Cass. Sez. III n. 5044 del 9 febbraio 2026 (UP 15 gen 2026) 
Pres. Ramacci Rel. Bucca Ric. Caccamo 
Urbanistica.Responsabilità del comproprietario e prova della permanenza del reato edilizio

In tema di reati edilizi, la responsabilità del comproprietario non committente può essere legittimamente desunta da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali la piena disponibilità giuridica e di fatto del bene, l'interesse specifico alla costruzione, la convivenza con il coimputato e la presenza durante il sopralluogo, gravando sull'interessato l'onere di allegare circostanze idonee a dimostrare l'estraneità ai lavori. Inoltre, l'accertamento della data di cessazione della permanenza del reato può fondarsi sull'esame del materiale fotografico che attesti lo stato di attività del cantiere o la recente esecuzione delle finiture (intonaci lindi, infissi nuovi, arnesi sul posto). Tale valutazione costituisce un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logica, restando preclusa alla Corte di cassazione la rilettura degli elementi probatori o l'adozione di ricostruzioni alternative proposte dal ricorrente.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19 marzo 2025, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia del Tribunale di Gela, che aveva dichiarato Caccamo Giovanni Francesco Orazio e Campanaro Nunzia Emanuela colpevoli dei reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. b) e 95 del d.P.R. 380/2001 nonché 181, comma 1, lett. b) del d.lgs. 42/2004, per aver realizzato opere edilizie abusive in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico. La Corte territoriale confermava la condanna alla pena di mesi tre di arresto ed euro 22.500,00 di ammenda, oltre alla statuizione relativa all'ordine di demolizione e alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento di detto ordine.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, articolando otto motivi.
2.1. Con il primo e il secondo motivo, si deducono la nullità della sentenza per vizio di motivazione e travisamento della prova (art. 606, co. 1, lett. e) c.p.p.), nonché per violazione di legge processuale (art. 606, co. 1, lett. b) c.p.p., in relazione agli artt. 187, 192 e 220 c.p.p.). I ricorrenti lamentano che la Corte di appello abbia erroneamente datato la cessazione della permanenza dei reati alla data dell'accertamento (25 giugno 2021), basandosi su una valutazione del materiale fotografico che si assume apodittica e illogica. Si contesta che, in assenza di una perizia tecnica, il giudice di merito abbia desunto la "recentissima fattura" dei lavori da elementi (intonaco lindo, tegole nuove, infissi lucidi) che, a dire dei ricorrenti, sarebbero contraddetti dalle stesse immagini, le quali mostrerebbero invece segni di usura e degrado. Si censura, inoltre, la svalutazione delle immagini estratte da Google Maps, la cui provenienza e datazione sarebbero state, al contrario, certe, che dimostrano l'insistenza sul terreno del fabbricato a due falde perfettamente sovrapponibile a quello rilevabile dalle immagini del 2021.
2.2. Con il terzo motivo, si eccepisce il vizio di motivazione (art. 606, co. 1, lett. e) c.p.p.) in ordine alla valutazione di inattendibilità delle testimonianze a discarico (Catalano Orazio, Catalano Rosario e Lauretta Angelo). La Corte territoriale le avrebbe liquidate come "imprecise ed evidentemente orientate ad una discolpa", con una motivazione apparente e fondata su un pregiudizio, senza un'analisi critica del loro contenuto.
2.3. Con il quarto e il quinto motivo, si denunciano la violazione degli artt. 163 e 165 c.p. (art. 606, co. 1, lett. b) c.p.p.) e l'omessa e apparente motivazione (art. 606, co. 1, lett. e) c.p.p.). I ricorrenti criticano la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione, sostenendo che la Corte ha aderito a un orientamento giurisprudenziale superato dalla sentenza "Rillo" (Cass. n. 33414/2021), omettendo di fornire la necessaria motivazione sulle ragioni che imponevano tale condizione. Si lamenta, altresì, la motivazione apparente sul diniego delle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena, basata su clausole di stile.
