Cass. Sez. III n. 30654 del 20 giugno 2017 (Ud 20 dic 2016)
Presidente: Cavallo Estensore: Renoldi Imputato: Gioia
Urbanistica.Inefficacia della sanatoria sule violazioni della disciplina antisismica

Il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l'estinzione dei soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, nella cui nozione non rientra la disciplina per le costruzioni da eseguirsi nelle zone sismiche, che ha una oggettività giuridica diversa da quella riguardante il corretto assetto del territorio.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del Tribunale di Cosenza in data 17/09/2015, Maria Gioia fu condannata, con le attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di 300,00 euro di ammenda in relazione alle contravvenzioni di cui agli artt. 93-95 del D.P.R. n. 380/2001 per avere, in qualità di proprietaria e committente, iniziato i lavori di realizzazione di un locale seminterrato, avente struttura in cemento armato delle dimensioni di 8,20 metri per 7,60 metri con altezza pari a 2,50 metri, sito in zona sismica, senza darne preavviso scritto al competente Sportello Unico per l'edilizia (capo B); artt. 94-95 del D.P.R. n. 380/2001, per avere, nella predetta qualità, iniziato i lavori sopra descritti in zona sismica, senza preventiva autorizzazione scritta dell'Ufficio Tecnico Regionale (capo C); artt. 65-72 del D.P.R. n. 380/2001, per avere, nel medesimo frangente, omesso di denunciare al competente Sportello Unico per l'edilizia i lavori in questione prima del loro inizio (capo D); fatti accertati in Castrolibero il 20/05/2010. Con la stessa sentenza il Tribunale calabrese dichiarò non doversi procedere nei confronti dell'imputata per essersi il reato a lei ascritto al capo A) della rubrica estinto per intervenuto accertamento di conformità.

2. Avverso la predetta sentenza Maria Gioia ha proposto appello, a mezzo del difensore fiduciario, davanti alla Corte di appello di Catanzaro, la quale, con ordinanza del 23/11/2015, qualificata l'impugnazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5 cod. proc. pen., come ricorso per cassazione, ha trasmesso gli atti a questa Suprema Corte per l'ulteriore corso.
Nel dettaglio, l'imputata deduce quattro distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo di essi viene dedotta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento dei fatti e della prova, risultante dal testo della sentenza impugnata o da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame e dalle dichiarazioni difensive rese dai testi. Ciò in quanto la Corte territoriale avrebbe pretermesso ogni considerazione in ordine alla deposizione del teste Quintino Bertucci, il quale avrebbe riferito di avere concluso i lavori nel gennaio 2009.

2.2. Con il secondo motivo la ricorrente censura la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità dell'offesa, disciplinato dall'art. 131- bis cod. pen..

2.3. Con il terzo motivo si rappresenta che avendo il giudice di prime cure dichiarato non doversi procedere in relazione al reato descritto al capo A) per essersi lo stesso estinto per intervenuto rilascio del permesso a costruire, i capi B), C), e D, dovrebbero "intendersi assorbenti al capo di imputazione principale".

2.4. Infine, con il quarto motivo si deduce che la zona in cui era stato realizzato il seminterrato non sarebbe sottoposta alla disciplina sulle zone sismiche, né tale circostanza sarebbe stata provata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Muovendo dal primo motivo di impugnazione, giova premettere che l'ultimazione dei lavori, secondo l'orientamento accolto da questo Collegio, coincide con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci e gli infissi (Sez. 3, n. 39733 del 18/10/2011, Ventura, Rv. 251424), di modo che anche il suo utilizzo effettivo, ancorché accompagnato dall'attivazione delle utenze e dalla presenza di persone al suo interno, non è sufficiente per ritenere sussistente l'ultimazione dell'immobile abusivamente realizzato (Sez. 3, n. 48002 del 17/09/2014, Surano, Rv. 261153).
Tanto premesso, osserva il Collegio che, diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, la sentenza ha adeguatamente specificato come al momento del sopralluogo il manufatto si presentasse come lungi dall'essere ultimato, atteso che secondo quanto dichiarato dal teste Andrea Pescatore in occasione dell'udienza del 3 luglio 2012 e riportato nel verbale di sopralluogo in atti, il manufatto era completo nella sua struttura, ma mancava delle rifiniture.
Ne consegue, pertanto, l'infondatezza delle censure difensive svolte con il primo motivo di ricorso.

3. Il secondo motivo di impugnazione, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., deve ritenersi del pari inammissibile, non risultando che il ricorrente avesse dedotto la relativa questione davanti al giudice di merito, pur avendo potuto farlo, considerato che la sentenza fu emessa in data 17/09/2015 e, dunque, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 16/03/2015, n. 28, che ha introdotto la predetta disposizione.
Ne consegue l'inammissibilità della relativa censura, coerentemente con l'orientamento seguito da questa Corte, secondo cui "la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello" (così Sez. 7, ord. n. 43838 del 27/05/2016, dep. 17/10/2016, Savini, Rv. 268281). Principio ovviamente estensibile anche nel caso in cui la sentenza impugnata per cassazione sia quella di primo grado.

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato, considerata l'autonomia delle fattispecie contestate ai capi B), C), e D) dell'imputazione rispetto al reato di cui al capo A) e la assoluta irrilevanza, rispetto alle predette fattispecie contravvenzionali, del rilascio del permesso a costruire in sanatoria.
Costituisce principio consolidato, infatti, che il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l'estinzione dei soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, nella cui nozione non rientra la disciplina per le costruzioni da eseguirsi nelle zone sismiche, che ha una oggettività giuridica diversa da quella riguardante il corretto assetto del territorio (Sez. F, n. 44015 del 4/09/2014, dep. 22/10/2014, Conforti, Rv. 261099; nonché Sez. 3, n. 7764 del 4/05/1999, dep. 16/06/1999, P.M. in proc. Cosentino A ed altro, Rv. 214165 e Sez. 3, n. 2114 del 26/11/2002, dep. 17/01/2003, PG in proc. Frascani e altro, Rv. 223145, pronunciate con riferimento alla omologa disposizione, ratione temporis vigente, di cui all'art. 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47).

5. Infine, quanto alla censura secondo cui la zona di realizzazione del seminterrato non sarebbe stata sottoposta alla disciplina sulle zone sismiche, la sismicità dell'area è stata riscontrata dal giudice di primo grado, che infatti ne ha dato specificamente atto in sentenza, sottolineando, peraltro, come la questione, nel corso del giudizio dibattimentale, non fosse affatto controversa.
Anche il quarto motivo, deve ritenersi, dunque, manifestamente infondato.

6. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 2.000,00 euro.

PER QUESTI MOTIVI

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 (duemila) in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 20/12/2016