Cass.Sez. III n. 19521 del 7 maggio 2013 (CC 4 apr 2013)
Pres.Squassoni Est.Lombardi Ric. Cacciato
Urbanistica. Realizzazione di impianto sportivo 
Integra il reato previsto dall'art. 44, lett. b), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la realizzazione in zona agricola di un impianto sportivo (nella specie, un campo di calcio) che, per l'idoneità a mutare la destinazione d'uso dell'area, richiede il rilascio del permesso di costruire.
  Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Camera di consiglio SENTENZA P.Q.M.REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE    
 SEZIONE TERZA 
 Dott. SQUASSONI Claudia          - Presidente  - del 04/04/2013
 Dott. LOMBARDI  Alfredo M.  - rel. Consigliere - SENTENZA
 Dott. AMORESANO Silvio           - Consigliere - N. 937
 Dott. MARINI    Luigi            - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. ORILIA    Lorenzo          - Consigliere - N. 31086/2012
 ha pronunciato la seguente: 
 sul ricorso proposto da:
 Cacciato Salvatore, nato a Nicosia il 04/12/1966;
 avverso l'ordinanza in data 02/05/2012 del Tribunale di Enna;
 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Lombardi Alfredo  Maria;
 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore  generale Dott. Spinaci Sante, che ha concluso chiedendo il rigetto  del ricorso;
 udito per l'imputato l'avv. D'Alessandro Gianfranco, che ha concluso  chiedendo l'accoglimento del ricorso.
 RITENUTO IN FATTO
 1. Con la Impugnata ordinanza il Tribunale di Enna ha confermato il  decreto di sequestro preventivo di un campo di calcio in erba, di un  campo di calcio in erba sintetica, di un campo di calcio in sabbia  cilicia e di una struttura in legno emesso dal G.I.P. del Tribunale  di Nicosia in data 29/03/2012 nei confronti di Cacciato Salvatore,  indagato del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett.  b).
 Il Tribunale ha affermato che le strutture oggetto di sequestro  dovevano essere assentite mediante il permesso di costruire, essendo  stato, peraltro, realizzato l'impianto sportivo in zona agricola.  2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato tramite il  difensore.
 Il ricorrente osserva che la giurisprudenza di questa Corte  richiamata nell'impugnata ordinanza si riferisce da un centro  sportivo di tipo professionale con fine di lucro. Il D.L. 4 dicembre  1993, n. 398, art. 4, come modificato dalla L. n. 493 dei 1993,  subordina a denuncia di inizio attività, tra gli altri, le  recinzioni, i muri di cinta e le cancellate, nonché le aree sportive  senza creazione di volumetria, mentre la L. 21 dicembre 2001, n. 443,  art. 13 stabilisce che l'esecuzione di opere in assenza o in  difformità della denuncia di inizio attività comporta  l'applicazione di una sanzione pecuniaria con esclusione delle  sanzioni previste dalla L. n. 47 del 1985, art. 20.
 L'art. 22 del T.U. per l'edilizia, che abroga la L. n. 493 del 1993,  art. 4, comma 7, lett. c), include tra le opere soggette a denuncia  di inizio attività, in via residuale, le aree destinate ad attività  sportive senza creazione di volumetrie.
 In ogni caso l'intervento edilizio di cui alla contestazione è  consentito in zona agricola dall'art. 60, punto 3, della variante  normativa al PRG del comune di Nicosia.
 Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 6, concernente l'attività edilizia  libera, include alla lett. e) le aree ludiche senza fini di lucro e  gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.  In base alla legislazione nazionale, ai sensi della L. n. 10 del  1977, art. 1, che è stato recepito dal T.U. per l'edilizia, sono  soggette a controllo le attività comportanti trasformazioni  urbanistica ed edilizia del territorio comunale.