2.4. Con il sesto motivo, si deduce la violazione dell'art. 131-bis c.p. e il vizio di motivazione (art. 606, co. 1, lett. b) ed e) c.p.p.). Si contesta il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, fondato su argomenti ritenuti tautologici (la commissione dei reati), ultronei (la mancata richiesta di sanatoria) o addirittura punitivi (l'impugnazione della statuizione sulla demolizione).
2.5. Con il settimo e l'ottavo motivo, si lamenta la violazione dell'art. 44 d.P.R. 380/2001 (art. 606, co. 1, lett. b) c.p.p.) e il vizio di motivazione (art. 606, co. 1, lett. e) c.p.p.) in relazione alla condanna di Campanaro. Si sostiene che la condanna sia basata sulla sola qualità di comproprietaria, in assenza di prove di un contributo attivo o consapevole alla realizzazione dell'abuso, e che gli indizi valorizzati dalla Corte (partecipazione al sopralluogo, cointestazione di una concessione risalente al 2009, mancata separazione dal coniuge) siano irrilevanti o illogici o indimostrati.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile risultando i motivi in cui si articola o non consentiti in sede di legittimità o manifestamente infondati.
1. I motivi primo, secondo, terzo, settimo e ottavo, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili in quanto propongono censure che si risolvono, nella sostanza, in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità.
1.1 In particolare, le doglianze relative all'interpretazione del materiale fotografico non integrano il vizio di travisamento della prova, ma si limitano a contrapporre alla lettura logica e coerente offerta dalla Corte di merito una diversa e alternativa interpretazione delle medesime immagini. Il vizio di travisamento della prova per omissione o invenzione è configurabile solo quando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. Nel caso di specie, la Corte di appello ha esaminato le fotografie e ha esposto le ragioni per cui ha ritenuto che esse deponessero per la recente esecuzione dei lavori, evidenziando plurimi elementi quali "l'intonaco bianco della facciata lindo", "le tegole appena posate e prive di ogni deposito", "gli infissi lucidissimi appena installati e, addirittura, ancora da installare in due casi con evidenti imbotti scoperti", il soffitto, in alcune zone della casa ancora da tinteggiare", la pavimentazione che "presentava schizzi di intonaco ancora da pulire", "sanitari ancora da installare" e la presenza di un cantiere ancora in attività, come disvelato dalle tavole di legno, pezzi rotti di laterizi...travi di alluminio...arnesi di lavoro". Tale apprezzamento, costituendo un giudizio di fatto, fondato su una prova documentale che, a differenza di quanto dedotto nel ricorso, corrisponde a quanto esposto nella sentenza, e sorretto da motivazione non manifestamente illogica, si sottrae al sindacato di questa Corte. Le contrarie allegazioni dei ricorrenti circa la presenza di segni di usura o la diversa interpretabilità di alcuni dettagli (es. i sanitari) sollecitano un nuovo giudizio di merito, prospettando una lettura alternativa delle prove, che si colloca al fuori del giudizio di legittimità.
1.2 Dello stesso tenore risulta la censura relativa alla valutazione delle testimonianze a discarico. La Corte territoriale ha giudicato le deposizioni "assolutamente imprecise ed evidentemente orientate ad una discolpa", fornendo un giudizio di inattendibilità che, sebbene sintetico, non può qualificarsi come meramente apparente, essendo ancorato alla valutazione complessiva del materiale probatorio e alla riscontrata genericità dei ricordi dei testi su punti qualificanti. Ma vi è di più. La Corte distrettuale, infatti ha sottolineato che dette deposizioni, anche a volerne assumere la veridicità, potrebbero provare solo l'inizio dei lavori non il loro completamento. Tale passaggio motivazionale, però, è dal ricorso ignorato, nonostante strettamente connesso con il principale argomento utilizzato dalla Corte territoriale per respingere l'eccezione di prescrizione, ossia che nei reati edilizi la situazione di illiceità perdura fino alla cessazione dei lavori. Considerazioni del tutto simili possono essere svolte in relazione alle foto di Google Maps, che la Corte ha valutato e che nel ragionamento probatorio della Corte territoriale risultando del tutto irrilevanti, non potendo documentare la data di cessazione dei lavori.
