Cass. Sez. III n. 479 del 8 gennaio 2026 (CC 17 dic 2025)
Pres. Di Nicola Rel. Giorgianni Ric. Sansonna
Urbanistica.Legittimazione del terzo e utilizzabilità delle prove documentali digitali nel sequestro preventivo per lottizzazione abusiva

In tema di sequestro preventivo, il terzo che vanti diritti sul bene non può contestare i presupposti della misura (fumus e periculum), ma solo la propria titolarità e l'estraneità al reato. Sotto il profilo probatorio, i fotogrammi estratti da "Google Earth" sono prove documentali pienamente utilizzabili ex artt. 234 o 189 c.p.p. per datare interventi edilizi. La lottizzazione abusiva materiale si distingue dal reato di costruzione senza titolo poiché incide sull'assetto urbanistico generale, pregiudicando la riserva pubblica di pianificazione; pertanto, non sussiste violazione del ne bis in idem qualora una precedente condanna per costruzione abusiva riguardi fatti storicamente e giuridicamente distinti dalla successiva contestazione di lottizzazione, caratterizzata da una progressione criminosa che altera stabilmente la destinazione d'uso del territorio.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 16 luglio 2025, il Tribunale del riesame di Trani ha rigettato le istanze di riesame proposte da Giuseppina Cioce e Natale Sansonna avverso il decreto emesso in data 9 maggio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani che ha disposto il sequestro preventivo impeditivo, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen., 30 e 44, comma 1, lett. c), 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001, avente ad oggetto l’area di cui al fondo rustico sito in Andria, in prolungamento via Stazio s.n.c., individuata catastalmente al foglio n. 15, particelle 52, 251, 252, 253, 254, 229, 214, 332, 744, 742, 740, e le opere realizzate su detta area e partitamente descritte nell’ordinanza impugnata.
2. Avverso l’indicata ordinanza, Giuseppina Cioce e Natale Sansonna, a mezzo del comune difensore di fiducia, propongono distinti ricorsi per cassazione, che si articolano in tre motivi tra loro sovrapponibili.
2.1. Con il primo motivo i due ricorrenti lamentano un vizio di violazione di legge in relazione all’art. 325, comma 1, e 125 cod. proc. pen., per carenza di motivazione in ordine alla qualificazione di Natale Sansonna come materiale esecutore delle opere e in ordine al fumus boni iuris. Deduce la difesa che, in sede di riesame, aveva denunciato la mancanza di autonoma valutazione del G.I.P., che si sarebbe limitato a recepire la prospettazione del Pubblico Ministero.
2.2. Con il secondo motivo i due ricorrenti lamentano un vizio di violazione di legge in relazione all’art. 325, comma 1, e 125 cod. proc. pen., per carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora relativamente alla posizione di Natale Sansonna. Lamenta la difesa la insussistenza dei requisiti della concretezza e della attualità cautelare, dovendosi il periculum in mora valutarsi in riferimento alla situazione esistente e non già nella sola e astratta verificabilità di un evento futuro.