 Nel caso in esame dalla consulenza di parte, in atti, emerge che non  è stata modificata la morfologia del territorio, non sono stati  realizzati nuovi volumi, non risultano realizzate opere di scavo e/o  sbancamento, ma esclusivamente attività di livellamento del terreno.  Il provvedimento del G.I.P. contiene affermazioni che non trovano  riscontro in punto di fatto, quali l'esistenza di un aggravamento del  carico urbanistico o l'affermazione secondo la quale la libera  disponibilità del bene consentirebbe agli indagati di eseguire nuovi  lavori, in quanto non è stata verificata alcuna attività edilizia  ulteriore.
 Anche la giurisprudenza di legittimità ha escluso che la  realizzazione di impianti sportivi, che non creano volumetria, sia  soggetta al permesso di costruire. Analoghe affermazioni si  rinvengono nella giurisprudenza dei Tribunali amministrativi Solo per  la realizzazione del manufatto in legno i funzionari del Genio civile  hanno ravvisato la violazione della L. n. 64 del 1974, mentre per  tutte le altre opere non è stata ravvisata la violazione della  normativa antisismica. Con memoria trasmessa l'11/03/2013 la difesa  del ricorrente ha ribadito le precedenti deduzioni, allegando un  parere dell'Ufficio tecnico comunale; secondo il quale le opere  oggetto di sequestro sono soggette ad autorizzazione edilizia.  CONSIDERATO IN DIRITTO
 1. Il ricorso non è fondato.
 2. È stato già affermato da questa Suprema Corte che la  realizzazione di un impianto sportivo in zona agricola configura la  violazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b),  atteso che la disposizione di cui alla L. n. 493 del 1993, art. 4,  (ai sensi della quale gli interventi su aree destinate ad attività  sportiva senza creazione di volumetria sono subordinati alla semplice  denuncia di inizio attività) trova applicazione su aree già  destinate ad attività sportive. (Sez. 3, Sentenza n. 8414 del  14/01/2005, Forleo, Rv. 230975).
 Va, poi, rilevato in punto di diritto che il D.L. n. 398 del 1993,  art. 4, convertito dalla L. n. 493 del 1993, è stato abrogato dal  D.P.R. n. 380 del 2001, art. 136, comma 2 lett. h). Anche la L. n. 10  del 1977, art. 1 è stato abrogato dall'art. 136 del predetto DPR,  comma 1, lett. c), per cui tutta la materia è esclusivamente  regolata dal T.U. per l'edilizia.
 Quanto all'attività edilizia libera prevista dal D.P.R. n. 380 del  2001, art. 6 la stessa deve sempre avvenire nel rispetto delle altre  normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività  edilizia (comma 1).
 Infine, la previsione della compatibilità di piccole strutture non  agonistiche con la destinazione agricola del territorio stabilita  dall'art. 60 delle NTA del Comune di Nicosia non prevale, ai sensi  del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 2, sulle previsioni del  Testo Unico per l'edilizia in ordine alla individuazione del titolo  abilitativo necessario per la realizzazione dell'intervento.  Orbene, nel caso in esame, secondo le risultanze dell'ordinanza, le  opere realizzate costituiscono un complesso sportivo unitario che  include la realizzazione di tre campi di calcio, nonché la  realizzazione di un manufatto in legno adibito a chiosco, che di per  sè rientra nella nozione di nuova costruzione, sicché detto  complesso, secondo il provvedimento genetico della misura, si palesa  idoneo a determinare un mutamento della destinazione d'uso dell'area  e doveva, pertanto, essere autorizzato mediante il rilascio del  permesso di costruire.
 È appena il caso di osservare, infine, che le diverse valutazioni  della amministrazione locale non possono incidere sull'autonomo  sindacato della autorità giudiziaria in ordine alla legittimità  delle opere realizzate in assenza del titolo abilitativo ritenuto da  quest'ultima necessario.
 3. Quanto alle esigenze cautelari, la motivazione dei decreto del  G.I.P., citata in ricorso, correttamente ha fatto riferimento  all'aggravio del carico urbanistico, in zona agricola, determinato  dall'utilizzazione degli impianti, con valutazione di merito non  suscettibile di sindacato in sede di legittimità.
 Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di  legge.
 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese  			processuali.
 Così deciso in Roma, il 4 aprile 2013.
 Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2013
                    



