Cass. Sez. III n. 34297 del 11 settembre 2007 (Cc 5 lug. 2007)
Pres. Vitalone Est. Franco Ric. Moretti
Urbanistica. Esecuzione demolizione

Il potere-dovere di eseguire la demolizione dell’immobile abusivo spetta la giudice anche in caso di avvenuta acquisizione delle opere al patrimonio comunale.
La sospensione condizionale della pena non opera con riferimento all’ordine di demolizione che ha natura di sanzione amministrativa.
Qualora sia presentata istanza di condono, la revoca dell’ordine di demolizione può essere emessa dal giudice dell’esecuzione solo quando si sia verificata l’estinzione del reato, sempre che sussistano in astratto i requisiti di condonabilità.
L’ingiunzione a demolire con l’avviso di sgombero deve essere notificato solo ai diretti interessati, responsabili dell’abuso e non anche a terze persone che occupino l’immobile da demolire.
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