Cass. Sez. III n. 45068 del 5 dicembre 2011
Pres. Ferrua Est. Marini Ric. Arcovito ed altro 
Urbanistica. Parcheggi pertinenziali
La realizzazione di parcheggi in forza del regime agevolato previsto dall'art.9 della legge n.122 del 1989 può avvenire ad opera di terzi e in aree anche non limitrofe a quelle ove insistono gli immobili a condizione che detti immobili siano individuati al momento di presentazione della d.i.a. così da assicurare in concreto l'esistenza di una relazione pertinenziale tra i parcheggi e le singole unità e da escludere che si versi in ipotesi di iniziativa speculativa, ipotesi soggetta all'ordinaria disciplina urbanistica ed edilizia. Va da sé, infatti, che il soggetto privato che intenda dare risposta all'esigenza di spazi destinati a parcheggio rappresentata dalla collettività che grava su un'area cittadina può avviare iniziative commerciali compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti e secondo l'ordinario regime del permesso di costruire, così sottoponendo l'opera ai controlli preventivi necessari anche in relazione alle dimensioni e all'impatto che questa riveste sul tessuto urbano.
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Camera di consiglio
 Dott. FERRUA    Giuliana         - Presidente  - del 05/10/2011
 Dott. SQUASSONI Claudia          - Consigliere - SENTENZA
 Dott. GRILLO    Renato           - Consigliere - N. 1996
 Dott. MARINI    Luigi       - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. ROSI      Elisabetta       - Consigliere - N. 09019/2011
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 ARCOVITO Francesco, nato a Messina il 11 Marzo 1971;
 BRUNORI Bruno, nato a Roma il 16 Marzo 1933;
 Avverso la ordinanza in data 8 Febbraio 2011 del Tribunale di Roma,  			che ha confermato il sequestro preventivo disposto dal Giudice delle  			indagini preliminari in sede in data 29 Dicembre 2010 in relazione al  			reato previsto dal D.P.R. 6 gennaio 2001, n. 380, art. 44, lett. b).  			Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Luigi Marini;
 Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. VOLPE Giuseppe,  			che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
 Uditi i Difensori, Avv. Amendolia Giuseppe e Giovagnoli Alessandra,  			che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
 RILEVA
 Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma in data  			29 Dicembre 2010 ha emesso decreto di sequestro preventivo, in  			relazione al reato previsto dal D.P.R. 6 gennaio 2001, n. 380, art.  			44, lett. b), concernente un cantiere edile della "Panama Giardini  			Srl" volto alla realizzazione di parcheggi sotterranei ritenuti dal  			giudice non pertinenziali.
 L'intervento risulta realizzato dietro presentazione in data 28  			gennaio 2010 di semplice d.i.a. in quanto asseritamente destinato, in  			linea con la previsione della L. n. 122 del 1989, art. 9, comma 1, e  			successive modifiche, a realizzare parcheggi avente carattere di  			pertinenzialità rispetto ad edifici residenziali esistenti in loco,  			ancorché non specificamente individuati, mentre, a parere del  			Giudice delle indagini preliminari, tale carattere difetterebbe.  			Secondo la notizia di reato inoltrata il 17 maggio 2010 dal Comune di  			Roma alla locale Procura della Repubblica, il reato risulterebbe  			integrato in quanto non risultano immediatamente individuabili gli  			edifici cui si riferisce il vincolo pertinenziale che deve esistere  			con i parcheggi in costruzione. Si evidenzia in tale contesto che la  			zona interessata, qualificata dal P.R.G. come "Città storica  			sottozona Ville Storielle", non consente la costruzione di parcheggi  			non pertinenziali (art. 39, lett. A delle N.T.A. al P.R.G.)  			Con l'ordinanza qui impugnata il Tribunale di Roma ha respinto la  			richiesta di riesame avanzata dal Sig. Arcovito, in proprio e quale  			legale rappresentante della "Panama Giardini S.r.l.", e dal Sig.  			Brunori, legale rappresentante della medesima società.  			Rilevato che l'opera consiste in un intervento di proporzioni assai  			rilevanti (parcheggio interrato su due piani destinato a ospitare 497  			box) che insiste sull'area del parco pubblico di Villa Ada, area  			soggetta a vincolo, il Tribunale ritiene che la mancata  			individuazione o individuabilità degli immobili di riferimento  			impedisca di considerare le opere come "pertinenziali" e imponga il  			preventivo rilascio di concessione edilizia. Si è in presenza,  			infatti, di nuova costruzione cui non è applicabile la normativa  			derogatoria prevista dalla L. n. 122 del 1989.