2.3. Con il terzo motivo i due ricorrenti denunciano un vizio di violazione di legge in relazione all’art. 325, comma 1, e 125 cod. proc. pen., per omessa e/o inesistente motivazione sulla effettiva qualificazione delle opere presuntamente ricondotte sotto l’ipotesi di cui all’art. 30 d.P.R. n. 380 del 2001 e/o 44 lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001, sulla esistenza del bis in idem, e sulla attualità e proporzionalità del provvedimento. Lamenta la difesa la errata qualificazione giuridica del reato di cui all’art. 30 d.P.R. n. 380 del 2001, mancando anche in tal caso una effettiva motivazione nel decreto di sequestro del G.I.P. e nell’ordinanza del Tribunale del riesame, evidenziando come Giuseppina Cioce era stata già condannata, con sentenza passata in giudicato, per delle opere abusive realizzate sulla stessa area nel procedimento iscritto al n. 1987/2007 R.G.N.R., con la conseguenza che costei finirebbe per l’essere punita due volte per lo stesso fatto, seppure in concorso con altra persona. Deduce la difesa che il concorso apparente di norme tra lottizzazione abusiva e costruzione abusiva si verifica quando un’unica fattispecie di reato potrebbe essere ricondotta sia alla fattispecie più ampia della lottizzazione abusiva, sia a quella più specifica della costruzione abusiva, applicandosi in tal caso il principio di specialità, secondo cui la norma più specifica prevale su quella generale, applicandosi solo la fattispecie di lottizzazione abusiva, per la quale, nel caso in esame, era totalmente mancante la prova della sussistenza del fumus commissi delicti. Osserva ancora la difesa che le immagini tratte da Google Earth costituiscono solo un indice, ma non la prova, non essendo sempre disponibile una data certa, mentre il livello di risoluzione delle immagini, molto elevato in ambito cittadino, nelle zone più remote si ferma a quello delle immagini satellitari, per cui le immagini di Google Earth risultano di non agevole lettura e non è possibile stabilire quando siano state scattate, mancando quindi di identificazione precisa e puntuale della data dell’accertamento, del soggetto che le ha estrapolate e della legittimazione delle stesse, e costituendo un modo surrettizio e artificiale, oltre che illegittimo, di accertamento dei fatti, tanto che anche l’ordinanza impugnata qualifica come indicativa la datazione delle opere. Contesta, conseguentemente, l’esistenza del periculum in mora, dell’attualità, dell’adeguatezza e della proporzionalità del provvedimento, precisando che i mezzi usati debbono essere non solo idonei a raggiungere un fine, ma anche necessari e strettamente commisurati rispetto al risultato che si vuole ottenere, bilanciando l’interesse pubblico con i diritti dei cittadini.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di Natale Sansonna è inammissibile. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 35805 del 23/09/2025, Vella, Rv. 288674; Sez. 3, n. 6790 del 09/01/2025, Chen, Rv. 287442; Sez. 4, n. 4170 del 19/09/2024, dep. 2025, Pezzi, Rv. 287396; Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, Tuccillo, Rv. 287165), cui il Collegio aderisce, «in tema di sequestro preventivo, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene stesso e l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato» (Sez. 6, n. 24432 del 18/04/2019, Placenti, Rv. 276278; Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070; Sez. 6, n. 34704 del 05/08/2016). E' stato, infatti, osservato che la titolarità del bene afferisce al dato preliminare della legittimazione per proporre impugnazione e precede ogni eventuale ulteriore problematica riguardante il perimetro delle censure che il terzo, in tale qualità, può proporre, agendo per la restituzione di quanto in sequestro; si rileva inoltre, che, in mancanza di prova dell'effettiva titolarità del bene, ove pure venisse accolto il ricorso del terzo nella parte avente ad oggetto i presupposti della misura, la conseguenza sarebbe la revoca della confisca, ma con restituzione al soggetto ritenuto effettivo titolare del bene, sicché alcun risultato concretamente utile ne conseguirebbe per il terzo stesso (in tal senso, con specifico riferimento alla disciplina delle misure di prevenzione, Sez. 1, n. 35669 dell'11/05/2023, Jelmoni, non mass.; ma, soprattutto, Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300, che consente di ritenere superato il contrario avviso espresso da Sez. 6, n. 305 del 18/09/2024, dep. 2025, Tasca, Rv. 287416; Sez. 6, n. 15673 del 13/03/2024, Pezzi, Rv. 286335). A ben vedere, tutti gli aspetti che concernono i presupposti applicativi della misura sono dunque estranei alla sfera soggettiva del terzo o preteso tale, sicché ammettere la possibilità di una contestazione di tali aspetti andrebbe a ledere il fondamentale principio secondo cui la legittimazione ad agire deve essere individuata in relazione alla titolarità del diritto oggetto del giudizio, non potendosi consentire una sorta di intervento ad adiuvandum del terzo in favore del destinatario della misura (Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024, cit.; Sez. 6, n. 48761 del 14/11/2023, Morelli, Rv. 28565). Ora, nel caso in esame, le doglianze del ricorrente, che non è proprietario dell’area in sequestro, mediante le quali è stata contestata l'affermazione dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora - concentrate sulla qualificazione di Natale Sansonna come materiale esecutore delle opere, sulla errata qualificazione giuridica, nonché sulla esistenza del bis in idem per la preesistenza di condanne di abusivismo edilizio e sul carattere indiziario delle immagini tratte da Google Earth -, sono estranee alle censure deducibili dai terzi che, come i ricorrenti, debbano soggiacere al sequestro e subirne gli effetti, perché non attengono alla effettiva ed esclusiva titolarità o disponibilità del bene in capo al ricorrente, ma alla contestazione della esistenza dei presupposti della misura cautelare, in particolare del fumus e del periculum nei termini anzidetti, che rappresentano aspetti estranei a quelli deducibili dai terzi destinatari di un provvedimento di sequestro. Ne consegue l'inammissibilità delle censure sollevate dal ricorrente Natale Sansonna, a causa della estraneità delle stesse rispetto a quelle utilmente deducibili da parte dei terzi estranei alla realizzazione del reato per il quale si procede e la misura cautelare è stata disposta.