1.3 Si è, in definitiva, in presenza di censure ampiamente rivalutative, tese a proporre ricostruzioni alternative ritenute maggiormente plausibili o dotate di maggiore capacità esplicativa. E' quindi opportuno ricordare che, quanto al controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).
1.4 Quanto alla posizione della ricorrente Campanaro, la Corte di appello non ha fondato l'affermazione di responsabilità sulla sola qualità di comproprietaria, ma ha correttamente applicato il principio consolidato secondo cui la compartecipazione del proprietario non committente può essere desunta da una serie di indizi gravi, precisi e concordanti. Nel caso di specie, il giudice di merito ha valorizzato, oltre alla comproprietà e alla piena disponibilità del bene, l'interesse specifico all'utilizzo dell'immobile quale casa di villeggiatura, la partecipazione personale al sopralluogo concordato con la P.G., la cointestazione della concessione edilizia originaria del 2009 e la perdurante convivenza con il coniuge coimputato. Si tratta, anche in questo caso, di un complesso di elementi indiziari, precisi e concordanti, la cui valutazione complessiva, operata con motivazione logica, non è censurabile in questa sede, risultando, peraltro, conforme a consolidati orientamenti di legittimità che individuano quali elementi sintomatici del concorso nel reato edilizio del proprietario o del comproprietario dell'opera : la piena disponibilità giuridica e di fatto della superficie edificata; l'interesse specifico alla nuova costruzione; la richiesta di provvedimenti abilitativi riguardanti la medesima area; il rapporto di comunione dei coniugi: la fruizione dell'opera secondo le norme civilistiche dell'accessione ( Sez. 3, 29/5/2008, Calicchia in gran parte ripresa da Sez. 3, n. 13276 del 12/1/2021, Auriemma che, in più, con riferimento al rapporto di coniugio, ritiene che i fini di una responsabilità concorsuale possono rilevare "i seguenti elementi: il fatto che entrambi i coniugi siano proprietari del suolo su cui è stato realizzato l'edificio abusivo e che entrambi abbiano interesse alla violazione dei sigilli per completare l'opera al fine di trasferire la loro residenza (Sez. 3 n. 28526 del 30/5/2007, Mele, non massimata); l'abitare nel luogo ove si è svolta l'attività illecita di costruzione; l'assenza di manifestazioni di dissenso; il comune interesse alla realizzazione dell'opera (fattispecie relativa ad imputata la quale, benchè formalmente residente in altro comune, conviveva con il marito, era con il predetto in regime di comunione di beni e ne condivideva anche le iniziative patrimoniali, tanto da rimanere coinvolta, in un precedente giudizio, unitamente al coniuge, in altri illeciti edilizi: Sez. 3 n. 23074 del 16/4/2008, Di Meglio, non massimata); la comunione dei beni, quale regime patrimoniale dei coniugi; lo svolgimento di attività di vigilanza dell'esecuzione dei lavori; la richiesta di provvedimenti abilitativi in sanatoria e la presenza in loco all'atto dell'accertamento (Sez. 3 n. 40014 del 18/9/2008, Mangione, non massimata)"). Le critiche mosse dai ricorrenti, incentrate esclusivamente sulle dichiarazioni di Caccamo, tendono a svalutare alcuni degli indizi, tralasciandone degli altri, come la presenza dell'imputata al sopralluogo originante il procedimento, senza però inficiare la tenuta logica del ragionamento complessivo del giudice di merito. Non è, quindi, superfluo ricordare che "grava sull'interessato l'onere di allegare circostanze utili a convalidare la tesi che si tratti di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà (così Sez. 3 n. 35907 del 29/05/2008, Calicchia, non massimata, che riporta anche gran parte degli esempi sopra indicati e ampi richiami a precedenti pronunce; in senso conforme Sez. 3, n. 38492 del 19/5/2016, Avanzato, Rv. 268014; Sez. 3, n. 52040 del 11/11/2014, Langella e altro, Rv. 261522; Sez. 3, n. 44202 del 10/10/2013, Menditto, Rv. 257625; Sez. 3, n. 25669 del 30/5/2012, Zeno, Rv. 253065)" (Sez. 3, n. 13276 del 12/1/2021, Auriemma).