 Sul punto il Tribunale procede anche ad un esame analitico della  			decisione di questa Corte (Terza Sezione Penale, sentenza n. 26327  			del 2009) richiamata nell'istanza del Sig. Arcovito, per concludere  			che, a differenza di quanto affermato dallo stesso, la  			individuabilità degli immobili serviti deve essere garantita già al  			momento di presentazione della d.i.a..
 In conclusione, il Tribunale ritiene che sussista il "fumus" del  			reato ipotizzato e che sussistano, altresì, gli estremi del  			"periculum in mora".
 Avverso tale decisione i Sigg. Arcovito e Brunori propongono  			separatamente ricorso tramite i rispettivi Difensori.  			Il Sig. Arcovito, in sintesi, osserva in fatto che:
 a. errano i giudici di merito a ritenere non sussistente la relazione  			pertinenziale tra i parcheggi e gli immobili serviti, posto che la  			società operante - in linea con la Delib. Consiliare Comunale n. 165  			del 1997 - aveva redatto, depositato in Comune e registrato un atto  			d'obbligo datato 17 dicembre 2009, e dunque anteriore alla  			presentazione della d.i.a., che vincolava i parcheggi al servizio  			degli edifici situati in prossimità, e quindi una seconda  			dichiarazione in data 7 aprile 2010 che individuava il perimetro  			dell'area cittadina servita dai parcheggi in costruzione;
 b. come affermato con memoria difensiva depositata all'udienza dell'8  			febbraio 2011, non corrisponde a realtà che esista un vincolo  			paesaggistico sull'area interessata dai lavori e che sarebbe stato  			necessario acquisire preventivamente l'autorizzazione paesaggistica  			(come invece sostenuto dall'arch. De Marchis);
 fatte queste premesse, lamenta:
 1. errata applicazione della L. n. 122 del 1989, art. 9 e del D.P.R.  			6 gennaio 2001, n. 380, artt. 3, 6, 10, 33 e 44 per avere il  			Tribunale erroneamente applicato alla fattispecie la disciplina ex  			D.P.R. 6 gennaio 2001, n. 380 e non quella prevista dalla L. n. 122  			del 1989, art. 9, comma 1, (come modificata col D.L. n. 122 del 2002,  			convertito con L. n. 185 del 2002), così facendo recedere la legge  			speciale che, invece, costituisce l'unica normativa applicabile ai  			parcheggi interrati. Risultano così errati i richiami alla  			disciplina del D.Lgs. n. 380 del 2001, ivi compresi i limiti  			volumetrici, peraltro superati dall'art. 4, lett. d) delle NTA del  			nuovo PRG che esclude i parcheggi dal calcolo della superficie utile  			lorda (S.U.L.) che ha sostituito il riferimento al concetto di  			volume.