2. Il primo motivo del ricorso di Giuseppina Cioce è inammissibile, per carenza di interesse, nella parte in cui contesta la qualità di materiale esecutore delle opere in capo a Natale Sansonna; è invece manifestamente infondato nella parte in cui contesta il difetto di autonoma valutazione del provvedimento di sequestro emesso dal giudice per le indagini preliminari.
2.1. Come è noto, l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. è requisito di ammissibilità di qualsiasi impugnazione ed è correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato. Esso sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante (cfr. Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093). L'interesse deve essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subìto con il provvedimento impugnato, ed attuale, dovendo persistere fino al momento della decisione, affinchè questa possa avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta al giudice dell'impugnazione (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269). Concretezza ed attualità sono requisiti coessenziali e indefettibili dell'interesse ad impugnare (Sez. 6, n. 24637 del 21/04/2006, Casu, Rv. 234734; nello stesso senso, Sez. 1, n. 52781 del 09/03/2017, Cavaliere, Rv. 271548). E la sussistenza dell'interesse ad impugnare non può presumersi dalla legittimazione ad impugnare: è infatti onere di chi impugna dedurre la sussistenza dell'interesse ad impugnare, ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 581 comma 1, lettera d), cod. proc. pen. Ora, nel caso in esame, la ricorrente non spiega quale sia l’interesse a contestare la qualità di esecutore materiale delle opere in capo al coindagato: di qui la inammissibilità della doglianza.
2.2. Quanto alla seconda doglianza, il Tribunale cautelare, adeguatamente e senza vizi logici, ha dato conto della autonoma valutazione degli elementi indiziari da parte del G.I.P. e puntualmente riportato, alle pagine 4 ss. dell’ordinanza impugnata, le parti dell’ordinanza genetica nelle quali il giudice per le indagini preliminari aveva elaborato criticamente gli elementi addotti dal Pubblico ministero, sia in punto di fumus commissi delicti, sia in punto di periculum in mora, aspetti approfonditi nei successivi paragrafi, mentre le contestazioni mosse in ricorso appaiono del tutto generiche, mancando di un adeguato confronto con le argomentazioni contenute nella ordinanza impugnata.
3. Per motivi di ordine logico, va quindi esaminato il terzo motivo del ricorso proposto da Giuseppina Cioce, che è manifestamente infondato. In proposito, deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez.2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Ed è stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893). Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto.