2. I motivi quarto e quinto, relativi alla subordinazione della sospensione condizionale della pena, al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria sanzionatoria, sono manifestamente infondati.
2.1. In ordine alla subordinazione del beneficio ex art. 165 c.p., la Corte di appello ha motivato la propria decisione richiamando "l'accertamento della persistente offensività dell'opera stessa nei confronti dell'interesse protetto". Tale motivazione si collega a quella resa dal giudice di primo grado che ha messo l'accento sull'esigenza di tutela del territorio e sulla funzione special-preventiva della demolizione, così risultando del tutto irrilevanti i diversi orientamenti di legittimità che si registrano in materia, richiamati rispettivamente dalla sentenza e dal ricorso, trovando comunque l'ordine di demolizione quale condizione della sospensione della pena adeguata motivazione nella sentenza impugnata.
2.2. Anche le censure sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena sono inammissibili. La Corte ha negato le attenuanti in ragione della "pervicacia mostrata dagli imputati" e dell'assenza di qualsiasi sintomo di resipiscenza o riparazione", e ha commisurato la pena valorizzando l'offensività delle condotte, l'intensità del dolo e la condotta post delictum. Si tratta di motivazioni che risultano del tutto aderenti a principi consolidati di legittimità in tema di 62 bis e 133 c.p. e non si riducono a mere clausole di stile, sfuggendo pertanto a ogni censura di legittimità. Va, infatti, ricordato che: la pena irrogata, ponendosi ben al di sotto della media edittale, non richiede neppure alcuna specifica e dettagliata motivazione (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scarannozzino, Rv. 265283) posto che è la stessa contenuta quantificazione del trattamento sanzionatorio ad evidenziare un corretto esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice di merito, frutto di una valutazione intuitiva e globale in rapporto alla complessiva considerazione del fatto ed alla personalità dell'imputato; al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente allo scopo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Lule, Rv. 259899). Non sono, pertanto, sindacabili in questa sede di legittimità i criteri seguiti dalla Corte territoriale e dal Tribunale avendo, da una parte, il giudice di merito indicato specificatamente gli elementi ritenuti rilevanti e decisivi cui sono ancorate le statuizioni e risultando, dall'altra, il ricorso fondato su contestazioni generiche e meramente assertive, che si esauriscóno nel denunciare il difetto di motivazione senza indicare quali elementi sarebbero stati pretermessi.
3. Infine, è manifestamente infondato il sesto motivo, concernente il diniego dell'art. 131-bis c.p. La Corte di appello ha escluso la particolare tenuità del fatto con una motivazione ampia e immune da vizi logici, valorizzando una pluralità di indici di gravità: la triplice violazione di norme penali, il totale mutamento della destinazione d'uso, la fruibilità assolutamente diversa del fondo, l'elusione degli oneri concessori e fiscali, l'assenza di qualsiasi titolo autorizzativo e la persistenza dell'illecito. Tali elementi sono tutti pertinenti ai fini della valutazione richiesta dalla norma e giustificano ampiamente la conclusione circa la non particolare tenuità dell'offesa, rendendo le doglianze dei ricorrenti un mero dissenso rispetto alla decisione di merito.
4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 15/1/2026