 2. errata applicazione dell'art. 9 e dell'art. 44 sopra citati,  			nonché vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto  			necessario che la individuazione degli immobili serviti dai parcheggi  			in costruzione debba essere effettuata al momento di presentazione  			della d.i.a. e ritenuto che la individuazione operata con l'atto  			d'obbligo del 17 dicembre 2009 e col successivo impegno del 7 aprile  			2010 non soddisfi tale requisito in quanto l'area indicata sarebbe  			eccessivamente ampia e la conseguente individuazione degli immobili  			di fatto vanificata; in realtà, i funzionari del Comune di Roma  			assunti dal P.M. hanno riconosciuto la legittimità del vincolo  			pertinenziale costituito dalla società;
 3. errata applicazione della L. n. 122 del 1989, citato art. 9, del  			D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 146 e del D.P.R. n. 380 del 2001, art.  			44, lett. b). Erroneamente il Tribunale ritiene che le comunicazioni  			pervenute dagli enti regionale e comunale rappresentino una  			situazione che renda necessaria l'autorizzazione paesaggistica;
 mentre è certo che il Ministero competente ha espressamente escluso  			l'esistenza di un vincolo, l'avvio della procedura di rettifica da  			parte della Regione Lazio versa in fase preliminare e non può avere  			rilievo in questa sede, dovendosi escludere che la Regione abbia  			potestà di modificare le perimetrazioni oggetto di decreto  			ministeriale;
 4. errata applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, citato art. 44 in  			relazione all'art. 125 c.p.p. per avere il Tribunale omesso di  			considerare le dichiarazioni con cui l'Ing. Tarquini, direttore  			tecnico del Municipio competente, ha affermato che l'intervento è  			conforme alle N.T. del P.R.G. vigente e che la presentazione  			dell'atto d'obbligo che accompagna la D.i.a. è sufficiente a  			garantire la pertinenzialità dell'intervento; circostanza confermata  			anche dall'arch. De Marchis del Dipartimento programmazione  			urbanistica del Comune di Roma.
 Il Sig. Brunori lamenta errata applicazione di legge e vizio di  			motivazione, in sintesi affermando:
 a. con Delib. n. 165 del 1997, attuativa della cd. legge Tognoli, il  			Comune di Roma ha definito i parametri essenziali applicabili alla  			edificazione dei parcheggi sotterranei che insistono su aree non  			edificate; in particolare ha definito al punto 1.1. il concetto di  			"prossimità", che fa riferimento ad un "raggio" di 1.000 metri e  			stabilito che il vincolo;
 b. che la medesima deliberazione al punto 2.a prevede che i  			richiedenti in corso d'istruttoria della pratica e prima del rilascio  			dell'autorizzazione edilizia assumono l'impegno a destinare i  			parcheggi a servizio degli edifici in prossimità, e che solo  			successivamente produrranno gli atti di trasferimento assunti nel  			rispetto di tale impegno;
 c. che la procedura seguita dalla Panama Parcheggi S.r.l. ha  			rispettato tali vincoli e prodotto in sede di d.i.a. anche il parere  			del Ministero dei beni e delle attività culturali da cui emerge con  			certezza l'inesistenza di vincolo paesaggistico. A tale proposito, va  			detto, secondo il ricorrente, che la documentazione allegata alle  			dichiarazioni dell'Ing. De Marchis prospetta una possibile  			revisione delle planimetrie esistenti e deve essere letta nel senso  			che allo stato non sussiste alcun vincolo;
 d. che in sede di s.i.t. avanti il Pubblico Ministero l'ing.  			Tarquini, direttore tecnico del municipio competente ha dato atto -  			circostanza ignorata dal Tribunale nella sua ordinanza - della  			correttezza della procedura e affermato che essa risulta applicabile  			anche agli interventi in "Villa storica" come il parco di Villa  			Ada.