3.1. Alla luce di tali principi, la motivazione resa dal provvedimento impugnato, quanto ai dati di fatto valorizzati e alle conclusioni da essi tratte, non risulta affatto apparente, avendo il Tribunale del riesame, adeguatamente e senza vizi logici, dato conto della avvenuta realizzazione di una lottizzazione abusiva, sottolineando la realizzazione progressiva, in Andria sul fondo rustico in prolungamento di via Stazio s.n.c., di numerosi interventi edilizi abusivi, consistenti nella realizzazione di una serie di box e tettoie per il ricovero di autoveicoli, in tal modo suddividendo il fondo in distinti lotti con destinazione a scopo edificatorio, in particolare ad autoparco, così determinando il mutamento di fatto della destinazione d’uso dell’area, in pregiudizio della riserva pubblica di pianificazione, imprimendovi una destinazione ad area ricovero veicoli. Il Tribunale si è posto così in sintonia con i principi affermati da questa Corte, secondo cui la contravvenzione di lottizzazione abusiva è reato a forma libera e progressivo nell'evento, che può realizzarsi sia attraverso l'esecuzione di opere che comportino, di fatto, una trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione - c.d. lottizzazione materiale o fisica -, sia in presenza di una trasformazione urbanistica o edilizia del territorio effettuata in assenza del previsto piano di lottizzazione, o in presenza di piano esistente, ma in contrasto con gli strumenti urbanistici e le previsioni normative, e predisposta per mezzo del frazionamento e della vendita, o di atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio - c.d. lottizzazione negoziale o cartolare (ex plurimis, Sez. 3, n. 11389 del 14/12/2023, dep. 2024, Rv. 286049; Sez. 3, n. 36397 del 17/04/2019, Rv. 277169). Il Tribunale (e prima ancora il G.I.P.) ha anche correttamente evidenziato la natura di reato permanente della contravvenzione di lottizzazione abusiva, che viene a perfezionarsi con il compimento dell'ultimo atto lottizzatorio che, nel caso di lottizzazione meramente negoziale, è normalmente rappresentato dall'ultimo atto di vendita e, nella lottizzazione materiale, dall'ultima opera materiale realizzata (Sez. 3, n. 32889 del 29/04/2021, Marra, non mass.).
3.2. Destituita di fondamento è poi la doglianza relativa alla sussistenza del ne bis in idem, per cui la ricorrente, essendo stata già condannata per violazioni edilizie, finirebbe con l’essere punita due volte per lo stesso fatto, sia pure in concorso con altra persona. E' noto, infatti, che, ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. Ebbene, il sopralluogo effettuato in data 19/03/2025 aveva consentito di accertare che - rispetto al precedente sopralluogo del 06/04/2007, dal quale aveva tratto origine un procedimento penale iscritto al n. 1987/2007 R.G.N.R. per una serie di violazioni edilizie conclusosi con sentenza di condanna irrevocabile ed ordine di demolizione dei manufatti abusivi - il precedente ordine di demolizione non era stato eseguito e che erano stati realizzati ulteriori interventi edilizi abusivi, poiché eseguiti in mancanza dei prescritti titoli abilitativi. E, dunque, la prosecuzione dell'iter criminoso, con interventi che non rientrano fra quelli contestati nei precedenti giudizi, esclude in radice la possibilità di configurare la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. con riferimento alla sentenza conclusiva del procedimento iscritto al n. 1987/2007 R.G.N.R. Il Tribunale ha infatti evidenziato che il precedente giudizio non ebbe ad oggetto il reato di lottizzazione abusiva ma il reato di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, per l'attività edificatoria realizzata senza il rilascio del permesso di costruire: come più volte precisato da questa Corte, il reato di lottizzazione abusiva fisica o materiale si distingue da quello di costruzione senza titolo abilitativo in quanto, nel primo, l'intervento, per le sue dimensioni o caratteristiche, incidendo in modo rilevante sull’assetto urbanistico della zona, attraverso una illegittima trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, è idoneo a pregiudicare la riserva pubblica di programmazione territoriale laddove, diversamente, nel secondo, l'intervento, per la dimensione del manufatto, non presuppone opere di urbanizzazione primaria e secondaria (Sez. 3, n. 9446 del 21/01/2010, Rv. 246340; nello stesso senso, Sez. 3, n. 15404 del 21/01/2016, Rv. 266811; Sez. 3, n. 37383 del 16/07/2013, Rv. 256519) Consegue che la pronuncia impugnata, nell’escludere il bis in idem, si pone in linea con il costante indirizzo di legittimità che evidenzia la necessaria coincidenza fattuale, nonché soggettiva, tra le contestazioni comparate, quale presupposto per la operatività della preclusione ex art. 649 cod. proc. pen. nei confronti e limitatamente al medesimo soggetto coinvolto.
