nazionale è, dunque, chiara e la  disposizione risulta ulteriormente rafforzata dall'intervento  modificativo effettuato ad opera del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art.  41, comma 4, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia",  convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 98, il  quale, ha aggiunto le seguenti parole "ancorché siano installati,  con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture  ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di  settore, per la sosta ed il soggiorno dei turisti".
 Alla luce delle considerazioni sopra svolte e sulla base del mero  confronto tra i contenuti delle disposizioni più volte richiamate e  la situazione di fatto accertata dai giudici del merito, risulta  evidente che la struttura ricettiva realizzata dal ricorrente non  può essere definita "campeggio", presentando tutte le  caratteristiche dello stabile insediamento residenziale, inserito  permanentemente nel territorio con conseguente stravolgimento  dell'originario assetto stabilito mediante pianificazione.  Da tale stato di cose deriva l'evidente inconferenza delle ulteriori  deduzioni svolte nel motivo di ricorso, in quanto basate su una  qualificazione dell'insediamento platealmente esclusa dalle  risultanze istruttorie valorizzate dalla Corte territoriale.  13. Per le medesime ragioni va rilevata anche l'infondatezza del  terzo motivo di ricorso in quanto, avendo i giudici del gravame  motivatamente escluso che l'insediamento realizzato fosse  riconducibile alla nozione di campeggio, restavano assorbite tutte le  questioni concernenti la disciplina di settore, ivi compresa quella  promulgata nelle more del giudizio e menzionata nella memoria  prodotta dalla difesa.
 14. Parimenti infondato risulta il secondo motivo di ricorso.  Non assume infatti alcun rilievo il trasferimento della proprietà  effettuato dal ricorrente ad una società a responsabilità limitata  della quale, assumono i giudici del merito, egli è legale  rappresentante.
 Contrariamente a quanto affermato in ricorso, la Corte di appello ha  preso in esame la questione (ultimo capoverso, pag. 4 della sentenza  impugnata) rilevando la sostanziale identità fisica tra originario  proprietario ed attuale legale rappresentante della società e  l'assenza di buona fede incolpevole, ritenuta rilevante anche volendo  considerare la società quale soggetto terzo.
 Tali osservazioni appaiono del tutto corrette e conformi alla  giurisprudenza di questa Corte in materia di confisca obbligatoria  prevista per la lottizzazione (v., ad es., Sez. 3^ n. 15981, 8 aprile  2013; Sez. 3^ n. 45833, 23 novembre 2012; Sez. 3^ n. 4089, 31 gennaio  2012; Sez. 3^ n. 17865, 29 aprile 2009).
 15. La questione concernente la sussistenza dell'elemento soggettivo  del reato, di cui tratta anche il quarto motivo di ricorso, risulta,  come si è detto, affrontata dalla Corte territoriale, seppure con  sintetica motivazione, la cui essenzialità risulta peraltro  giustificata dalla puntuale disamina della situazione di fatto  riscontrata la quale, per caratteristiche e consistenza delle opere,  realizzate, entro un arco di tempo non contenuto anche in assenza dei  prescritti titoli abilitativi, consentiva ai giudici del merito di  escludere la buona fede che il ricorrente invoca.
 Del resto, l'inserimento nello specifico ambito professionale del  turismo imponeva comunque al ricorrente l'onere di una puntuale e  completa informazione sulla disciplina di settore che la macroscopica  evidenza della trasformazione urbanistica ed edilizia accertata in  fatto consentiva di ritenere pacificamente non adempiuto.  Peraltro, anche la situazione riscontrata nella fase cautelare e  riportata nella decisione di questa Corte citata in precedenza (Sez.  4^ n. 38147, 27 ottobre 2010) evidenzia una condizione di piena  consapevolezza della illiceità degli interventi eseguiti, non  essendo altrimenti spiegabile l'impegno, poi non rispettato, ad  adempiere all'ordine di demolizione impartito dall'autorità  comunale.
 15. Non di meno, anche il quinto motivo di ricorso deve ritenersi non  fondato.
 Il ricorrente afferma, del tutto apoditticamente, che avendo  conseguito licenze edilizie negli anni 1974, 1976, 1977 e 1981,  l'intervento lottizzatorio, che nel capo di imputazione viene  indicato come accertato nel 2007, sarebbe stato attuato prima  dell'entrata in vigore della legge urbanistica n. 47 del 1985 e che,  di conseguenza, quanto realizzato risulterebbe conforme all'unica  disposizione in tema di lottizzazione allora vigente (quella prevista  dalla L.R. 22 luglio 1974, n. 34). Rilevando che non risulterebbe  dimostrata la realizzazione in data successiva, lamenta che su tale  punto la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata.  Il motivo di ricorso risulta genericamente formulato con richiami a  documenti allegati agli atti del procedimento il cui accesso è  precluso a questa Corte.
 Deve escludersi, in ogni caso, che il mero richiamo ad uno o più  titoli abilitativi, peraltro senza alcuna possibilità di confronto  tra quanto autorizzato e ciò che viene successivamente eseguito,  consenta di collocare esattamente nel tempo l'ultimazione  dell'intervento edilizio.
 16. A diverse conclusioni deve invece pervenirsi con riferimento al  nuovo motivo formulato con memoria del 24 luglio 2013 e concernente  la questione dell'inapplicabilità della confisca per essere il  termine prescrizionale maturato prima dell'esercizio dell'azione  penale.