 Con ampia memoria depositata il 29 Settembre 2011 il Sig. Arcovito  			richiama il contenuto del ricorso presentato e ribadisce l'errato  			rinvio operato dai giudici di merito ai criteri fissati nel D.P.R. n.  			380 del 2001 in una materia regolata esclusivamente dalla L. n. 122  			del 1989 nei termini poi concretizzati dalla Delib. Dirigenziale  			Comune di Roma n. 165 del 1997. Quanto alla prospettata esistenza di  			vincolo paesaggistico, il ricorrente riporta per esteso (pag. 4 e  			ss.) una istanza inoltrata agli enti competenti affinché annullino o  			revochino "gli atti relativi al procedimento di estensione della  			perimetrazione di cui al D.M. 27 maggio 1954" che includerebbe l'area  			interessata dalla D.i.a. all'interno del perimetro di un'area  			"sottoposta alla dichiarazione di notevole interesse pubblico".  			OSSERVA
 La materia devoluta dai ricorrenti all'esame di questa Corte si  			articola attorno a due questioni principali: la rispondenza alla  			legge della dichiarazione di inizio attività, perché conforme al  			dettato della L. n. 122 del 1989, art. 9 e alla disciplina  			amministrativa attuativa; la libertà da vincoli dell'area su cui  			insiste il terreno destinato alla realizzazione del parcheggio  			sotterraneo. A sua volta, il primo profilo include sia una verifica  			della natura "pertinenziale" delle opere progettate sia un controllo  			sulla sussistenza degli altri presupporti legittimanti l'avvio dei  			lavori senza necessità di permesso di costruire. Il secondo profilo,  			poi, include sia una verifica dell'esistenza dei necessari pareri al  			momento della presentazione della d.i.a. sia un'analisi dei profili  			di contrasto fra le opere e la disciplina dell'area urbana, quale  			emerge dai documenti successivamente formati da parte delle autorità  			amministrative competenti.
 Deve essere subito rilevato che l'ipotesi di reato fondante il  			decreto di sequestro è stata individuata dal Giudice delle indagini  			preliminari nel D.P.R. 6 gennaio 2001, n. 380, art. 44, lett. b); si  			tratta di violazione che concerne l'assenza di permesso di costruire  			e non contempla eventuali violazioni di vincoli esistenti sulle aree,  			con la conseguenza che queste ultime, ove sussistenti, resterebbero  			estranee al provvedimento impugnato.
 Va di conseguenza escluso che possano in questa sede introdursi  			profili di illiceità concernenti direttamente l'esistenza di vincoli  			gravanti sull'area, profili che possono avere rilievo con riferimento  			alla sussistenza di tutti i requisiti di validità della d.i.a.  			Infatti, se non può assumere rilievo la procedura di nuova  			perimetrazione dell'area definita con D.M. 27 maggio 1954, procedura  			che non può incidere su un'autorizzazione edilizia che si ritenga  			già perfezionata, deve rilevarsi che difetta la trasmissione del  			progetto e della relazione agronomica richiesi espressamente dalla  			Sovrintendenza del Comune di Roma (come da nota di tale autorità in  			data 16 luglio 2010).
 Venendo all'esame dell'esistenza del rapporto di pertinenza fra  			garage e immobili serviti che giustifica il ricorso alla d.i.a. ai  			sensi della L. n. 122 del 1985, la Corte osserva quanto segue.  			1. Con riferimento alla genesi e alle caratteristiche della  			dichiarazione di inizio attività, la Corte ritiene necessario  			premettere che la stessa, presentata in data 28 gennaio 2010, è  			stata preceduta dalla formalizzazione in data 17 dicembre 2009 di un  			atto di impegno volto ad assicurare la non modificabilità della  			destinazione dell'area a parcheggio e la esistenza di un vincolo  			pertinenziale fra le opere da realizzare e le unità abitative  			situate in prossimità delle stesse. Oltre a ciò, deve rilevarsi che  			al momento della presentazione della d.i.a. la società ha allegato  			una attestazione concernente la non contrarietà del progetto agli  			strumenti urbanistici e la collocazione armonica nel contesto  			circostante (nota 20 Ottobre 2009 della Sovrintenda ai beni Culturali  			del Comune di Roma), nonché i pareri favorevoli del Dipartimento  			delle politiche ambientali, del Dipartimento alle Politiche della  			mobilità, del Dipartimento 10^ (inquinamento) del Comune di Roma.  			