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LEGGE 29 ottobre 2005, n.229
Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie.

Gazzetta Ufficiale N. 258 del 5 Novembre 2005

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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1.
1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge
25 febbraio 1992, n. 210, e' riconosciuto, in relazione alla
categoria gia' loro assegnata dalla competente commissione
medico-ospedaliera, di cui all'articolo 165 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, un
ulteriore indennizzo. Tale ulteriore indennizzo consiste in un
assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma
percepita dal danneggiato ai sensi dell'articolo 2 della legge
25 febbraio 1992, n. 210, per le categorie dalla prima alla quarta
della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a
quattro volte per le categorie settima e ottava. Esso e' corrisposto
per la meta' al soggetto danneggiato e per l'altra meta' ai congiunti
che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera
prevalente e continuativa. Se il danneggiato e' minore di eta' o
incapace di intendere e di volere l'indennizzo e' corrisposto per
intero ai congiunti conviventi di cui al precedente periodo. Rimane
fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non
patrimoniale derivante da fatto illecito.
2. In caso di morte dei congiunti di cui al comma 1, l'indennizzo
e' erogato al danneggiato e, se minore o incapace di intendere e di
volere, ai familiari conviventi che prestano assistenza in maniera
prevalente e continuativa, per tutto il periodo di esistenza in vita
del danneggiato.
3. Qualora a causa della vaccinazione obbligatoria sia derivato il
decesso in data successiva a quella di entrata in vigore della
presente legge, l'avente diritto puo' optare tra l'ulteriore
indennizzo di cui al comma 1 e un assegno una tantum pari a 150.000
euro, da corrispondere in cinque rate annuali di 30.000 euro
ciascuna. Ai fini della presente legge sono considerati aventi
diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i
figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni
inabili al lavoro.
4. L'intero importo dell'indennizzo, stabilito ai sensi del
presente articolo, e' rivalutato annualmente in base alla variazione
degli indici ISTAT.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Rerpubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo, fini di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'articolo 1
Comma 1
- Il testo dell'art. 1, comma 1 della legge 25 febbraio
1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati
da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione
di emoderivati) e' il seguente:
«Art. 1. - 1. Chiunque abbia riportato, a causa di
vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una
autorita' sanitaria italiana, lesioni o infermita', dalle
quali sia derivata una menomazione permanente della
integrita' psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da
parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti
dalla presente legge».
- Il testo dell'art. 165 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, «Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato» e' il seguente:
«Art. 165 (Commissioni mediche ospedaliere). - Il
giudizio sanitario sulle cause e sull'entita' delle
menomazioni dell'integrita' fisica del dipendente ovvero
sulle cause della sua morte e' espresso dalle commissioni
mediche ospedaliere istituite:
a) presso gli ospedali militari principali o
secondari dei comandi militari territoriali di regione;
b) presso gli ospedali militari marittimi e le
infermerie autonome militari marittime;
c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica
militare.»
- Il testo dell'art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n.
210 e' il seguente:
«Art. 2 - 1. L'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1,
consiste in un assegno, reversibile per quindici anni,
determinato nella misura di cui alla tabella B allegata
alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata
dall'art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111.
L'indennizzo e' cumulabile con ogni altro emolumento a
qualsiasi titolo percepito ed e' rivalutato annualmente
sulla base del tasso di inflazione programmato.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 e' integrato da una
somma corrispondente all'importo dell'indennita'
integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n.
324, e successive modificazioni, prevista per la prima
qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed
ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello
della presentazione della domanda ai sensi dell'art. 3. La
predetta somma integrativa e' cumulabile con l'indennita'
integrativa speciale o altra analoga indennita' collegata
alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al
comma 1 dell'art. 1, anche nel caso in cui l'indennizzo sia
stato gia' concesso, e' corrisposto, a domanda, per il
periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso
e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla presente
legge, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun
anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del
comma 1 e del primo periodo del presente comma, con
esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.
3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie
previste dalla presente legge sia derivata la morte,
l'avente diritto puo' optare fra l'assegno reversibile di
cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni.
Ai fini della presente legge, sono considerati aventi
diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il
coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i
fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui
al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito
della persona deceduta non rappresenti l'unico
sostentamento della famiglia.
4. Qualora la persona sia deceduta in eta' minore,
l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la
potesta' parentale.
5. I soggetti di cui all'art. 1 sono esentati dalla
partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15
dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni, nonche' dal pagamento della quota
fissa per ricetta di cui al comma 16-ter del medesimo
articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, introdotto
dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la
diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente
legge.
6. I benefici di cui alla presente legge spettano
altresi' al coniuge che risulti contagiato da uno dei
soggetti di cui all'articolo 1, nonche' al figlio
contagiato durante la gestazione.
7. Ai soggetti danneggiati che contraggono piu' di una
malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito
invalidante distinto e' riconosciuto, in aggiunta ai
benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo
aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanita' con
proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di
quello previsto ai commi 1 e 2».
- Il testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 concerne: «Testo
unico delle norme in materia di pensioni di guerra».

