Cass. Sez. III n. 51600 del 15 novembre 2018 (UP 28 set 2018)
Pres. Di Nicola Est. Ramacci Ric. Cusumano
Urbanistica.Aree a bassa sismicità

In conseguenza dell’eliminazione di quello che, in precedenza, era definito “territorio non classificato” e considerando che è attualmente prevista la facoltatività della prescrizione dell'obbligo della progettazione antisismica per le opere rientranti nella zona 4, alla stessa devono ritenersi corrispondenti le aree a bassa sismicità, di cui al combinato disposto degli artt. 83 e 94 d.P.R. 380/2001.   

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Agrigento, con sentenza del 24/11/2017 ha affermato la responsabilità penale di Carmela CUSUMANO, che ha condannato alla pena dell’ammenda, in ordine ai reati di cui agli artt. 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001 perché, in concorso con ignoti, realizzava alcune opere in area classificata “zona sismica 4” senza averne dato preventivamente avviso agli uffici competenti e senza aver presentato la dovuta progettazione antisismica presso l'Ufficio del Genio Civile (fatti accertati il 21/10/2013 in Licata).
Avverso tale pronuncia la predetta propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, rilevando che essendo il Comune di Licata classificato come zona sismica di quarta categoria, rispetto alla quale è stata introdotta la facoltà delle regioni di prescrivere l'obbligo della progettazione antisismica, il giudice del merito  avrebbe errato nel condannare la ricorrente per le violazioni contestate.

3. Con un secondo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in quanto il giudice del merito avrebbe erroneamente considerato le dichiarazioni rese dai testi della pubblica accusa e della difesa in ordine alla data di commissione dei reati.
Aggiunge che trattasi, comunque, della realizzazione di opere di modesta entità, poco rilevanti ai fini sismici e non costituenti pericolo per la pubblica incolumità in caso di evento sismico.

4. Con un terzo motivo di ricorso deduce la violazione dell'articolo 157 cod. pen., asserendo che il giudice non avrebbe considerato l'intervenuta prescrizione dei reati nonostante le emergenze processuali.

5. Con un quarto motivo di ricorso lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel non considerare il fatto di particolare tenuità in ragione della occasionalità della condotta e della scarsa offensività della stessa, essendo nella fattispecie applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

6. Con un quinto motivo di ricorso deduce la violazione di legge, osservando che, pur essendo stata condannata per una pena pecuniaria, il giudice ha applicato la sospensione condizionale della pena, determinando una situazione comunque sfavorevole perché impedirebbe, in futuro, di poter nuovamente usufruire del beneficio.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il ricorso è inammissibile.

2. Occorre rilevare, con riferimento al primo motivo di ricorso, la collocazione del comune di Licata tra le zone con grado di sismicità 4, caratterizzate da pericolosità sismica molto bassa, come risulta dall’imputazione e dalla sentenza impugnata.
Sulla base di tale evenienza la ricorrente assume, del tutto apoditticamente, che il giudice del merito non avrebbe dovuto affermare la sua responsabilità penale.
A tale proposito richiama una recente pronuncia di questa Corte (Sez. 3, n. 56040 del 5/7/2017, D’Alessio, non massimata) la quale, considerando la eliminazione del territorio non classificato e la previsione della facoltatività della prescrizione dell'obbligo della progettazione antisismica per le opere rientranti nella zona 4, individua, in mancanza di altre definizioni normative, come aree a bassa sismicità, di cui al combinato disposto degli artt. 83 e 94 d.P.R. 380/2001, solamente quelle ricomprese nella zona 4.