Infine, si rileva che in coerenza con l'esistenza di significative  			interlocuzioni preventive con l'ente comunale, la società ha  			provveduto a consultare anche le autorità poste a tutela dei vincoli  			paesaggistici e culturali, acquisendo e allegando alla d.i.a. le  			dichiarazioni con cui la Sopraintendenza per i beni architettonici e  			paesaggistici e il Ministro dei Beni Culturali attestano  			l'inesistenza di vincoli sull'area interessata dal progetto, fissano  			le cautele necessarie alla salvaguardia archeologica e richiedono che  			la sistemazione dell'area scoperta sia eseguita secondo un progetto  			esecutivo che deve essere presentato dalla società.  			2. Successivamente alla presentazione della d.i.a. il Comune di Roma  			ha richiesto una specifica integrazione documentale, come emerge  			dall'atto di impegno sottoscritto dalla "Parcheggi Servizi S.r.l." in  			data 7 aprile 2010. Si legge, infatti, al punto 5 del documento che a  			seguito della formazione di un precedente atto d'impegno (datato 17  			dicembre 2009), il Comune di Roma ha richiesto una più ampia e  			chiara assunzione di obblighi e che risulta perciò necessario  			precisare in modo espresso che "tali parcheggi
 costituiranno...pertinenze dei suddetti edifici" esistenti nell'area  			di prossimità come definita dal Comune di Roma.
 3. Sulla base di quanto sopra riferito, la Corte rileva che la d.i.a  			fu presentata al termine di una interlocuzione con le autorità  			comunale e con quelle preposte alla tutela del territorio e dei beni  			culturali e portava in allegato i documenti ritenuti necessari ad  			attestare l'esistenza dei presupposti fissati dalla "legge Tognoli",  			art. 9, comma 1, nel testo modificato dal D.L. n. 122 del 2002, art.  			3 convertito in L. n. 185 del 2002, e dalla Delib. n. 165 con cui nel  			1997 il Comune di Roma intese modificare la disciplina attuativa di  			tale disposizione di legge e disciplinare in termini nuovi  			l'edificazione di parcheggi; in tale contesto venivano fissati i  			presupposti legittimanti gli interventi anche in relazione alle  			diverse caratteristiche delle aree individuate in sede di  			zonizzazione.
 Si osserva, in particolare, che la Delib. n. 165 del 1997 assume in  			premessa che la legge Tognoli non aveva trovato concreta attuazione  			(nei termini disciplinati con la Delib. Comunale n. 325 del 1993) in  			quanto in assenza dell'avvenuta costruzione dei box e degli spazi di  			parcheggio i potenziali acquirenti si erano dimostrati non  			disponibili a stipulare atti di acquisto includenti il vincolo di  			pertinenzialità. Di qui la scelta di prevedere che il rapporto di  			pertinenzialità tra i parcheggi e gli immobili serviti debba essere  			garantito in termini generali al momento della presentazione della  			d.i.a. mediante atti di impegno vincolanti e che quel rapporto possa  			poi trovare concreta attuazione nel momento in cui i singoli atti di  			vendita vengono stipulati e registrati esclusivamente con persone che  			risiedono in uno degli immobili serviti.
 4. Una volta accertato che al momento della presentazione della  			d.i.a. le autorità amministrative avevano attestato la  			compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici e l'assenza  			di vincoli, occorre verificare se sussista il requisito della  			"pertinenzialità" delle opere, requisito che viene ritenuto assente  			dal Giudice delle indagini preliminari e dal Tribunale di Roma e che,  			invece, i ricorrenti affermano sussistere in conformità alla  			disciplina fissata dal Comune di Roma con la citata Delib. n. 165 del  			1997.