Art. 2.
1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e'
istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, una
commissione per la definizione degli importi da erogare di cui agli
articoli 1 e 4.
2. All'istituzione e al funzionamento della commissione di cui al
comma 1 si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente. La partecipazione all'attivita'
della commissione non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso
o rimborso spese.

Art. 3.
1. I soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che
usufruiscono dei benefici di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210,
aventi in corso contenziosi giudiziali, ai sensi della medesima
legge, in qualsiasi stato e grado del giudizio, ivi compresa la fase
esecutiva, i quali intendono accedere ai benefici previsti dalla
presente legge, debbono rinunciare con atto formale alla prosecuzione
del giudizio.
2. Gli atti di rinuncia degli interessati sono trasmessi alla
commissione di cui all'articolo 2.


Note all'art. 3
Comma 1
La legge 25 febbraio 1992, n. 210 concerne «Indennizzo
a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazione di emoderivati».

Art. 4.
1. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 e' ulteriormente
riconosciuto il beneficio di un assegno una tantum, il cui ammontare
e' determinato dalla commissione di cui all'articolo 2, sino alla
misura massima di dieci annualita' dell'indennizzo di cui al medesimo
comma 1 dell'articolo 1, per il periodo compreso tra il manifestarsi
dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo medesimo. Esso e'
corrisposto per la meta' al soggetto danneggiato e per l'altra meta'
ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato
assistenza in maniera prevalente e continuativa.
2. Le annualita' pregresse sono definite con tabelle di conversione
al 50 per cento del periodo intercorrente tra la data del
manifestarsi dell'evento dannoso e la data di ottenimento
dell'indennizzo.
3. Gli importi, determinati ai sensi del presente articolo, sono
erogati in cinque rate annuali, a decorrere dall'anno successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato in 15,2 milioni di euro per l'anno 2005 e in 30 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e
trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della
citata legge n. 468 del 1978.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 ottobre 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4865):
Presentato dall'on. Volonte' ed altri il 30 marzo 2004.
Assegnato alla XII commissione (Affari Sociali), in
sede referente,il 24 maggio 2004 con pareri delle
commissioni I, II e V.
Esaminato dalla commissione, in sede referente, l'11,
17 novembre 2004; 8, 16 marzo; 10 maggio; 6, 26 e 27 luglio
2005.
Assegnato nuovamente alla commissione in sede
legislativa, il 13 settembre 2005.
Esaminato dalla commissione, in sede legislativa il 15
e 20 settembre 2005 e approvato il 21 settembre 2005 in un
testo unificato con l'atto n. 5020 (Castellani ed altri).
Senato della Repubblica (atto n. 3603):
Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e Sanita), in
sede deliberante, il 28 settembre 2005 con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª e 5ª.
Esaminato dalla Commissione il 4 ottobre 2005 e
approvato l'11 ottobre 2005.


Note all'art. 5
Comma 2
Il testo dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, «Riforma di alcune norme
di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio» e' il seguente:
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1.
In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori
spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni
intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si
intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di
salvaguardia per la compensazione degli effetti che
eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria
delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero
minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le
seguenti modalita':
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti
nei fondi speciali previsti dall'art. 11- bis, restando
precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto
capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni
contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi
internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni
legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero
affluite in conti correnti o in contabilita' speciali
presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale
iscrizione nello stato di previsione della entrata delle
risorse da utilizzare come copertura»;
c);
d) mediante modificazioni legislative che comportino
nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la
copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in
conto capitale.
2. I disegni di legge, gli schemi di decreto
legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati
da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da
ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le
minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli
obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari.
3. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati.
4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del
CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una
relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
5. Per le disposizioni legislative in materia
pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene
un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno
decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate
ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in
materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati
sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli
automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
loro completa attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni
legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti
appartenenti al settore pubblico allargato la relazione
riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al
Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture
adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e
sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte
riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni
parlamentari competenti nelle modalita' previste dai
Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le
conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme
di copertura recate dalla legge di delega.
6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.
6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli
uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali
dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle
disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed
organismi pubblici non territoriali gli organi interni di
revisione e di controllo provvedono agli analoghi
adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al
Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri».
- Il testo dell'art. 7, secondo comma, n. 2 di detta
legge n. 468 del 1978 e' il seguente:
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine). - Con decreti del Ministro del tesoro, da
registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal
predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni
di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme
necessarie:
1) omissis;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate».