Cass. Sez.III n. 13745 del 6 aprile 2016 (Cc 8 mar 2016
Presidente: Ramacci Estensore: Riccardi Imputato: P.G. in proc. Annunziata
Urbanistica.Sospensione condizionale subordinata alla demolizione dell'opera abusiva e termine per adempiere
In tema di reati edilizi, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione del manufatto abusivo, all'inutile scadere del termine previsto per adempiere, cui sia seguito il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, il giudice dell'esecuzione revoca di diritto il beneficio, e, su istanza di parte, la sanzione amministativa dell'ordine di demolizione. (In motivazione, la Corte ha ribadito che in mancanza di indicazione da parte del giudice, il termine per adempiere all'obbligo di demolizione è di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza).
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 26/01/2015 la Corte di Appello di Napoli rigettava l'istanza di revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza di condanna del 13/02/2008 (irrevocabile il 05/05/2008), avanzata dalla Procura Generale per non essere stata eseguita la demolizione dell'opera abusiva alla quale il beneficio era stato subordinato, sul rilievo che, in epoca immediatamente successiva al passaggio in giudicato, era intervenuto permesso di costruire in sanatoria (03/04/2009), e che il termine per adempiere non fosse stato indicato in sentenza.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, deducendo il vizio di violazione di legge: in mancanza di una espressa indicazione del termine per adempiere alla demolizione, infatti, la stessa deve avvenire entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza; nel caso di specie, dunque, il termine per adempiere è scaduto il 03/08/2008, e la successiva sanatoria edilizia, pur comportando la revoca dell'ordine di demolizione, non può impedire la revoca della sospensione condizionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. L'art. 165 cod. pen., nel prevedere la possibilità che la sospensione della pena venga subordinata all'adempimento di un obbligo (comma 1), stabilisce che il giudice nella sentenza indichi il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti (comma 4).
La mancata fissazione del suddetto termine non comporta però la nullità della clausola, ma solo la necessità della sua integrazione.
Al riguardo, nonostante in passato si fosse manifestato un orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di mancata indicazione, il termine per l'adempimento coincide con quello legale di cui all'art. 163 cod. pen., che per le contravvenzioni è di anni due (Sez. 3 n. 7283 del 11.1.2007, Faralla, Rv. 235954), questo Collegio ritiene di condivisibile l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, ormai consolidatosi (sicché non è necessario rimettere la questione alle Sezioni Unite), secondo cui il termine per adempiere all'obbligo di demolizione del manufatto abusivo, al quale sia stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il giudice abbia omesso di provvedere alla sua indicazione, è quello di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, desumibile dai parametri della disciplina urbanistica prevista dall'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 (ex multis, Sez. 3, n. 7046 del 04/12/2014, dep. 2015, Saccari, Rv. 262419; Sez. 3 n. 10581 del 6.2.2013, Lombardo, Rv. 254757). È stato opportunamente rilevato che è "irrazionale equiparare situazioni giuridiche che perseguono diverse e autonome finalità stante che il beneficio della sospensione condizionale della pena mira a dissuadere il condannato dalla reiterazione del reato onde conseguire il vantaggio della sua estinzione, mentre la condizione apposta al beneficio tende, come nel caso in esame, a rafforzare l'adempimento dell'obbligo di demolire opere abusive, avendo come obiettivo la rapida eliminazione di situazioni antigiuridiche produttive di effetti negativi sull'assetto territoriale. Per tale ragione non è accettabile che la condizione apposta al suddetto beneficio per il conseguimento anticipato del ripristino dell'integrità territoriale possa essere adempiuta fino alla scadenza del termine stabilito, sia pure anche a scopo dissuasivo, per fare conseguire al condannato il vantaggio dell'estinzione del reato" (Sez. 3 n. 23840 del 13.5.2009, Neri, Rv. 244078). In tal senso, dunque, si è osservato che nel caso la sanatoria maturi dopo la scadenza del termine per l'adempimento della ingiunzione a demolire, il giudice della esecuzione deve revocare il beneficio di cui all'art. 165 c.p., in quanto non si è verificata la condizione, e deve, del pari, revocare, su istanza di parte, la sanzione amministrativa dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva.
3. Nel caso di specie, il termine per la demolizione alla quale stata subordinata la sospensione condizionale della pena è scaduto novanta giorni dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il 03/08/2008, prima che intervenisse il permesso di costruire in sanatoria; ricorre, pertanto, il presupposto per la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena.
4. L'ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli.
Così deciso in Roma il 08/03/2016