 A tale proposito la Corte considera che detta deliberazione al punto  			1.1 declina il legame di pertinenzialità tra i parcheggi sotterranei  			edificati ai sensi dell'art. 9, comma 1, citato nel senso che in aree  			fortemente urbanizzate il concetto di pertinenza viene fatto  			coincidere con il concetto di "prossimità"; sono "prossimi" gli  			edifici la cui sagoma rientri per intero all'interno della figura che  			si ottiene in mappa individuando le vie parallele ai confini  			dell'area di parcheggio alla distanza di un chilometro dai singoli  			lati dell'area stessa.
 La Corte considera, poi, che al successivo punto 2 la deliberazione  			fissa la procedura da seguire, disciplinando anche i casi di  			difformità dagli strumenti urbanistici e i casi di esistenza di  			vincoli ex L. n. 1497 del 1939, L. n. 431 del 1985 e L. n. 1089 del  			1939.
 5. Non vi è dubbio, dunque, che secondo la disciplina adottata dal  			Comune di Roma è possibile destinare un'area urbana non edificata a  			parcheggio interrato senza che si conoscano ne' gli immobili serviti  			secondo il carattere di pertinenzialità richiesto dalla legge, ne' i  			singoli acquirenti o utilizzatoli dei box e delle aree di parcheggio.  			Sussistono, tuttavia, sia un vincolo di "prossimità" tra gli edifici  			serviti e i parcheggi, sia un vincolo di destinazione specifica del  			singolo box o della singola area di parcheggio in favore di persona o  			soggetto residente in uno degli immobili suddetti.
 6. L'assunto fatto proprio dal Pubblico Ministero e condiviso dai  			giudici di merito è che tale disciplina non risponda ai requisiti  			fissati dalla legge. Sebbene ne' il decreto di sequestro ne'  			l'ordinanza impugnata si esprimano chiaramente sul punto, la Corte  			rileva che, come emerge dalla richiesta di sequestro preventivo  			depositata il 22 settembre 2010, la contestazione mossa dal Pubblico  			Ministero agli indagati si fonda sul presupposto che la disciplina  			introdotta con la Delib. n. 164 del 1997 del Comune di Roma non sia  			rispettosa delle finalità e delle regole proprie della legge Tognoli  			e dell'interpretazione che di questa ha fornito la Corte di  			Cassazione.
 7. Si osserva, a tale proposito, che non può condividersi il senso  			che in ricorso è stata attribuito a una recente sentenza di questa  			Sezione. Con le decisioni n. 8693 del 2008, Navarra e altro (rv  			239064) e 14940 del 2009, Carrino e altro (rv 243460), che richiamano  			la sentenza n. 44010 del 2001 (rv 220741), la Corte ha ribadito il  			principio che l'applicazione del regime previsto dalla legge Tognoli  			richiede che sia possibile "l'immediata identificazione del vincolo  			permanente di asservimento". Si tratta di principio che risponde alla  			natura eccezionale del regime introdotto con tale legge, chiaramente  			derogatorio della disciplina ordinaria e non suscettibile di  			interpretazione estensiva, come ricordato dal Consiglio di Stato,  			Sezione 4, in plurime decisioni (sentenza n. 2579 del 2009; sentenza  			10 dicembre 2010, n. 8729 in tema di prevalenza dei vincoli in  			materia paesaggistica e ambientale sulla disciplina speciale ex L. n.  			122 del 1989).
 È ben vero che la Corte e il Consiglio di Stato hanno fornito  			dell'art. 9, citato, una interpretazione che in tema di rapporto di  			pertinenzialità non richiede che il parcheggio insista su area di  			identica proprietà o immediatamente confinante, ammettendo che i  			proprietari di un immobile possano convenire anche con terzi la  			collocazione degli spazi di parcheggio interrato in area di  			proprietà di questi ultimi (Consiglio di Stato, Sezione 4, sentenza  			23 luglio 2009, n. 4636; 7 luglio 2009, n. 3379; Corte di Cassazione,  			sentenza n. 14940/2009, citata), ma ciò può avvenire esclusivamente  			nel rispetto della volontà del legislatore.