3.3. Quanto agli accertamenti della datazione degli interventi abusivi successivi a quello già giudicato nel procedimento iscritto al n. 1987/2007 R.G.N.R., deve ricordarsi che i fotogrammi scaricati dal sito internet "Google Earth", in quanto rappresentano fatti, persone o cose, costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell'art. 234, comma 1, cod. proc. pen., o 189 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 48178 del 15/09/2017, Bezziccheri, Rv. 271313). Per cui, le obiezioni difensive contenute in ricorso sono del tutto generiche, facendo riferimento alla risoluzione non sempre elevata delle immagini, alla circostanza che non sempre è assicurata la disponibilità di una data certa, senza tuttavia contestare in modo specifico la datazione delle opere risultanti dalle immagini acquisite su Google Earth, dovendo dunque ribadirsi come il provvedimento impugnato risulti sorretto da un apparato argomentativo non apparente, ma razionale e coerente, e su convergenti elementi probatori, avendo argomentato non solo sulla base delle ortofoto estratte dall’applicativo Google Earth, ma anche sulla base delle planimetrie catastali e del raffronto con gli atti confluiti nel procedimento n. 1987/2007 R.G.N.R. Le censure difensive concernono pertanto aspetti che ruotano nell'orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo che, come anticipato, non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo.
3.4. Né, infine, può ragionevolmente prospettarsi, alla stregua della compiuta descrizione delle opere abusive realizzate, un difetto di proporzionalità della misura cautelare reale, adombrato, del tutto genericamente, nell’ultima parte del terzo motivo di ricorso, conseguendone perciò la manifesta infondatezza di tutte le doglianze contenute nel terzo motivo di ricorso.
4. Il secondo motivo del ricorso proposto da Giuseppina Cioce, incentrato sulla assenza del periculum in mora, è anch’esso manifestamente infondato. Il Tribunale ha ritenuto che la giustificazione adottata dal GIP, che aveva sottolineato come il pericolo che la libera disponibilità del fondo rustico e delle opere abusive sullo stesso realizzate potesse aggravare o protrarre le conseguenze dei reati, oltre che agevolare la consumazione di ulteriori condotte delittuose, fosse insito nella stessa prosecuzione dell'attività illecita che, modificando l'assetto del territorio in modo non consentito, senza soluzione di continuità, da epoca antecedente all’anno 2007 e sino al marzo dell’anno 2024, vale a dire per più di quindici anni e sino ad epoca recente, nonostante l’emissione di una sentenza di condanna nei confronti della ricorrente e di un conseguente ordine di demolizione non eseguito, nonché nell’abituale utilizzo dell’area sottoposta a lottizzazione per scopi imprenditoriali; e che, pertanto, la sussistenza del periculum in mora fosse scalfita dagli argomenti difensivi, essendo plausibile la realizzazione di ulteriori condotte delittuose e derivando inoltre il pericolo dall’effettivo utilizzo dell’area lottizzata, integrante conseguenza ulteriore del contestato reato. L'ordinanza impugnata appare sul punto logicamente argomentata, facendo riferimento al pericolo di prosecuzione della condotta vietata e di aggravamento delle conseguenze della stessa, sottolineandosi che l’area è stata continuativamente interessata, negli ultimi quindici anni, da una serie di interventi abusivi per ragioni imprenditoriali. Il passaggio motivazionale dell'ordinanza impugnata va, allora, interpretato alla luce dell'ampia descrizione dell'opera illegalmente posta in essere, essendo stato descritto un intervento edilizio illegittimo in un fondo rustico, attraverso la realizzazione di un intero complesso destinato a ricovero veicoli, costituito da box e spazi destinati al deposito di mezzi e veicoli, con frazionamento dell’area destinata ad autoparco. Del resto, il sequestro preventivo può essere disposto al fine di impedire l'aggravamento o la protrazione delle conseguenze del reato, pur quando, vertendosi in materia di reati concernenti la tutela del territorio, sia cessata la condotta criminosa, dal momento che perdurano comunque gli effetti lesivi dell'equilibrio urbanistico ed ambientale (cfr., in motivazione, Sez. 3, n. 2384 del 10/10/2024, dep. 2025, Martucci, Rv. 287337), tanto più quando l’area è stata interessata negli ultimi anni da una costante e progressiva attività edilizia abusiva.
5. In conclusione, i ricorsi proposti nell’interesse dei ricorrenti devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti stessi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 17/12/2025

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