Cass. Sez. III Sent. 834 del 13 gennaio 2009 (Cc 4 dic. 2008)
Pres. Lupo Est. Squassoni Ric. P.M. in proc. Della Monica.
Urbanistica. Apertura di una porta al posto di una preesistente finestra.

In tema di reati edilizi, l\'apertura di una porta al posto di una preesistente finestra necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo sufficiente la mera denuncia d\'inizio attività poiché si tratta d\'intervento edilizio comportante una modifica dei prospetti, in quanto tale non qualificabile come ristrutturazione edilizia "minore".
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 04/12/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 01425
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 028608/2008
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di;
nei confronti di:
1) DELLA MONICA FRANCO, N. IL 27/12/1955;
avverso ORDINANZA del 06/08/2008 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SQUASSONI CLAUDIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha chiesto l\'annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 6 agosto 2008, il Tribunale di Napoli ha accolto la richiesta di riesame di un sequestro preventivo che grava su di un manufatto non evidenziando la configurabilità della ipotesi di reato contestata dalla accusa (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. a) dal momento che la edificazione non necessitava di titolo abilitativo.
Ciò in quanto le opere erano interne e non creavano nuove superfici, volumetrie o mutamento di uso; la trasformazione di un vano finestra in porta era da considerarsi ristrutturazione edilizia non influente sulla sagoma, sulla superficie o sui volumi.
Questa conclusione è censurata dal Pubblico Ministero nei motivi di ricorso in Cassazione con i quali evidenzia che l\'intervento modificava il prospetto dello immobile e poteva essere assentito con Dia, la cui mancanza è punita a sensi del cit. D.P.R., art. 44, u.c..
Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. d) (modificato dal D.Lgs. n. 301 del 2002) definisce ristrutturazione edilizia gli interventi rivolti a trasformare i manufatti attraverso un insieme sistematico di opere che possono condurre ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi possono comportare il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell\'edificio e la eliminazione, la modifica, l\'inserimento di nuovi elementi o impianti.
Dalla definizione normativa dello ambito dell\'intervento, risulta chiaro che la ristrutturazione edilizia non è vincolata al rispetto degli elementi tipologici, formali, strutturali del manufatto esistente.
Per quanto concerne il regime giuridico della edificazione in esame, il T.U. prevede diversificate soluzioni.
Il permesso di costruire è richiesto, per il disposto dell\'art. 10, comma 1, lett. c, per le ristrutturazioni che comportano un aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici (ovvero si riconnettano a mutamenti di destinazione d\'uso limitatamente agli immobili comprese nelle zone omogenee A).
Per tali ristrutturazioni, il permesso di costruire può essere sostituito, a sensi dell\'art. 22, comma 3, lett. a) ed a scelta discrezionale dello interessato, dalla denuncia di inizio di attività (ed superdia) la cui carenza comporta le sanzioni penali previste dal cit. D.P.R., art. 44, u.c..
Dal combinato disposto delle norme ricordate, si evince che le ristrutturazioni di portata minore - che conservano allo edificio, pur rinnovato, la sua consistenza urbanistica - possono essere effettuate con mera denuncia di inizio di attività, la cui mancanza non ha rilevo penale.
In tale contesto normativo, si presenta fondata la tesi del Ricorrente dal momento che la apertura di una porta, al posto della preesistente finestra, comporta una modifica dei prospetti e, di conseguenza, non può essere annoverata tra le ristrutturazioni minori.
Pertanto, si impone un annullamento della ordinanza impugnata perché il Giudice del rinvio controlli se l\'intervento sia preceduto da denuncia di inizio di attività (che, per quanto riferito, è sufficiente per procedere alla edificazione) e se la libera disponibilità del bene possa protrarre o aggravare le conseguenze del reato o essere occasione per la commissione di ulteriori illeciti.
La tematica sulle esigenze cautelari è stata omessa dal primo Giudice, in quanto inconferente rispetto alla sua conclusione, e non è stata trattata dal Ricorrente dal momento che sul punto non vi era un apparato argomentativo da confutare.
P.Q.M.
La Corte annulla l\'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2009