 In tal senso meritano richiamo le decisioni con cui il Consiglio di  			Stato ha escluso che il concetto di pertinenzialità contenuto nella  			legge Tognoli coincida con quello, più rigido, proprio del diritto  			civile, ma ha precisato che la realizzazione dei parcheggi non può  			in alcun caso rompere il legame con la proprietà e dare corso ad  			"attività meramente speculative" (Consiglio di Stato, Sezione 4,  			sentenza 3 marzo 2010, n. 1842).
 Muovendo da tali considerazioni, la Corte rileva che la motivazione  			della sentenza 14940 del 2009 di questa Sezione indica con chiarezza  			come possa ipotizzarsi un rapporto di pertinenzialità fra i  			parcheggi e gli edifici serviti solo qualora "i boxes si trovino in  			un ragionevole raggio di accessibilità pedonale", in ciò ritenendo  			conforme alla previsione di legge il fatto che la Delib. n. 165 del  			1997 Consiglio Comunale di Roma includa il concetto di "prossimità"  			in quello di "pertinenzialità".
 Non vi è dubbio, tuttavia, che l'estensione del concetto di  			pertinenza effettuata attraverso il ricorso al concetto di  			prossimità rappresenta una lettura che amplia i margini inizialmente  			fissati dalla giurisprudenza alla L. n. 122 citata, art. 9. Sul punto  			possono essere richiamate la sentenza 1 n. 1007 del 3 luglio 1995 del  			Consiglio di Stato, Sezione 5, ove si ritiene di estendere la  			relazione tra parcheggio e unità immobiliare non oltre le "aree  			comunque adiacenti" e la sentenza di questa Sezione n. 37013 del  			2001, Tripodoro, rv 220349, che limita il ricorso all'autorizzazione  			gratuita ex L. n. 122, citata, ai soli parcheggi "realizzati nel  			sottosuolo o nei locali del piano terreno" del fabbricato cui si  			riferiscono le unità immobiliari legate da rapporto pertinenziale ai  			parcheggi edificandi). Ciò impone all'interprete di esaminare con  			particolare attenzione l'esistenza di tutti i profili che rilevano ai  			fini della individuazione di una effettiva relazione di pertinenza.  			8. Il tema che deve essere affrontato è, dunque, se la legge possa  			dirsi interamente rispettata dalla definizione del perimetro  			dell'area di "prossimità" e dalla previsione dell'obbligo per il  			costruttore, garantito dall'impegno contrattuale assunto verso il  			Comune, di destinare in futuro i box e gli spazi di parcheggio  			esclusivamente a titolari di diritti sugli immobili ricompresi  			nell'area di prossimità. La Corte ritiene che la risposta debba  			essere negativa. L'esame che è stato effettuato in precedenza della  			disciplina e delle caratteristiche dell'intervento rende evidente che  			non esiste alcuna garanzia che gli spazi di parcheggio troveranno una  			effettiva destinazione nei termini previsti dal progetto e, inoltre,  			che difetta una relazione tra spazi destinati a parcheggio e  			specifici immobili ricompresi nell'area individuata.  			La necessità che venga salvaguardato in concreto il rapporto di  			pertinenzialità è ribadita anche dalla sentenza n. 14940/2009, che  			così assume un significato diverso da quello proposto dai  			ricorrenti. La lettura della motivazione consente di apprezzare come  			mediante il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite Civili, n.  			12739 del 2005 (rv 581954) venga fissato il principio che il vincolo  			di pertinenza deve essere ritenuto non esistente anche per i  			parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo  			richiesto dalla L. n. 765 del 1967, ancorché costruiti dallo stesso  			proprietario dell'immobile; tale affermazione dimostra che occorre  			che venga sempre assicurata la "preventiva possibilità di  			identificazione, alla luce della documentazione depositata, degli  			immobili al cui asservimento potessero essere destinati i boxes in  			fase di realizzazione".