3. Le conclusioni cui perviene la richiamata decisione sono pienamente condivisibili.
La sentenza richiama, infatti, il contenuto dell’art. 94 d.P.R. 380\01 nella parte in cui, al primo comma, esclude la necessità della preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio regionale per le opere da realizzare in località a bassa sismicità, all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83 del medesimo decreto, ricordando anche come il secondo comma di tale ultima disposizione preveda la definizione, con decreto del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata, dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.
La decisione chiarisce, poi, che a tale fine è stata emanata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 8 maggio 2003), con la quale sono stati dettati i principi generali sulla base dei quali le Regioni, a cui lo Stato ha delegato l'adozione della classificazione sismica del territorio, hanno redatto l'elenco dei comuni con la relativa attribuzione a una delle quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale.
Ciò ha comportato, ricorda sempre la sentenza D’Alessio, l’eliminazione del territorio "non classificato" e l’introduzione della zona 4, rispetto alla quale è data alle Regioni la facoltà di prescrivere l'obbligo della progettazione antisismica, da considerarsi quindi , in assenza di ulteriori specificazioni, come a bassa sismicità.

4. Occorre pertanto ribadire che in conseguenza dell’eliminazione di quello che, in precedenza, era definito “territorio non classificato” e considerando che è attualmente prevista la facoltatività della prescrizione dell'obbligo della progettazione antisismica per le opere rientranti nella zona 4, alla stessa devono ritenersi corrispondenti le aree a bassa sismicità, di cui al combinato disposto degli artt. 83 e 94 d.P.R. 380/2001.   

5. Ciò posto, va anche ricordato come, in maniera altrettanto condivisibile, la giurisprudenza di questa Corte abbia ripetutamente affermato che il reato di omessa denuncia lavori in zona sismica, previsto dall'art. 93 d.P.R. 380/2001, è configurabile anche in caso di esecuzione di opere in zona inclusa tra quelle a basso indice sismico, atteso che l'art. 83, comma secondo, del citato decreto, non pone alcuna distinzione in merito alle categorie delle zone medesime (Sez. 3, n. 30651 del 20/12/2016 (dep.2017), Rubini ed altro, Rv. 270233; Sez. 3, n. 22312 del 15/2/2011, Morini, Rv. 250369).
Alla odierna ricorrente è stato contestato anche il reato di cui al menzionato art. 93 d.P.R. 380/01, sicché è evidente come le osservazioni formulate nel motivo di ricorso in esame siano del tutto inconferenti.

6. Per ciò che concerne, poi, l’ulteriore contestazione della violazione sanzionata dall’art. 94, osserva il Collegio come il motivo di ricorso si risolva, sul punto, in una mera asserzione, non essendo stato in alcun modo specificato per quali ragioni il giudice avrebbe errato nell’affermare la responsabilità dell’imputata, dal momento che la mera collocazione del territorio del comune dove insistono le opere abusivamente realizzate in zona 4 non esclude automaticamente la necessità del titolo abilitativo, ben potendo la Regione prevedere comunque, come si è appena visto, tale obbligo.
La ricorrente non fornisce alcun elemento che consenta di ritenere che la Regione non abbia utilizzato tale facoltà ed, anzi, una esplicita smentita si rinviene nella Deliberazione n. 408 del 19 dicembre 2003, recante “Individuazione, formazione ed aggiornamento dell’elenco delle  zone sismiche ed adempimenti connessi al recepimento ed attuazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274” e nell’allegato decreto dirigenziale del 15/1/2004, ove, nell’art. 5, si afferma la volontà di  “introdurre l'obbligo della progettazione antisismica anche per i Comuni classificati sismicamente in zona 4, sia per la progettazione delle nuove costruzioni che per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, fermi restando i contenuti semplificati delle norme tecniche e il regime transitorio previsto dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3274 del 20 Marzo 2003”.
Il motivo di ricorso è, dunque, del tutto generico.

7. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono invece inammissibili perché propongono, sostanzialmente, una valutazione alternativa delle emergenze processuali che non può essere effettuata in questa sede, richiamando le dichiarazioni dei testimoni escussi e fornendo una personale interpretazione delle stesse.
Il giudice del merito, nel determinare la data di consumazione dei reati e considerare la prescrizione solo per alcuni tra quelli contestati, ha compiuto un accertamento in fatto sulla base delle emergenze processuali e la sua esperienza conoscitiva non può essere ripetuta dal giudice di legittimità.

