Cass. Sez. III n. 274 del 7 gennaio 2026 (UP 15 ott 2025)
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. D'Orso
Urbanistica.Tettoia e pergotenda

In tema di reati edilizi, una tettoia di rilevanti dimensioni (nel caso di specie 93 mq), sorretta da una struttura stabile in tubolari di ferro e priva di autonomia strutturale, non rientra tra gli interventi di edilizia libera previsti dall'art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. n. 380/2001 (introdotto dal d.l. n. 69/2024), ma integra un intervento di nuova costruzione soggetto a permesso di costruire. Ai fini dell'esenzione dal titolo abilitativo, l'opera deve soddisfare cumulativamente precisi requisiti: destinazione esclusiva alla protezione solare o atmosferica, struttura composta da elementi mobili o teli retrattili, assenza di nuovi volumi o spazi stabilmente chiusi e minimo impatto visivo. La mancanza di uno solo di tali requisiti ne esclude la natura di "pergotenda". Inoltre, la notevole consistenza dell'abuso e la violazione di plurime disposizioni (urbanistiche, paesaggistiche e antisismiche) precludono il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.


RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza di cui in epigrafe, confermava la sentenza del tribunale di Torre Annunziata, con la quale D’Orso Agnese era stata condannata in ordine a reati edilizi, paesaggistici e in materia antisismica.
2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione D’Orso Agnese mediante il proprio difensore, articolandolo in un solo motivo di impugnazione.
3. Rappresenta il vizio di motivazione, sostenendo che l’opera realizzata, una tettoia, non richiederebbe il rilascio di permesso di costruire.
 Trattandosi poi di intervento di minima entità, neppure sussisterebbe il fatto di cui al capo b) inerente gli artt. 93 e 95 del DPR 380/01 per l’esecuzione dell’opera in zona sismica, senza deposito preventivo di atti progettuali. Quanto al reato paesaggistico, sussisterebbe la fattispecie ex art. 131 bis cod. pen. anche in assenza della possibilità di formulare un giudizio di abitualità. E' stata altresì depositata memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La corte ha congruamente osservato, richiamando gli indirizzi pertinenti di legittimità, che l’opera non ha connotati di pertinenzialità, i quali, come noto, ai fini urbanistici ed edilizi sono diversi da quelli civilistici, aggiungendo, congruamente, che una tettoia, quale quella in esame e consistente in un prolungamento di un edificio principale, risulta priva dell’essenziale requisito della autonomia strutturale rispetto allo stesso. Con notevole approfondimento del tema, la corte ha anche richiamato gli indirizzi per cui una tettoia aperta su tre lati richiede il permesso di costruire, differenziandosi per consistenza strutturale e morfologica, da strutture aperte e removibili (pergotenda), alterando, piuttosto, la sagoma dell’edificio. Al riguardo è sufficiente ricordare, da una parte, che con d.l. 29 maggio 2024, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, il legislatore ha modificato il d.P.R. n. 380 del 2001 e, per quanto qui può rilevare, l’art. 6, aggiungendo la lettera b-ter), senza però modificare la lettera e-bis). La lettera b-ter) attrae nell’ambito degli interventi di edilizia libera «le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche». In altri termini, perché non sia soggetta ad alcun regime autorizzatorio è necessario che l’opera: a) sia funzionalmente destinata alla sola protezione dal sole e dagli agenti atmosferici; b) sia strutturalmente (e conseguentemente) costituita esclusivamente da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili; c) sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell’opera; d) non determini la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici; e) abbia caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e si armonizzi alle preesistenti linee architettoniche. La mancanza anche solo di una di tali condizioni fa sì che l’opera non possa essere considerata come soggetta ad edilizia libera. Consegue che fuoriesce da tale fattispecie la tettoia in esame, realizzata su lastrico solare, su superficie di circa 93 mq., alta circa 2,20 metri, con struttura portante costituita da tubolari in ferro, applicati su piastre metalliche e avente copertura di una sola falda inclinata, munita di pluviale. Tanto appare in coerenza con la definizione di “interventi di nuova costruzione” data dall’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380 del 2001. In tale cornice giuridica, i giudici di appello hanno evidenziato l’inserimento nella stessa della tettoia in contestazione, quale prolungamento dell’edificio e di notevoli dimensioni, a fronte di 93 metri quadri di ampiezza ed altezza di 2,2 metri, con assoluta stabilità dell’opera siccome sorretta da tubolari in ferro, così da impattare sul piano edilizio e rivelarsi estranea a meri elementi di arredo e pertinenziali. Va allora solo ribadito, per completezza, che non costituiscono pergotenda di cui all'art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.l. 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, non solo tettoie come quella in esame ma neppure i manufatti leggeri, implicanti la creazione di uno spazio chiuso posto al servizio di esigenze non temporanee di un'attività commerciale e stabilmente utilizzati come ambienti di lavoro, depositi o magazzini, la cui installazione integra, pertanto, un intervento di nuova costruzione (Sez. 3, n. 39596 del 12/09/2024, Rallo, Rv. 287036 - 01). Quanto alla esclusione del reato di cui al capo b) in materia antisismica, da una parte, la tesi della minima rilevanza concreta dell’opera, posta a base della invocata esclusione, è improponibile alla luce di quanto sopra detto, dall’altra, tale argomento non è di per sé determinante, in assenza di ulteriori più pertinenti rilievi, rispetto alla peculiarità della fattispecie penale che viene in rilievo, per escluderne la applicabilità, così che la censura appare innanzitutto generica. Rispetto poi alla rappresentata applicabilità della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen., da una parte, appare già di per sé sufficiente il rilievo della notevole consistenza dell’abuso, che lo rende estraneo rispetto ad ambiti di speciale tenuità, dall’altra, la valorizzazione altresì della intervenuta violazione di plurime fattispecie appare in linea con l’indirizzo di questa Corte per cui, ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, assumendo rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più disposizioni, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente, le modalità di esecuzione dell'intervento (Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016 Ud. (dep. 09/05/2016 ) Rv. 266586 – 01).
2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 15/10/2025