 Se non accompagnata da specifiche garanzie, la Delib. Comunale n. 165  			del 1997 comporta, a parere della Corte, un definito snaturamento  			della volontà della legge Tognoli e si fonda su una interpretazione  			estensiva dell'art. 9, citato, non consentita in presenza di una  			norma di carattere derogatorio nei termini sopra richiamati.  			In effetti, la previsione di una relazione tra i parcheggi e una  			indistinta pluralità di soggetti che ricadono entro una vasta area  			di tessuto cittadino densamente edificato presenta due  			caratteristiche non compatibili con le previsioni e la ratio della L.  			del 1989. In primo luogo, risulta trasformata la pertinenza tra  			parcheggi e specifici immobili in un rapporto di pertinenza che  			finisce per porre in relazione i parcheggi in modo indifferenziato  			con l'intera area servita. In secondo luogo, viene sovvertita  			l'impostazione della legge, che muoveva dall'esistenza di un accordo  			tra proprietari o titolari di immobili finalizzato alla realizzazione  			di parcheggi destinati a servire le proprietà (e in quanto tali non  			trasferibili disgiuntamente dalla proprietà stessa), e si darebbe  			corso a un intervento d'iniziativa di terzi, rivolto ad una  			pluralità di persone non individuate, sollecitandone l'interesse  			all'acquisto; si tratta di impostazione tipica di una iniziativa  			speculativa, che si caratterizza per l'assunzione di rischio  			imprenditoriale e comporta l'eventualità che i parcheggi realizzati  			restino in tutto o in parte privi di destinazione.
 Entrambe le caratteristiche ora evidenziate escludono che possa  			trovare applicazione il regime di favore previsto dalla L. n. 122 del  			1989, introdotto al fine di favorire interventi di certa e chiara  			utilità sia per gli immobili serviti sia per l'ordinato sviluppo  			urbano; solo queste finalità giustificano il ricorso a semplice  			d.i.a. priva di oneri e la possibilità di operare in deroga  			all'ordinaria disciplina urbanistica e di realizzare parcheggi in  			aree per le quali tale destinazione non è prevista. L'eccezionalità  			della previsione normativa e la specificità della ratio che la anima  			sono alla base delle decisioni richiamate che, come ricordato,  			escludono interpretazioni estensive delle disposizioni di legge e  			ritengono tali disposizioni incompatibili con interventi di carattere  			speculativo.
 9. Sulla base delle considerazioni che precedono la Corte ritiene di  			affermare il principio secondo cui la realizzazione di parcheggi in  			forza del regime agevolato previsto dalla L. n. 122 del 1989, art. 9  			può avvenire ad opera di terzi e in aree anche non limitrofe a  			quelle ove insistono gli immobili a condizione che detti immobili  			siano individuati al momento di presentazione della d.i.a. così da  			assicurare in concreto l'esistenza di una relazione pertinenziale tra  			i parcheggi e le singole unità e da escludere che si versi in  			ipotesi di iniziativa speculativa, ipotesi soggetta all'ordinaria  			disciplina urbanistica ed edilizia.
 Va da sè, infatti, che il soggetto privato che intenda dare risposta  			all'esigenza di spazi destinati a parcheggio rappresentata dalla  			collettività che grava su un'area cittadina può avviare iniziative  			commerciali compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti e  			secondo l'ordinario regime del permesso di costruire, così  			sottoponendo l'opera ai controlli preventivi necessari anche in  			relazione alle dimensioni e all'impatto che questa riveste sul  			tessuto urbano.
 La Corte ritiene per tali ragioni di respingere i ricorsi, con  			conseguente condanna, ex art. 616 c.p.p., dei ricorrenti al pagamento  			delle spese processuali a ciascuno relative.
 P.Q.M.
 Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle  			spese processuali.
 Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.
 Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011
                    