8. Quanto alla consistenza delle opere, che la ricorrente ritiene modesta, occorre ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha, in più occasioni, delimitato l’ambito di applicazione della normativa sulle costruzioni in zona sismica con riferimento alla natura degli interventi realizzati.
Seppure, in un primo tempo, si sia affermato che la funzione di salvaguardia della pubblica utilità perseguita porta ad escluderne l’applicazione per gli interventi che non interessano la pubblica incolumità, quali quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria del patrimonio edilizio già esistente (Sez. 3, n. 10188 del 10/7/1981, Filloramo, Rv. 150961), si è successivamente chiarito che la natura delle opere è irrilevante e ciò in quanto la violazione delle norme antisismiche richiede soltanto l'esecuzione di lavori edilizi in zona sismica (Sez. 3, n. 46081 del 8/10/2008, Sansone, Rv. 241783 ). Il principio è stato successivamente ribadito (Sez. 3, n. 34604 del 17/6/2010, Todaro, Rv. 248330).
Altrettanto inconferente è stata ritenuta la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate, in quanto le disposizioni relative alla disciplina antisismica hanno una portata particolarmente ampia e si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità (cfr.  Sez. 3, n. 24086 del 11/4/2012, Di Nicola, Rv. 253056; Sez. 3,  n. 6591 del 24/11/2011 (dep. 2012), D'Onofrio, Rv. 252441; Sez. 3, n. 30224 del 21/6/2011, Floridia, Rv. 251284; Sez. 3, n. 23076 del 27/4/2011, Coppa, non massimata; Sez. 3, n. 33767 del 10/5/2007, Puleo, Rv. 237375; Sez. 3, n. 38142 del 26/9/2001, Tucci, Rv. 220269).
Nel caso di specie, peraltro, si tratta comunque di opere di una certa consistenza, come emerge dalla semplice lettura dell’imputazione, riferita a realizzazione di manufatti adibiti a box, deposito, ricovero autoclave, chiosco bar, laboratorio di pasticceria etc.

9. Quanto al quarto motivo di ricorso, osserva il Collegio che, per ciò che è dato rilevare dalla sentenza del Tribunale e dall’atto di impugnazione, l'imputata ed il suo difensore non avevano prospettato al giudice del merito la questione della particolare tenuità del fatto e, secondo quanto già affermato da questa Corte, quando la sentenza di merito è successiva alla vigenza della nuova causa di non punibilità, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere posta per la  prima volta nel giudizio di legittimità come motivo di violazione di legge (cfr. Sez. 6, n. 20270 del 27/4/2016, Gravina, Rv. 26667801; Sez. 7, n. 43838 del 27/5/2016, Savini, Rv. 26828101), non potendosi neppure affermare, in assenza di specifica richiesta, che il giudice abbia l'obbligo di pronunciarsi comunque (Sez. 3, n. 19207 del 16/3/2017, Celentano, Rv. 269913).

10. Infine, anche il quinto motivo di ricorso risulta manifestamente infondato, poiché non può dirsi meritevole di tutela l'interesse, manifestato in ricorso, a preservare il beneficio per usufruirne eventualmente in futuro.
Invero, come questa Corte ha già avuto modo di osservare, pur potendosi affermare che una lesione di un interesse giuridico qualificato legittima l'imputato a impugnare la sentenza con la quale viene riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale, proprio perché il presupposto è la natura dell'interesse, non può essere censurata la sentenza che la concede in ragione della utilizzabilità del beneficio nell'eventualità della commissione di futuri reati, poiché non è in alcun modo tutelabile una prospettiva criminosa da parte dell'imputato (così Sez. 3, n. 39406 del 20/6/2013, Germani, Rv. 256698; Sez. 6, n. 6074 del 20/11/2003 (dep. 2004), Lo Faso, Rv. 227946; Sez. U, n. 6563 del 16/3/1994, Rusconi, Rv. 197535).

11. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità  consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 (duemila) in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in data 28/9/2018