 Va preliminarmente osservato, a tale proposito, che la censura è  stata evidentemente formulata dal difensore considerando il principio  di diritto, affermato da questa Sezione, secondo il quale va esclusa  la possibilità della confisca e, conseguentemente, del sequestro ad  essa finalizzato nel caso la stessa sia intervenuta ancor prima  dell'esercizio dell'azione penale (Sez. 3^ n. 5857, 16 febbraio 2011;
 Sez. 3^ n. 30933, 24 luglio 2009).
 Tale circostanza risulta attestata dal giudice di primo grado il  quale, infatti, ha dichiarato la prescrizione del reato in  applicazione del principio del favor rei, rilevando, sulla base di  quanto emerso dal primo accertamento del Corpo Forestale dello Stato,  effettuato nel 2005, che la lottizzazione dell'area risultava  completata con la trasformazione in stabile insediamento abitativo e  che la maturazione del termine massimo di prescrizione era avvenuta  prima dell'emissione del decreto di citazione (cfr. pag. 13 sentenza  di primo grado).
 Ciò nonostante, il Tribunale aveva disposto la confisca dell'area,  che la Corte territoriale ha confermato senza alcun riferimento  specifico al momento in cui la prescrizione risultava maturata.  Date tali premesse, risulta, dal tenore del provvedimento impugnato e  dalla sentenza di primo grado, una evidente incongruenza tra quanto  rilevato in fatto e la individuazione del momento in cui poteva  ritenersi maturata la prescrizione del reato di lottizzazione  abusiva.
 Come già precisato in precedenza, l'imputazione indica la  consumazione del reato "fino al luglio 2007", data evidentemente  individuata facendo riferimento all'ultimo sopralluogo presso l'area  abusivamente lottizzata.
 Dalla descrizione degli esiti dei diversi sopralluoghi effettuati nel  corso degli anni 2005, 2006 e 2007 di cui danno atto prima il  Tribunale e, successivamente, la Corte d'Appello e che sono stati in  precedenza richiamati, emerge uno stato dei luoghi del tutto diverso  nel corso degli anni, con significative modifiche che caratterizzano  una situazione indubbiamente in costante evoluzione.  Tale stato di fatto confligge, evidentemente, con la conclusione cui  è pervenuto il Tribunale, che ha ritenuto rilevante, ai fini della  declaratoria di prescrizione del reato, la trasformazione in stabile  insediamento residenziale dell'area a far data già dall'anno 2005,  prima dell'esercizio dell'azione penale.
 Ciò posto, occorre ricordare, a tale proposito, che la  giurisprudenza di questa Corte è più volte intervenuta  sull'individuazione del momento consumativo del reato di  lottizzazione abusiva.
 Tale reato è certamente permanente e progressivo nell'evento e, con  riferimento all'ipotesi di lottizzazione materiale, che qui  interessa, si è in più occasioni individuato il momento in cui può  dirsi cessata la permanenza, indicandolo, ad esempio: nel sequestro o  nell'ultimazione dell'operazione lottizzatrice (Sez. 3^ n. 37472, 2  ottobre 2008); nella cessazione della condotta tipica della  lottizzazione abusiva e la possibilità degli agenti di farla cessare  (Sez. 3^ n. 19732 del 22 maggio 2007); nella cessazione  dell'attività posta in essere successivamente agli atti di  frazionamento e alla esecuzione delle opere, poiché tali attività  iniziali, pur integrando la configurazione del reato, non esauriscono  il percorso criminoso che si protrae con gli interventi successivi  che incidono sull'assetto urbanistico, in quanto l'esecuzione di  opere di urbanizzazione primaria e secondaria compromette  ulteriormente le scelte di destinazione e di uso del territorio  riservate alla competenza pubblica (Sez. 3^ n. 36940, 12 ottobre  2005); nell'attuazione dell'intero programma lottizzatorio, cioè  l'epoca di realizzazione dell'ultima opera, sia essa una costruzione  abusiva oppure un'opera di urbanizzazione primaria o secondaria (Sez.  3^ n. 392, 5 marzo 1998; Sez. 3^ n. 12212, 12 dicembre 1995).  Dalla sommaria ed esemplificativa menzione delle decisioni appena  richiamate, appare di tutta evidenza la progressione che può  caratterizzare l'attività lottizzatoria, che certamente non si  esaurisce, dunque, con l'iniziale trasformazione del territorio,  l'aggressione al quale si protrae fintanto che perdurano condotte che  compromettono la scelta di destinazione e di uso riservata alla  competenza pubblica, tra le quali pacificamente rientrano, come si è  detto, la realizzazione di nuovi interventi, anche di urbanizzazione.  Risulta altrettanto evidente che assumono rilievo, a tal fine, non  soltanto quelle condotte che si concretano nella realizzazione di  interenti o che comunque aggravino lo stravolgimento dell'assetto  attribuito al territorio dagli strumenti urbanistici, ma anche ogni  altra condotta che tenda a consolidare le trasformazioni già attuate  mediante modifiche, migliorie o integrazioni del preesistente.  Ritiene dunque il Collegio che la decisione impugnata debba essere  annullata sul punto affinché il Giudice del rinvio, attenendosi al  principio appena affermato ed a quelli in precedenza richiamati  verifichi, sulla base delle risultanze processuali già acquisite e,  segnatamente, delle situazioni di fatto riscontrate nel corso dei  diversi accessi ai luoghi, il momento in cui è cessata la condotta  lottizzatorio verificando, conseguentemente, se la prescrizione del  reato sia maturata prima o dopo l'esercizio dell'azione penale.
 Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte  			di appello di Roma.
 Così deciso in Roma, il 24 settembre 2013.
 Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2013
                    



